Ordinanza cautelare 17 giugno 2024
Sentenza 10 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 10/04/2026, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01008/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00715/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 715 del 2024, proposto da VI NT, rappresentato e difeso dall’Avv.to Mariangela Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Mazara del Vallo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Grazia Tumbiolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di D'TI IO, rappresentato e difeso dall'avvocato De Mela Vincenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Di TE NN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della graduatoria pubblicata in data 12 marzo 2024 sull'Albo Pretorio per la “procedura di selezione interna per la progressione verticale del personale dipendente a tempo indeterminato per la copertura di n.3 posti di istruttore direttivo tecnico – area funzionari e delle elevate qualificazioni (ex D)” approvata dalla Commissione di selezione nominata con Determinazione del Dirigente del 2° settore n. 537del 5/03/2024 e del verbale di valutazione titoli del 5/03/2024, con allegate le relative schede di valutazione di ciascun candidato per detta procedura;
nonché
per l'annullamento del Verbale della Commissione del 5 Marzo 2024 e dei relativi Allegati, e di tutti i relativi atti presupposti e successivi ancorché incogniti, di tutti i verbali, di ignoti estremi, antecedenti e successivi all'approvazione della graduatoria finale con i quali sono stati stabiliti i criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio, di ogni documento istruttorio sia antecedente che successivo alla graduatoria finale;
nonché ancora
per l'accertamento del diritto del ricorrente affinché venga prodotta la documentazione in copia conforme all'originale come da richiesta prot.24538/2024 prodromica alla corretta attribuzione del punteggio complessivo finale dei concorrenti controinteressati, e conseguente rettifica della graduatoria finale;
per il riconoscimento
del diritto del ricorrente al piazzamento corrispondente al punteggio attribuito e determinato, con conseguente annullamento della suddetta graduatoria definitiva di cui alla determina dirigenziale n. 572 del 12/03/2024 con la conseguente declaratoria di inefficacia fino alla concorrenza alla posizione che il ricorrente verrà ad acquisire con il punteggio effettivamente spettante ai controinteressati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Mazara del Vallo e di IO D'TI e il ricorso incidentale presentato da quest’ultimo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatrice nella udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa AN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso il sig. VI NT ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, di una serie di atti, come in epigrafe individuati, concernenti una procedura di selezione interna, bandita dal Comune di Mazara del Vallo, per la progressione verticale del personale dipendente a tempo indeterminato per la copertura di n.3 posti di istruttore direttivo tecnico – area funzionari e delle elevate qualificazioni (ex D), a cui ha partecipato, collocandosi, in posizione non utile, al quinto posto in graduatoria.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Mazara del Vallo ed il controinteressato D’TI IO.
Nelle more del giudizio il Comune di Mazara del Vallo, ha avviato una nuova procedura di progressione verticale e, con determinazione dirigenziale n. 635 del 28 marzo 2025, sono stati approvati gli atti e la graduatoria provvisoria, nella quale il sig. NT VI risulta primo classificato, seguito dal sig. D’TI IO.
Con memoria depositata in data 11 novembre 2025, il ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo stata pienamente soddisfatto l’interesse all’ottenimento della progressione verticale nel profilo di Istruttore Direttivo Tecnico, insistendo per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese a titolo di soccombenza virtuale.
Anche il Comune intimato si è associato alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo per la condanna del ricorrente alle spese a titolo di soccombenza virtuale per non aver impugnato la graduatoria definitiva, successiva a quella provvisoria impugnata, approvata con DD n. 2141 del 23/10/2024 dove il ricorrente medesimo non figura tra i vincitori.
Con nota depositata il 20 gennaio 2026 il controinteressato costituito, sig. IO D’TI, che aveva anche proposto ricorso incidentale nell’odierno giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere essendo venuto meno l’interesse alla decisione, con compensazione delle spese di lite.
Per pacifica giurisprudenza, la cessata materia del contendere che definisce il giudizio nel merito, con attitudine al giudicato formale e sostanziale “… consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio a seguito di un provvedimento dell’Amministrazione, posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale ” (Cons. Stato, V, 7 aprile2023, n. 3620; Cons. Stato, VI, 15 giugno 2020, n. 3767).
Nel caso di specie, non si rinvengono le condizioni per dichiarare – alla luce del citato orientamento giurisprudenziale - la cessazione della materia del contendere. Infatti, la determinazione dirigenziale n. 635 del 28 marzo 2025 ha consentito al sig. NT VI di risultare primo classificato in una successiva procedura di progressione verticale, ma tale utile risultato concerne appunto una procedura diversa da quella fatto oggetto di impugnazione in questa sede. Ne consegue che la soddisfazione dell’interesse azionato si è realizzata per effetto di una nuova e diversa procedura, e non per un intervento dell’amministrazione su quella impugnata con il ricorso in epigrafe. Per tale ragione, il Collegio ritiene doversi pronunciare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e di quello incidentale per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito.
Tenuto conto del peculiare svolgersi della vicenda, sussistono ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi introduttivo e incidentale, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse processuale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA NO, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
AN LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | RA NO |
IL SEGRETARIO