Articolo 85 ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 97Articolo 76
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14 giugno 1997
Art. 85-ter. (( 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella sezione I del capo III, del titolo I della presente legge, in quanto applicabili.

2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 e' di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico. ))
Entrata in vigore il 14 giugno 1997
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