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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 2064/2014
Il Tribunale Ordinario di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(c.f. , in proprio ed in qualità di unico Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (c.f. Persona_1
, assistito e difeso dall'Avv. LAZZARONI ELISABETTA C.F._2
attore contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
, assistiti e difesi dall'Avv. MINA ANDREA C.F._4
convenuti
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati in data 16/1/2024 come segue:
§ per parte attrice: «Voglia l'Ill.mo sig. Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in principalità: dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile in premesse identificato, pervenuto ai ricorrenti in virtù di successione ereditaria, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo a ciascuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominarsi;
- in subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 C.p.c. (a mezzo del professionista a tal fine delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote ovvero disporre l'assegnazione del bene ad uno e più partecipanti alla comunione con i relativi conguagli;
- condannare parte convenuta, eventualmente resistente e/o opponente, al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio.
In ogni caso:
- Condannare i convenuti a corrispondere in favore delle attrici la quota dei frutti civili per il mancato godimento dell'immobile a far data dal 9.01.2013 ovvero, in subordine, a far data dal 9.07.2013, nonché a restituire i beni mobili di proprietà del sig. ancora custoditi presso l'abitazione de quo, ovvero se non rinvenuti, a Pt_1
rimborsarne il relativo valore.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori»;
§ per parte convenuta: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) rigettare l'avversa domanda di condanna dei convenuti alla corresponsione dei frutti civili per il mancato godimento da parte degli attori dell'immobile sito in Brescia, Villaggio Sereno, Traversa X, n. 23 per i motivi già esposti (legittima occupazione in assenza di impedimento agli altri condomini di parimenti goderne); 2) Con riferimento alla posizione del sig. : CP_2
dichiarare lo scioglimento delle comunioni corrispondenti alle singole masse di cui in narrativa secondo il progetto predisposto dal perito e disporre la divisione dei beni con attribuzione in proprietà esclusiva al sig. della CP_2
corrispondente porzione di valore proporzionale alla quota accertata di sua spettanza, con eventuale condanna del sig. a corrispondere e/o restituire al sig. Pt_1
quanto necessario a garantire ovvero a reintegrare detta quota CP_2 pag. 2/12 qualora il relictum del patrimonio del de cuius non risultasse all'uopo sufficiente ovvero, in ipotesi di non materiale divisibilità o di mancato accordo in ordine al progetto divisionale, disporre secondo legge con attribuzione in proprietà esclusiva al sig. della corrispondente porzione di valore proporzionale alla CP_2
quota di sua spettanza, tenuto conto della natura e qualità dei beni. In via istruttoria: previa revoca di ogni contraria ordinanza, rinnovarsi la CTU con nomina di altro professionista il quale descriva il compendio immobiliare e determini con esattezza le singole masse da dividersi, con formazione dello stato attivo e passivo delle stesse una volta effettuata la resa dei conti, con formazione del progetto divisionale, effettuazione delle operazioni di stima, formazione delle quote di assegnazione delle porzioni in natura, conguagli e dei rimborsi ai condividenti;
3) Con riferimento alla posizione del sig. dichiarare lo scioglimento della comunione Controparte_1
ordinaria in essere tra i sig.ri , e Controparte_1 CP_2 Parte_1
e disporre la divisione dei beni con assegnazione in natura al sig. Persona_1
della ridetta quota degli immobili, compresi i frutti civili della Controparte_1
quota, ovvero, in ipotesi di non materiale divisibilità o di mancato accordo in ordine al progetto divisionale, disporre secondo legge con attribuzione in proprietà esclusiva al sig. della corrispondente porzione di valore Controparte_1
proporzionale alla quota di sua spettanza, tenuto conto della natura e qualità dei beni e con detrazione di tutte le spese sostenute esclusivamente dal sig.
[...]
per le migliorie e per la gestione ordinaria e straordinaria della cose CP_1
comuni; In via istruttoria: previa revoca di ogni contraria ordinanza, rinnovarsi la
CTU con nomina di altro professionista il quale descriva il compendio immobiliare e determini con esattezza le singole masse da dividersi, con formazione dello stato attivo e passivo delle stesse una volta effettuata la resa dei conti, con formazione del progetto divisionale, effettuazione delle operazioni di stima, formazione delle quote di assegnazione delle porzioni in natura, conguagli e dei rimborsi ai condividenti.
Spese e onorari integralmente rifusi».
* * * pag. 3/12 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 06/02/2014 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) in data 9/1/2013 è deceduta , moglie di e madre di Persona_2 Parte_1 Per_1
, senza lasciare testamento;
ii) la de cuius era proprietaria della quota del 50%
[...]
dell'immobile sito in Brescia, Villaggio Sereno, Trav. X, n. 23, censito al foglio 29, part. 5162, sub 4, cat. A/3 e part. 4456, cat. C/6, mentre il residuo 50% è di proprietà di iii) quest'ultimo seguita tuttavia a occupare il bene impedendo Controparte_1
agli altri comproprietari di goderne e rifiuta la restituzione dei beni mobili individuati nell'elenco prodotto sub doc. 4 allegato all'atto introduttivo.
In conclusione, parte attrice ha chiesto disporsi lo scioglimento della comunione e condannarsi i convenuti in solido alla corresponsione della quota dei frutti civili per il mancato godimento del bene con decorrenza dal 9/1/2013 (data del decesso della de cuius) ovvero dal 9/7/2013 (data della diffida prodotta sub doc. 5).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30/4/2014 si sono costituiti i convenuti contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto segue: i) sull'immobile oggetto di causa sussiste, in realtà, una duplice comunione sia ordinaria (essendo il bene già in comproprietà tra la sig.ra e il sig. Persona_2
sia ereditaria (essendo la quota del 50% della de cuius caduta in Controparte_1
successione tra gli eredi legittimi sig. , coniuge, e i figli e Parte_1 Persona_1
, quest'ultimo nato dal primo matrimonio tra la sig.ra e il sig. CP_2 _2
; ii) la de cuius era inoltre comproprietaria, unitamente al fratello Controparte_1
e alla madre , della quota di 1/6 dell'immobile sito Controparte_3 Controparte_4
in Brescia, Villaggio Prealpino, via IX, n. 20, censito al foglio 20, part. 4413, 5105 e
5108, quota anch'essa caduta in successione tra gli eredi , Parte_1 Persona_1
e alla sua morte;
iii) la sig.ra era altresì titolare del c/c n. CP_2 _2
11695 accesso presso la filiale di di via Moretto, con un saldo Controparte_5
attivo al momento del decesso pari ad € 6.956.96, conto dal quale risultano essere stati eseguiti versamenti in favore di (doc. 5); iv) quanto all'occupazione Parte_1 pag. 4/12 dell'immobile sito in Villaggio Sereno, Trav. X, n. 23, da parte dei convenuti, questi ultimi hanno eccepito, da un lato, la circostanza per cui, fino al decesso della sig.ra detto immobile era stato occupato dal sig. senza corrispondere _2 Parte_1
alcuna indennità al sig. dall'altro, la previsione in sede di divorzio Controparte_1
(doc. 4) del diritto del figlio sig. a permanere nel suddetto immobile CP_2
fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
v) in ogni caso, l'eventuale indennità di occupazione dovuta dai convenuti andrebbe compensata con le spese di manutenzione sostenute dal sig. Controparte_1
In conclusione i convenuti hanno concluso chiedendo, quanto ad , in CP_2
via preliminare la collazione delle somme erogate dalla de cuius in favore di Pt_1
previo rendimento del conto ex art. 723 c.c.; sempre in via preliminare e in
[...]
caso di accertata lesione della quota di riserva del convenuto, disporsi la riduzione delle donazioni effettuate in vita dalla de cuius fino alla reintegra della quota di legittima;
in via principale, disporsi lo scioglimento della comunione in relazione alle singole masse da dividere. Quanto ad in via preliminare disporsi la Controparte_1
resa del conto ex art. 723 c.c.; in via principale, sciogliersi la comunione ordinaria tenuto conto dei frutti civili maturati e delle spese sostenute;
in via riconvenzionale, condannare gli attori alla restituzione dei beni indicati sub doc. 8 in atti.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. con ordinanza del 20/3/2015 è stata disposta CTU volta ad accertare “la comoda divisibilità delle quote di spettanza della defunta in proporzione alle quote di spettanza degli eredi”.
Acquisita la relazione peritale a firma del Geom. con ordinanza resa in Persona_3
data 25/9/2015 il Giudice, ritenuta la necessità di procedersi “a tante divisioni quante sono le masse” e constatato il deficit di allegazione in relazione “alle pretese spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenute da , ha rigettato Controparte_1
le richieste di prova e fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Con sentenza non definitiva dell'11/3/2021 il Tribunale, in composizione collegiale, rilevato anzitutto che la domanda di divisione riguarda esclusivamente l'immobile sito in Brescia, Villaggio Sereno, Trav. X, n. 23, ha respinto la domanda di collazione pag. 5/12 svolta dai convenuti avendo il sig. dato prova del fatto che le erogazioni Parte_1
in suo favore sono da ricondursi “alla gestione patrimoniale in seno al rapporto coniugale”, difettando quindi l'animus donandi.
Di qui il conseguente rigetto anche della domanda di riduzione.
È stata altresì reietta per carenza di specifica allegazione la domanda svolta dal sig. per il rimborso pro quota dei costi di manutenzione dell'immobile, Controparte_1
mentre è stata accolta la richiesta di restituzione in favore dei convenuti dei beni mobili individuati nel documento allegato alla comparsa sub n. 8.
Il Collegio ha quindi proceduto ad esaminare la domanda di divisione, ritenendo in primo luogo di non poter procedere all'unificazione delle masse in difetto di assenso sul punto e, in secondo luogo, di necessitare “affinché si possa procedere alla stesura di un esaustivo progetto divisionale” di una quantificazione “dei frutti civili maturati nel periodo di occupazione esclusiva da parte dei convenuti dell'immobile in esame, la cui corresponsione è oggetto della domanda attorea”.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo per i necessari approfondimenti tecnici.
Disposto il supplemento di CTU, con ordinanza del 25/10/2021 è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, la causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
1. Alla luce delle argomentazioni svolte dalle parti in sede di atti conclusivi giova, in via preliminare, perimetrare l'oggetto delle questioni sottoposte al vaglio del Collegio in quanto non coperte dal giudicato formatosi a seguito della definitività della pronuncia parziale.
Il Tribunale adito ha, infatti, già accertato con efficacia di giudicato che la domanda di divisione attiene solo all'immobile sito in Brescia, Villaggio Sereno, Trav. X, n.
23, censito al foglio 29, part. 5162, sub 4, cat. A/3 e part. 4456, cat. C/6, oggetto di comunione ordinaria per la quota del 50% ciascuno tra la de cuius e il convenuto e di comunione ereditaria, in relazione alla sola quota ideale facente Controparte_1
capo a , tra , e . Persona_2 Parte_1 Persona_1 CP_2 pag. 6/12 Sul punto si ribadisce, come già ritenuto in sentenza non definitiva, la perdurante assenza di un valido consenso all'unificazione delle masse da dividere il quale “deve essere formulato in maniera scritta, non bastando a tal fine il mero assenso prestato dai difensori” (cfr. Cass. Civ. n. 23552/2023), peraltro condizionato all'accoglimento delle domande riconvenzionali.
2. Occorre quindi procedere in questa sede allo scioglimento della comunione ordinaria tra e e, all'esito di questa operazione, Controparte_1 Persona_2
dividere la quota di tra gli eredi di quest'ultima , Persona_2 Parte_1 Per_1
e .
[...] CP_2
La ratio di tale criterio di divisione delle cd. «masse plurime» riposa, da un lato, nella necessità di non pregiudicare il valore della quota oggetto di comunione ordinaria e, dall'altro, nel verificare se sia esperibile la divisione in natura del bene quantomeno in fase di scioglimento della prima comunione.
Ciò premesso, si osserva che il CTU ha concluso che: “stante la consistenza e la natura degli immobili in esame (siti in Brescia, Villaggio Sereno, Traversa X, civico
23, censiti al Foglio 29, mapp. 5162, sub 4, cat. A/3 e mapp. 4456, cat. C/6), nonché
a fronte delle quote di spettanza di ciascun erede legittimo della sig.ra _2
(1/6 sig. – 1/6 sig.ra – 1/6 sig. ), e
[...] Parte_1 Persona_1 CP_2
della quota spettante al sig. (quota indivisa di ½ in piena proprietà) Controparte_1
si evince che gli edifici non si prestano ad una comoda divisibilità fisica ai sensi dell'art. 720 c.c.” (cfr. CTU pag. 14).
Nessuna delle parti ha richiesto l'attribuzione del bene per l'intero (non potendo interpretarsi in tal senso la domanda formulata dai convenuti di “attribuzione in proprietà esclusiva […] della corrispondente porzione di valore proporzionale alla quota accertata di spettanza”), sicché non può procedersi in tal senso (cfr. Cass. Civ.
n. 37736/2022).
Appare quindi indispensabile, ai fini dello scioglimento della comunione, disporre la vendita del compendio immobiliare ex artt. 720 c.c. e 788 c.p.c., opzione rispetto alla quale non è ostativa l'assenza di consenso all'unificazione delle masse. pag. 7/12 Ciononostante, va rilevato che il CTU ha evidenziato delle irregolarità urbanistico- catastali in relazione all'immobile oggetto della domanda di divisione (pag. 12).
In particolare, il perito ha riscontrato in primo luogo la realizzazione di un locale destinato a camera matrimoniale “non conforme per caratteristiche igienico-sanitarie con quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene Tipo”, tale irregolarità “trova conferma anche dal confronto dello stato di fatto (doc. 13 e doc. 14) con la relativa planimetria catastale di cui al doc. 11, laddove quest'ultima riporta appunto che in luogo dell'attuale camera da letto matrimoniale risulta indicato un locale destinato
a taverna” (cfr. pag. 11).
Ulteriori difformità rilevate in sede di CTU hanno riguardato la distribuzione interna dei locali accessori (peraltro di altezza pari a 2,50 mt. in luogo dei 2,70 mt. previsti).
Anche l'autorimessa presenta delle irregolarità in quanto dotata di copertura in eternit
“sorretta in lato est da montanti quadrati in c.l.s. da cm 8 x 8”, la quale “risulta completamente priva di autorizzazione edilizia. La superficie in pianta del locale autorimessa ammonta a complessivi mq. 31,80, mentre la tettoia abusiva ammonta a mq 11,53 (vedasi elaborato grafico di cui al doc. 14)”.
Il CTU ha quindi concluso per la necessità “di pratiche edilizio-catastali in sanatoria onde regolarizzare lo stato di fatto” (pag. 12).
Non risulta agli atti di causa che medio tempore l'immobile sia stato sanato.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, anche nel giudizio avente ad oggetto lo scioglimento della comunione, la regolarità urbanistico-edilizia del bene immobile costituisce una “condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, […] la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 25021/2019).
Tale principio trova applicazione tanto con riferimento alle ipotesi di nullità sancite dagli artt. 46, comma 1, D.P.R. 380/2001 e 40, comma 2, L. 47/1985 (cfr. ibidem), pag. 8/12 quanto alla cd. conformità catastale oggettiva ex art. 29 comma 1 bis L. 52/1985 (cfr.
Cass. Civ. n. 22660/2022 - § 3.3, nonché mutatis mutandis Cass. Civ. n. 9808/2024 resa in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.).
Dette nullità investono, come detto, anche la divisione giudiziale (cfr. Cass. Civ. n.
7020/2023).
Ciò posto e tenuto conto del fatto che tale orientamento si è consolidato in corso di causa, si ritiene necessario rimettere nuovamente la causa in istruttoria onde disporre un supplemento di CTU al fine di appurare la sanabilità delle difformità riscontrate, quantificarne i costi all'attualità, e verificare se sia o meno applicabile il novellato art. 36-bis D.P.R. 380/2001.
Tale approfondimento istruttorio appare necessario anche per determinare il valore del bene da porre a base d'asta e ciò in quanto: “in sede di divisione, il valore dei beni si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione della causa e deve essere, conseguentemente, aggiornato d'ufficio anche in appello in ragione delle fluttuazioni dello specifico settore” (cfr. Cass. Civ. n. 37532/2022).
È pur vero che la precedente pronuncia parziale aveva escluso tale necessità, tuttavia, in disparte l'apprezzabile lasso di tempo decorso dal deposito della perizia (risalente al 20/7/2015), si condivide l'obiezione sollevata dalla difesa dei convenuti secondo la quale il CTU non avrebbe tenuto conto nella stima del valore dell'immobile “dei costi necessari alla regolarizzazione urbanistica”, aspetto che per ragioni sopra illustrate non può essere obliterato.
3. Merita, invece, parziale accoglimento la richiesta di rimborso della quota di frutti civili maturati a seguito dell'occupazione dell'immobile da parte dei convenuti.
Parte attrice lamenta il mancato godimento dell'immobile a decorrere dal 9/1/2013, data del decesso della sig.ra ovvero dal 9/7/2013, data di invio della diffida _2
prodotta sub doc. 5 allegato alla citazione.
Parte convenuta si è opposta alla domanda rilevando, quanto ad la Controparte_1
sua qualità del comproprietario del bene per la quota del 50% con conseguente diritto di usarne ex art. 1102 c.c.; quanto ad la legittimità dell'occupazione CP_2 pag. 9/12 in forza del diritto di permanere presso la ex casa coniugale fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica riconosciutogli in occasione del divorzio intervenuto tra la sig.ra e il sig. (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa). _2 CP_1
Ebbene, con riferimento al convenuto la domanda di attribuzione Controparte_1
della quota dei frutti civili per mancato godimento del bene appare fondata.
La stesso art. 1102 c.c. afferma, infatti, che: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché […] non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
La giurisprudenza ha interpretato la norma nel senso che: “L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (cfr. Cass. Civ. n. 2423/2015; id. n. 1738/2022).
Nel caso in esame, risulta documento che con raccomandata del 9/7/2013 (cfr. doc. 5 citazione), “gli attori manifestavano interesse a trarre utili dal bene, chiedendo ai comproprietari occupanti di essere liquidati per la loro quota” (cfr. sentenza non definitiva n. 714/2021, pag. 7).
Ne consegue che non può ravvisarsi alcuna inerzia da parte del comproprietario il quale si è tempestivamente attivato al fine di richiedere la liquidazione della propria quota con ciò manifestando il dissenso all'uso esclusivo della cosa comune da parte del condividente sig. Controparte_1
A diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla posizione di . CP_2
Il sig. e la sig.ra avevano, infatti, pattuito in sede di Controparte_1 Persona_2
divorzio il diritto (doc. 4) del figlio a permanere presso la ex casa coniugale fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica. Tale circostanza, pacifica tra le parti, induce a ritenere che l'onere della prova in ordine all'avveramento della condizione pag. 10/12 (i.e. l'autosufficienza economica di fosse a carico degli attori i quali si sono CP_2
tuttavia limitati allegare il godimento dell'immobile da parte di quest'ultimo sin dal decesso della madre senza null'altro specificare.
Vero è, infatti, che il sopravvenuto decesso del coniuge collocatario comporta il venir meno dell'assegnazione della casa familiare (cfr. Corte Appello Napoli, 3/10/2023), tuttavia nel caso di specie le parti avevano espressamente previsto il diritto di CP_2
a permanervi fino al raggiungimento dell'autosufficienza, sicché questi godeva di un autonomo e valido titolo in forza del quale ha goduto della casa familiare.
Venendo infine alla quantificazione dei frutti civili dovuti agli attori da parte del sig.
la Suprema Corte ha sancito che: “Il comproprietario che durante Controparte_1
la comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse
l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi i frutti civili che possono, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile”
(cfr. Cass. Civ. n. 7681/2019 - § 4).
Il supplemento peritale depositato in data 8/6/2021 ha determinato il canone locatizio annuo in € 5.760,00 (i.e. “Superficie utile netta = mq 126,12 * € 3,80/mq = € 479,25 mensili che si ritiene congruo arrotondare ad € 480,00/mese, da cui ne deriva: €
480,00*12 mesi = € 5.760,00 – canone annuo” – pag. 6). Tale quantificazione non è stata oggetto di contestazione e può, quindi, essere assunta a base della decisione.
Tenuto conto del fatto che è comproprietario per il 50% del bene Controparte_1
dallo stesso goduto in via esclusiva, l'indennità dovuta ammonta ad € 2.880,00/anno, oltre aggiornamento Istat da calcolarsi anno per anno, con decorrenza dal 9/7/2013
(data della diffida) fino all'avvenuta liberazione dell'immobile.
4. Venendo da ultimo alla domanda di restituzione dei beni mobili di proprietà degli attori e individuati nel doc. 4 allegato alla citazione si osserva quanto segue.
Anzitutto la domanda non è coperta dal giudicato formatosi a seguito dell'emissione della sentenza parziale essendosi essa pronunciata solo su analoga domanda svolta in via riconvenzionale dai convenuti. pag. 11/12 Ciò posto, all'atto della propria costituzione in giudizio i convenuti hanno negato di essere nel possesso dei beni elencati nel documento 4 prodotto da parte attrice e, in ogni caso, hanno ribadito l'assenza di qualsiasi opposizione a consentire agli attori di accedere all'immobile al fine di effettuare le ricerche del caso.
Parte attrice non ha espressamente contestato tali allegazioni, né ha formulato istanze istruttorie al riguardo (anche solo al fine di determinarne l'eventuale controvalore), di talché la domanda va respinta in quanto non provata.
5. Stante il carattere non definitivo della presente sentenza, la regolamentazione delle spese di lite è rimessa al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
condanna il convenuto sig. a corrispondere agli attori a titolo di Controparte_1
frutti civili per il mancato godimento dell'immobile la somma di € 2.880,00/anno, oltre aggiornamento Istat su base annua, a decorrere dal 9/7/2013;
rigetta la domanda di corresponsione dei frutti civili formulata nei confronti del convenuto sig. ; CP_2
rigetta la domanda di restituzione dei beni mobili, in natura o per equivalente, formulata dagli attori nei confronti dei convenuti;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
spese di lite al definitivo
Si comunichi.
Brescia, lì 27/03/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 2064/2014
Il Tribunale Ordinario di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(c.f. , in proprio ed in qualità di unico Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (c.f. Persona_1
, assistito e difeso dall'Avv. LAZZARONI ELISABETTA C.F._2
attore contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
, assistiti e difesi dall'Avv. MINA ANDREA C.F._4
convenuti
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati in data 16/1/2024 come segue:
§ per parte attrice: «Voglia l'Ill.mo sig. Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in principalità: dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile in premesse identificato, pervenuto ai ricorrenti in virtù di successione ereditaria, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo a ciascuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominarsi;
- in subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 C.p.c. (a mezzo del professionista a tal fine delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote ovvero disporre l'assegnazione del bene ad uno e più partecipanti alla comunione con i relativi conguagli;
- condannare parte convenuta, eventualmente resistente e/o opponente, al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio.
In ogni caso:
- Condannare i convenuti a corrispondere in favore delle attrici la quota dei frutti civili per il mancato godimento dell'immobile a far data dal 9.01.2013 ovvero, in subordine, a far data dal 9.07.2013, nonché a restituire i beni mobili di proprietà del sig. ancora custoditi presso l'abitazione de quo, ovvero se non rinvenuti, a Pt_1
rimborsarne il relativo valore.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori»;
§ per parte convenuta: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) rigettare l'avversa domanda di condanna dei convenuti alla corresponsione dei frutti civili per il mancato godimento da parte degli attori dell'immobile sito in Brescia, Villaggio Sereno, Traversa X, n. 23 per i motivi già esposti (legittima occupazione in assenza di impedimento agli altri condomini di parimenti goderne); 2) Con riferimento alla posizione del sig. : CP_2
dichiarare lo scioglimento delle comunioni corrispondenti alle singole masse di cui in narrativa secondo il progetto predisposto dal perito e disporre la divisione dei beni con attribuzione in proprietà esclusiva al sig. della CP_2
corrispondente porzione di valore proporzionale alla quota accertata di sua spettanza, con eventuale condanna del sig. a corrispondere e/o restituire al sig. Pt_1
quanto necessario a garantire ovvero a reintegrare detta quota CP_2 pag. 2/12 qualora il relictum del patrimonio del de cuius non risultasse all'uopo sufficiente ovvero, in ipotesi di non materiale divisibilità o di mancato accordo in ordine al progetto divisionale, disporre secondo legge con attribuzione in proprietà esclusiva al sig. della corrispondente porzione di valore proporzionale alla CP_2
quota di sua spettanza, tenuto conto della natura e qualità dei beni. In via istruttoria: previa revoca di ogni contraria ordinanza, rinnovarsi la CTU con nomina di altro professionista il quale descriva il compendio immobiliare e determini con esattezza le singole masse da dividersi, con formazione dello stato attivo e passivo delle stesse una volta effettuata la resa dei conti, con formazione del progetto divisionale, effettuazione delle operazioni di stima, formazione delle quote di assegnazione delle porzioni in natura, conguagli e dei rimborsi ai condividenti;
3) Con riferimento alla posizione del sig. dichiarare lo scioglimento della comunione Controparte_1
ordinaria in essere tra i sig.ri , e Controparte_1 CP_2 Parte_1
e disporre la divisione dei beni con assegnazione in natura al sig. Persona_1
della ridetta quota degli immobili, compresi i frutti civili della Controparte_1
quota, ovvero, in ipotesi di non materiale divisibilità o di mancato accordo in ordine al progetto divisionale, disporre secondo legge con attribuzione in proprietà esclusiva al sig. della corrispondente porzione di valore Controparte_1
proporzionale alla quota di sua spettanza, tenuto conto della natura e qualità dei beni e con detrazione di tutte le spese sostenute esclusivamente dal sig.
[...]
per le migliorie e per la gestione ordinaria e straordinaria della cose CP_1
comuni; In via istruttoria: previa revoca di ogni contraria ordinanza, rinnovarsi la
CTU con nomina di altro professionista il quale descriva il compendio immobiliare e determini con esattezza le singole masse da dividersi, con formazione dello stato attivo e passivo delle stesse una volta effettuata la resa dei conti, con formazione del progetto divisionale, effettuazione delle operazioni di stima, formazione delle quote di assegnazione delle porzioni in natura, conguagli e dei rimborsi ai condividenti.
Spese e onorari integralmente rifusi».
* * * pag. 3/12 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 06/02/2014 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) in data 9/1/2013 è deceduta , moglie di e madre di Persona_2 Parte_1 Per_1
, senza lasciare testamento;
ii) la de cuius era proprietaria della quota del 50%
[...]
dell'immobile sito in Brescia, Villaggio Sereno, Trav. X, n. 23, censito al foglio 29, part. 5162, sub 4, cat. A/3 e part. 4456, cat. C/6, mentre il residuo 50% è di proprietà di iii) quest'ultimo seguita tuttavia a occupare il bene impedendo Controparte_1
agli altri comproprietari di goderne e rifiuta la restituzione dei beni mobili individuati nell'elenco prodotto sub doc. 4 allegato all'atto introduttivo.
In conclusione, parte attrice ha chiesto disporsi lo scioglimento della comunione e condannarsi i convenuti in solido alla corresponsione della quota dei frutti civili per il mancato godimento del bene con decorrenza dal 9/1/2013 (data del decesso della de cuius) ovvero dal 9/7/2013 (data della diffida prodotta sub doc. 5).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30/4/2014 si sono costituiti i convenuti contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto segue: i) sull'immobile oggetto di causa sussiste, in realtà, una duplice comunione sia ordinaria (essendo il bene già in comproprietà tra la sig.ra e il sig. Persona_2
sia ereditaria (essendo la quota del 50% della de cuius caduta in Controparte_1
successione tra gli eredi legittimi sig. , coniuge, e i figli e Parte_1 Persona_1
, quest'ultimo nato dal primo matrimonio tra la sig.ra e il sig. CP_2 _2
; ii) la de cuius era inoltre comproprietaria, unitamente al fratello Controparte_1
e alla madre , della quota di 1/6 dell'immobile sito Controparte_3 Controparte_4
in Brescia, Villaggio Prealpino, via IX, n. 20, censito al foglio 20, part. 4413, 5105 e
5108, quota anch'essa caduta in successione tra gli eredi , Parte_1 Persona_1
e alla sua morte;
iii) la sig.ra era altresì titolare del c/c n. CP_2 _2
11695 accesso presso la filiale di di via Moretto, con un saldo Controparte_5
attivo al momento del decesso pari ad € 6.956.96, conto dal quale risultano essere stati eseguiti versamenti in favore di (doc. 5); iv) quanto all'occupazione Parte_1 pag. 4/12 dell'immobile sito in Villaggio Sereno, Trav. X, n. 23, da parte dei convenuti, questi ultimi hanno eccepito, da un lato, la circostanza per cui, fino al decesso della sig.ra detto immobile era stato occupato dal sig. senza corrispondere _2 Parte_1
alcuna indennità al sig. dall'altro, la previsione in sede di divorzio Controparte_1
(doc. 4) del diritto del figlio sig. a permanere nel suddetto immobile CP_2
fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
v) in ogni caso, l'eventuale indennità di occupazione dovuta dai convenuti andrebbe compensata con le spese di manutenzione sostenute dal sig. Controparte_1
In conclusione i convenuti hanno concluso chiedendo, quanto ad , in CP_2
via preliminare la collazione delle somme erogate dalla de cuius in favore di Pt_1
previo rendimento del conto ex art. 723 c.c.; sempre in via preliminare e in
[...]
caso di accertata lesione della quota di riserva del convenuto, disporsi la riduzione delle donazioni effettuate in vita dalla de cuius fino alla reintegra della quota di legittima;
in via principale, disporsi lo scioglimento della comunione in relazione alle singole masse da dividere. Quanto ad in via preliminare disporsi la Controparte_1
resa del conto ex art. 723 c.c.; in via principale, sciogliersi la comunione ordinaria tenuto conto dei frutti civili maturati e delle spese sostenute;
in via riconvenzionale, condannare gli attori alla restituzione dei beni indicati sub doc. 8 in atti.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. con ordinanza del 20/3/2015 è stata disposta CTU volta ad accertare “la comoda divisibilità delle quote di spettanza della defunta in proporzione alle quote di spettanza degli eredi”.
Acquisita la relazione peritale a firma del Geom. con ordinanza resa in Persona_3
data 25/9/2015 il Giudice, ritenuta la necessità di procedersi “a tante divisioni quante sono le masse” e constatato il deficit di allegazione in relazione “alle pretese spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenute da , ha rigettato Controparte_1
le richieste di prova e fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Con sentenza non definitiva dell'11/3/2021 il Tribunale, in composizione collegiale, rilevato anzitutto che la domanda di divisione riguarda esclusivamente l'immobile sito in Brescia, Villaggio Sereno, Trav. X, n. 23, ha respinto la domanda di collazione pag. 5/12 svolta dai convenuti avendo il sig. dato prova del fatto che le erogazioni Parte_1
in suo favore sono da ricondursi “alla gestione patrimoniale in seno al rapporto coniugale”, difettando quindi l'animus donandi.
Di qui il conseguente rigetto anche della domanda di riduzione.
È stata altresì reietta per carenza di specifica allegazione la domanda svolta dal sig. per il rimborso pro quota dei costi di manutenzione dell'immobile, Controparte_1
mentre è stata accolta la richiesta di restituzione in favore dei convenuti dei beni mobili individuati nel documento allegato alla comparsa sub n. 8.
Il Collegio ha quindi proceduto ad esaminare la domanda di divisione, ritenendo in primo luogo di non poter procedere all'unificazione delle masse in difetto di assenso sul punto e, in secondo luogo, di necessitare “affinché si possa procedere alla stesura di un esaustivo progetto divisionale” di una quantificazione “dei frutti civili maturati nel periodo di occupazione esclusiva da parte dei convenuti dell'immobile in esame, la cui corresponsione è oggetto della domanda attorea”.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo per i necessari approfondimenti tecnici.
Disposto il supplemento di CTU, con ordinanza del 25/10/2021 è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, la causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
1. Alla luce delle argomentazioni svolte dalle parti in sede di atti conclusivi giova, in via preliminare, perimetrare l'oggetto delle questioni sottoposte al vaglio del Collegio in quanto non coperte dal giudicato formatosi a seguito della definitività della pronuncia parziale.
Il Tribunale adito ha, infatti, già accertato con efficacia di giudicato che la domanda di divisione attiene solo all'immobile sito in Brescia, Villaggio Sereno, Trav. X, n.
23, censito al foglio 29, part. 5162, sub 4, cat. A/3 e part. 4456, cat. C/6, oggetto di comunione ordinaria per la quota del 50% ciascuno tra la de cuius e il convenuto e di comunione ereditaria, in relazione alla sola quota ideale facente Controparte_1
capo a , tra , e . Persona_2 Parte_1 Persona_1 CP_2 pag. 6/12 Sul punto si ribadisce, come già ritenuto in sentenza non definitiva, la perdurante assenza di un valido consenso all'unificazione delle masse da dividere il quale “deve essere formulato in maniera scritta, non bastando a tal fine il mero assenso prestato dai difensori” (cfr. Cass. Civ. n. 23552/2023), peraltro condizionato all'accoglimento delle domande riconvenzionali.
2. Occorre quindi procedere in questa sede allo scioglimento della comunione ordinaria tra e e, all'esito di questa operazione, Controparte_1 Persona_2
dividere la quota di tra gli eredi di quest'ultima , Persona_2 Parte_1 Per_1
e .
[...] CP_2
La ratio di tale criterio di divisione delle cd. «masse plurime» riposa, da un lato, nella necessità di non pregiudicare il valore della quota oggetto di comunione ordinaria e, dall'altro, nel verificare se sia esperibile la divisione in natura del bene quantomeno in fase di scioglimento della prima comunione.
Ciò premesso, si osserva che il CTU ha concluso che: “stante la consistenza e la natura degli immobili in esame (siti in Brescia, Villaggio Sereno, Traversa X, civico
23, censiti al Foglio 29, mapp. 5162, sub 4, cat. A/3 e mapp. 4456, cat. C/6), nonché
a fronte delle quote di spettanza di ciascun erede legittimo della sig.ra _2
(1/6 sig. – 1/6 sig.ra – 1/6 sig. ), e
[...] Parte_1 Persona_1 CP_2
della quota spettante al sig. (quota indivisa di ½ in piena proprietà) Controparte_1
si evince che gli edifici non si prestano ad una comoda divisibilità fisica ai sensi dell'art. 720 c.c.” (cfr. CTU pag. 14).
Nessuna delle parti ha richiesto l'attribuzione del bene per l'intero (non potendo interpretarsi in tal senso la domanda formulata dai convenuti di “attribuzione in proprietà esclusiva […] della corrispondente porzione di valore proporzionale alla quota accertata di spettanza”), sicché non può procedersi in tal senso (cfr. Cass. Civ.
n. 37736/2022).
Appare quindi indispensabile, ai fini dello scioglimento della comunione, disporre la vendita del compendio immobiliare ex artt. 720 c.c. e 788 c.p.c., opzione rispetto alla quale non è ostativa l'assenza di consenso all'unificazione delle masse. pag. 7/12 Ciononostante, va rilevato che il CTU ha evidenziato delle irregolarità urbanistico- catastali in relazione all'immobile oggetto della domanda di divisione (pag. 12).
In particolare, il perito ha riscontrato in primo luogo la realizzazione di un locale destinato a camera matrimoniale “non conforme per caratteristiche igienico-sanitarie con quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene Tipo”, tale irregolarità “trova conferma anche dal confronto dello stato di fatto (doc. 13 e doc. 14) con la relativa planimetria catastale di cui al doc. 11, laddove quest'ultima riporta appunto che in luogo dell'attuale camera da letto matrimoniale risulta indicato un locale destinato
a taverna” (cfr. pag. 11).
Ulteriori difformità rilevate in sede di CTU hanno riguardato la distribuzione interna dei locali accessori (peraltro di altezza pari a 2,50 mt. in luogo dei 2,70 mt. previsti).
Anche l'autorimessa presenta delle irregolarità in quanto dotata di copertura in eternit
“sorretta in lato est da montanti quadrati in c.l.s. da cm 8 x 8”, la quale “risulta completamente priva di autorizzazione edilizia. La superficie in pianta del locale autorimessa ammonta a complessivi mq. 31,80, mentre la tettoia abusiva ammonta a mq 11,53 (vedasi elaborato grafico di cui al doc. 14)”.
Il CTU ha quindi concluso per la necessità “di pratiche edilizio-catastali in sanatoria onde regolarizzare lo stato di fatto” (pag. 12).
Non risulta agli atti di causa che medio tempore l'immobile sia stato sanato.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, anche nel giudizio avente ad oggetto lo scioglimento della comunione, la regolarità urbanistico-edilizia del bene immobile costituisce una “condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, […] la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 25021/2019).
Tale principio trova applicazione tanto con riferimento alle ipotesi di nullità sancite dagli artt. 46, comma 1, D.P.R. 380/2001 e 40, comma 2, L. 47/1985 (cfr. ibidem), pag. 8/12 quanto alla cd. conformità catastale oggettiva ex art. 29 comma 1 bis L. 52/1985 (cfr.
Cass. Civ. n. 22660/2022 - § 3.3, nonché mutatis mutandis Cass. Civ. n. 9808/2024 resa in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.).
Dette nullità investono, come detto, anche la divisione giudiziale (cfr. Cass. Civ. n.
7020/2023).
Ciò posto e tenuto conto del fatto che tale orientamento si è consolidato in corso di causa, si ritiene necessario rimettere nuovamente la causa in istruttoria onde disporre un supplemento di CTU al fine di appurare la sanabilità delle difformità riscontrate, quantificarne i costi all'attualità, e verificare se sia o meno applicabile il novellato art. 36-bis D.P.R. 380/2001.
Tale approfondimento istruttorio appare necessario anche per determinare il valore del bene da porre a base d'asta e ciò in quanto: “in sede di divisione, il valore dei beni si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione della causa e deve essere, conseguentemente, aggiornato d'ufficio anche in appello in ragione delle fluttuazioni dello specifico settore” (cfr. Cass. Civ. n. 37532/2022).
È pur vero che la precedente pronuncia parziale aveva escluso tale necessità, tuttavia, in disparte l'apprezzabile lasso di tempo decorso dal deposito della perizia (risalente al 20/7/2015), si condivide l'obiezione sollevata dalla difesa dei convenuti secondo la quale il CTU non avrebbe tenuto conto nella stima del valore dell'immobile “dei costi necessari alla regolarizzazione urbanistica”, aspetto che per ragioni sopra illustrate non può essere obliterato.
3. Merita, invece, parziale accoglimento la richiesta di rimborso della quota di frutti civili maturati a seguito dell'occupazione dell'immobile da parte dei convenuti.
Parte attrice lamenta il mancato godimento dell'immobile a decorrere dal 9/1/2013, data del decesso della sig.ra ovvero dal 9/7/2013, data di invio della diffida _2
prodotta sub doc. 5 allegato alla citazione.
Parte convenuta si è opposta alla domanda rilevando, quanto ad la Controparte_1
sua qualità del comproprietario del bene per la quota del 50% con conseguente diritto di usarne ex art. 1102 c.c.; quanto ad la legittimità dell'occupazione CP_2 pag. 9/12 in forza del diritto di permanere presso la ex casa coniugale fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica riconosciutogli in occasione del divorzio intervenuto tra la sig.ra e il sig. (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa). _2 CP_1
Ebbene, con riferimento al convenuto la domanda di attribuzione Controparte_1
della quota dei frutti civili per mancato godimento del bene appare fondata.
La stesso art. 1102 c.c. afferma, infatti, che: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché […] non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
La giurisprudenza ha interpretato la norma nel senso che: “L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (cfr. Cass. Civ. n. 2423/2015; id. n. 1738/2022).
Nel caso in esame, risulta documento che con raccomandata del 9/7/2013 (cfr. doc. 5 citazione), “gli attori manifestavano interesse a trarre utili dal bene, chiedendo ai comproprietari occupanti di essere liquidati per la loro quota” (cfr. sentenza non definitiva n. 714/2021, pag. 7).
Ne consegue che non può ravvisarsi alcuna inerzia da parte del comproprietario il quale si è tempestivamente attivato al fine di richiedere la liquidazione della propria quota con ciò manifestando il dissenso all'uso esclusivo della cosa comune da parte del condividente sig. Controparte_1
A diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla posizione di . CP_2
Il sig. e la sig.ra avevano, infatti, pattuito in sede di Controparte_1 Persona_2
divorzio il diritto (doc. 4) del figlio a permanere presso la ex casa coniugale fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica. Tale circostanza, pacifica tra le parti, induce a ritenere che l'onere della prova in ordine all'avveramento della condizione pag. 10/12 (i.e. l'autosufficienza economica di fosse a carico degli attori i quali si sono CP_2
tuttavia limitati allegare il godimento dell'immobile da parte di quest'ultimo sin dal decesso della madre senza null'altro specificare.
Vero è, infatti, che il sopravvenuto decesso del coniuge collocatario comporta il venir meno dell'assegnazione della casa familiare (cfr. Corte Appello Napoli, 3/10/2023), tuttavia nel caso di specie le parti avevano espressamente previsto il diritto di CP_2
a permanervi fino al raggiungimento dell'autosufficienza, sicché questi godeva di un autonomo e valido titolo in forza del quale ha goduto della casa familiare.
Venendo infine alla quantificazione dei frutti civili dovuti agli attori da parte del sig.
la Suprema Corte ha sancito che: “Il comproprietario che durante Controparte_1
la comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse
l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi i frutti civili che possono, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile”
(cfr. Cass. Civ. n. 7681/2019 - § 4).
Il supplemento peritale depositato in data 8/6/2021 ha determinato il canone locatizio annuo in € 5.760,00 (i.e. “Superficie utile netta = mq 126,12 * € 3,80/mq = € 479,25 mensili che si ritiene congruo arrotondare ad € 480,00/mese, da cui ne deriva: €
480,00*12 mesi = € 5.760,00 – canone annuo” – pag. 6). Tale quantificazione non è stata oggetto di contestazione e può, quindi, essere assunta a base della decisione.
Tenuto conto del fatto che è comproprietario per il 50% del bene Controparte_1
dallo stesso goduto in via esclusiva, l'indennità dovuta ammonta ad € 2.880,00/anno, oltre aggiornamento Istat da calcolarsi anno per anno, con decorrenza dal 9/7/2013
(data della diffida) fino all'avvenuta liberazione dell'immobile.
4. Venendo da ultimo alla domanda di restituzione dei beni mobili di proprietà degli attori e individuati nel doc. 4 allegato alla citazione si osserva quanto segue.
Anzitutto la domanda non è coperta dal giudicato formatosi a seguito dell'emissione della sentenza parziale essendosi essa pronunciata solo su analoga domanda svolta in via riconvenzionale dai convenuti. pag. 11/12 Ciò posto, all'atto della propria costituzione in giudizio i convenuti hanno negato di essere nel possesso dei beni elencati nel documento 4 prodotto da parte attrice e, in ogni caso, hanno ribadito l'assenza di qualsiasi opposizione a consentire agli attori di accedere all'immobile al fine di effettuare le ricerche del caso.
Parte attrice non ha espressamente contestato tali allegazioni, né ha formulato istanze istruttorie al riguardo (anche solo al fine di determinarne l'eventuale controvalore), di talché la domanda va respinta in quanto non provata.
5. Stante il carattere non definitivo della presente sentenza, la regolamentazione delle spese di lite è rimessa al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
condanna il convenuto sig. a corrispondere agli attori a titolo di Controparte_1
frutti civili per il mancato godimento dell'immobile la somma di € 2.880,00/anno, oltre aggiornamento Istat su base annua, a decorrere dal 9/7/2013;
rigetta la domanda di corresponsione dei frutti civili formulata nei confronti del convenuto sig. ; CP_2
rigetta la domanda di restituzione dei beni mobili, in natura o per equivalente, formulata dagli attori nei confronti dei convenuti;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
spese di lite al definitivo
Si comunichi.
Brescia, lì 27/03/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
pag. 12/12