Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 24/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 540 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/03/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. FEMMINELLA PAOLO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “- accertare, ritenere e Parte_1
dichiarare che la signora è affetta dalle patologie indicate in ricorso ed in atti Parte_1
prodotti;
- riconoscere che l'odierna ricorrente è affetto dalle patologie dedotte in ricorso e che tali patologie determinano che la medesima è invalida almeno nella misura del 75%, come riconosciuto dal nominato CTU, con il consequenziale diritto della signora a percepire Pt_1
l'indennità relativa al suo stato invalidante, a decorrere dalla data della domanda amministrativa,
e cioè dal 17/03/2023, o in subordine dalla data del 01/04/2024, così come riconosciuto dal nominato CTU;
- conseguentemente, ritenere e dichiarare che la signora ha diritto di percepire Parte_1
l'indennità di invalidità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e cioè dal 17/03/2023, o in subordine dalla data del 01/04/2024, così come riconosciuto dal nominato
CTU;
- condannare, quindi, l' , in Controparte_2
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore della ricorrente, dell'indennità di invalidità civile, dalla data della domanda amministrativa, e cioè dal 17/03/2023, o in subordine dalla data del 01/04/2024, così come riconosciuto dal nominato CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere percepito onorari, oltre al pagamento del compenso spettante al nominato C.T.U. vista la nota depositata dal procuratore dell' CP_1 [...]
“l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da Controparte_1
intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense, si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della dott.ssa Persona_1
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
23/04/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e/o in subordine dell'assegno di invalidità di cui alla l. n. 118/71, non riconosciute in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_3
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_3
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito la domanda va accolta nei limiti appresso indicati.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “Obesità con complicanze artrosiche, ipertensione arteriosa e stenosi valvolare aortica di lieve entità, ipoacusia neurosensoriale pantonale bilaterale, diabete mellito tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali . Le suddette affezioni sono presenti , ad eccezione del diabete mellito,dalla data dell'istanza amministrativa, cioè dal 17/03/2023. Le condizioni cliniche si sono ulteriormente aggravate per l'insorgenza del diabete mellito, come si evince dalla relazione dell'ambulatorio di
Diabetologia dell'ASPAG del 14.04.2024, a firma della dott.ssa . Persona_2
La Commissione invalidi civili di Sciacca in data 22/05/2023 ha riconosciuto la perizianda invalida con riduzione della capacità di lavoro del 40%
L'obesità con complicanze artrosiche, non riconosciuta dalla Commissione invalidi civili di Sciacca, determina una riduzione della capacità lavorativa del 40% ( codice 7105 - Obesità con complicanze artrosiche- ).
L'ipoacusia neurosensoriale pantonale bilaterale determina secondo la tabella dei deficit uditivi una invalidità del 27%.
Altra patologia da considerare è l'ipertensione arteriosa e la stenosi valvolare aortica che viene valutata invalidante nella misura del 20% per analogia con il codice tabellare 6445(coronaropatia lieve).
Il diabete mellito tipo II, non complicato , in buon compenso , in considerazione della classe funzionale II (ICD9-CM cod 250 11-20) e del codice tabellare 9309 (diabete mellito tipo 1o2 con complicanze micro-macroangiopatiche di medio grado –classe III -41-50) può ritenersi invalidante nella misura del 20 %
In caso di affezioni coesistenti, quali sono quelle descritte, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna affezione, è opportuno eseguire un calcolo riduzionistico mediante la formula di AL (– IT= IP1+IP2 – (IP1xIP2) – in cui i valori percentuali sono sempre espressi in decimali). Utilizzando la suddetta formula si ottiene una invalidità totale del 75%
Le suddette affezioni sono presenti nella ricorrente dalla data di presentazione della domanda di invalidità e da alcuni mesi, come si evince dalla relazione diabetologica del 14/04/2024 a firma della dott.ssa si sono aggravate. La ricorrente ha diritto all'assegno mensile di invalidità dal Per_2
01/04/2024.
CONCLUSIONI
La IG.ra , nata il [...] a [...], è affetta da Obesità con complicanze Parte_1
artrosiche,ipertensione arteriosa e stenosi valvolare aortica di lieve entità, ipoacusia neurosensoriale pantonale bilaterale, diabete mellito tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali.
Le suddette affezioni sono presenti nella ricorrente dalla data di presentazione della domanda di invalidità e allo stato attuale presentano segni di aggravamento.
La Ricorrente è invalida con riduzione della capacità lavorativa del 75 %.
La ricorrente ha diritto all'assegno mensile di invalidità dal 01/04/2024. “ (v. conclusioni della relazione tecnica). Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità con decorrenza dal 01/04/2024.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva sia alla domanda amministrativa che alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno integralmente compensate.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie parzialmente la domanda e dichiara che resenta i requisiti per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità con decorrenza dal 01/04/2024.
- compensa integralmente le spese di lite.
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_2
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 24/03/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini