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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/12/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2934 del RG dell'anno 2015 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Bellizzi e nel cui studio in Parte_1
Castrovillari al Corso Calabria – Complesso Arcobaleno Pal. D, elettivamente domicilia;
- attore -
CONTRO
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Controparte_1 C.F._1
AG e nel cui studio in Castrovillari alla Piazza Indipendenza n. 6, elettivamente domicilia;
- convenuto –
NONCHE'
, in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pellegrini Andrea e Ciconte Filippo e nello studio di quest'ultimo in Cutro alla Via Rimini, n. 21, elettivamente domicilia;
- terzo chiamato –
Conclusioni: come in atti e come da verbale del 16.06.2025 che qui s'intende integralmente riportato.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile RG 2934/2015 anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
L'odierno attore ha citato in giudizio il convenuto chiedendo il Controparte_1
risarcimento dei danni patiti e di “…accertare e dichiarare l'inadempimento del CP_1
Pt_ nell'espletamento delle cure mediche sul paziente attore sig. per l'effetto dichiarare il convenuto tenuto
al risarcimento del danno da inadempimento….quantificato nella misura di euro 6.116,80 pari alla somma
spesa necessaria per la completa riabilitazione della bocca….ovvero in quella somma maggiore o minore di
risulta….condannare il alla restituzione della somma di euro 9.000,00 indebitamente CP_1 percepita…condannare il alla rifusione del danno biologico….quantificato in euro 115.260,00…..”. CP_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 15.02.2016 si è
costituito il dott. il quale, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzato Controparte_1
alla chiamata in causa del terzo per essere dallo stesso manlevato. Nel merito contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di lite.
Autorizzata la chiamata del terzo si costituiva nella sua Controparte_2
qualità spiegata, la quale chiedeva volersi dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa invocata dal dott. e, per l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda e da CP_1
chiunque proposta in danno della comparente. Nel merito ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarla. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale, prova testimoniale ed espletamento
RG 2934/2015 di CTU medica e all'udienza del 16.06.2025 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Prima di esaminare il merito della vicenda occorre enucleare i principi e le regole che il
Giudicante deve seguire ed applicare per addivenire ad un giudizio di responsabilità o meno dell'operato del medico nel singolo caso concreto sottoposto al suo vaglio.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, il rapporto che si instaura tra il paziente e il medico deve qualificarsi alla stregua di un contratto d'opera professionale.
Pertanto, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, trovano applicazione, nelle fattispecie de quibus, il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova ed i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale relativamente alla diligenza e al grado della colpa.
In particolare, per quanto attiene all'onere della prova, l'elaborazione giurisprudenziale sul punto va riletta alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
RG 2934/2015 Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento,
gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità
professionale del medico deve affermarsi che il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il "contatto"
con il professionista e allegare l'inadempimento di quest'ultimo, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile
(cfr. Cass. 10297/04).
A tal proposito, è opportuno rilevare come, sempre in tema di responsabilità contrattuale del medico, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (Cass. civ. Sez. III, n. 15993/2011).
Per verificare le cause dell'insorgenza della patologia lamentata dall'attore, come detto,
addebitata ad imperizia e negligenza del medico convenuto, il Giudice ha disposto CTU
medico-legale.
Il collegio peritale nel suo elaborato, dopo avere minuziosamente descritto l'iter medico ha analizzato l'operato del convenuto concludendo che “…..Il trattamento a cui fu sottoposto Pt_1
RG 2934/2015 prevedeva la realizzazione di una protesi combinata con attacchi su supporto fisso endosseo 46. Pt_1
Il trattamento protesico, secondo quanto evidenziato anche dalla Certificazione di Conformità della protesi,
presenta criteri di adeguata fattezza e rispecchia i crismi della riabilitazione protesica che possono
realizzarsi in pazienti con simili caratteristiche appunto con mancanza di elementi dentari nelle selle
edentule distali e in presenza di elementi dentari nelle zone anteriori dell'arcata….”.
I CCTTUU hanno infine evidenziato e concluso che “….La risposta alla seconda domanda si
ricollega alla prima, dal parallelismo delle OPT confermato anche dalle foto intraorali presenti negli atti (e
quelle fatte pervenire dall'Avv. Emanuela Bellizzi) si evince la presenza di protesi in situ e ben alloggiate
con parodonto sano ed elementi integri. Per quel riguarda la mobilità del supporto fisso della parte mobile
della protesi (lamentata dal sig. come una delle cause di insuccesso protesico), questa viene Parte_1
indicata come fattore presente anche nelle Raccomandazioni Cliniche In Odontostomatologia nella parte
dedicata”.
Il collegio peritale ha, poi, escluso qualsiasi nesso di causalità affermando “…NON sono
reliquati postumi diversi da quelli ricollegabili al trattamento correttamente praticato perché, da ciò che si
Pt_ evince dagli incartamenti, lo stato anteriore del era estremamente precario, pertanto, non sussiste
nesso di casualità biologico tra postumi e trattamento protesico eseguito. Nel caso di specie non sono
rispettati il criterio cronologico, di continuità fenomenica ed esclusione di altre cause, stante il buco
documentale presente tra il 2008 ed il 2012…”.
Alla luce di quanto sopra, vanno dunque rigettate le istanze istruttorie volte ad ottenere chiarimenti o rinnovi di CTU, tese alla valutazione dei danni asseritamente arrecati all'attore e, dunque, non si può che concludere con il mancato riconoscimento della responsabilità del convenuto per i danni lamentati dall'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Le spese di C.T.U., per come liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
RG 2934/2015 Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti convenute Parte_1
che liquida in euro 2.540,00 ciascuno per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti.
3. Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.
Così deciso in Castrovillari, 11 dicembre 2025
Il GOT
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 2934/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2934 del RG dell'anno 2015 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Bellizzi e nel cui studio in Parte_1
Castrovillari al Corso Calabria – Complesso Arcobaleno Pal. D, elettivamente domicilia;
- attore -
CONTRO
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Controparte_1 C.F._1
AG e nel cui studio in Castrovillari alla Piazza Indipendenza n. 6, elettivamente domicilia;
- convenuto –
NONCHE'
, in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pellegrini Andrea e Ciconte Filippo e nello studio di quest'ultimo in Cutro alla Via Rimini, n. 21, elettivamente domicilia;
- terzo chiamato –
Conclusioni: come in atti e come da verbale del 16.06.2025 che qui s'intende integralmente riportato.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile RG 2934/2015 anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
L'odierno attore ha citato in giudizio il convenuto chiedendo il Controparte_1
risarcimento dei danni patiti e di “…accertare e dichiarare l'inadempimento del CP_1
Pt_ nell'espletamento delle cure mediche sul paziente attore sig. per l'effetto dichiarare il convenuto tenuto
al risarcimento del danno da inadempimento….quantificato nella misura di euro 6.116,80 pari alla somma
spesa necessaria per la completa riabilitazione della bocca….ovvero in quella somma maggiore o minore di
risulta….condannare il alla restituzione della somma di euro 9.000,00 indebitamente CP_1 percepita…condannare il alla rifusione del danno biologico….quantificato in euro 115.260,00…..”. CP_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 15.02.2016 si è
costituito il dott. il quale, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzato Controparte_1
alla chiamata in causa del terzo per essere dallo stesso manlevato. Nel merito contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di lite.
Autorizzata la chiamata del terzo si costituiva nella sua Controparte_2
qualità spiegata, la quale chiedeva volersi dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa invocata dal dott. e, per l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda e da CP_1
chiunque proposta in danno della comparente. Nel merito ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarla. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale, prova testimoniale ed espletamento
RG 2934/2015 di CTU medica e all'udienza del 16.06.2025 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Prima di esaminare il merito della vicenda occorre enucleare i principi e le regole che il
Giudicante deve seguire ed applicare per addivenire ad un giudizio di responsabilità o meno dell'operato del medico nel singolo caso concreto sottoposto al suo vaglio.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, il rapporto che si instaura tra il paziente e il medico deve qualificarsi alla stregua di un contratto d'opera professionale.
Pertanto, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, trovano applicazione, nelle fattispecie de quibus, il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova ed i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale relativamente alla diligenza e al grado della colpa.
In particolare, per quanto attiene all'onere della prova, l'elaborazione giurisprudenziale sul punto va riletta alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
RG 2934/2015 Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento,
gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità
professionale del medico deve affermarsi che il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il "contatto"
con il professionista e allegare l'inadempimento di quest'ultimo, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile
(cfr. Cass. 10297/04).
A tal proposito, è opportuno rilevare come, sempre in tema di responsabilità contrattuale del medico, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (Cass. civ. Sez. III, n. 15993/2011).
Per verificare le cause dell'insorgenza della patologia lamentata dall'attore, come detto,
addebitata ad imperizia e negligenza del medico convenuto, il Giudice ha disposto CTU
medico-legale.
Il collegio peritale nel suo elaborato, dopo avere minuziosamente descritto l'iter medico ha analizzato l'operato del convenuto concludendo che “…..Il trattamento a cui fu sottoposto Pt_1
RG 2934/2015 prevedeva la realizzazione di una protesi combinata con attacchi su supporto fisso endosseo 46. Pt_1
Il trattamento protesico, secondo quanto evidenziato anche dalla Certificazione di Conformità della protesi,
presenta criteri di adeguata fattezza e rispecchia i crismi della riabilitazione protesica che possono
realizzarsi in pazienti con simili caratteristiche appunto con mancanza di elementi dentari nelle selle
edentule distali e in presenza di elementi dentari nelle zone anteriori dell'arcata….”.
I CCTTUU hanno infine evidenziato e concluso che “….La risposta alla seconda domanda si
ricollega alla prima, dal parallelismo delle OPT confermato anche dalle foto intraorali presenti negli atti (e
quelle fatte pervenire dall'Avv. Emanuela Bellizzi) si evince la presenza di protesi in situ e ben alloggiate
con parodonto sano ed elementi integri. Per quel riguarda la mobilità del supporto fisso della parte mobile
della protesi (lamentata dal sig. come una delle cause di insuccesso protesico), questa viene Parte_1
indicata come fattore presente anche nelle Raccomandazioni Cliniche In Odontostomatologia nella parte
dedicata”.
Il collegio peritale ha, poi, escluso qualsiasi nesso di causalità affermando “…NON sono
reliquati postumi diversi da quelli ricollegabili al trattamento correttamente praticato perché, da ciò che si
Pt_ evince dagli incartamenti, lo stato anteriore del era estremamente precario, pertanto, non sussiste
nesso di casualità biologico tra postumi e trattamento protesico eseguito. Nel caso di specie non sono
rispettati il criterio cronologico, di continuità fenomenica ed esclusione di altre cause, stante il buco
documentale presente tra il 2008 ed il 2012…”.
Alla luce di quanto sopra, vanno dunque rigettate le istanze istruttorie volte ad ottenere chiarimenti o rinnovi di CTU, tese alla valutazione dei danni asseritamente arrecati all'attore e, dunque, non si può che concludere con il mancato riconoscimento della responsabilità del convenuto per i danni lamentati dall'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Le spese di C.T.U., per come liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
RG 2934/2015 Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti convenute Parte_1
che liquida in euro 2.540,00 ciascuno per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti.
3. Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.
Così deciso in Castrovillari, 11 dicembre 2025
Il GOT
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 2934/2015