Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4734 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 32688/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 06.09.2022, rimessa al
Collegio con verbale del 22.05.2025 e discussa nella camera di consiglio del 28.05.2025.
promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MINOLFI ELOISIA, presso il cui studio, sito in Milano, Via Vitruvio
n. 11, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. LO GIUDICE SEMERARO LIDIA ANGELA, presso il cui studio, sito Milano,
Via San Barnaba n. 30, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte resistente-
, nata a [...] il [...], e , Controparte_2 Controparte_3 nato a Milano l'[...], in [...] curatore speciale, Avv. FORNESI ALESSANDRA, che li rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 05.10.2022.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 22.05.2025: 1. Conferma dell'affido di e all'ente con limitazione della responsabilità CP_2 CP_3 genitoriale di entrambi i genitori per due anni
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2. Incarico ai SS di proseguire tutti i supporti attivi in favore delle parti e dei minori e di avviare del supporto alla genitorialità congiunto
3. Disporre che ai meri fini della residenza a anagrafica venga collocata presso il papà CP_2
e presso mamma CP_3
4. Delegare i SS dell'ente affidatario, sentiti i genitori e tenuto conto dell'andamento dei percorsi e della volontà di e a predisporre un calendario dei tempi di CP_2 CP_3 permanenza dei minori presso e con ciascun genitore
5. Disporre che l'AU e ogni altra forma di erogazione pubblica comunque denominata in favore di vengano percepiti dalla mamma in ragione del 100 e alla mamma e l'AU e ogni CP_3 altra forma di erogazione pubblica comunque denominata in favore di vengano CP_2 percepiti papà dal in ragione del 100%
6. Disporre che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario dei minori nei tempi di rispettiva competenza con suddivisone delle spese straordinarie in ragione al
50%
7. Trasmettere gli atti al Giudice tutelare per l'apertura della vigilanza
8. spese di lite compensate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 28.05.2011 (atto iscritto nel
Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 341, parte II, serie A, anno 2011).
Dall'unione sono nati , il 19.03.2002, il 09.06.2009, e Persona_1 CP_2 CP_3
l'11.06.2014.
Con ricorso depositato in data 05.09.2022 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito, disponendo altresì l'affido in via condivisa dei figli minori, il collocamento prevalente degli stessi presso la madre, l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima, la regolamentazione delle frequentazioni tra il padre e i figli minori a fine settimana alternati oltre a un giorno infrasettimanale con pernotto e il contributo paterno nel mantenimento dei minori mediante la somma mensile di €
2.000 oltre al 100% delle spese straordinarie, con obbligo a carico del di versare anche CP_1 un assegno di mantenimento in favore della moglie.
Con memoria difensiva depositata in data 20.12.2022 si è costituito in Controparte_1 giudizio e, con successiva memoria depositata in data 15.01.2023, ha chiesto di esperire il tentativo di conciliazione delle parti e, in caso di esito negativo, disporre obbligatoria mediazione, adottando in ogni caso gli opportuni provvedimenti provvisori e disponendo in particolare l'affido condiviso dei minori, il collocamento degli stessi presso il padre e la regolamentazione delle frequentazioni madre-figli secondo le modalità concordate.
In data 03.02.2023 il Presidente f.f., a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del
17.01.2023, ha pronunciato la seguente ordinanza: letti gli atti introduttivi del giudizio ed esaminata la documentazione di causa;
sentite le parti all'udienza celebrata in data 17.01.2023 nel corso della quale le stesse hanno reso dichiarazioni, da intendersi in questa sede integralmente trascritte;
Osservato nel corso della situazione è emersa una situazione familiare fortemente complessa e foriera di grave pregiudizio per i figli minori della coppia, laddove si consideri che ed CP_2
, rispettivamente nati in data 09.06.2009 e 11.06.2014, dall'estate 2022 non vedono la madre, CP_3
Pagina 2 di 11 che vive presso i di lei genitori, è disoccupata percettrice di reddito di cittadinanza per € 800,00 mensili circa e ha intrapreso una relazione stabile con un uomo ex coimputato del marito;
i minori, infatti, vivono con il padre – pregiudicato per reati in materia di armi e stupefacenti -che non ha né allegato né documentato nulla in ordine alla propria situazione lavorativa, reddituale e abitativa, riferendo in ordine a tale ultimo punto circostanze vaghe (sembrerebbe aver vissuto fino a settembre
2022 nella casa coniugale, di esclusiva proprietà della di lui madre, immobile che tuttavia è in procinto di essere venduto). A ciò si aggiunga che, a seguito della denuncia sporta dalla ricorrente non versata in atti, pende nei confronti del resistente il procedimento penale N. RGNR 30139/2022
/PM dott. Stagnara ritenuto che alla luce della situazione sopra decritto appare necessario nominare un curatore speciale per e che garantisca che gli interessi dei minori siano adeguatamente CP_2 CP_3 tutelati e che gli interventi predisposti dai servizi – su delega del Tribunale – sia concretamente effettuati;
ritenuto, in via provvisoria, di disporre l'affido di nata il [...] e nato il CP_2 CP_3
11.06.2014 ai Servizi Sociali del Comune di Milano con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza dei minori nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative a e (iscrizioni scolastiche, rilascio/rinnovo dei documenti CP_2 CP_3 anche validi per l'espatrio, etc). Le decisioni di maggior interesse per i figli relative alle questioni sopra indicate ex art. 337ter comma 3 c.c saranno pertanto assunte, sentiti entrambi i genitori e il curatore speciale dei minori, dall'Ente Affidatario, con la precisazione che in caso di insanabile contrasto tra le parti la decisione finale dovrà essere assunta dall'Ente, tenuto esclusivamente in considerazione l'interesse primario dei minori e il loro benessere psico fisico. I Servizi Sociali dell'Ente affidatario manterranno allo stato e in via provvisoria collocati i minori presso e con il papà, con il quale ormai vivono stabilmente dal giugno 2022, con espressa delega a valutare diversi ipotesi di collocamento, anche etero familiare qualora all'esito degli approfondimenti effettuati su incarico del Tribunale, e dovessero risultare in una CP_2 CP_3 situazione di grave pericolo o pregiudizio ritenuto altresì assolutamente necessario e urgente che i Servizi Sociali dell'ente affidatario, anche per il tramite sei servizi specialistici sul territorio, senza ritardo:
-assumano informazioni dalle insegnanti e dal pediatra dei minori;
-effettuino approfonditi colloqui conoscitivi con tutte le figure presenti nel nucleo familiare allargato
(nonni, compagni dei genitori, etc)
-effettuino accessi domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori
-avviino un percorso di supporto psicologico in favore dei minori;
-avviino la presa in carico di entrambi i genitori presso il per le valutazioni di Parte_2 competenza
-attivino ogni intervento necessario al graduale ripristino della relazione madre/figli mediante attivazione dello spazio neutro o, se ritenuto conforme all'interesse superiore ed esclusivo dei minori, sentiti gli stessi e il curatore speciale, mediante attivazione dell'educativa domiciliare e/o territoriale
-attivino una massiccia educativa domiciliare presso l'abitazione paterna;
Ritenuto quanto agli aspetti economici della vicenda che allo stato debba essere disposto che il padre provveda all'integrale mantenimento, ordinario e straordinario dei figli minori, riservata ogni altra
Pagina 3 di 11 valutazione – anche con riferimento alla domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente, all'esito degli approfondimenti effettuati nel corso del giudizio
P.Q.M.
Il Presidente f.f. adotta i seguenti provvedimenti provvisori nell'interesse dei minori e delle parti:
1. AUTORIZZA i coniugi a vivere separarti con l'obbligo del reciproco rispetto
2. Nomina in favore di nata il [...] e nato il Controparte_2 Controparte_3
11.06.2014 un curatore speciale, individuato nella persona dell'avvocato Alessandra
FORNESI, iscritto all'albo degli Avvocati di Milano,
3. Assegna al nominato curatore speciale termine sino al 28.02.2023 per depositare una memoria difensiva di costituzione nell'interesse dei minori,
4. AFFIDA ex art. 333 c.c. nata il [...] e nato Controparte_2 Controparte_3 il 11.06.2014 al Comune di Settala, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza dei minori nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative a ed (iscrizioni scolastiche, rilascio/rinnovo Per_2 Per_3 dei documenti anche validi per l'espatrio, etc). Le decisioni di maggior interesse per i figli relative alle questioni sopra indicate ex art. 337ter comma 3 c.c saranno pertanto assunte, sentiti entrambi i genitori e il curatore speciale dei minori, dall'Ente Affidatario, con la precisazione che in caso di insanabile contrasto tra le parti la decisione finale dovrà essere assunta dall'Ente, tenuto esclusivamente in considerazione l'interesse primario dei minori e il loro benessere psico fisico.
5. DISPONE che l'Ente Affidatario mantenga allo stato e in via provvisoria collocati i minori presso e con il papà, con il quale ormai vivono stabilmente dal giugno 2022, con espressa delega a valutare diversi ipotesi di collocamento, anche etero familiare qualora all'esito degli approfondimenti effettuati su incarico del Tribunale, e dovessero risultare CP_2 CP_3 in una situazione di grave pericolo o pregiudizio
6. INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Milano anche per il tramite sei servizi specialistici sul territorio, senza ritardo:
-assumano informazioni dalle insegnanti e dal pediatra dei minori;
-effettuino approfonditi colloqui conoscitivi con tutte le figure presenti nel nucleo familiare allargato (nonni, compagni dei genitori, etc)
-effettuino accessi domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori
-avviino un percorso di supporto psicologico in favore dei minori;
-avviino la presa in carico di entrambi i genitori presso il per le valutazioni di Parte_2 competenza
-attivino ogni intervento necessario al graduale ripristino della relazione madre/figli mediante attivazione dello spazio neutro o, se ritenuto conforme all'interesse superiore ed esclusivo dei minori, sentiti gli stessi e il curatore speciale, mediante attivazione dell'educativa domiciliare e/o territoriale
-attivino una massiccia educativa domiciliare presso l'abitazione paterna;
7. PONE allo stato e in via provvisoria carico di l'obbligo di provvedere Controparte_1 in via diretta all'integrale mantenimento dei figli minori
Manda alla Cancelleria –ove i coniugi siano anche ad oggi in regime di comunione legale- di comunicare l'odierna ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 191, II comma, c.c.
Pagina 4 di 11 come modificato dalla Legge del 06 maggio 2015 n. 55, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
Provvedimento immediatamente esecutivo
Con decreto del 23.02.2023 il Giudice ha così provveduto: rilevato che nell'ordinanza 3.02.2023 emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale, per mero errore materiale (dovuto ad un refuso) al punto 3 del
PQM
l'ente affidatario è indicato nel Comune di Settala in luogo del Comune di Milano e, al rigo quinto i nomi dei minori sono erroneamente indicati in e in luogo di e Per_2 Per_3 CP_2 CP_3
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto al punto n. 3 del
PQM
dell'ordinanza
3.02.2023, nel senso che laddove è scritto Comune di Settale deve leggersi Comune di Milano e laddove è scritto e deve leggersi e Per_2 Per_3 CP_2 CP_3
All'udienza del 03.10.2023, tenutasi a seguito di differimento, il Giudice, preso atto della disponibilità delle parti a far proseguire ai minori il percorso di supporto con la dott.ssa Per_4 nonché a intraprendere per il tramite dei SS un percorso di supporto psicologico individuale e alla genitorialità, ha così disposto:
Conferma i provvedimenti già assunti con provvedimento del 3.02.2023, avuto particolare riguardo al ripristino della relazione madre/figli per il tramite dell'educativa territoriale calendarizzando anche incontri della signora con ciascuno dei figli individualmente
Dispone che i SS diano immediato avvio ad un percorso di supporto psicologico individuale e alla genitorialità in favore delle parti
Dispone che i SS monitorino e coordinino il percorso di supporto psicologico avviato dai minori con la Dott.ssa acquisendo dalla stessa – per il tramite del curatore – una relazione in ordine Per_4 allo stato di benessere psico fisico dei minori
Dispone che i SS provvedano senza ritardo all'inserimento di e in un centro diurno, CP_2 CP_3 ciascuno in un gruppo di pari, che garantisca il sostegno e il supporto di educatori professionali e se possibile psicologi
Quindi il Giudice, sulla concorde richiesta delle parti di rinviare il procedimento per valutare l'evoluzione della situazione del nucleo, ha rinviato la causa all'udienza del 25.01.2024. All'udienza del 12.06.2024, tenutasi a seguito di rinvio, il Giudice ha così provveduto: Conferma le statuizioni vigenti, dando atto dell'impegno del Sig. ad iniziare il percorso CP_1 di supporto alle genitorialità ed della Sig.ra a proseguirlo Pt_1
Dà atto che i genitori, con l'avallo del curatore speciale, concordano che nelle settimane dal 17 giugno al 05.07.2024 sospenderà la frequenza del centro diurno e frequenterà il campo estivo CP_3 presso l'oratorio di Oxilia a Milano. Il papà sosterrà il costo dell'iscrizione della prima settimana (€ 175,00) e la madre quello delle due successive settimane (per complessivi € 150,00) Dispone, sull'accordo delle parti, che e vengano collocati -ai meri fini della CP_3 CP_2 residenza anagrafica-presso e con la mamma;
dispone sull'accordo delle parti che l'assegno unico universale relativo ai figli minori venga percepito in ragione del 100% dalla mamma incarica i SS di fattivamente attivarsi per supportare nel processo di Parte_1 autonomizzazione abitativa (mediante reperimento di un alloggio pubblico/convenzionato) e lavorativa nonché nell'espletamento di tutte le partiche di natura amministrativa necessarie per la richiesta di contribuzioni di natura pubblica comunque denominate
Pagina 5 di 11 incarica i SS, sentiti i genitori e il curatore speciale, rediga un calendario dei tempi di permanenza di presso e con la mamma che preveda il più ampio diritto di visita a favore della mamma CP_3 tenuto conto del benessere psico fisico di CP_3 incarica i SS di attivare senza ritardo un percorso di supporto psicologico per e, soprattutto, CP_3
CP_2 assegna ai SS termine fino al 30.11.2024 per trasmetter e una relazione di aggiornamento assegna alle parti termine fino 30.11.2024 per depositare in atti il modello disclosure aggiornato e le ultime dichiarazioni dei redditi presentate (2023-2024) rinvia la causa all'udienza del 11.12.2024 ore 12.30 All'udienza del 22.05.2025, tenutasi a seguito di rinvio, il Giudice, preso atto della disponibilità di entrambe le parti alla prosecuzione dei supporti in essere e all'avvio di un percorso di supporto congiunto alla genitorialità, preso altresì atto della rinuncia dei procuratori delle parti ai termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e della richiesta degli stessi di precisare congiuntamente le conclusioni
(come sopra integralmente trascritte) rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
***
Sulla pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi negli atti difensivi, l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra gli stessi non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi, tenuto altresì conto del fatto che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto in data 03.02.2023.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c. in conformità alle domande formulate dalle parti.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti in merito all'affidamento di e CP_2 CP_3 al Comune di Milano e conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per un periodo di 2 anni, con collocamento, ai meri fini della residenza anagrafica, di presso CP_2 il papà e di presso la mamma devono essere accolte, in quanto rispondenti all'interesse CP_3 primario della prole e non pregiudizievoli per la stessa.
Invero, nel corso del procedimento è emersa con evidenza la complessità della vicenda familiare, caratterizzata da un inopportuno coinvolgimento dei minori nelle dinamiche conflittuali e disfunzionali della coppia genitoriale e dalla conseguente inevitabile messa in pericolo del benessere psico-fisico di e CP_2 CP_3
Si è rivelato quindi necessario avviare una massiccia presa in carico del nucleo da parte dei SS, mediante interventi in favore sia dei minori sia dei genitori, che li accompagnassero nella ricostruzione dei loro legami affettivi, oltre che nella gestione delle questioni organizzative.
Pagina 6 di 11 Particolarmente compromessa è risultata la relazione tra la madre e i figli, che ha imposto – considerata l'iniziale polarizzazione di entrambi i figli su un atteggiamento oppositivo e diffidente verso la figura materna – l'attivazione di percorsi di supporto nell'approfondimento e nella rielaborazione dei loro vissuti di fatica (cfr. relazione dei SS del 18.05.2023).
Successivamente, i SS hanno evidenziato che “Il collocamento dei minori presso il padre garantisce il soddisfacimento di cura ed attenzione per quanto riguarda i bisogni quotidiani, ma è completamente deficitario nel garantire ai figli l'accesso alla madre. La difficile comunicazione, sbilanciata a sfavore della signora all'interno della coppia genitoriale non sembra rendere Pt_1 possibile la previsione di una possibile attenuazione delle dinamiche disfunzionali esistenti tra i genitori. Il signor non mostra disponibilità a rileggere criticamente alcune sue scelte o CP_1 agiti […] e si comporta come se fosse l'unico in grado di garantire il benessere dei figli” (cfr. relazione dei SS del 29.09.2023).
Quanto alla madre, i SS hanno messo in luce come l'immagine fornita dai minori sia sembrata sin dall'inizio contraddetta dalla positiva relazione che la ha sempre mantenuto con la Pt_3 primogenita, maggiorenne, . La sua idoneità genitoriale è infatti emersa nel corso degli Per_1 approfondimenti psicodiagnostici eseguiti sul nucleo, all'esito dei quali la è stata descritta Pt_3 come una mamma “attenta e capace di cogliere i bisogni dei figli” con “sufficiente adeguatezza della signora nel suo ruolo di madre” (cfr. relazione dei SS del 29.09.2023, valutazione ASST del
22.05.2024 e del 09.05.2025).
A ciò si aggiunga che la madre, fortemente disponibile a mettersi in discussione e a ricucire, con costanza e pazienza, i rapporti con entrambi i figli, è riuscita a riavvicinarsi al figlio e al CP_3 tempo stesso a rispettare i tempi e l'atteggiamento di maggior chiusura di (cfr. relazione dei CP_2
SS del 23.01.2024).
In ogni caso, nonostante qualche positivo sviluppo delle dinamiche familiari, la persistente conflittualità tra i genitori (particolarmente intensa nel signor ha confermato la necessità CP_1 per i componenti del nucleo di ricevere sostegno e indicazioni. In particolare, “L'atteggiamento inconsapevole del signor che a tratti sembra superficialità, pare un tratto distintivo della CP_1 sua personalità, non facilmente scalfibile. Questo suo comportamento gli rende difficile sintonizzarsi sui bisogni emotivi dei figli, ma, al momento, resta un punto di riferimento importante per quanto riguarda gli aspetti pratici ed economici. Per quanto riguarda la signora ha mostrato di Pt_1 essere più interessata al benessere emotivo dei figli, ma la precarietà economica ed abitativa non le consente di pensare ad un collocamento presso di lei, almeno per quanto riguarda CP_3
Relativamente a , il rapporto instaurato con l'educatrice testimonia il suo bisogno di CP_2 confrontarsi con una persona adulta non coinvolta nelle vicende della sua famiglia, e si auspica che i rimandi che riceve l'aiutino a sciogliere il rancore che non le permette neanche di pensare ad una ripresa dei rapporti con la madre” (cfr. relazione dei SS del 05.06.2024). Solo recentemente i SS hanno osservato come “Lentamente le dinamiche del nucleo sembrano assestarsi in modo adeguato […] i piccoli risultati raggiunti – che abbatte il muro di CP_2 chiusura totale, l'apertura mostrata dal signor in ambito terapeutico, il rapporto CP_1 collaborativo tra i genitori per gestire i figli – possono far sperare che la situazione si evolva positivamente” (cfr. relazione dei SS del 06.12.2024).
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che la complessità delle vicissitudini che hanno investito il nucleo familiare impone di confermare l'assetto attualmente vigente e cioè l'affido di e all'Ente territorialmente competente e, per l'effetto, la CP_2 CP_3
Pagina 7 di 11 limitazione della responsabilità di entrambi i genitori per un periodo di 24 mesi dall'emanazione della presente pronuncia.
Quanto al collocamento dei minori, il Collegio ritiene opportuno che, ai meri fini anagrafici, CP_2 venga collocata presso il padre mentre venga collocato presso la madre. CP_3
Infine, quanto agli incontri madre-figli, i SS hanno da ultimo rilevato come “Nonostante un tentativo di regolamentazione degli incontri tra e la madre, ipotizzato alla presenza di entrambi i CP_3 genitori, concretamente gli incontri avvengono quasi quotidianamente e con richieste di deroghe, a seconda degli impegni del padre o della madre”, sul presupposto che il rapporto tra i due “si è sempre più consolidato ed il bambino riesce a condividere molti momenti quotidiani con la mamma”; “Anche
sembra aver abbandonato la rigidità che connotava i mesi precedenti e si sono verificate CP_2 piccole aperture con la mamma, anche se la relazione continua ad essere superficiale e priva di surreale affetto” (cfr. relazione dei SS del 19.05.2025).
È evidente quindi che, come osservato dai SS – le cui conclusioni questo Tribunale ritiene di dover condividere –, il nucleo, pur avendo raggiunto una situazione di equilibrio, necessita ancora di supporto per consolidare tale equilibrio. Da ciò consegue che devono essere confermati tutti gli incarichi già avviati dal Comune di Milano, Ente Affidatario dei minori, il quale, in collaborazione con le competenti ASST, è espressamente delegato a:
- Mantenere attivo il percorso di supporto psicologico in favore di entrambi i minori;
- Mantenere inserito in un centro diurno, in un gruppo di pari, che garantisca il sostegno CP_3
e il supporto di educatori professionali e se possibile psicologi, tenuto comunque conto del suo primario interesse e delle sue eventuali fatiche;
Contr
- Proseguire l' in favore di tenuto comunque conto del suo primario interesse e CP_2 dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
- Proseguire il percorso di supporto psicologico individuale e alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
- Avviare un percorso di supporto alla genitorialità congiunto;
- Sentiti i genitori e tenuto conto dell'andamento dei percorsi e della volontà di e CP_2
predisporre un calendario dei tempi di permanenza dei minori presso e con ciascun CP_3 genitore.
Sul contributo nel mantenimento della prole.
Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento dei figli – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, risultando, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa.
Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
L'AU e ogni altra forma di erogazione pubblica comunque denominata in favore di dovranno CP_3 essere percepiti interamente dalla madre, mentre l'AU e ogni altra forma di erogazione pubblica comunque denominata in favore di dovranno essere percepiti interamente dal padre. CP_2
Sulle spese di lite.
Pagina 8 di 11 Stante l'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale ex art. 151, comma 1, c.c. tra Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio con rito civile in
[...] Controparte_1
Milano in data 28.05.2011 (atto iscritto nel Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 341, parte II, serie A, anno 2011);
2. Conferma l'affidamento ex art. 333 c.c. di (nata il [...]) e di Controparte_2
(nato l'[...]) al Comune di Milano per un periodo di 24 Controparte_3 mesi dalla emanazione della presente pronuncia, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza dei minori, nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative a e (iscrizioni scolastiche, CP_2 CP_3 rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, etc.). Le decisioni di maggior interesse per i figli relative alle questioni sopra indicate ex art. 337-ter comma 3 c.c. saranno pertanto assunte, sentiti entrambi i genitori, dall'Ente Affidatario, con la precisazione che in caso di insanabile contrasto tra le parti la decisione finale dovrà essere assunta dall'Ente, tenuto esclusivamente in considerazione l'interesse primario dei minori e il loro benessere psicofisico. Almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
3. Dispone che, ai meri fini della residenza anagrafica, venga collocata presso il papà CP_2
e presso la mamma;
CP_3
4. Incarica i SS dell'Ente Affidatario, in collaborazione con le competenti ASST, di proseguire di tutti gli interventi già attivati in favore della prole e dei genitori, con espressa delega a:
- Mantenere attivo il percorso di supporto psicologico in favore di entrambi i minori;
- Mantenere inserito in un centro diurno, in un gruppo di pari, che garantisca il CP_3 sostegno e il supporto di educatori professionali e se possibile psicologi, tenuto comunque conto del suo primario interesse e delle sue eventuali fatiche;
Contr
- Proseguire l' in favore di tenuto comunque conto del suo primario interesse CP_2
e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
- Proseguire il percorso di supporto psicologico individuale e alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
- Avviare un percorso di supporto alla genitorialità congiunto;
- Sentiti i genitori e tenuto conto dell'andamento dei percorsi e della volontà di e CP_2
predisporre un calendario dei tempi di permanenza dei minori presso e con CP_3 ciascun genitore.
5. Dispone, sull'accordo delle parti, che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario dei minori nei tempi di rispettiva competenza, con suddivisione, in ragione del 50% ciascuno, delle spese extra-assegno individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine
Pagina 9 di 11 degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre
2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Dispone, sull'accordo delle parti, che l'AU e ogni altra forma di erogazione pubblica comunque denominata in favore di vengano percepiti interamente dalla madre, mentre CP_3
l'AU e ogni altra forma di erogazione pubblica comunque denominata in favore di CP_2 vengano percepiti interamente dal padre;
Pagina 10 di 11 7. Trasmette gli atti al Giudice Tutelare per l'apertura della vigilanza;
8. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, il 28 maggio 2025.
Si comunichi anche ai SS del Comune di Milano.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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