Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1991/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1991/2024 V.G. avente ad oggetto
Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 13.11.2024, congiuntamente da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...] Marzo N. 13, c.f.
; C.F._1
e
nata a [...] il [...], residente in Parte_1
CI (PT), via J.F.Kennedy, 20, c. f. C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Franchi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in CI (PT),
Piazza XX Settembre n. 21, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 13.11.2024, CP_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in
[...] Parte_1 data 03.06.2000 in CI (PT), precisavano che dall'unione nascevano i figli (il 11.06.2003) e (il 16.12.2007). Per_1 Per_2
Il Tribunale di Pistoia, con decreto n. cronol. 2628/2015 del
24.04.2015 (r.g. n. 179/2015) omologava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
I sigg.ri e vivranno separati portandosi reciproco CP_1 Pt_1 rispetto;
- Il figlio è ormai maggiorenne;
la figlia minore sarà Per_1 Per_2 affidata ad entrambi i genitori, i quali condivideranno l'esercizio della responsabilità genitoriale secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con residenza anagrafica dei figli presso il padre in Uzzano (PT), Via 8 Marzo, 13;
- Per quanto riguarda gli impegni e le attività della figlia minore in relazione alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni con entrambi i genitori e alle vacanze di solito godute, nonché al mantenimento della medesima, si rinvia all'allegato piano genitoriale;
- ha una piccola entrata in quanto svolge il servizio civile, Per_1 ma non tale da renderlo del tutto indipendente;
pertanto, il padre verserà alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, a partire dal mese di novembre 2024, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio la somma di €. 100,00 e per la figlia la Per_1 Per_2
2 somma di € 200,00, e quindi in totale la somma di €. 300,00 che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a partire dal novembre 2025;
- Le parti concorderanno di volta in volta, a seconda delle proprie esigenze lavorative e delle necessità della figlia minore, i tempi e le modalità di permanenza con la medesima, anche con riguardo alle festività e alle vacanze estive;
- In deroga a quanto previsto dall'art. 211 L. 19/05/1975 n° 151, la sig.ra non avrà diritto a percepire gli assegni familiari Pt_1 corrisposti per i figli al sig. dal proprio datore di lavoro;
CP_1
- I sigg.ri e sono a conoscenza del Protocollo in uso CP_1 Pt_1 presso il Tribunale di Pistoia con riguardo alle spese straordinarie me, avendo le parti sempre suddiviso le spese medesime in maniera equitativa e bonaria, continueranno a seguire lo stesso criterio anche in futuro;
- Si allega piano genitoriale da considerare parte integrante del presente ricorso;
- I sigg.ri e dichiarano di essere economicamente CP_1 Pt_1 autosufficienti;
pertanto, il sig. non dovrà corrispondere CP_1 alla sig.ra la somma di €. 100,00 a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento per la medesima, che era invece previsto in sede di separazione;
- I comparenti prestano il consenso per il rilascio reciproco di ogni e qualsiasi autorizzazione anche di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso di entrambi, ivi compreso il rilascio
o l'eventuale rinnovo dei rispettivi passaporti, con eventuale inserimento negli stessi della figlia minore.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 23.01.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
3 La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03.06.2000 in CI (PT) tra i coniugi , Controparte_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 il 15.06.1973, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CI (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 20, P. 2 serie A, anno 2000);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 03.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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