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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 23/02/2024, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 342/23 R.G.
d a
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORETTI Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: SI MO , elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, 59 P.T. 25121
Assicurazione contro i BRESCIA presso il difensore avv. MORETTI SI MO
danni
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. GUFFANTI GIULIO MARIO, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA A. CECHOV 48 20151 MILANO presso il pagina 1 di 11 difensore avv. GUFFANTI GIULIO MARIO
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova pubblicata in data
14.2.2023 con il n. 107/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Nel merito: per i motivi di cui in premessa, accogliersi il presente gravame e in riforma dell'impugnata sentenza N. 107/2023 Ord., N. 3602/2019 R.G., N. -
/2023 Cron., n. -/2023 Repert., emessa dal Tribunale di Mantova, in persona del G.U. dott. N. Pavoni il 11.02.2023, pubblicata il 14.02.2023, notificata il
03.03.2023, accogliersi le conclusioni tutte come rassegnate da Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, all'udienza di
[...]
precisazione delle conclusioni di I grado e di seguito trascritte: “Voglia
l'Ill.ma Autorità adita, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa
In via preliminare:
per i motivi tutti di cui in atti, stante la sussistenza di prova scritta e di pronta soluzione, ove richiesta, negarsi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo N. 1386/2019 Ord., N. 2793/2019 R.G., N. / Rep., N. / Cron.,
emesso dal Tribunale di Mantova, in persona del Giudice Dott.ssa Valeria
Monti, in data 16.09.2019, depositato il 16.09.2019, notificato a mezzo pec in data 17.09.2019; in via principale: per i motivi tutti di cui in atti, dichiararsi nullo, inefficace e/o comunque revocarsi il decreto ingiuntivo N. 1386/2019 pagina 2 di 11 Ord., N. 2793/2019 R.G., N. / Rep., N. / Cron., emesso dal Tribunale di
Mantova, in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Monti, in data 16.09.2019,
depositato il 16.09.2019, notificato a mezzo pec in data 17.09.2019, perché
infondato in fatto ed in diritto. Spese di lite rifuse ex art. 91 c.p.c.”
Fermo il rigetto delle avverse domande e con restituzione di quanto versato in ottemperanza della sentenza impugnata.
Spese, competenze e oneri rifusi ex art. 93 c.p.c. al difensore che si dichiara antistatario, con riforma sia per il primo grado che per il presente giudizio.
Dell'appellata:
Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, in ragione Parte_1
della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
2) nel merito, respingere l'appello proposto da in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, perché infondato in fatto e in diritto, e di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata n. 107/2023
emessa dal Tribunale di Mantova in persona del Dott. Nicolò Roberto Pavoni;
3) condannare l'appellante in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio ex D.M. 55/2014, spese generali, IVA e CPA come per legge e pagina 3 di 11 tasse di registro delle sentenze.
4) condannare l'appellante in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della cassa ammende,
della pena pecuniaria che sarà dall'Ill.mo giudicante ritenuta congrua ex art. 283, comma 3, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 107/23, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Parte_2
di € 13.925 a titolo di premio per la copertura dell'annualità 31.12.2018-
[...]
1.12.2019, con la seguente motivazione.
non aveva provato di aver inviato all'assicuratrice una tempestiva Parte_1
disdetta dal contratto, che si era quindi automaticamente rinnovato per l'annualità richiesta dalla compagnia, che aveva quindi maturato il diritto alla corresponsione del premio.
Le condizioni generali di contratto, richiamate dalla polizza sottoscritta dai contraenti, prevedevano all'art. 7 “In mancanza di disdetta mediante lettera
raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza,
l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e
così successivamente, salvo quanto disposto dall'articolo 6 – Recesso in caso
di sinistro – delle presenti Norme”, mentre l'art. 3 della Nota Informativa
allegata al contratto di assicurazione disponeva: “la polizza prevede il tacito
pagina 4 di 11 rinnovo a scadenza e pertanto, in assenza di disdetta, si rinnova
automaticamente – ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza del
contratto – per un anno;
in caso di disdetta regolarmene inviata, la garanzia
cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di
tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile.
AVVERTENZA Il contraente può dare disdetta alla Società inviando
comunicazione a quest'ultima almeno 60 giorni prima della scadenza
(originaria o rinnovata) del contratto mediante lettera raccomandata, così
come indicato all'articolo “Proroga dell'assicurazione” delle Condizioni
Generali di Contratto”.
Atteso che era pacifico che non aveva inviato la lettera Parte_1
raccomandata di disdetta ad , ma aveva consegnato la missiva CP_1
contenente il recesso al personale dell'agenzia di Asola, che a dire CP_2
dell'assicurata l'aveva inoltrata alla compagnia.
L'assunto di era rimasto privo di prova, nonostante la conferma Parte_1
dell'accaduto resa dalle testi e , Testimone_1 Testimone_2
dipendenti di . CP_2
Non risulta essere stata rispettata la forma richiesta dal contratto per la disdetta, in quanto la raccomandata non è stata inviata dal “Contraente” a mezzo raccomandata all'assicuratore, ma è stata consegnata a mani ad un intermediario, peraltro quando l' non era più mandataria di Org_1
pagina 5 di 11 , secondo quanto appreso dalle stesse testi escusse. CP_1
Inoltre non era stata fornita la prova che fosse mai stata inviata alla compagnia una raccomandata contenente la disdetta, atteso che il documento prodotto dall'assicurata non conteneva nessun riferimento temporale, se non la data di scadenza della polizza al 31.12.2018; nella ricevuta di spedizione postale versata in atti non era leggibile alcuna data;
le testimonianze raccolte non erano idonee a surrogare la prova dell'avvenuto invio secondo quanto previsto nelle condizioni generali di assicurazione.
La prova dell'invio della disdetta della polizza di assicurazione, peraltro,
avrebbe dovuto essere fornita unicamente con il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata, atteso che non può essere sufficiente il solo invio della stessa, poiché la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c.
vale soltanto nei casi in cui la missiva sia stata inviata a mezzo raccomandata semplice;
qualora non sia contestata la consegna della lettera, ma solo il suo contenuto;
oppure non sia stata contestata l'avvenuta conoscenza da parte del destinatario.
La sentenza è stata gravata da Parte_1
Si è costituita resistendo all'impugnazione. Controparte_3
All'udienza del 7.2.2024 , fissata per la discussione e la decisione ex art. 127 –
ter c.p.c. le parti discutevano la causa mediante note scritte;
la Corte si riserva il deposito della sentenza.
pagina 6 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo confuta le ragioni addotte dal Tribunale al fine di negare valore probatorio della disdetta richiesta dalle condizioni di polizza alla copia della raccomandata inviata ad . CP_1
Sostiene che la velina prodotta attesta l'avvenuta spedizione della raccomandata, mentre la mancanza dell'avviso di ricevimento è sostituita dal report dell'esito della spedizione con il quale ha certificato che la CP_4
raccomandata è stata consegnata il 18.6.2018 alle ore 9,53 presso la destinataria.
Con il secondo motivo deduce che il Tribunale è incorso in errore di fatto per aver ritenuto rilevante la mancata produzione della cartolina di ricevimento della raccomandata, considerato che nessuna delle condizioni di polizza richiedeva che la disdetta dovesse essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ma soltanto mediante lettera raccomandata.
Con il terzo motivo ascrive al Tribunale di aver violato il disposto dell'art. 101 I e II c. c.p.c. per non aver sollecitato il contradditorio sulla questione della rilevanza formale che ha costituito la ragione posta a fondamento della decisione;
eccepisce la nullità della sentenza per mancata concessione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica ex art. 190 c.p.c.
-.-
pagina 7 di 11 I motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, il giudice non deve limitarsi al senso letterale delle parole, ma, secondo i criteri stabiliti dal codice civile, deve indagare l'intenzione delle parti, porre in relazione tra loro le varie clausole e, in applicazione degli artt. 1366 e 1370 c.c., interpretare la clausola secondo buona fede e, nel dubbio, a favore del contraente assicurato.
Secondo quanto risulta dal testo letterale dell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione la disdetta doveva essere inviata alla compagnia mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, in mancanza la polizza avrebbe subito la proroga di un anno.
Contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, non era necessario che la disdetta fosse inviata ad tramite lettera raccomandata con ricevuta di CP_1
ritorno, essendo idonea anche la forma della raccomandata semplice.
La disdetta è un atto unilaterale recettizio;
nel caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, non può ritenersi necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento, ai fini dell'operatività
della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sia nel caso in cui non sia contestata l'avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale, sia nel caso in cui l'atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento (v.
Cass. 31845/22). pagina 8 di 11 Il report del servizio postale prova che la raccomandata fu ricevuta presso la rappresentanza di a Milano nel termine anteriore ai 60 giorni CP_1
richiesti dall'art. 7 delle condizioni generali di contratto.
E' poi stato provato tramite l'escussione delle testi e Testimone_1
che consegnò loro la lettera di disdetta Testimone_2 Per_1
dal contratto presso la sede di i primi giorni del Controparte_5
mese di giugno del 2018, quando l'agenzia non era più mandataria di
; ciò nonostante decise di inviare alla compagnia la CP_1 Tes_2
missiva curandone la spedizione tramite posta.
Nella missiva, oltre alla lettera ricevuta dal legale rappresentante di
[...]
, inserirono anche un' accompagnatoria con la quale spiegava Pt_1 CP_2
di aver ricevuto la disdetta dal cliente , pregando di Parte_1 CP_1
provvedere alle incombenze del caso.
Non è conforme a buona fede l'interpretazione restrittiva dell'art. 3 della nota informativa allegata al contratto secondo la quale la raccomandata, per essere efficace, deve essere spedita dal contraente stesso alla compagnia, senza possibilità di forme succedanee.
L'efficacia della disdetta dipende invece dall'arrivo nella sfera di conoscenza dell'assicuratore della missiva contenente la manifestazione di volontà
dell'assicurato di avvalersi della facoltà di disdettare il contratto al fine di pagina 9 di 11 impedirne la proroga automatica.
Il contenuto della lettera inviata da ( oggetto: disdetta polizza n. Parte_1
67319116 e tutte le successive modifiche e/o collegate- contrante Parte_1
[...
La presente unicamente per disdire il contratto a margine della sua
naturale scadenza fissata il 31.12.2018.” non lascia adito ad alcun dubbio.
Andando quindi di contrario avviso al decisum nella sentenza appellata, questa
Corte ritiene che: l'appellata ha azionato con ricorso monitorio u credito inesistente;
che l'opposizione proposta dall'appellante deve essere accolta, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 ( scaglione di valore dichiarato).
Gli importi vanno distratti in favore dell'avvocato Silvia Monica Moretti
dichiaratasi antistataria per il primo e per il presente grado.
Da ultimo, va accolta la domanda di condanna dell'appellata alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate da interessi al tasso legale decorrenti dal giorno del pagamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pagina 10 di 11 pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 107/23 del
Tribunale di Mantova, così provvede:
accoglie l'appello e, in riforma dell'appellata sentenza, accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
condanna : Controparte_3
- al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate:
quanto al primo grado, in € 5.077 ( di cui € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase istruttoria, € 1.701 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA;
quanto al presente grado, in € 3.966 ( di cui € 919 per la fase di studio, € 777
per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase istruttoria, € 1.701 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA;
importi distratti in favore dell'avvocato Silvia Monica Moretti, dichiaratasi antistataria;
-a restituire all'appellante le somme ricevute in esecuzione della sentenza impugnata, maggiorate degli interessi dalla data della ricezione al saldo.
Brescia, 7 febbraio 2024
La Cons. est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 342/23 R.G.
d a
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORETTI Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: SI MO , elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, 59 P.T. 25121
Assicurazione contro i BRESCIA presso il difensore avv. MORETTI SI MO
danni
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. GUFFANTI GIULIO MARIO, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA A. CECHOV 48 20151 MILANO presso il pagina 1 di 11 difensore avv. GUFFANTI GIULIO MARIO
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova pubblicata in data
14.2.2023 con il n. 107/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Nel merito: per i motivi di cui in premessa, accogliersi il presente gravame e in riforma dell'impugnata sentenza N. 107/2023 Ord., N. 3602/2019 R.G., N. -
/2023 Cron., n. -/2023 Repert., emessa dal Tribunale di Mantova, in persona del G.U. dott. N. Pavoni il 11.02.2023, pubblicata il 14.02.2023, notificata il
03.03.2023, accogliersi le conclusioni tutte come rassegnate da Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, all'udienza di
[...]
precisazione delle conclusioni di I grado e di seguito trascritte: “Voglia
l'Ill.ma Autorità adita, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa
In via preliminare:
per i motivi tutti di cui in atti, stante la sussistenza di prova scritta e di pronta soluzione, ove richiesta, negarsi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo N. 1386/2019 Ord., N. 2793/2019 R.G., N. / Rep., N. / Cron.,
emesso dal Tribunale di Mantova, in persona del Giudice Dott.ssa Valeria
Monti, in data 16.09.2019, depositato il 16.09.2019, notificato a mezzo pec in data 17.09.2019; in via principale: per i motivi tutti di cui in atti, dichiararsi nullo, inefficace e/o comunque revocarsi il decreto ingiuntivo N. 1386/2019 pagina 2 di 11 Ord., N. 2793/2019 R.G., N. / Rep., N. / Cron., emesso dal Tribunale di
Mantova, in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Monti, in data 16.09.2019,
depositato il 16.09.2019, notificato a mezzo pec in data 17.09.2019, perché
infondato in fatto ed in diritto. Spese di lite rifuse ex art. 91 c.p.c.”
Fermo il rigetto delle avverse domande e con restituzione di quanto versato in ottemperanza della sentenza impugnata.
Spese, competenze e oneri rifusi ex art. 93 c.p.c. al difensore che si dichiara antistatario, con riforma sia per il primo grado che per il presente giudizio.
Dell'appellata:
Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, in ragione Parte_1
della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
2) nel merito, respingere l'appello proposto da in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, perché infondato in fatto e in diritto, e di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata n. 107/2023
emessa dal Tribunale di Mantova in persona del Dott. Nicolò Roberto Pavoni;
3) condannare l'appellante in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio ex D.M. 55/2014, spese generali, IVA e CPA come per legge e pagina 3 di 11 tasse di registro delle sentenze.
4) condannare l'appellante in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della cassa ammende,
della pena pecuniaria che sarà dall'Ill.mo giudicante ritenuta congrua ex art. 283, comma 3, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 107/23, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Parte_2
di € 13.925 a titolo di premio per la copertura dell'annualità 31.12.2018-
[...]
1.12.2019, con la seguente motivazione.
non aveva provato di aver inviato all'assicuratrice una tempestiva Parte_1
disdetta dal contratto, che si era quindi automaticamente rinnovato per l'annualità richiesta dalla compagnia, che aveva quindi maturato il diritto alla corresponsione del premio.
Le condizioni generali di contratto, richiamate dalla polizza sottoscritta dai contraenti, prevedevano all'art. 7 “In mancanza di disdetta mediante lettera
raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza,
l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e
così successivamente, salvo quanto disposto dall'articolo 6 – Recesso in caso
di sinistro – delle presenti Norme”, mentre l'art. 3 della Nota Informativa
allegata al contratto di assicurazione disponeva: “la polizza prevede il tacito
pagina 4 di 11 rinnovo a scadenza e pertanto, in assenza di disdetta, si rinnova
automaticamente – ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza del
contratto – per un anno;
in caso di disdetta regolarmene inviata, la garanzia
cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di
tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile.
AVVERTENZA Il contraente può dare disdetta alla Società inviando
comunicazione a quest'ultima almeno 60 giorni prima della scadenza
(originaria o rinnovata) del contratto mediante lettera raccomandata, così
come indicato all'articolo “Proroga dell'assicurazione” delle Condizioni
Generali di Contratto”.
Atteso che era pacifico che non aveva inviato la lettera Parte_1
raccomandata di disdetta ad , ma aveva consegnato la missiva CP_1
contenente il recesso al personale dell'agenzia di Asola, che a dire CP_2
dell'assicurata l'aveva inoltrata alla compagnia.
L'assunto di era rimasto privo di prova, nonostante la conferma Parte_1
dell'accaduto resa dalle testi e , Testimone_1 Testimone_2
dipendenti di . CP_2
Non risulta essere stata rispettata la forma richiesta dal contratto per la disdetta, in quanto la raccomandata non è stata inviata dal “Contraente” a mezzo raccomandata all'assicuratore, ma è stata consegnata a mani ad un intermediario, peraltro quando l' non era più mandataria di Org_1
pagina 5 di 11 , secondo quanto appreso dalle stesse testi escusse. CP_1
Inoltre non era stata fornita la prova che fosse mai stata inviata alla compagnia una raccomandata contenente la disdetta, atteso che il documento prodotto dall'assicurata non conteneva nessun riferimento temporale, se non la data di scadenza della polizza al 31.12.2018; nella ricevuta di spedizione postale versata in atti non era leggibile alcuna data;
le testimonianze raccolte non erano idonee a surrogare la prova dell'avvenuto invio secondo quanto previsto nelle condizioni generali di assicurazione.
La prova dell'invio della disdetta della polizza di assicurazione, peraltro,
avrebbe dovuto essere fornita unicamente con il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata, atteso che non può essere sufficiente il solo invio della stessa, poiché la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c.
vale soltanto nei casi in cui la missiva sia stata inviata a mezzo raccomandata semplice;
qualora non sia contestata la consegna della lettera, ma solo il suo contenuto;
oppure non sia stata contestata l'avvenuta conoscenza da parte del destinatario.
La sentenza è stata gravata da Parte_1
Si è costituita resistendo all'impugnazione. Controparte_3
All'udienza del 7.2.2024 , fissata per la discussione e la decisione ex art. 127 –
ter c.p.c. le parti discutevano la causa mediante note scritte;
la Corte si riserva il deposito della sentenza.
pagina 6 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo confuta le ragioni addotte dal Tribunale al fine di negare valore probatorio della disdetta richiesta dalle condizioni di polizza alla copia della raccomandata inviata ad . CP_1
Sostiene che la velina prodotta attesta l'avvenuta spedizione della raccomandata, mentre la mancanza dell'avviso di ricevimento è sostituita dal report dell'esito della spedizione con il quale ha certificato che la CP_4
raccomandata è stata consegnata il 18.6.2018 alle ore 9,53 presso la destinataria.
Con il secondo motivo deduce che il Tribunale è incorso in errore di fatto per aver ritenuto rilevante la mancata produzione della cartolina di ricevimento della raccomandata, considerato che nessuna delle condizioni di polizza richiedeva che la disdetta dovesse essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ma soltanto mediante lettera raccomandata.
Con il terzo motivo ascrive al Tribunale di aver violato il disposto dell'art. 101 I e II c. c.p.c. per non aver sollecitato il contradditorio sulla questione della rilevanza formale che ha costituito la ragione posta a fondamento della decisione;
eccepisce la nullità della sentenza per mancata concessione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica ex art. 190 c.p.c.
-.-
pagina 7 di 11 I motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, il giudice non deve limitarsi al senso letterale delle parole, ma, secondo i criteri stabiliti dal codice civile, deve indagare l'intenzione delle parti, porre in relazione tra loro le varie clausole e, in applicazione degli artt. 1366 e 1370 c.c., interpretare la clausola secondo buona fede e, nel dubbio, a favore del contraente assicurato.
Secondo quanto risulta dal testo letterale dell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione la disdetta doveva essere inviata alla compagnia mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, in mancanza la polizza avrebbe subito la proroga di un anno.
Contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, non era necessario che la disdetta fosse inviata ad tramite lettera raccomandata con ricevuta di CP_1
ritorno, essendo idonea anche la forma della raccomandata semplice.
La disdetta è un atto unilaterale recettizio;
nel caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, non può ritenersi necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento, ai fini dell'operatività
della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sia nel caso in cui non sia contestata l'avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale, sia nel caso in cui l'atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento (v.
Cass. 31845/22). pagina 8 di 11 Il report del servizio postale prova che la raccomandata fu ricevuta presso la rappresentanza di a Milano nel termine anteriore ai 60 giorni CP_1
richiesti dall'art. 7 delle condizioni generali di contratto.
E' poi stato provato tramite l'escussione delle testi e Testimone_1
che consegnò loro la lettera di disdetta Testimone_2 Per_1
dal contratto presso la sede di i primi giorni del Controparte_5
mese di giugno del 2018, quando l'agenzia non era più mandataria di
; ciò nonostante decise di inviare alla compagnia la CP_1 Tes_2
missiva curandone la spedizione tramite posta.
Nella missiva, oltre alla lettera ricevuta dal legale rappresentante di
[...]
, inserirono anche un' accompagnatoria con la quale spiegava Pt_1 CP_2
di aver ricevuto la disdetta dal cliente , pregando di Parte_1 CP_1
provvedere alle incombenze del caso.
Non è conforme a buona fede l'interpretazione restrittiva dell'art. 3 della nota informativa allegata al contratto secondo la quale la raccomandata, per essere efficace, deve essere spedita dal contraente stesso alla compagnia, senza possibilità di forme succedanee.
L'efficacia della disdetta dipende invece dall'arrivo nella sfera di conoscenza dell'assicuratore della missiva contenente la manifestazione di volontà
dell'assicurato di avvalersi della facoltà di disdettare il contratto al fine di pagina 9 di 11 impedirne la proroga automatica.
Il contenuto della lettera inviata da ( oggetto: disdetta polizza n. Parte_1
67319116 e tutte le successive modifiche e/o collegate- contrante Parte_1
[...
La presente unicamente per disdire il contratto a margine della sua
naturale scadenza fissata il 31.12.2018.” non lascia adito ad alcun dubbio.
Andando quindi di contrario avviso al decisum nella sentenza appellata, questa
Corte ritiene che: l'appellata ha azionato con ricorso monitorio u credito inesistente;
che l'opposizione proposta dall'appellante deve essere accolta, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 ( scaglione di valore dichiarato).
Gli importi vanno distratti in favore dell'avvocato Silvia Monica Moretti
dichiaratasi antistataria per il primo e per il presente grado.
Da ultimo, va accolta la domanda di condanna dell'appellata alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate da interessi al tasso legale decorrenti dal giorno del pagamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pagina 10 di 11 pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 107/23 del
Tribunale di Mantova, così provvede:
accoglie l'appello e, in riforma dell'appellata sentenza, accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
condanna : Controparte_3
- al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate:
quanto al primo grado, in € 5.077 ( di cui € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase istruttoria, € 1.701 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA;
quanto al presente grado, in € 3.966 ( di cui € 919 per la fase di studio, € 777
per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase istruttoria, € 1.701 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA;
importi distratti in favore dell'avvocato Silvia Monica Moretti, dichiaratasi antistataria;
-a restituire all'appellante le somme ricevute in esecuzione della sentenza impugnata, maggiorate degli interessi dalla data della ricezione al saldo.
Brescia, 7 febbraio 2024
La Cons. est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
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