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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 14/1/2025 nella causa iscritta al n. 4561/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Sergio Massimo Mancusi Parte_1
ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dall'Avv. Sebastiano CP_1
Cubeddu
resistente
Fatto e diritto
Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento ex art.1 L. 18/80, nonché la condizione di disabilità grave e/o lieve di cui all'art. 3 co. 3 e 1 della L. 104/92, lo stato di invalido in misura pari al 100% e 7° al 67% ai fini dell'esenzione dal ticket sanitario e lo status di invalido civile ex art. 80 l. 388/2000, a fronte della mancata visita da parte dell' resistente;
che in sede di Atp (rgn. 5868/2022) veniva riconosciuta una percentuale di CP_2 invalidità pari al 78% e la condizione di disabilità lieve ex art. 3 co. 1 l. 104/92, dalla domanda amministrativa del 3.3.2022; che pertanto il ricorrente contestava le conclusioni rassegnate dal c.t.u., limitatamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, all'handicap grave e all'esenzione totale depositando la dichiarazione di dissenso in data 3.8.2023. Il ricorrente ha quindi agito in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., con ricorso del 28.8.2023, chiedendo che gli siano riconosciuti i suddetti requisiti a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 3.3.2022. Si è costituito l' resistente, eccependo l'improponibilità della domanda per mancanza di CP_2 idonee e specifiche contestazioni e l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, istruita mediante l'acquisizione documentale e discussa all'udienza odierna.
Preliminarmente si rileva la procedibilità del ricorso in quanto lo stesso è stato proposto nel termine perentorio dei 30 giorni dal deposito delle contestazioni avvenuto in data 3.8.2023.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Per quanto attiene al requisito sanitario occorre in primo luogo rammentare quanto all'indennità di accompagnamento che l'art. 1 Legge n. 18/1980, dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato”.
Con riferimento alla spettanza del beneficio, l'art. 1 della Legge n. 18 del 1980 richiede quindi la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 118/1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (così, ex multis,
Cassazione n. 15882/2015).
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, escludono la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU ha correttamente tenuto conto della documentazione allegata all'accertamento tecnico preventivo e della pluralità di patologie che affliggono il periziando e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla deambulazione e sulla necessita di assistenza continua della ricorrente, affermando che “In sede di visita peritale il periziato ha risposto in modo congruo ed adeguato alle domande che gli sono state rivolte. Sotto il profilo motorio non sono stati evidenziati danni di rilievo: i passaggi posturali e la deambulazione sono risultati autonomi, senza riscontro di claudicatio neurogena”.”
Conclude quindi il ctu negando la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'art. 1
L. 18/80.
Quanto alle condizioni di disabilità di cui all'art. 3 l. 104/92, il Ctu ha riconosciuto la sussistenza del requisito di cui all'art. 3 co. 1, disabilità lieve, affermando che “il periziato è portatore di handicap non in situazione di gravità (art. 3 comma 1 L. 104/92)”. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute della stessa.
In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando parte ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Deve tuttavia essere dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari, già riconosciuti in fase di ATP, ovvero le condizioni di disabilità di cui all'art. 3 co. l. 104/92 e la percentuale di invalidità pari al 78% con diritto all'esenzione parziale dal ticket sanitario e allo scivolo pensionistico, a decorrere dalla domanda amministrativa del 3.3.2022. L'omologa di tali requisiti non era possibile in sede di ATP, laddove le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti riconosciuti dal consulente in sede di ATP
è rimesso al giudice dell'opposizione, configurandosi interesse di parte a detto giudizio e quindi soccombenza soltanto parziale laddove, come nel caso di specie, i motivi di opposizione siano rigettati
(Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3377 del 5/2/2019).
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4561/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario dell'handicap ex art. 3 comma
1 della l. 104/92 nonché invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari al 78% a decorrere dalla domanda amministrativa del 3.3.2022; - Respinge per il resto la domanda;
- Compensa tra le parti le spese legali.
Tivoli, 14/1/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 14/1/2025 nella causa iscritta al n. 4561/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Sergio Massimo Mancusi Parte_1
ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dall'Avv. Sebastiano CP_1
Cubeddu
resistente
Fatto e diritto
Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento ex art.1 L. 18/80, nonché la condizione di disabilità grave e/o lieve di cui all'art. 3 co. 3 e 1 della L. 104/92, lo stato di invalido in misura pari al 100% e 7° al 67% ai fini dell'esenzione dal ticket sanitario e lo status di invalido civile ex art. 80 l. 388/2000, a fronte della mancata visita da parte dell' resistente;
che in sede di Atp (rgn. 5868/2022) veniva riconosciuta una percentuale di CP_2 invalidità pari al 78% e la condizione di disabilità lieve ex art. 3 co. 1 l. 104/92, dalla domanda amministrativa del 3.3.2022; che pertanto il ricorrente contestava le conclusioni rassegnate dal c.t.u., limitatamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, all'handicap grave e all'esenzione totale depositando la dichiarazione di dissenso in data 3.8.2023. Il ricorrente ha quindi agito in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., con ricorso del 28.8.2023, chiedendo che gli siano riconosciuti i suddetti requisiti a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 3.3.2022. Si è costituito l' resistente, eccependo l'improponibilità della domanda per mancanza di CP_2 idonee e specifiche contestazioni e l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, istruita mediante l'acquisizione documentale e discussa all'udienza odierna.
Preliminarmente si rileva la procedibilità del ricorso in quanto lo stesso è stato proposto nel termine perentorio dei 30 giorni dal deposito delle contestazioni avvenuto in data 3.8.2023.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Per quanto attiene al requisito sanitario occorre in primo luogo rammentare quanto all'indennità di accompagnamento che l'art. 1 Legge n. 18/1980, dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato”.
Con riferimento alla spettanza del beneficio, l'art. 1 della Legge n. 18 del 1980 richiede quindi la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 118/1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (così, ex multis,
Cassazione n. 15882/2015).
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, escludono la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU ha correttamente tenuto conto della documentazione allegata all'accertamento tecnico preventivo e della pluralità di patologie che affliggono il periziando e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla deambulazione e sulla necessita di assistenza continua della ricorrente, affermando che “In sede di visita peritale il periziato ha risposto in modo congruo ed adeguato alle domande che gli sono state rivolte. Sotto il profilo motorio non sono stati evidenziati danni di rilievo: i passaggi posturali e la deambulazione sono risultati autonomi, senza riscontro di claudicatio neurogena”.”
Conclude quindi il ctu negando la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'art. 1
L. 18/80.
Quanto alle condizioni di disabilità di cui all'art. 3 l. 104/92, il Ctu ha riconosciuto la sussistenza del requisito di cui all'art. 3 co. 1, disabilità lieve, affermando che “il periziato è portatore di handicap non in situazione di gravità (art. 3 comma 1 L. 104/92)”. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute della stessa.
In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando parte ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Deve tuttavia essere dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari, già riconosciuti in fase di ATP, ovvero le condizioni di disabilità di cui all'art. 3 co. l. 104/92 e la percentuale di invalidità pari al 78% con diritto all'esenzione parziale dal ticket sanitario e allo scivolo pensionistico, a decorrere dalla domanda amministrativa del 3.3.2022. L'omologa di tali requisiti non era possibile in sede di ATP, laddove le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti riconosciuti dal consulente in sede di ATP
è rimesso al giudice dell'opposizione, configurandosi interesse di parte a detto giudizio e quindi soccombenza soltanto parziale laddove, come nel caso di specie, i motivi di opposizione siano rigettati
(Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3377 del 5/2/2019).
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4561/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario dell'handicap ex art. 3 comma
1 della l. 104/92 nonché invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari al 78% a decorrere dalla domanda amministrativa del 3.3.2022; - Respinge per il resto la domanda;
- Compensa tra le parti le spese legali.
Tivoli, 14/1/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni