Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5252/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto il giudizio di rinvio, conseguente all'annullamento parziale, pronunziato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22741 del 12.9.2019, della sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 3999/17, depositata il 4.10.2017, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 24.1.2025, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Vincenzo Liguori (C.F. ) in virtù CodiceFiscale_2
di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo procuratore del21/9/2023
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
E
n. ) rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Luca Calamita P.IVA_1
(C.F.: , in virtù di procura allegata agli atti C.F._3
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
residente in [...] CP_2
APPELLATO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontattuale.
Conclusioni: per “ … conclude riportandosi espressamente: Parte_1
- all'atto di citazione in appello in riassunzione ed alle conclusioni ivi rassegnate;
- al verbale di prima udienza;
- alle note di trattazione scritta per l'udienza del 24/9/2021;
- alle note di trattazione scritta per l'udienza del 13/5/2022;
- alle note di trattazione scritta per l'udienza del 29/9/2023;
- alle note di trattazione scritta per l'udienza del 5/7/2024;
- a tutte le allegazioni, eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni formulate in tutti i suindicati atti e nelle presenti note;
- a tutta la documentazione ritualmente prodotta;
- alla comparsa di costituzione in sostituzione dell'avv. Vincenzo Liguori, che ha fatto proprie tutte le domande, le eccezioni e le conclusioni già
pag. 2/22 formulate dai precedenti difensori costituiti, nei rispettivi atti, che si intendono in tali note per integralmente ripetute e trascritte;
- alla rinuncia del mandato dei precedenti difensori depositata contestualmente alla comparsa di costituzione in sostituzione il 21/9/2023;
- alla comparsa conclusionale depositata il dì 11/10/2024 …”. per : “1) ritenuta la congruità delle somme offerte dalla CP_1
al sig. (da ultima quella ulteriore - a CP_1 Parte_1
saldo di € 127.742,67 corrisposta a mezzo assegno bancario n.
3001795196-10 del 16.9.2020, oltre onorari dei giudizi di: appello,
Cassazione e rinvio, la cui ricezione è stata accusata dall'avverso difensore nelle note di trattazione scritta depositate il 3.9.2021) a ristoro dell'accertato danno da lucro cessante passato e futuro, dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, ovvero, rigettare le ulteriori pretese avanzate dal medesimo appellante in riassunzione;
2) in via estremamente gradata, limitare un'eventuale statuizione di condanna della comparente compagnia assicurativa entro il limite dell'eccepito – e documentato - massimale di cui alla polizza R.C.A. n.
048066474, pari ad € 774.685,35, non potendo eccedere quell'importo risultante dalla differenza tra il suddetto massimale di polizza e la somma complessivamente corrisposta dalla al sig. CP_1 Parte_1
(pari ad € 642.694,49);
[...]
3) in ogni caso, rigettare la domanda di (ri) liquidazione delle spese e compensi del giudizio di primo grado;
4) compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di rinvio ...”.
pag. 3/22 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata in data 30/31.5.2005, Parte_1
conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la , oggi CP_3 CP_1
nonché onde ottenere il risarcimento dei danni
[...] CP_2
patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorsogli in data 16.11.2003, alle ore 3,30 circa in Casalnuovo di Napoli, in qualità di trasportato sul veicolo Alfa Romeo Tg. AK 493 CD, in occasione del quale riportava lesioni personali.
Nel corso del detto giudizio spiegavano, altresì, intervento volontario
(padre convivente dell'attore), Controparte_4 Controparte_5
(coniuge in seconde nozze del sig. e Controparte_4 CP_6
(fratello non convivente dell'attore), al fine di ottenere il
[...]
risarcimento dei danni cc.dd. riflessi conseguenti alle lesioni subite dal loro congiunto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalle parti, espletata
– altresì - C.T.U. medico-legale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 14036/11, depositata il 28 dicembre 2011, non notificata, il
Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, così statuiva: “a) dichiara la esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro di CP_2
causa; b) condanna e la CP_2 Controparte_7
- al pagamento, in favore di della somma di €
[...] Parte_1
10.413,39, oltre interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate nella parte motiva della presente sentenza;
c) condanna e la CP_2 [...]
l pagamento, in favore- . degli interventori Controparte_8
pag. 4/22 e delle seguenti somme: € Controparte_4 Controparte_6
20.000,00 in favore di e di € 5.000,00 in favore di Controparte_4
oltre interessi da calcolarsi secondo le modalità Controparte_6
indicate nella parte motiva della presente sentenza;
d) rigetta la domanda avanzata dall'interventrice ; e) dichiara compensate Controparte_5
di un terzo le spese processuali tra e le parti Parte_1
convenute, condannando e la CP_2 Controparte_7
al pagamento, in favore dell'attore; della residua quota,
[...]
liquidata nella somma di € 1.200,00 per esborsi (ivi compresa la quoto parte di spese di C.T. U. poste provvisoriamente a carico di parte attrice), di € 6.120,00 per diritti e di €. 10.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Michele Liguori, difensore anticipatario;
f) condanna e la - al CP_2 Controparte_7
pagamento, in favore degli interventori e Controparte_4 CP_6
, delle spese processuali, liquidate nelle somme di € 30, 00 per
[...]
.esborsi, di € 2.420,00 per diritti e di € 4.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in
,favore degli avvocati Michele Liguori e Tiziana TE, difensori anticipatari;
g) dichiara interamente compensate le spese processuali tra Contr
, e la - Controparte_5 CP_2 Controparte_7
.
[...]
Avverso tale pronuncia proponeva appello con Parte_1
citazione notificata in data 24 gennaio 2013, lamentando: a) l'incongrua liquidazione del danno da lucro cessante;
b) l'omessa pronuncia e/o omesso esame della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro pag. 5/22 cessante da inabilità temporanea;
c) l'incongrua liquidazione del danno emergente passato e mancata liquidazione del danno emergente futuro.
, n. q. di unico erede di (frattanto Controparte_4 Controparte_5
deceduta), proponeva anch'egli appello avverso la suddetta pronuncia, lamentando la mancata liquidazione del danno non patrimoniale subito in vita da per le gravi lesioni e menomazioni del Controparte_5
congiunto.
Si costituiva la sola insistendo per il rigetto delle avverse CP_1
pretese.
La Corte di Appello di Napoli, riuniti i due giudizi di appello, con sentenza del 4.10.2017 n. 3999, così provvedeva: “ dichiara la contumacia di
[...]
rigetta l'appello di rigetta l'appello di CP_9 Parte_1
quale erede di;
ridetermina la Controparte_4 Controparte_5
residua somma dovuta da e da in favore di CP_2 CP_1
in euro 10.871,58, fermo restando il calcolo degli Parte_1
interessi come da sentenza del Tribunale;
condanna al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in euro CP_1
4.800,00 oltre spese generali, IVA e CP se dovute;
compensa le spese fra e . Controparte_4 CP_1
Avverso la suddetta statuizione e Parte_1 Controparte_4
n.q. di erede di con atto notificato il 21 e Controparte_5
24.11.2017, proponevano ricorso per Cassazione lamentando: 1) la
"violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 1223, 1226, 2056
c.c. e dei coefficienti di capitalizzazione di cui al R.D. 9/10/1922 n. 1403; violazione dei principi in tema di integrale risarcimento del danno patrimoniale (art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.)"; 2) l'omessa valutazione in pag. 6/22 via presuntiva del legame fattuale affettivo di con Controparte_5
3) l'erroneo convincimento in merito alla necessità Parte_1
del presupposto della convivenza per la liquidazione dei danni in favore di
. Controparte_5
In particolare, con il primo motivo di ricorso, si Parte_1
doleva dei seguenti criteri applicati per la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante per la riduzione della capacità lavorativa specifica: 1) un unico conteggio tabellare senza separare il danno patrimoniale da lucro cessante passato da quello futuro;
2) l'utilizzo del coefficiente di capitalizzazione rilevato dalla tabella di cui al R.D.
9/10/1922 n. 1403, sebbene risalente ed obsoleto.
Resisteva con controricorso la sola . CP_1
Con sentenza n. 12186, emessa il 12.9.2019, la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso su trascritto, dichiarando inammissibili gli altri e rinviava la causa alla Corte di Appello di Napoli anche al fine di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Con l'anzidetta sentenza, la Cassazione, relativamente al motivo accolto, così statuiva: “… il primo motivo è fondato. la corte territoriale, …, ha ritenuto di avallare la decisione di prime cure, in punto di liquidazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, sulla base di due "rationes decidendi":
a) l'applicazione del R.D. n. 1402 del 1922 a tal fine è stata giustificata, nel caso, dal fatto che al momento della liquidazione - e anche al momento della decisione di secondo grado - la vita effettiva del danneggiato non aveva superato i limiti anagrafici considerati dallo stesso testo normativo: in altri termini, come argomentato anche nel controricorso, la vittima, nata pag. 7/22 nel gennaio 1964, al momento della sentenza del tribunale, dicembre 2011, aveva 47 anni, e al momento della sentenza della corte di appello, ottobre
2017, aveva 53 anni, essendo pertanto lontano dal limite di età, di 80 anni, valutato dalla tabella, riportata nella tavola I del suddetto regio decreto, ai fini del coefficiente di capitalizzazione, nell'ipotesi di 16,420 rispetto all'età di 39 anni avuta dalla vittima al momento del sinistro;
b) la necessaria attualizzazione della tabella in parola, era stata effettuata senza applicare una riduzione riferibile allo scarto tra vita lavorativa e vita effettiva (usualmente tra il 10% e il 20%); alla prima "ratio" è sottesa la logica per cui fin tanto che la vita probabile presa in considerazione è superiore a quella effettiva, il complessivo computo attuariale, che assume come riferimento temporale iniziale il tempo dell'incidente, escluderebbe la possibilità di "sezionare" un danno passato;
solo nel caso opposto, quindi, dovrebbe operarsi una doppia liquidazione, distinguendo inevitabilmente tra danno c.d. "passato" e danno c.d.
"futuro"; alla seconda "ratio" è sottesa la logica per cui posto che le tabelle richiamate sono state elaborate sulla base della probabile (intesa come media) vita fisica, e visto che quest'ultima è notoriamente maggiore di quella lavorativa che costituisce, invece, il termine di riferimento della voce di danno in liquidazione, dovrebbe essere individuata una percentuale di abbattimento: il mancato calcolo di quest'ultima finirebbe per realizzare un effetto "compensativo" del minor coefficiente di capitalizzazione ottenuto dall'applicazione delle tabelle del 1922, costruite, come si sta per pag. 8/22 analizzare più diffusamente, supponendo un tempo medio di sopravvivenza inferiore a quello registrato dall'attualità; queste ragioni decisorie si rifanno ad alcuni indirizzi di questa Corte in parte evocati dalla sentenza qui impugnata;
in particolare viene menzionata, quale sentenza più risalente, Cass.,
18/11/1997, n. 11439, secondo cui "il criterio di capitalizzazione della rendita, operante in base alla presumibile durata della vita del danneggiato, deve subire un correttivo allorchè nelle more del giudizio quel limite - calcolato con riferimento alla età del danneggiato all'epoca dell'evento dannoso - venga in concreto superato per la sopravvivenza del soggetto cui la rendita è dovuta. In tal caso (...) dovranno operarsi due liquidazioni: la prima, sulla base dell'elemento concreto costituito dal periodo di vita del danneggiato protrattosi fino all'epoca della decisione, trattandosi di danno attuale, e non futuro, esattamente accertabile;
la seconda, invece in via congetturale, sulla base della presumibile vita futura del danneggiato dalla data della decisione in poi";
…l'arresto del 1997 sopra ricordato, risulta richiamato, dieci anni dopo, da Cass., 11/07/2017, n. 17061, che lo accomuna anche a Cass.,
24/07/2012, n. 12902; ma le decisioni del 2012 (pag. 15) e del 2017 (pag. 19) affermano la necessità di distinguere il danno "passato", costituito dalla flessione reddituale effettivamente subita dal danneggiato (che sia risultato, come nella fattispecie qui in esame, produrre il reddito da lavoro) fino al momento della decisione, trattandosi di danno non "futuro" bensì attuale, e il pregiudizio c.d. futuro, rappresentato dall'ipotetica contrazione pag. 9/22 economica che la vittima andrà verosimilmente a subire per gli anni a venire, determinati anch'essi probabilisticamente;
la doppia liquidazione, quindi, in questi arresti, non risulta più ancorata al presupposto dell'età effettiva che superi il limite anagrafico del R.D. del
1922; il principio della doppia liquidazione, che differenzi sempre il danno c.d. passato da quello c.d. futuro, è stato affermato ancora, in particolare, da
Cass., 30/04/2018, n. 10321 (pagg. 9-11), e Cass., 12/04/2018, n. 9048
(pag. 15); questo principio, da considerare dunque consolidato, va ribadito, atteso che in ogni caso:
1) sino al momento della liquidazione, il lucro cessante si è già verificato e dev'essere accertato, seppure con criterio probabilistico (ricostruendo, cioè, i redditi da considerare definitivamente perduti perché, senza l'evento di danno, sarebbero stati acquisiti), mentre;
2) solo dopo la liquidazione (e sarà tale anche quella in sede di rinvio, salvo che non si accerti che la vittima non avrebbe più prodotto reddito lavorativo: Cass., n. 10321 del 2018, cit., pag. 10) andranno necessariamente capitalizzati i redditi futuri, che la vittima presumibilmente perderà vivendo ancora, in base a un coefficiente corrispondente all'età della stessa al momento in cui si compie l'operazione di capitalizzazione;
per la determinazione del reddito di base è utilizzabile l'art. 137 codice delle assicurazioni private, infatti richiamato dalla corte territoriale (pag.
4) senza che risulti sul punto neppure specifica censura;
sul punto, la decisione risulta quindi erronea e dev'essere cassata;
pag. 10/22 3. la sentenza impugnata risulta viziata anche sotto altro profilo;
la giurisprudenza di questa Corte ha progressivamente e univocamente chiarito (Cass., 14/10/2015, n. 20615, Cass., 28/04/2017, n. 10499, Cass.,
28/09/2018, n. 23468) che i coefficienti di capitalizzazione del 1922 sono inapplicabili perché:
a) sono stati calcolati sulla base di tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911 e presuppongono una rendita di capitale del 4,5%;
b) i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica attestano un pluriannuale incremento dell'aspettativa di vita evincibile dalle tavole di mortalità dei decenni successivi (negli studi si è esemplificato che il coefficiente di capitalizzazione di un soggetto di diciotto anni è, in base alla tabella del
1922, di 19,383, sia per gli uomini che per le donne e, quindi, indica una presumibile vita del soggetto di trentasette anni;
elaborando una sovrapponibile rendita unitaria anticipata, immediata e intera, in base alle tavole di mortalità della popolazione italiana del 1981 (anch'esse notoriamente da aggiornare in aumento) vi sarebbe un coefficiente di
54,64 per gli uomini - con una presumibile vita del soggetto diciottenne, di sesso maschile, di settantadue anni - e di 61,05 per le donne, con presumibile vita di circa settantanove anni); c) le tabelle del 1922 non distinguono tra aspettativa di vita dei maschi e delle femmine, per le quali ultime essa è maggiore;
d) la rendita del capitale presa in considerazione nel 1922, una volta ridotto drasticamente il saggio legale degli interessi, e anche la rendita da titoli individuabili come non a significativo rischio, è maggiore di multipli rispetto a quella attuale,
pag. 11/22 e) il regio decreto in parola è stato è stato implicitamente abrogato per effetto della soppressione della Nazionale per Assicurazioni Sociali CP_10
(CNAS, ovvero l'ente erogatore delle prestazioni disciplinate dal suddetto decreto), e della sua sostituzione dapprima dall' Controparte_11
(1933), e quindi dall'
[...] Controparte_12
e comunque per effetto della riforma dei criteri
[...]
di calcolo della pensione sociale;
il profilo sub c) nel cado qui in scrutinio è attenuato dal fatto che si ha riguardo solo a un maschio;
il profilo sub e) potrebbe ritenersi superabile dalla considerazione che il regio decreto in discussione viene utilizzato come parametro e non come prescrizione normativa;
restano però le due non superabili criticità di fondo: sarà necessario, cioè, aggiornare i coefficienti in ragione della maggiore aspettativa di vita, e, al contempo, diminuire la riduzione correlata al tasso di rendimento del denaro che decurta l'anticipata capitalizzazione;
la corte territoriale ha chiarito (pagg. 6-7) di non aver apportato alcuna riduzione per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, ma con ciò ha corretto solo la prima delle due distorsioni individuate;
nella liquidazione equitativa del danno da lesione della capacità lavorativa specifica, qualora si utilizzi, quale parametro, la tabella attuariale di cui al
R.D. n. 1403 del 1922, dovranno apportarsi motivatamente due correttivi, quello inerente all'aspettativa di vita e quello afferente alla percentuale di riduzione per capitalizzazione anticipata”…>>.
Con citazione notificata il 27.11.2019, nel rispetto del Parte_1
termine di cui all'art. 392 c.p.c., riassumeva il giudizio nei confronti di pag. 12/22 e dinanzi a questa Corte e, richiamato il CP_2 CP_1
contenuto della suddetta pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, “..- ritenere fondato il primo motivo esposto con il gravarne del 24/1 e 6/2/2013 e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza;
- condannare, in virtù del decisum della
Suprema Corte di Cassazione, la in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore ed il Sig. al risarcimento in CP_2
favore del Sig. - del danno patrimoniale da lucro Parte_1
cessante, passato e futuro, per la riduzione della capacità lavorativa specifica, mediante un doppio conteggio tabellare: - il primo per la liquidazione del danno da lucro cessante passato e, cioè, quello già verificatosi dalla data dell'evento a quella dell'emananda decisione, se definitiva;
- il secondo per la liquidazione del danno da lucro cessante futuro determinato secondo un calcolo congetturale basato sull'effettivo atteso di vita del Sig. alla data dell'emananda Parte_1
decisione, se definitiva, assumendo come coefficiente di capitalizzazione quello corrispondente all'età che lo stesso avrà a tale data e desunto da studi statistici che è rilevabile dalle tavole di mortalità uomini dell'Istituto
Nazionale di Statistica del 2014... che il Giudice, nei suoi ampi poteri, può rilevare e consultare d'ufficio via internet dalla fonte ufficiale dell'Istat
(conf., per i principi espressi, Cass. 18/9/15 n. 18305), che si producono;
ed, in ogni caso, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
- della rivalutazione monetaria di tutte le somme dovute a titolo di risarcimento del danno da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento al soddisfo;
- del danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante consistente nel mancato godimento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da pag. 13/22 liquidarsi sotto forma di interessi al tasso rilevato dall'indice "Rendita"
(rendimento medio dei titoli pubblici) calcolato dalla Banca d'Italia,.., ovvero al tasso maggiore o minore che verrà ritenuto secondo giustizia e, comunque, non inferiore a quello legale, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo sia per le qualità soggettive del Sig. che, quale abituale risparmiatore, reinveste il proprio Parte_1
denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento, sia per la consistenza dell'importo dovuto che, ove posseduto ex tunc, sarebbe stato certamente o, quantomeno, molto probabilmente investito per ricavarne un lucro;
- degli interessi legali su tutte le somme così determinate e, cioè, capitale maggiorato di rivalutazione monetaria e di danno da ritardo, dalla data di deposito dell'emananda sentenza, se definitiva, all'effettivo soddisfo;
- condannare, altresì, per effetto dell'operatività del c. detto effetto espansivo interno previsto dall'art. 336
c.p.c. e/o per il principio della soccombenza, la in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore ed il Sig. al CP_2
pagamento in favore del Sig. - delle spese e compensi Parte_1
del giudizio di primo grado oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per manifesta fondatezza delle tesi difensive del Sig. (e Parte_1
manifesta infondatezza delle tesi difensive avverse), spese generali, I.V.A. e
C.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Michele Liguori che ha anticipato le spese e - analogamente all'altro difensore avv. Tiziana TE - non ha riscosso i compensi;
- delle spese e compensi del giudizio di secondo grado oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per manifesta fondatezza delle tesi difensive del Sig. Parte_1
(e manifesta infondatezza delle tesi difensive avverse), spese
[...]
pag. 14/22 generali, I.V.A. e C.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Michele Liguori che ha anticipato le spese e - analogamente all'altro difensore avv. Tiziana TE - non ha riscosso i compensi;
- delle spese e compensi del giudizio di legittimità oltre le maggiorazioni di legge per manifesta fondatezza delle tesi difensive del
Sig. (e manifesta infondatezza delle tesi difensive Parte_1
avverse), spese generali, I.V.A. e C.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Michele Liguori che ha anticipato le spese e non ha riscosso i compensi;
- delle spese e compensi del presente giudizio di riassunzione oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per manifesta fondatezza delle tesi difensive del Sig. Parte_1
redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, spese generali, I.V.A. e CA. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Michele Liguori che ha anticipato le spese e - analogamente all'altro difensore avv. Tiziana TE - non ha riscosso i compensi...”.
Si costituiva la (già , chiedendo di dichiarare CP_1 CP_7
cessata la materia del contendere e in subordine, di limitare un'eventuale statuizione di condanna entro il limite dell'eccepito massimale di polizza parti a € 774.685,35.
benché ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva. CP_2
Alla prima udienza di comparizione del 9.10.2020 il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni al 24.09.2021, rinviata per esigenze di ruolo pag. 15/22 Mediante decreto del 14.6.2024 veniva nominato, quale relatore della causa, un Giudice Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del
05.07.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale l'11.10.2024 e memoria di replica il 15.10.2024, mentre parte appellata depositava comparsa conclusionale il 22.07.2024 e memoria di replica il 31.10.2024.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 24.01.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni. All'esito dell'udienza del 24.01.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 2.
Il thema decidendum è circoscritto alla quantificazione del danno da lucro cessante passato e futuro per la riduzione della capacità lavorativa specifica subito da riduzione accertata dal C.T.U., nominato nel Parte_1
corso del giudizio di prime cure, nella misura del 35%.
Nel costituirsi nel presente giudizio in data 24.09.2020 la ha CP_1
dedotto di aver corrisposto la somma di € 127.742,67, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi nella misura del 2%, al netto di quanto già corrisposto in precedenza, a totale saldo del danno da lucro cessante passato e futuro subito dal (precisamente, € Parte_1
47.268,15 a titolo di lucro cessante passato e € 80.474,52 a titolo di lucro cessante futuro), producendo copia di assegno bancario n. 3001795196-10
pag. 16/22 del 16.9.2020 e acclusa lettera accompagnatoria;
la compagnia assicuratrice ha, pertanto, chiesto, in prima battuta, di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere,
Nelle note di trattazione scritta, depositate il 3.9.2021, il precedente difensore Avv. Michele Liguori, rilevando, genericamente, la tardività,
l'incongruità e l'incompletezza dell'offerta formulata da ha Controparte_1
accettato la stessa <>, chiedendo di accogliere le conclusioni, su trascritte, rassegnate nell'atto di riassunzione.
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 26.9.2023, nonché in quelle successive, il nuovo procuratore Avv. Vincenzo Liguori si è riportato altresì alle suddette note del 3.9.2021.
In definitiva, il ha ribadito le richieste di cui all'atto di Parte_1
riassunzione senza contestare la somma dallo stesso ricevuta di €
127.742,67 e, in particolare, i criteri, descritti dall' nella Controparte_1
comparsa di costituzione, utilizzati per pervenire alla detta somma alla stregua dell'anzidetto dictum della Suprema Corte.
In particolare, l quanto al danno da lucro cessante passato, Controparte_1
calcolato tenuto conto del reddito effettivo, pari all'incontestata somma di €
17.392,00, della percentuale di incapacità lavorativa specifica, ovvero, 35%
e del numero di anni decorsi dalla data del sinistro sino al 31.7.2020, ossia sino alla data dell'ultimo indice di rivalutazione Istat disponibile, all'epoca della costituzione della compagnia e dunque: € 17.392,00 x 35 x 16,873
(ossia dal 16.11.2003 al 31.7.2020) = € 102.709,32, ha dedotto: << … Tale somma è stata via via rivalutata (dal momento del sinistro – 16.11.2003 - sino al 14.6.2011, data in cui veniva versato da il primo CP_1
acconto di € 85.000,00 a titolo di danno da lucro cessante) e su essa è stato pag. 17/22 applicato il tasso di interesse compensativo del 2% indicato dal Giudice di
Prime cure nella relativa statuizione, pervenendosi – così – all'importo complessivo di € 136.804,66 (… Dal detto importo (di € 136.804,66) è stato sottratto il primo acconto (di € 85.000,00) versato da al CP_1
sig. giungendosi così alla somma residua di € Parte_1
51.804,66, sulla quale si è provveduto a calcolare nuovamente rivalutazione monetaria ed interessi al 2% (dal 15.6.2011) sino al
10.2.2012 (data in cui veniva corrisposto il secondo acconto di € 14.951,82
a titolo di danno da lucro cessante), pervenendosi - così – all'importo €
53.609,13 …Dal riferito importo (€ 53.609,13) è stato detratto il secondo acconto ricevuto dal (€ 14.951,82), giungendo alla Parte_1
somma di € 38.657,31. Su esso ultimo importo (€ 38.657,31) sono stati computati rivalutazione ed interessi (sempre al 2%) dall'10.2.2012 (data del versamento del secondo acconto) sino al 31.7.2020 (data dell'ultimo indice di rivalutazione disponibile). Si perviene, così, ad un importo complessivo da corrispondere alla controparte (a titolo di saldo del danno da lucro cessante passato), pari ad € 47.268,15.>>.
Tutte le suddette somme, indicate come ricevute dal , non sono Pt_2
oggetto di contestazione.
Quanto al danno da lucro cessante futuro, per ovviare agli inconvenienti evidenziati dall'anzidetta sentenza n. 12186/2019 l dopo aver CP_1
richiamato le pronunce (cfr. Cassazione Civile n. 20615/2015; Cass. III,
28/04/2017, n. 10499) secondo cui possono essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento pag. 18/22 del danno aquiliano, quali, a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal
Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1 luglio 1989 (in
Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno,
Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)...”., ha dedotto << … utilizzando il suddetto riferimento tratto dai Quaderni del CSM del 1990
(cfr. all. Tavola di mortalità Maschi tratta dai Quaderni del CSM n. 41 del
1990, pag. 129, in doc. F), dovrà applicarsi un coefficiente di capitalizzazione (considerata l'attuale età del sig. Parte_1
pari a 56 anni) pari a 16,1223. Si dovrà, infatti, prendere in considerazione il coefficiente di correzione corrispondente all'età dello stesso al momento in cui si compie l'operazione di capitalizzazione …. poiché solo all'esito della definitiva liquidazione del danno da lucro cessante passato si potranno capitalizzare i redditi futuri (che la vittima presumibilmente perderà vivendo ancora), in base a un coefficiente corrispondente. …, pertanto, … il computo del danno da lucro cessante futuro secondo i dettami della pronuncia che ha operato il rinvio: €
17.392,00 x I.P. 35% x 16,1223 (coefficiente di capitalizzazione Quaderni
CSM) – 18% (scarto tra vita lavorativa e vita fisica) = € 80.474,52, …>>.
Pure sui detti criteri, conformi al dictum della Suprema Corte, il Parte_1
nulla dedotto ovvero non ha precisato quali somme dovrebbe ancora ricevere.
Tanto premesso, secondo orientamento conforme della Suprema Corte, allorquando la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento pag. 19/22 non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, n.16150, Cassazione., Sez. II, 29/07/2021, n.
21757; Cassazione civile sez. I, 04/07/2022, n.21087; Cassazione civile sez. I, 30/08/2024, n.23396).
In applicazione dei su menzionati principi, avendo esclusivamente l CP_1
chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e posto che il
[...]
ha ricevuto le somme per le quali ha riassunto il presente Parte_1
giudizio, stante l'avvenuto soddisfacimento della pretesa azionata dall'appellante in riassunzione non resta che dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse ad agire dello stesso e, per l'effetto, inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
14036/2011 in punto di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica.
§ 4.
Nulla va disposto in merito alla regolamentazione delle spese di lite.
ha provveduto al pagamento delle spese come liquidate dal CP_1
Tribunale di Napoli e nel mese di settembre 2020 ha corrisposto all'avv.
Michele Liguori (difensore antistatario di le spese e Parte_1
competenze relative al giudizio di appello definito con sentenza n. 3999/17,
pag. 20/22 nella misura di € 15.270,71, , nonché quelle del giudizio di Cassazione, nella misura di € 11.926,61 in uno alle competenze e spese del presente giudizio riassunto, nell'importo di € 8.276,72, tutte computate al valore medio delle tabelle di cui al D.M. 55/2014. Tanto è documentato dai pro forma di fattura nn. 142, 143 e 144 del 22.9.2020 emessi dall'avv. Michele
Liguori, il quale, a sua volta, ha accettato l'offerta formulata per compensi solo in conto maggior avere, mentre quella per esborsi a saldo. Tuttavia, anche su tale punto è sopravvenuto il difetto di interesse ad agire, mentre a nulla rileva il D.M. 13/8/2022 n. 147, entrato in vigore il 23/10/2022 ossia dopo l'avvenuto pagamento da parte dell' anche delle competenze CP_1
di lite, alla stregua del quale D.M., l'avv. Vincenzo Liguori, attuale difensore del , nella comparsa conclusionale depositata Parte_1
l'11.10.2024, ha redatto la nota delle spese di cui ha chiesto la liquidazione in relazione a tutti i gradi di giudizio. Al riguardo, va evidenziato che, in base al principio per cui le spese di lite vanno liquidate in relazione all'esito finale della lite, risulta parzialmente soccombente sia Parte_1
in relazione al primo grado di giudizio – stante la corresponsione della quasi totalità delle somme allo stesso riconosciute (ovvero € 500.000,00) – che in relazione al secondo grado - stante il rigetto del motivo di appello relativo al risarcimento del danno da lucro cessante da inabilità temporanea e di quello relativo alla liquidazione del danno emergente consistente nelle spese mediche – e al giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definendo il giudizio di rinvio introdotto da Parte_1
con citazione in riassunzione notificata il 27.11.2019, così
[...]
provvede:
pag. 21/22 a) Dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
nei termini indicati in parte motiva;
b) Nulla in punto di spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 31.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente pag. 22/22