Sentenza 8 febbraio 1979
Massime • 1
Il condomino che pratichi un'apertura sul muro perimetrale dell'edificio condominiale, per accedere, dal proprio appartamento, alla soletta di copertura di un vano realizzato dal proprietario dell'appartamento sottostante su porzione di cortile di sua esclusiva proprieta, ed in base ad accordo intervenuto con quest'ultimo, non pone in essere un uso indebito della cosa comune, sotto il profilo dell'alterazione della sua destinazione e funzione, qualora debba escludersi, anche in relazione alle modeste dimensioni, che detta soletta di copertura costituisca un'apprezzabile entita autonoma rispetto al fabbricato condominiale, e, quindi, debba negarsi che quell'apertura si traduca in assoggettamento del fabbricato stesso a servitu in favore di immobile diverso. ( V 939/76, mass n 379594; ( V 1111/65; ( V 647/59).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/02/1979, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 1979 |
Testo completo
Il condomino che pratichi un'apertura sul muro perimetrale dell'edificio condominiale, per accedere, dal proprio appartamento, alla soletta di copertura di un vano realizzato dal proprietario dell'appartamento sottostante su porzione di cortile di sua esclusiva proprieta, ed in base ad accordo intervenuto con quest'ultimo, non pone in essere un uso indebito della cosa comune, sotto il profilo dell'alterazione della sua destinazione e funzione, qualora debba escludersi, anche in relazione alle modeste dimensioni, che detta soletta di copertura costituisca un'apprezzabile entita autonoma rispetto al fabbricato condominiale, e, quindi, debba negarsi che quell'apertura si traduca in assoggettamento del fabbricato stesso a servitu in favore di immobile diverso. ( V 939/76, mass n 379594; ( V 1111/65; ( V 647/59).*