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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/05/2024, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5997/2019 R.G., riservata in decisione all'udienza del 6.12.2023, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 6209/2019.
TRA
, nella qualità di genitore esercente la Parte_1
responsabilità sulla minore , rapp.ta e difesa, giusta procura a Persona_1
margine dell'atto di citazione in primo grado, dall'avv.to Roberto Gismondi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Castellammare di Stabia
(NA) alla Via Dogana Regia n. 8.
APPELLANTE
E quale impresa designata per la Controparte_1 Org_1
alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Giorgia Galli, presso il cui studio in
Napoli, alla Via Carducci n. 18 elettivamente domicilia.
APPELLATA
CONCLUSIONI: all'udienza del 6 dicembre 2023, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato n.q di Parte_1
genitore esercente la responsabilità sulla figlia evocava in Persona_1
giudizio, innanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, la Controparte_1
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti dalla minore in conseguenza del sinistro verificatosi in Castellammare di Stabia, nella villa comunale sita in via Mazzini in data 30.06.2013 alle ore 23,00 circa.
Deduceva che, nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre la minore era ferma sulla bicicletta, veniva urtata da un motociclo che, provenendo da un'area di parcheggio, la colpiva al lato destro e la faceva cadere rovinosamente a terra sul lato sinistro per poi allontanarsi velocemente senza prestare soccorso.
A seguito del sinistro descritto, la minore subiva lesioni personali che venivano refertate dall'ospedale “ ” di Castellammare di Stabia - Organizzazione_2 [...]
come “Frattura obliqua del terzo medio-distale diafisario di tibia CP_2
sinistra”.
La contestava la domanda chiedendone in via preliminare Controparte_1 la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, 164 e 318 c.p.c.,
l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 143,145 , 148 e 283 d.l n. 209/05 e la mancanza dell'idonea documentazione medica. Nel merito il rigetto in quanto infondata in fatto e diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
Espletata la fase istruttoria, con sentenza n. 6209/2019 depositata il 19.07.2019, il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda sulla base delle dichiarazioni rese dall'attrice presso il pronto soccorso dell'ospedale “
[...]
” di Castellammare di Stabia in cui la stessa dichiarava che “la caduta Org_3 era avvenuta per spinta accidentale da parte di persona sconosciuta” e condannava l'attrice alle spese processuali liquidate in € 1.000,00, di cui € 50,00 per spese e il restante per competenze.
1.1 Con atto ritualmente notificato proponeva appello Parte_1
con cui chiedeva la riforma della sentenza de qua e la condanna dell'appellata al pagamento, in suo favore, dei danni riportati alla figlia minore a titolo di
2 risarcimento danni a seguito del sinistro e condanna alle spese per il doppio grado di giudizio.
L'appellante contestava la pronuncia gravata, lamentando l'erronea valutazione del materiale istruttorio.
La eccepiva, in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi degli art. 342, reiterava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta in primo grado e nel merito chiedeva il rigetto del gravame.
2. In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dall'appellata, per mancanza di specificità dei motivi di appello, atteso che l'appellante ha sufficientemente descritto le parti della decisione di primo grado censurate, relative alla errata valutazione del materiale istruttorio raccolto, nonché le critiche ad essa, e ha altresì indicato le modifiche richieste.
2.2 Sempre in limine litis, deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla parte convenuta in quanto non fondata, atteso che per aversi nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda (petitum) o per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto (causa petendi), non è sufficiente una mera omissione formale degli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c., essendo, invece, necessario che di essi sia impossibile la individuazione anche attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Nel caso di specie, essendo possibile individuare gli elementi essenziali della pretesa di parte attrice, ne consegue che non può ritenersi sussistente la dedotta nullità.
3. Nel merito, l'appello è fondato e merita di essere accolto.
Nella specie, in punto di fatto, la danneggiata ha dimostrato che ricorrono i presupposti per agire ai sensi dell'art. 283 d.lgs. 209/2005 ovvero il fatto che il sinistro sia stato provocato da un veicolo non identificato, avendo offerto sufficienti elementi di prova ed indizi in proposito.
In particolare, la mancata identificazione del motociclo danneggiante emerge dalla lettera di costituzioni in mora prodotta, dal verbale di denunzia-querela
3 contro ignoti del 18.7.2013 prot.n.3544/2013 proposta dalla madre della minore danneggiata presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata per fatti di causa, dal verbale di pronto soccorso degli del Organizzazione_4
30.06.2013 alle ore 23,36 e dalle dichiarazioni della teste SA.
Dai documenti richiamati, valutati unitamente alle dichiarazioni rese sul punto dalla testimone SA (che ha riferito di trovarsi sui luoghi di causa e di avere visto che la minore veniva urtata da un motociclo che è scappato, e che proveniva da una zona di parcheggio in retromarcia, facendola cadere al suolo sul lato sinistro), emerge altresì la prova del nesso causale tra l'evento e le lesioni riportate dal danneggiato, e descritte nel verbale di accettazione del pronto soccorso in atti.
Infatti, dalle dichiarazioni di SA all'udienza del Testimone_1
28.11.2017 nel giudizio di primo grado, è rimasto accertato che nel tempo e nei luoghi indicati in citazione, la minore rovinava al suolo, riportando delle lesioni personali al lato sinistro del corpo, a seguito del sinistro de quo.
In particolare, la teste ha assistito direttamente al sinistro e ha riferito che, nel mese di giugno dell'anno 2013, intorno alle ore 23:00 circa, si trovava a qualche metro di distanza dal luogo del sinistro, in Castellammare di Stabia, all'altezza di via Mazzini, alle spalle del bar “ ”, allorquando vedeva una bambina Parte_2
ferma e seduta su una bicicletta in attesa di parcheggiarla e un motociclo in uscita in retromarcia da un parcheggio che urtava la minore facendola cadere unitamente alla bicicletta sul lato sinistro. Specificava che, a seguito dell'urto, la bambina cadeva e la sua gamba sinistra restava impigliata nelle ruote della bicicletta, mentre il motociclo proseguiva la sua corsa senza rallentare, non consentendo l'identificazione del numero di targa.
Le dichiarazioni testimoniali rese da che riferiva che la minore Testimone_1
danneggiata era ferma sulla bicicletta mentre veniva investita da un motociclo rimasto non identificato, hanno ampiamente confermato i fatti esposti in citazione dalla danneggiata e sono del tutto convincenti e credibili, risultando circostanziate.
4 Peraltro l'attendibilità della teste non risulta smentita dalle risultanze del referto di pronto soccorso, ove, nella parte relativa alla prognosi, si parla di un infortunio
“per spinta accidentale da parte di persona sconosciuta nella Villa Comunale di
C/Mare di Stabia (Na) alle ore 23.15 circa”.
Tale circostanza, valorizzata dal primo giudice al fine di escludere l'attendibilità della teste, in realtà non appare di per sé sola in grado di scalfire le risultanze istruttorie, dal momento che il riferimento alla natura accidentale dell'urto sta ad indicare la sua natura non dolosa, ma non esclude che lo stesso si sia verificato nell'ambito di un sinistro stradale.
Ciò posto, deve osservarsi che, in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta (Cass., 31702 /2018).
In particolare, nella fattispecie in esame, occorre evidenziare che: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, anche ove il Giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., ma è tenuto a verificare nel concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (così ex multis Cass. Civ., Sez. III,
4/11/2014, n. 23431).
Nella specie, deve ritenersi che la responsabilità esclusiva del sinistro vada ascritta al conducente del veicolo non identificato, in quanto la minore al momento dell'impatto era ferma sulla sua bicicletta e il conducente del motociclo, nell'uscire in retromarcia dal parcheggio, avrebbe dovuto curarsi che la sede stradale fosse libera da intralci.
Può dirsi, dunque, superata la presunzione di corresponsabilità dei due conducenti per essere rimasta accertata la esclusiva responsabilità del conducente del ciclomotore rimasto sconosciuto.
Pertanto, alla luce delle osservazioni fin qui esposte, l'appello può essere accolto.
3.1 Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum, dall'attenta analisi del reso istruttorio e in base al referto di pronto soccorso - alle cui cure il danneggiato è ricorso nella stessa giornata del fatto - emerge che la minore Per_1
5 che all'epoca del sinistro aveva sette anni, in conseguenza del sinistro ha Per_1
subito “Frattura obliqua del terzo medio-distale diafisario di tibia sinistra”.
Dalla relazione di consulenza tecnica medico-legale del CTU nominato dal giudice di prime cure, si ricava che la minore ha riportato in conseguenza della caduta descritta:
A) Un'inabilità temporanea totale di giorni 40;
B) Un'inabilità temporanea parziale di giorni 20 al valore medio del 75%;
C) Un'inabilità temporanea parziale di giorni 15 al valore medio del 50%;
D) Un'inabilità temporanea parziale di giorni 15 al valore medio del 25%;
E) Il danno biologico è valutabile complessivamente nella misura del 2% considerando le condizioni cliniche soggettive del periziato.
Le conclusioni del CTU sono condivise dal tribunale, in quanto coerenti e compatibili con le risultanze della documentazione medica prodotta.
Pertanto, il c.d. danno non patrimoniale subito dalla minore, deve essere liquidato, sulla base dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d. lgs 209/2005, aggiornata al 2023 (d.m. 6-10-2023), in euro € 2.067,52, relativamente al profilo della invalidità permanente, riconosciuto nella misura del 2 %, in un soggetto leso di anni 7 al momento dell'evento; in euro 3.630,50 per l'inabilità temporanea, per un totale di €
5.698,02.
La liquidazione risulta effettuata avendo riguardo a valori monetari predeterminati, che si reputano idonei a ristorare la danneggiata del pregiudizio subito, non risultando allegate e provate specifiche componenti di danno tali da giustificare il riconoscimento di ulteriori voci di danno. Del resto la Corte di Cassazione ha chiarito che “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (Cass. 339/2016), “e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche
6 con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita”
(Cass. 17209/2015 in motivazione). Alla luce di tali principi non sussistono i presupposti per il riconoscimento, in favore della minore, del danno morale.
Oltre all'importo di € 5.698,02, alla danneggiata va attribuita la somma di euro 591,35
a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale
(cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Sul complessivo importo di € 6.289,37 sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente,
l'accoglimento anche del motivo di appello relativo alla riforma delle spese processuali di primo grado.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza dei convenuti e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,00 a 26.000,00), tenendo conto della circostanza che la somma riconosciuta all'appellante è di poco superiore al valore minimo dello scaglione e del mancato espletamento, in grado d'appello, della fase istruttoria.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della compagnia appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
7 1.accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna la nella Controparte_1
qualità di Impresa designata per la alla gestione delle Org_1
liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di Parte_1
, nella qualità di genitore della minore , della somma di
[...] Persona_1
6.289,37 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2.condanna la nella qualità di Impresa designata per la Controparte_1
alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo Org_1
di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di
[...]
, nella qualità di genitore della minore , della Parte_1 Persona_1
somma di euro 1.046,00 per compenso professionale ed € 125,00 per spese, oltre
15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'Avv. Gismondi Roberto dichiaratosi antistatario;
3.condanna la nella qualità di Impresa designata per la Controparte_1
alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo Org_1
di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio in favore di
[...]
, nella qualità di genitore della minore , della Parte_1 Persona_1
somma di euro 1.700,00 per compenso professionale ed € 164,00 per spese, oltre
15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'Avv. Gismondi Roberto dichiaratosi antistatario;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico di n.q. Controparte_1
Così deciso in Torre Annunziata, 2-5-2024
Il giudice monocratico dott.ssa Silvia Blasi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5997/2019 R.G., riservata in decisione all'udienza del 6.12.2023, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 6209/2019.
TRA
, nella qualità di genitore esercente la Parte_1
responsabilità sulla minore , rapp.ta e difesa, giusta procura a Persona_1
margine dell'atto di citazione in primo grado, dall'avv.to Roberto Gismondi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Castellammare di Stabia
(NA) alla Via Dogana Regia n. 8.
APPELLANTE
E quale impresa designata per la Controparte_1 Org_1
alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Giorgia Galli, presso il cui studio in
Napoli, alla Via Carducci n. 18 elettivamente domicilia.
APPELLATA
CONCLUSIONI: all'udienza del 6 dicembre 2023, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato n.q di Parte_1
genitore esercente la responsabilità sulla figlia evocava in Persona_1
giudizio, innanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, la Controparte_1
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti dalla minore in conseguenza del sinistro verificatosi in Castellammare di Stabia, nella villa comunale sita in via Mazzini in data 30.06.2013 alle ore 23,00 circa.
Deduceva che, nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre la minore era ferma sulla bicicletta, veniva urtata da un motociclo che, provenendo da un'area di parcheggio, la colpiva al lato destro e la faceva cadere rovinosamente a terra sul lato sinistro per poi allontanarsi velocemente senza prestare soccorso.
A seguito del sinistro descritto, la minore subiva lesioni personali che venivano refertate dall'ospedale “ ” di Castellammare di Stabia - Organizzazione_2 [...]
come “Frattura obliqua del terzo medio-distale diafisario di tibia CP_2
sinistra”.
La contestava la domanda chiedendone in via preliminare Controparte_1 la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, 164 e 318 c.p.c.,
l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 143,145 , 148 e 283 d.l n. 209/05 e la mancanza dell'idonea documentazione medica. Nel merito il rigetto in quanto infondata in fatto e diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
Espletata la fase istruttoria, con sentenza n. 6209/2019 depositata il 19.07.2019, il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda sulla base delle dichiarazioni rese dall'attrice presso il pronto soccorso dell'ospedale “
[...]
” di Castellammare di Stabia in cui la stessa dichiarava che “la caduta Org_3 era avvenuta per spinta accidentale da parte di persona sconosciuta” e condannava l'attrice alle spese processuali liquidate in € 1.000,00, di cui € 50,00 per spese e il restante per competenze.
1.1 Con atto ritualmente notificato proponeva appello Parte_1
con cui chiedeva la riforma della sentenza de qua e la condanna dell'appellata al pagamento, in suo favore, dei danni riportati alla figlia minore a titolo di
2 risarcimento danni a seguito del sinistro e condanna alle spese per il doppio grado di giudizio.
L'appellante contestava la pronuncia gravata, lamentando l'erronea valutazione del materiale istruttorio.
La eccepiva, in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi degli art. 342, reiterava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta in primo grado e nel merito chiedeva il rigetto del gravame.
2. In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dall'appellata, per mancanza di specificità dei motivi di appello, atteso che l'appellante ha sufficientemente descritto le parti della decisione di primo grado censurate, relative alla errata valutazione del materiale istruttorio raccolto, nonché le critiche ad essa, e ha altresì indicato le modifiche richieste.
2.2 Sempre in limine litis, deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla parte convenuta in quanto non fondata, atteso che per aversi nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda (petitum) o per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto (causa petendi), non è sufficiente una mera omissione formale degli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c., essendo, invece, necessario che di essi sia impossibile la individuazione anche attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Nel caso di specie, essendo possibile individuare gli elementi essenziali della pretesa di parte attrice, ne consegue che non può ritenersi sussistente la dedotta nullità.
3. Nel merito, l'appello è fondato e merita di essere accolto.
Nella specie, in punto di fatto, la danneggiata ha dimostrato che ricorrono i presupposti per agire ai sensi dell'art. 283 d.lgs. 209/2005 ovvero il fatto che il sinistro sia stato provocato da un veicolo non identificato, avendo offerto sufficienti elementi di prova ed indizi in proposito.
In particolare, la mancata identificazione del motociclo danneggiante emerge dalla lettera di costituzioni in mora prodotta, dal verbale di denunzia-querela
3 contro ignoti del 18.7.2013 prot.n.3544/2013 proposta dalla madre della minore danneggiata presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata per fatti di causa, dal verbale di pronto soccorso degli del Organizzazione_4
30.06.2013 alle ore 23,36 e dalle dichiarazioni della teste SA.
Dai documenti richiamati, valutati unitamente alle dichiarazioni rese sul punto dalla testimone SA (che ha riferito di trovarsi sui luoghi di causa e di avere visto che la minore veniva urtata da un motociclo che è scappato, e che proveniva da una zona di parcheggio in retromarcia, facendola cadere al suolo sul lato sinistro), emerge altresì la prova del nesso causale tra l'evento e le lesioni riportate dal danneggiato, e descritte nel verbale di accettazione del pronto soccorso in atti.
Infatti, dalle dichiarazioni di SA all'udienza del Testimone_1
28.11.2017 nel giudizio di primo grado, è rimasto accertato che nel tempo e nei luoghi indicati in citazione, la minore rovinava al suolo, riportando delle lesioni personali al lato sinistro del corpo, a seguito del sinistro de quo.
In particolare, la teste ha assistito direttamente al sinistro e ha riferito che, nel mese di giugno dell'anno 2013, intorno alle ore 23:00 circa, si trovava a qualche metro di distanza dal luogo del sinistro, in Castellammare di Stabia, all'altezza di via Mazzini, alle spalle del bar “ ”, allorquando vedeva una bambina Parte_2
ferma e seduta su una bicicletta in attesa di parcheggiarla e un motociclo in uscita in retromarcia da un parcheggio che urtava la minore facendola cadere unitamente alla bicicletta sul lato sinistro. Specificava che, a seguito dell'urto, la bambina cadeva e la sua gamba sinistra restava impigliata nelle ruote della bicicletta, mentre il motociclo proseguiva la sua corsa senza rallentare, non consentendo l'identificazione del numero di targa.
Le dichiarazioni testimoniali rese da che riferiva che la minore Testimone_1
danneggiata era ferma sulla bicicletta mentre veniva investita da un motociclo rimasto non identificato, hanno ampiamente confermato i fatti esposti in citazione dalla danneggiata e sono del tutto convincenti e credibili, risultando circostanziate.
4 Peraltro l'attendibilità della teste non risulta smentita dalle risultanze del referto di pronto soccorso, ove, nella parte relativa alla prognosi, si parla di un infortunio
“per spinta accidentale da parte di persona sconosciuta nella Villa Comunale di
C/Mare di Stabia (Na) alle ore 23.15 circa”.
Tale circostanza, valorizzata dal primo giudice al fine di escludere l'attendibilità della teste, in realtà non appare di per sé sola in grado di scalfire le risultanze istruttorie, dal momento che il riferimento alla natura accidentale dell'urto sta ad indicare la sua natura non dolosa, ma non esclude che lo stesso si sia verificato nell'ambito di un sinistro stradale.
Ciò posto, deve osservarsi che, in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta (Cass., 31702 /2018).
In particolare, nella fattispecie in esame, occorre evidenziare che: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, anche ove il Giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., ma è tenuto a verificare nel concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (così ex multis Cass. Civ., Sez. III,
4/11/2014, n. 23431).
Nella specie, deve ritenersi che la responsabilità esclusiva del sinistro vada ascritta al conducente del veicolo non identificato, in quanto la minore al momento dell'impatto era ferma sulla sua bicicletta e il conducente del motociclo, nell'uscire in retromarcia dal parcheggio, avrebbe dovuto curarsi che la sede stradale fosse libera da intralci.
Può dirsi, dunque, superata la presunzione di corresponsabilità dei due conducenti per essere rimasta accertata la esclusiva responsabilità del conducente del ciclomotore rimasto sconosciuto.
Pertanto, alla luce delle osservazioni fin qui esposte, l'appello può essere accolto.
3.1 Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum, dall'attenta analisi del reso istruttorio e in base al referto di pronto soccorso - alle cui cure il danneggiato è ricorso nella stessa giornata del fatto - emerge che la minore Per_1
5 che all'epoca del sinistro aveva sette anni, in conseguenza del sinistro ha Per_1
subito “Frattura obliqua del terzo medio-distale diafisario di tibia sinistra”.
Dalla relazione di consulenza tecnica medico-legale del CTU nominato dal giudice di prime cure, si ricava che la minore ha riportato in conseguenza della caduta descritta:
A) Un'inabilità temporanea totale di giorni 40;
B) Un'inabilità temporanea parziale di giorni 20 al valore medio del 75%;
C) Un'inabilità temporanea parziale di giorni 15 al valore medio del 50%;
D) Un'inabilità temporanea parziale di giorni 15 al valore medio del 25%;
E) Il danno biologico è valutabile complessivamente nella misura del 2% considerando le condizioni cliniche soggettive del periziato.
Le conclusioni del CTU sono condivise dal tribunale, in quanto coerenti e compatibili con le risultanze della documentazione medica prodotta.
Pertanto, il c.d. danno non patrimoniale subito dalla minore, deve essere liquidato, sulla base dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d. lgs 209/2005, aggiornata al 2023 (d.m. 6-10-2023), in euro € 2.067,52, relativamente al profilo della invalidità permanente, riconosciuto nella misura del 2 %, in un soggetto leso di anni 7 al momento dell'evento; in euro 3.630,50 per l'inabilità temporanea, per un totale di €
5.698,02.
La liquidazione risulta effettuata avendo riguardo a valori monetari predeterminati, che si reputano idonei a ristorare la danneggiata del pregiudizio subito, non risultando allegate e provate specifiche componenti di danno tali da giustificare il riconoscimento di ulteriori voci di danno. Del resto la Corte di Cassazione ha chiarito che “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (Cass. 339/2016), “e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche
6 con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita”
(Cass. 17209/2015 in motivazione). Alla luce di tali principi non sussistono i presupposti per il riconoscimento, in favore della minore, del danno morale.
Oltre all'importo di € 5.698,02, alla danneggiata va attribuita la somma di euro 591,35
a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale
(cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Sul complessivo importo di € 6.289,37 sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente,
l'accoglimento anche del motivo di appello relativo alla riforma delle spese processuali di primo grado.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza dei convenuti e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,00 a 26.000,00), tenendo conto della circostanza che la somma riconosciuta all'appellante è di poco superiore al valore minimo dello scaglione e del mancato espletamento, in grado d'appello, della fase istruttoria.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della compagnia appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
7 1.accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna la nella Controparte_1
qualità di Impresa designata per la alla gestione delle Org_1
liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di Parte_1
, nella qualità di genitore della minore , della somma di
[...] Persona_1
6.289,37 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2.condanna la nella qualità di Impresa designata per la Controparte_1
alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo Org_1
di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di
[...]
, nella qualità di genitore della minore , della Parte_1 Persona_1
somma di euro 1.046,00 per compenso professionale ed € 125,00 per spese, oltre
15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'Avv. Gismondi Roberto dichiaratosi antistatario;
3.condanna la nella qualità di Impresa designata per la Controparte_1
alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo Org_1
di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio in favore di
[...]
, nella qualità di genitore della minore , della Parte_1 Persona_1
somma di euro 1.700,00 per compenso professionale ed € 164,00 per spese, oltre
15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'Avv. Gismondi Roberto dichiaratosi antistatario;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico di n.q. Controparte_1
Così deciso in Torre Annunziata, 2-5-2024
Il giudice monocratico dott.ssa Silvia Blasi
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