Sentenza 19 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/07/2022, n. 10224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10224 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2022
N. 10224/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02929/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2929 del 2022, proposto da
ID MU, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Santamaria, Marcello Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Ssn del Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità, previa concessione di adeguata misura cautelare, anche di tipo propulsivo, del silenzio inadempimento mantenuto dal Ministero in relazione all'istanza di riesame per il riconoscimento della qualifica conseguita con il titolo abilitante di fisioterapia rilasciato dalla Università di Ostrava inviata in data 27 settembre 2021;
nonché per condannare l'indicata Amministrazione statale all'adozione del provvedimento favorevole richiesto, ovverosia il tempestivo riscontro in relazione alla domanda presentata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La parte ha dichiarato che è stato rilasciato il decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione di fisioterapista.
Conseguentemente ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Vitanza | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO