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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/07/2025, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1995/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Gravina n. 55, C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Concetta Costa c.f. , dalla quale cui è rappresentata e C.F._2
difesa, giusta procura in atti,
RICORRENTE
nei confronti di
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Erica M. C.F._3
Bandieramonte, c.f. che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._4 in atti,
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
All'udienza del giorno 04.06.2025, trattata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi sulla scorta delle conclusioni concordate tra le parti, sottoscritte e depositate telematicamente. Il G.I. con ordinanza del 19.06.2025 rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.02.24, riferiva di aver instaurato una Parte_1
convivenza more uxorio con durata quattro anni, dalla quale in data Controparte_1
11.05.2021 è nato il figlio con lei convivente. Per_1
Stante il rapporto conflittuale tra le parti, che ha portato alla rottura definitiva del legame di convivenza, la ricorrente adiva questo Tribunale affinché affidasse il minore Per_1
ad entrambi i genitori, con residenza stabile presso la madre, indicando le modalità di esercizio del diritto di visita del padre e chiedendo inoltre il mantenimento del minore a carico del sig. nella misura di € 350,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, CP_1
dal momento che il padre ha un lavoro fisso, non ha spese di alloggio, vivendo con la propria famiglia di origine. Chiedeva infine che il padre contribuisse alle spese per l'affitto della casa in cui vivono la ricorrente ed il figlio, nella misura di € 150,00 mensili.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla richiesta di pervenire ad CP_1
una regolamentazione del regime di affidamento del figlio e del relativo Per_1 mantenimento. Tuttavia, articolava secondo modalità differenti l'esercizio del diritto di visita e quantificava il contributo per il mantenimento del figlio in € 200,00 mensili, oltre al 50% spese straordinarie. Contestava, infine, la richiesta di versamento del 50% del canone di locazione specificando che la ricorrente è nelle condizioni fisiche e morali di trovare un lavoro.
All'udienza del 20.11.2014 le parti comparivano personalmente dinnanzi al Giudice delegato, che procedeva alla loro audizione e si riservava.
Con ordinanza del 20.11.2024, sciogliendo la riserva assunta, il Giudice delegato affidava il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui assegnava la casa familiare;
disciplinava il diritto di visita del padre (“in mancanza di diverso accordo, gli incontri padre-figlio vanno disciplinati come di seguito, con l'introduzione progressiva del pernotto presso il padre: tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alle ore
20,30; a settimane alterne, dalle ore 13,00 del sabato alle ore 16,00 della domenica;
inoltre, il figlio trascorrerà con ciascun genitore, alternativamente, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o l'01 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza, venti giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
tutte le festività saranno gestite col criterio dell'alternanza.”), onerava di versare alla ricorrente un contributo Controparte_1 mensile per il figlio di € 300,00 rivalutabile secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, a far data dalla domanda, detratto quanto versato, invita le parti ad allegare telematicamente il piano genitoriale e la documentazione di cui all'art. 473-bis.12 co. 3 c.p.c.
All'udienza del 07.04.2025 le parti chiedevano di precisare congiuntamente le loro conclusioni alle condizioni di cui all'ordinanza sui provvedimenti provvisori. Il Giudice delegato fissava per la decisione l'udienza del 4.06.2025, disponendo che si svolgesse con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza cartolare del 04.06.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore e Per_1
precisavano congiuntamente le conclusioni con le note scritte in sostituzione dell'udienza.
Il G.I. poneva la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, presentata congiuntamente da entrambe le parti, va accolta, in quanto le condizioni racchiuse nell'accordo sottoscritto dalle parti appaiono congrue e idonee a tutelare l'interesse del figlio minore, non risultando concreti e specifici elementi idonei a denotare la contrarietà di tale soluzione. L'accordo raggiunto dalle parti stabilisce quanto segue: “Il minore Persona_2
resterà affidato in maniera congiunta ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
Parte_1
Il padre vedrà e terrà con sé il figlio salvi diversi accordi da Controparte_1 Per_1 definirsi con un congruo preavviso anche in relazione alle specifiche e particolari esigenze organizzative del figlio minore, con l'introduzione progressiva del pernotto presso il padre, secondo le seguenti modalità:
- tre pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola alle ore 20.30;
- a settimane alterne, dalle ore 13:00 del sabato alle ore 16:00 della domenica.
Il figlio trascorrerà con ciascun genitore, alternativamente: Per_1
- il 24 e 25 dicembre;
il 31 dicembre o l'01 gennaio;
il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza:
- venti giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- tutte le festività saranno gestite con il criterio dell'alternanza;
Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio verserà Controparte_1 Per_1 alla sig.ra , entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento/00) Parte_1
oltre spese straordinarie nella misura del 50%”.
Ciò posto, tali condizioni per come concordate dalle parti in seno al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
Il P.M. nulla ha opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1995/2024
R.G., così statuisce: AFFIDA il minore in maniera congiunta ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
Parte_1
FACULTA il padre a tenere con sé il figlio come indicato in parte motiva;
a titolo di concorso nel mantenimento del figlio a Parte_2 Per_1 corrispondere alla madre, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dalla presentazione del ricorso, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%;
Spese compensate.
Così deciso in Catania in data 27.06.25, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1995/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Gravina n. 55, C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Concetta Costa c.f. , dalla quale cui è rappresentata e C.F._2
difesa, giusta procura in atti,
RICORRENTE
nei confronti di
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Erica M. C.F._3
Bandieramonte, c.f. che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._4 in atti,
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
All'udienza del giorno 04.06.2025, trattata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi sulla scorta delle conclusioni concordate tra le parti, sottoscritte e depositate telematicamente. Il G.I. con ordinanza del 19.06.2025 rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.02.24, riferiva di aver instaurato una Parte_1
convivenza more uxorio con durata quattro anni, dalla quale in data Controparte_1
11.05.2021 è nato il figlio con lei convivente. Per_1
Stante il rapporto conflittuale tra le parti, che ha portato alla rottura definitiva del legame di convivenza, la ricorrente adiva questo Tribunale affinché affidasse il minore Per_1
ad entrambi i genitori, con residenza stabile presso la madre, indicando le modalità di esercizio del diritto di visita del padre e chiedendo inoltre il mantenimento del minore a carico del sig. nella misura di € 350,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, CP_1
dal momento che il padre ha un lavoro fisso, non ha spese di alloggio, vivendo con la propria famiglia di origine. Chiedeva infine che il padre contribuisse alle spese per l'affitto della casa in cui vivono la ricorrente ed il figlio, nella misura di € 150,00 mensili.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla richiesta di pervenire ad CP_1
una regolamentazione del regime di affidamento del figlio e del relativo Per_1 mantenimento. Tuttavia, articolava secondo modalità differenti l'esercizio del diritto di visita e quantificava il contributo per il mantenimento del figlio in € 200,00 mensili, oltre al 50% spese straordinarie. Contestava, infine, la richiesta di versamento del 50% del canone di locazione specificando che la ricorrente è nelle condizioni fisiche e morali di trovare un lavoro.
All'udienza del 20.11.2014 le parti comparivano personalmente dinnanzi al Giudice delegato, che procedeva alla loro audizione e si riservava.
Con ordinanza del 20.11.2024, sciogliendo la riserva assunta, il Giudice delegato affidava il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui assegnava la casa familiare;
disciplinava il diritto di visita del padre (“in mancanza di diverso accordo, gli incontri padre-figlio vanno disciplinati come di seguito, con l'introduzione progressiva del pernotto presso il padre: tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alle ore
20,30; a settimane alterne, dalle ore 13,00 del sabato alle ore 16,00 della domenica;
inoltre, il figlio trascorrerà con ciascun genitore, alternativamente, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o l'01 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza, venti giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
tutte le festività saranno gestite col criterio dell'alternanza.”), onerava di versare alla ricorrente un contributo Controparte_1 mensile per il figlio di € 300,00 rivalutabile secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, a far data dalla domanda, detratto quanto versato, invita le parti ad allegare telematicamente il piano genitoriale e la documentazione di cui all'art. 473-bis.12 co. 3 c.p.c.
All'udienza del 07.04.2025 le parti chiedevano di precisare congiuntamente le loro conclusioni alle condizioni di cui all'ordinanza sui provvedimenti provvisori. Il Giudice delegato fissava per la decisione l'udienza del 4.06.2025, disponendo che si svolgesse con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza cartolare del 04.06.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore e Per_1
precisavano congiuntamente le conclusioni con le note scritte in sostituzione dell'udienza.
Il G.I. poneva la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, presentata congiuntamente da entrambe le parti, va accolta, in quanto le condizioni racchiuse nell'accordo sottoscritto dalle parti appaiono congrue e idonee a tutelare l'interesse del figlio minore, non risultando concreti e specifici elementi idonei a denotare la contrarietà di tale soluzione. L'accordo raggiunto dalle parti stabilisce quanto segue: “Il minore Persona_2
resterà affidato in maniera congiunta ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
Parte_1
Il padre vedrà e terrà con sé il figlio salvi diversi accordi da Controparte_1 Per_1 definirsi con un congruo preavviso anche in relazione alle specifiche e particolari esigenze organizzative del figlio minore, con l'introduzione progressiva del pernotto presso il padre, secondo le seguenti modalità:
- tre pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola alle ore 20.30;
- a settimane alterne, dalle ore 13:00 del sabato alle ore 16:00 della domenica.
Il figlio trascorrerà con ciascun genitore, alternativamente: Per_1
- il 24 e 25 dicembre;
il 31 dicembre o l'01 gennaio;
il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza:
- venti giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- tutte le festività saranno gestite con il criterio dell'alternanza;
Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio verserà Controparte_1 Per_1 alla sig.ra , entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento/00) Parte_1
oltre spese straordinarie nella misura del 50%”.
Ciò posto, tali condizioni per come concordate dalle parti in seno al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
Il P.M. nulla ha opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1995/2024
R.G., così statuisce: AFFIDA il minore in maniera congiunta ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
Parte_1
FACULTA il padre a tenere con sé il figlio come indicato in parte motiva;
a titolo di concorso nel mantenimento del figlio a Parte_2 Per_1 corrispondere alla madre, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dalla presentazione del ricorso, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%;
Spese compensate.
Così deciso in Catania in data 27.06.25, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu