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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2866/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2866/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. BOTTI NICOLA C.F._1
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio per chiedere la Parte_1 Controparte_1 risoluzione per inadempimento del contratto tra loro intercorso, con il quale la convenuta si era impegnata a caricare su una piattaforma on line una serie di prodotti che l'azienda dell'attore intendeva mettere in commercio tramite il suddetto canale distributivo.
Per effetto della risoluzione l'attore domanda la restituzione del corrispettivo, nella misura di euro 7.722,60, pagato con una somma iniziale e con successive rate mensili, tramite addebito sulla carta di credito del CONTI;
inoltre, domanda il risarcimento dei danni che afferma essergli derivati dall'inadempimento dedotto in giudizio.
Il convenuto, destinatario di regolare e tempestiva notifica, non si è costituito ed è stato quindi dichiarato contumace.
In particolare, l'attore riferisce di aver stipulato il contratto ad ottobre 2020, producendo il documento firmato da entrambe le parti e specifica che il suddetto frazionamento dei pagamenti è stato unilateralmente ed illegittimamente mutato, imponendo una maggiorazione dell'una tantum iniziale successivamente alla stipula, che l'adempimento della prestazione della convenuta è stato difettoso, sia perché attuato solo su due delle sei piattaforme pattuite, sia perché il caricamento dei prodotti da vendere risultava difficoltoso e, in alcuni casi, del tutto impossibile. Per documentare l'allegato inadempimento l'attore produce degli screen shot di schermate relative alle piattaforme di vendita. A luglio 2021 inviava alla convenuta intimazione ad adempiere non seguita da alcun Pt_1 inadempimento, né da alcun riscontro da parte della destinataria, che ometteva anche qualsiasi riscontro all'invito alla negoziazione assistita del novembre 2021.
Il Tribunale osserva quanto segue.
Quanto alla allegazione dell'inadempimento di controparte, ove si tenga conto dell'onere probatorio gravante sul debitore della prestazione, di avere esattamente adempiuto o di non averlo fatto per causa ad esso non imputabile, secondo l'interpretazione sistematica della nota sentenza della Cassazione n. 13533/01, si deve prendere atto che la mancata costituzione determina la mancata assoluzione dell'onere in parola. Pertanto, l'inadempimento allegato dall'attore si deve considerare provato ed è senza dubbio tale da giustificare la risoluzione, sia in base alla fattispecie prevedente la diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), che si è effettivamente integrata, sia, in ogni caso, sulla base della valutazione dell'importanza di esso alla luce dell'interesse del creditore (art. 1455 c.c.).
Ad una differente conclusione il Tribunale giunge quanto all'allegazione dei pagamenti di cui si domanda la restituzione, il cui onere probatorio grava su chi si afferma pagante, poiché, rispetto a tale prestazione, è egli il debitore che deve provare l'adempimento, ai sensi della medesima giurisprudenza, la cui ratio incentrata anche sulla vicinanza della prova al debitore, è ineludibile rispetto ai pagamenti, la cui prova l'art. 2726 c.c. limita rigorosamente.
Occorre aggiungere che, nel caso di specie, la mancata costituzione del convenuto esclude che si possa applicare il principio di non contestazione, poiché non si sa se il convenuto, ove si fosse costituito, avrebbe o meno contestato di avere ricevuto i pagamenti allegati dalla controparte.
L'attore, che dichiara di aver effettuato i pagamenti mediante addebito su carta di credito, non solo omette di produrre qualsiasi documentazione bancaria che attesti tali pagamenti, ma omette anche di spiegare perché tale documentazione, normalmente di facile reperibilità, non sia stata prodotta, e, invero, neppure menzionata, nei suoi atti di parte.
In ambito documentale, l'attore produce le fatture elettroniche emesse dalla convenuta, un prospetto redatto dal medesimo attore dei complessivi pagamenti allegati, l'intimazione di risoluzione e l'invito pagina 2 di 3 alla negoziazione assistita, comunicati alla convenuta, ma in alcun modo da essa riscontrati, così che il Tribunale non può neanche liberamente valutare un'ipotetica risposta stragiudiziale di , CP_1 che ammettesse o presupponesse i pagamenti.
Nessuno dei suddetti documenti è idoneo a fornire elementi probatori da cui indurre i pagamenti, neanche in via presuntiva, anzi, nella disciplina del procedimento monitorio, le fatture iscritte nei registri contabili sono prove idonee a richiedere pagamenti di cui si presuppone necessariamente la mancata esecuzione.
L'attore ha chiesto l'interrogatorio formale della controparte, ma non sul fatto dei pagamenti, che quindi non possono essere neppure provati tramite la potenziale confessione della controparte, né tramite prova testimoniale, sia pure richiesta, avente ad oggetto i medesimi capitoli. Tale prova, in ogni caso, sarebbe inammissibile ai sensi del già citato art. 2726 c.c.: non può essere ammessa la testimonianza su pagamenti che lo stesso debitore allega come effettuati mediante un canale tracciabile in forma documentale.
La domanda di ripetizione dell'indebito deve pertanto essere rigettata essendo mancata la prova dei pagamenti.
La domanda risarcitoria deve essere ugualmente rigettata essendo mancata l'allegazione dei danni di cui si domanda il risarcimento.
Non si dispone nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta ogni domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
Milano, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2866/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. BOTTI NICOLA C.F._1
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio per chiedere la Parte_1 Controparte_1 risoluzione per inadempimento del contratto tra loro intercorso, con il quale la convenuta si era impegnata a caricare su una piattaforma on line una serie di prodotti che l'azienda dell'attore intendeva mettere in commercio tramite il suddetto canale distributivo.
Per effetto della risoluzione l'attore domanda la restituzione del corrispettivo, nella misura di euro 7.722,60, pagato con una somma iniziale e con successive rate mensili, tramite addebito sulla carta di credito del CONTI;
inoltre, domanda il risarcimento dei danni che afferma essergli derivati dall'inadempimento dedotto in giudizio.
Il convenuto, destinatario di regolare e tempestiva notifica, non si è costituito ed è stato quindi dichiarato contumace.
In particolare, l'attore riferisce di aver stipulato il contratto ad ottobre 2020, producendo il documento firmato da entrambe le parti e specifica che il suddetto frazionamento dei pagamenti è stato unilateralmente ed illegittimamente mutato, imponendo una maggiorazione dell'una tantum iniziale successivamente alla stipula, che l'adempimento della prestazione della convenuta è stato difettoso, sia perché attuato solo su due delle sei piattaforme pattuite, sia perché il caricamento dei prodotti da vendere risultava difficoltoso e, in alcuni casi, del tutto impossibile. Per documentare l'allegato inadempimento l'attore produce degli screen shot di schermate relative alle piattaforme di vendita. A luglio 2021 inviava alla convenuta intimazione ad adempiere non seguita da alcun Pt_1 inadempimento, né da alcun riscontro da parte della destinataria, che ometteva anche qualsiasi riscontro all'invito alla negoziazione assistita del novembre 2021.
Il Tribunale osserva quanto segue.
Quanto alla allegazione dell'inadempimento di controparte, ove si tenga conto dell'onere probatorio gravante sul debitore della prestazione, di avere esattamente adempiuto o di non averlo fatto per causa ad esso non imputabile, secondo l'interpretazione sistematica della nota sentenza della Cassazione n. 13533/01, si deve prendere atto che la mancata costituzione determina la mancata assoluzione dell'onere in parola. Pertanto, l'inadempimento allegato dall'attore si deve considerare provato ed è senza dubbio tale da giustificare la risoluzione, sia in base alla fattispecie prevedente la diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), che si è effettivamente integrata, sia, in ogni caso, sulla base della valutazione dell'importanza di esso alla luce dell'interesse del creditore (art. 1455 c.c.).
Ad una differente conclusione il Tribunale giunge quanto all'allegazione dei pagamenti di cui si domanda la restituzione, il cui onere probatorio grava su chi si afferma pagante, poiché, rispetto a tale prestazione, è egli il debitore che deve provare l'adempimento, ai sensi della medesima giurisprudenza, la cui ratio incentrata anche sulla vicinanza della prova al debitore, è ineludibile rispetto ai pagamenti, la cui prova l'art. 2726 c.c. limita rigorosamente.
Occorre aggiungere che, nel caso di specie, la mancata costituzione del convenuto esclude che si possa applicare il principio di non contestazione, poiché non si sa se il convenuto, ove si fosse costituito, avrebbe o meno contestato di avere ricevuto i pagamenti allegati dalla controparte.
L'attore, che dichiara di aver effettuato i pagamenti mediante addebito su carta di credito, non solo omette di produrre qualsiasi documentazione bancaria che attesti tali pagamenti, ma omette anche di spiegare perché tale documentazione, normalmente di facile reperibilità, non sia stata prodotta, e, invero, neppure menzionata, nei suoi atti di parte.
In ambito documentale, l'attore produce le fatture elettroniche emesse dalla convenuta, un prospetto redatto dal medesimo attore dei complessivi pagamenti allegati, l'intimazione di risoluzione e l'invito pagina 2 di 3 alla negoziazione assistita, comunicati alla convenuta, ma in alcun modo da essa riscontrati, così che il Tribunale non può neanche liberamente valutare un'ipotetica risposta stragiudiziale di , CP_1 che ammettesse o presupponesse i pagamenti.
Nessuno dei suddetti documenti è idoneo a fornire elementi probatori da cui indurre i pagamenti, neanche in via presuntiva, anzi, nella disciplina del procedimento monitorio, le fatture iscritte nei registri contabili sono prove idonee a richiedere pagamenti di cui si presuppone necessariamente la mancata esecuzione.
L'attore ha chiesto l'interrogatorio formale della controparte, ma non sul fatto dei pagamenti, che quindi non possono essere neppure provati tramite la potenziale confessione della controparte, né tramite prova testimoniale, sia pure richiesta, avente ad oggetto i medesimi capitoli. Tale prova, in ogni caso, sarebbe inammissibile ai sensi del già citato art. 2726 c.c.: non può essere ammessa la testimonianza su pagamenti che lo stesso debitore allega come effettuati mediante un canale tracciabile in forma documentale.
La domanda di ripetizione dell'indebito deve pertanto essere rigettata essendo mancata la prova dei pagamenti.
La domanda risarcitoria deve essere ugualmente rigettata essendo mancata l'allegazione dei danni di cui si domanda il risarcimento.
Non si dispone nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta ogni domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
Milano, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3