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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/08/2025, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N.805 2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 805 2023 R.G. promossa da:
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa come da mandato in atti dall'Avv. Pietrobon Mirco, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cittadella (PD), via Dante Alighieri, n. 46/1
APPELLANTE
CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa come da mandato in atti dall'Avv. Carraro Giovanna Santina, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Noventa Padovana (PD), Via Gabriele D'annunzio n.
APPELLATA
1 Oggetto: Altri contratti atipici appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.1738/2022 del
16.10.2022, non notificata
Conclusioni parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza n. 1738/2022 del Tribunale di Padova del 16.10.2022, pubblicata il 17.10.2022, contrariis rejectis, NEL MERITO - accertata, o in subordine dichiarata, la risoluzione del contratto di investimento sottoscritto fra le parti e in data 16.05.2017; accertato che Pt_1 CP_1 Pt_1 ha versato ad in parziale esecuzione dell'accordo di investimento, la complessiva somma CP_1 di € 45.000,00; - rigettata ogni domanda o eccezione avversaria;
- condannare la società CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla società la somma di € Pt_1
45.000,00, oltre interessi a decorrere dal 27.11.2017 (data della comunicazione di risoluzione). IN
OGNI CASO Con integrale vittoria di compensi, contributo forfetario e accessori, nonché ristoro delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e della fase preliminare di mediazione. IN VIA
ISTRUTTORIA Previa rimessione della causa in istruttoria, formulare alle parti una proposta transattiva ai sensi dell'art. 185bis c.p.c.”
Conclusioni parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accogliere le seguenti conclusioni: Nel merito Rigettare l'appello proposto dalla società perché inammissibile Parte_1 nonché infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in parte narrativa. In via incidentale in riforma dell'impugnata sentenza: Accertarsi e dichiararsi che il contratto sottoscritto in data 16.05.2017 tra e si è risolto per il grave inadempimento di e conseguentemente
CP_1 Parte_1 Parte_1 respingersi tutte le domande formulate dall'appellante stante la natura non ripetibile dei versamenti eseguiti per i motivi di cui in parte narrativa avendo tra l'altro impiegato le somme
CP_1 ricevute come dotazione patrimoniale per la realizzazione del progetto finanziato. Accertato e dichiarato che il contratto sottoscritto tra e in data 16.05.2017 si è risolto per
CP_1 Parte_1 il grave inadempimento dell'appellante, condannarsi in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere ad a titolo di risarcimento del danno
CP_1 patrimoniale sofferto la somma di € 100.000,00 o la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di causa in entrambi i gradi di giudizio nonché rifusione delle spese sostenute nel corso del procedimento di mediazione. Si dichiara sin d'ora di non accettare contradditorio alcuno su eventuali domande nuove che verranno formulate dall'appellante”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
2 1.1.Con ricorso sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di sentire accertare, o in subordine dichiarare, la risoluzione del contratto di investimento
[...] sottoscritto fra le parti in data 16.05.2017 e di condannare la convenuta alla restituzione della somma di €45.000,00 già versati da in adempimento dell'accordo citato, oltre interessi a decorrere Parte_1 dal 27.11.2017 (data della comunicazione di risoluzione).
1.2.La ricorrente premetteva di aver sottoscritto in data 09.12.2016 un primo accordo di investimento
(doc. 2) con i sig.ri e , in qualità di titolari del 100% del capitale sociale CP_2 CP_3 della costituenda società poi effettivamente costituita con atto a rogito notaio CP_1 Per_1 di Padova del 20.12.2016, Rep. n. 1569, Racc. n. 1159 (doc. 3) e che tale accordo prevedeva
[...] che l'investimento complessivo di in ammontasse a 130.000,00, da versarsi a scadenze Pt_1 CP_1 concordate, quindi che deliberasse un aumento del capitale sociale per consentire l'ingresso di CP_1
con una quota del 30% (che avrebbe dovuto essere aumentato in proporzione da € 10.000,0 ad Pt_1
€14.285,00);
1.3.Documentava versamenti a mezzo bonifico per complessivi €35.000,00 nonché la stipula in data
16.05.2017 di un nuovo accordo tra le parti, sostitutivo del precedente, con il quale l'investimento inizialmente previsto per l'ammontare di complessivi € 130.000,00 veniva ridotto a € 60.000,00, differendo al 31.12.2017 il termine per la deliberazione dell'aumento di capitale (doc. 5), infine un ultimo versamento di € 10.000,00 in data 11.07.2017 (v. doc. 4), da nelle casse di Pt_1 CP_1 pari al 75% dell'investimento.
1.4.Esponeva come nei mesi successivi, i rapporti fra le parti si fossero incrinati e che aveva Pt_1 iniziato a dubitare della reale capacità della nel perseguire il business plan inizialmente CP_1 proposto per incoraggiare l'investimento da parte di;
per tale ragione in data 27.11.2017, Pt_1 CP_1 inviava ad una lettera raccomandata via pec, con la quale dichiarava di ritenere il contratto Pt_1 risolto per inadempimento della ricorrente (doc. 6);conseguentemente, non deliberava alcun CP_1 aumento di capitale.
2. Si costituiva la quale chiedeva dichiararsi la risoluzione dell'accordo per grave CP_1 inadempimento di in via riconvenzionale formulava domanda risarcitoria del danno patito Parte_1 per €100.000,00, di cui €40.000,00 per danno emergente ed €60.000,00 per lucro cessante, oltre spese di lite e di mediazione.
3.Il giudice di primo grado, previa conversione del rito da sommario ad ordinario di cognizione, dichiarava inammissibili le istanze di prova orale formulate dalle parti, infine rigettava sia la domanda di parte attrice sia la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
3 3.1. Le ragioni del rigetto delle pretese attoree poggiavano sul fatto che il contratto all'origine della controversia non impegnava la società bensì esclusivamente i suoi soci fondatori CP_1
( e ), cosicché ogni domanda attorea andava indirizzata nei confronti di CP_2 CP_3 costoro, quali assuntori dell'obbligo di aumento del capitale e riceventi i pagamenti da parte di
[...]
Pt_1
3.2. Analogamente il Tribunale rigettava la speculare domanda risoluzione formulata dalla convenuta non essendo quest'ultima parte del contratto ed anche la domanda riconvenzionale per CP_1 mancata prova del danno patito, compensando le spese di lite per ½ e ponendo il residuo a carico di parte attrice.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. Quale primo motivo di impugnazione deduce l'errato rilievo d'ufficio di difetto di Parte_1 legittimazione passiva in capo alla convenuta.
Espone che non aveva mai eccepito alcuna carenza di legittimazione passiva nei confronti CP_1 delle domande svolte da e che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, quando attiene Pt_1 alla titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attiene con ciò stesso al merito, non è rilevabile d'ufficio.
infatti, non si sarebbe difesa in giudizio sostenendo la propria estraneità al contratto, ma CP_1 avrebbe dimostrato di aver fatto proprio l'accordo, per cui, a fronte delle somme ricevute da Pt_1 avrebbe deliberato un aumento di capitale con ingresso della nella propria compagine sociale Pt_1 per una quota del 30% del capitale sociale.
2.2. Quale secondo motivo di censura deduce l'errato diniego alla richiesta di formulazione di proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
L'appellante precisa di aver formulato per la prima volta la richiesta di proposta transattiva ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. già nelle note telematiche depositate per l'udienza del 25.11.2021, dedicata alla discussione sulle istanze istruttorie, quindi tempestivamente ai sensi dello stesso articolo.
2.3. Chiede, quale terzo motivo di impugnazione, anche la diversa ripartizione delle spese di lite in ragione dell'accoglimento dell'appello.
3. Si è costituita la quale ha concluso per il rigetto dell'appello avversario ed in via CP_1 incidentale ha riformulato le domande spiegate in primo grado.
4 4. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 24.2.2025, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1. Il primo motivo di censura è infondato.
1.1. Rileva la Corte come la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, è rilevabile d'ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa. Infatti, la circostanza che la questione dell'effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto attenga al merito, rientrando nel problema della fondatezza della domanda, ossia della verifica della sussistenza del diritto quale fatto valere in giudizio, non significa che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione in senso stretto: al contrario, attenendo appunto alla fondatezza della pretesa quale formulata, essa dev'essere verificata officiosamente dal giudice in base alle stesse risultanze di causa (cfr. Cass. n. 21235/2019; C. Appello Bari n.1805/2022).
1.2.Pertanto, il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi nella parte in cui ha affermato che: “entrambi i contratti sono firmati da un lato dalla società che si Parte_1 impegna a versare parte del capitale, ma dall'altro non dalla società bensì dei soci CP_1 fondatori, signori ”, essendo il primo accordo di investimento addirittura anteriore alla CP_2 costituzione della società che risale al 20/12/2016 (doc. n. 3 attoreo) e che “sono proprio CP_1
e solo i soci di quest'ultima che possono impegnarsi a deliberare l'aumento del capitale sociale entro la fine dell'anno 2017 per consentire l'ingresso di nella compagine sociale”. Parte_1
2. Anche il secondo motivo di censura oltre che inammissibile è infondato.
2.1.L'art. 185 bis c.p.c. ratione temporis in vigore, prevedeva che: “Il giudice, alla prima udienza ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia ed all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa”.
2.2. Premesso che la disposizione citata con la locuzione “ove possibile” è chiara nel non prevedere per il giudice alcun obbligo di formulare la proposta conciliativa, il vizio processuale dedotto non sussiste (cfr. Cass. 33896/2024) anche per difetto di interesse, non avendo l'appellante, contestualmente, denunziato l'ingiustizia della decisione (Cass. 24612/2015;6031/2007), con conseguente mancanza del "presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia" (cfr. Cass. SU 27199/2017).
5 2.3. Nel caso di specie risulta che il giudice alla prima udienza del 20.5.2021 raccoglieva le dichiarazioni dei legali rappresentanti delle società e le rispettive proposte conciliative non accettate, infine “che anche alla luce dei chiarimenti venuti dalle parti nonché dalla disponibilità comunque manifestata a verificare una soluzione transattiva, su concorde richiesta delle parti rinvia per i medesimi incombenti odierni al 17.6.2021”, udienza tenuta in modalità cartolare nel corso della quale il Tribunale prendeva atto che le parti non avevano trovato un accordo e disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione ex art. 183 c.p.c. in quanto le questioni sollevate richiedevano una trattazione non sommaria.
Pertanto, alcun rilievo ha il mancato accoglimento dell'istanza formulata da parte attrice nelle note depositate in data 17.11.2021 “a ché il Giudice invitasse le parti a raggiungere un accordo transattivo
o conciliativo sulla base di una proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., concedendo all'uopo un rinvio per l'esame ed eventuale accettazione della proposta”, trattandosi di attività discrezionale del giudice.
3.Deve altresì essere rigettato l'appello incidentale.
3.1. Il Tribunale, alla luce della qualificazione dell'accordo quale contratto a favore di terzo ai sensi dell'art. 1411 c.c., ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento spiegata da in quanto soggetto diverso dalle parti stipulanti. Parte_2
3.2. Rileva la Corte che, sebbene tale domanda sia astrattamente ammissibile, in quanto formulata da quale terzo beneficiario degli effetti del contratto, (cfr. Corte d'Appello Salerno n. Parte_2
3736/2022; Cass. 14985/2022), deve tuttavia osservarsi che l'inadempimento di non appare Parte_1 di rilevanza così grave da giustificare la risoluzione ex art. 1458 c.c., avendo comunque la predetta società effettuato versamenti per €45.000,00 a fronte dei concordati €60.000,00, cifra che è stata utilizzata per la realizzazione delle due e Fiscal Note. Parte_3
3.2. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alla domanda risarcitoria, per come correttamente statuito dal Tribunale, in assenza di prova del nesso causale tra la mancata realizzazione del business plan da parte di ed il versamento degli ulteriori €15.000,00 da parte di CP_1 [...]
Pt_1
Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
Le spese di lite, data la reciproca soccombenza, vengono compensate integralmente ex art 92, c.2,
c.p.c.
P.Q.M.
6 La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Padova n.1738/2022 del 16.10.2022, non notificata;
4) compensa le spese di lite;
5) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante (principale ed incidentale) di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
7
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 805 2023 R.G. promossa da:
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa come da mandato in atti dall'Avv. Pietrobon Mirco, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cittadella (PD), via Dante Alighieri, n. 46/1
APPELLANTE
CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa come da mandato in atti dall'Avv. Carraro Giovanna Santina, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Noventa Padovana (PD), Via Gabriele D'annunzio n.
APPELLATA
1 Oggetto: Altri contratti atipici appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.1738/2022 del
16.10.2022, non notificata
Conclusioni parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza n. 1738/2022 del Tribunale di Padova del 16.10.2022, pubblicata il 17.10.2022, contrariis rejectis, NEL MERITO - accertata, o in subordine dichiarata, la risoluzione del contratto di investimento sottoscritto fra le parti e in data 16.05.2017; accertato che Pt_1 CP_1 Pt_1 ha versato ad in parziale esecuzione dell'accordo di investimento, la complessiva somma CP_1 di € 45.000,00; - rigettata ogni domanda o eccezione avversaria;
- condannare la società CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla società la somma di € Pt_1
45.000,00, oltre interessi a decorrere dal 27.11.2017 (data della comunicazione di risoluzione). IN
OGNI CASO Con integrale vittoria di compensi, contributo forfetario e accessori, nonché ristoro delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e della fase preliminare di mediazione. IN VIA
ISTRUTTORIA Previa rimessione della causa in istruttoria, formulare alle parti una proposta transattiva ai sensi dell'art. 185bis c.p.c.”
Conclusioni parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accogliere le seguenti conclusioni: Nel merito Rigettare l'appello proposto dalla società perché inammissibile Parte_1 nonché infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in parte narrativa. In via incidentale in riforma dell'impugnata sentenza: Accertarsi e dichiararsi che il contratto sottoscritto in data 16.05.2017 tra e si è risolto per il grave inadempimento di e conseguentemente
CP_1 Parte_1 Parte_1 respingersi tutte le domande formulate dall'appellante stante la natura non ripetibile dei versamenti eseguiti per i motivi di cui in parte narrativa avendo tra l'altro impiegato le somme
CP_1 ricevute come dotazione patrimoniale per la realizzazione del progetto finanziato. Accertato e dichiarato che il contratto sottoscritto tra e in data 16.05.2017 si è risolto per
CP_1 Parte_1 il grave inadempimento dell'appellante, condannarsi in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere ad a titolo di risarcimento del danno
CP_1 patrimoniale sofferto la somma di € 100.000,00 o la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di causa in entrambi i gradi di giudizio nonché rifusione delle spese sostenute nel corso del procedimento di mediazione. Si dichiara sin d'ora di non accettare contradditorio alcuno su eventuali domande nuove che verranno formulate dall'appellante”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
2 1.1.Con ricorso sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di sentire accertare, o in subordine dichiarare, la risoluzione del contratto di investimento
[...] sottoscritto fra le parti in data 16.05.2017 e di condannare la convenuta alla restituzione della somma di €45.000,00 già versati da in adempimento dell'accordo citato, oltre interessi a decorrere Parte_1 dal 27.11.2017 (data della comunicazione di risoluzione).
1.2.La ricorrente premetteva di aver sottoscritto in data 09.12.2016 un primo accordo di investimento
(doc. 2) con i sig.ri e , in qualità di titolari del 100% del capitale sociale CP_2 CP_3 della costituenda società poi effettivamente costituita con atto a rogito notaio CP_1 Per_1 di Padova del 20.12.2016, Rep. n. 1569, Racc. n. 1159 (doc. 3) e che tale accordo prevedeva
[...] che l'investimento complessivo di in ammontasse a 130.000,00, da versarsi a scadenze Pt_1 CP_1 concordate, quindi che deliberasse un aumento del capitale sociale per consentire l'ingresso di CP_1
con una quota del 30% (che avrebbe dovuto essere aumentato in proporzione da € 10.000,0 ad Pt_1
€14.285,00);
1.3.Documentava versamenti a mezzo bonifico per complessivi €35.000,00 nonché la stipula in data
16.05.2017 di un nuovo accordo tra le parti, sostitutivo del precedente, con il quale l'investimento inizialmente previsto per l'ammontare di complessivi € 130.000,00 veniva ridotto a € 60.000,00, differendo al 31.12.2017 il termine per la deliberazione dell'aumento di capitale (doc. 5), infine un ultimo versamento di € 10.000,00 in data 11.07.2017 (v. doc. 4), da nelle casse di Pt_1 CP_1 pari al 75% dell'investimento.
1.4.Esponeva come nei mesi successivi, i rapporti fra le parti si fossero incrinati e che aveva Pt_1 iniziato a dubitare della reale capacità della nel perseguire il business plan inizialmente CP_1 proposto per incoraggiare l'investimento da parte di;
per tale ragione in data 27.11.2017, Pt_1 CP_1 inviava ad una lettera raccomandata via pec, con la quale dichiarava di ritenere il contratto Pt_1 risolto per inadempimento della ricorrente (doc. 6);conseguentemente, non deliberava alcun CP_1 aumento di capitale.
2. Si costituiva la quale chiedeva dichiararsi la risoluzione dell'accordo per grave CP_1 inadempimento di in via riconvenzionale formulava domanda risarcitoria del danno patito Parte_1 per €100.000,00, di cui €40.000,00 per danno emergente ed €60.000,00 per lucro cessante, oltre spese di lite e di mediazione.
3.Il giudice di primo grado, previa conversione del rito da sommario ad ordinario di cognizione, dichiarava inammissibili le istanze di prova orale formulate dalle parti, infine rigettava sia la domanda di parte attrice sia la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
3 3.1. Le ragioni del rigetto delle pretese attoree poggiavano sul fatto che il contratto all'origine della controversia non impegnava la società bensì esclusivamente i suoi soci fondatori CP_1
( e ), cosicché ogni domanda attorea andava indirizzata nei confronti di CP_2 CP_3 costoro, quali assuntori dell'obbligo di aumento del capitale e riceventi i pagamenti da parte di
[...]
Pt_1
3.2. Analogamente il Tribunale rigettava la speculare domanda risoluzione formulata dalla convenuta non essendo quest'ultima parte del contratto ed anche la domanda riconvenzionale per CP_1 mancata prova del danno patito, compensando le spese di lite per ½ e ponendo il residuo a carico di parte attrice.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. Quale primo motivo di impugnazione deduce l'errato rilievo d'ufficio di difetto di Parte_1 legittimazione passiva in capo alla convenuta.
Espone che non aveva mai eccepito alcuna carenza di legittimazione passiva nei confronti CP_1 delle domande svolte da e che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, quando attiene Pt_1 alla titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attiene con ciò stesso al merito, non è rilevabile d'ufficio.
infatti, non si sarebbe difesa in giudizio sostenendo la propria estraneità al contratto, ma CP_1 avrebbe dimostrato di aver fatto proprio l'accordo, per cui, a fronte delle somme ricevute da Pt_1 avrebbe deliberato un aumento di capitale con ingresso della nella propria compagine sociale Pt_1 per una quota del 30% del capitale sociale.
2.2. Quale secondo motivo di censura deduce l'errato diniego alla richiesta di formulazione di proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
L'appellante precisa di aver formulato per la prima volta la richiesta di proposta transattiva ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. già nelle note telematiche depositate per l'udienza del 25.11.2021, dedicata alla discussione sulle istanze istruttorie, quindi tempestivamente ai sensi dello stesso articolo.
2.3. Chiede, quale terzo motivo di impugnazione, anche la diversa ripartizione delle spese di lite in ragione dell'accoglimento dell'appello.
3. Si è costituita la quale ha concluso per il rigetto dell'appello avversario ed in via CP_1 incidentale ha riformulato le domande spiegate in primo grado.
4 4. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 24.2.2025, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1. Il primo motivo di censura è infondato.
1.1. Rileva la Corte come la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, è rilevabile d'ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa. Infatti, la circostanza che la questione dell'effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto attenga al merito, rientrando nel problema della fondatezza della domanda, ossia della verifica della sussistenza del diritto quale fatto valere in giudizio, non significa che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione in senso stretto: al contrario, attenendo appunto alla fondatezza della pretesa quale formulata, essa dev'essere verificata officiosamente dal giudice in base alle stesse risultanze di causa (cfr. Cass. n. 21235/2019; C. Appello Bari n.1805/2022).
1.2.Pertanto, il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi nella parte in cui ha affermato che: “entrambi i contratti sono firmati da un lato dalla società che si Parte_1 impegna a versare parte del capitale, ma dall'altro non dalla società bensì dei soci CP_1 fondatori, signori ”, essendo il primo accordo di investimento addirittura anteriore alla CP_2 costituzione della società che risale al 20/12/2016 (doc. n. 3 attoreo) e che “sono proprio CP_1
e solo i soci di quest'ultima che possono impegnarsi a deliberare l'aumento del capitale sociale entro la fine dell'anno 2017 per consentire l'ingresso di nella compagine sociale”. Parte_1
2. Anche il secondo motivo di censura oltre che inammissibile è infondato.
2.1.L'art. 185 bis c.p.c. ratione temporis in vigore, prevedeva che: “Il giudice, alla prima udienza ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia ed all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa”.
2.2. Premesso che la disposizione citata con la locuzione “ove possibile” è chiara nel non prevedere per il giudice alcun obbligo di formulare la proposta conciliativa, il vizio processuale dedotto non sussiste (cfr. Cass. 33896/2024) anche per difetto di interesse, non avendo l'appellante, contestualmente, denunziato l'ingiustizia della decisione (Cass. 24612/2015;6031/2007), con conseguente mancanza del "presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia" (cfr. Cass. SU 27199/2017).
5 2.3. Nel caso di specie risulta che il giudice alla prima udienza del 20.5.2021 raccoglieva le dichiarazioni dei legali rappresentanti delle società e le rispettive proposte conciliative non accettate, infine “che anche alla luce dei chiarimenti venuti dalle parti nonché dalla disponibilità comunque manifestata a verificare una soluzione transattiva, su concorde richiesta delle parti rinvia per i medesimi incombenti odierni al 17.6.2021”, udienza tenuta in modalità cartolare nel corso della quale il Tribunale prendeva atto che le parti non avevano trovato un accordo e disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione ex art. 183 c.p.c. in quanto le questioni sollevate richiedevano una trattazione non sommaria.
Pertanto, alcun rilievo ha il mancato accoglimento dell'istanza formulata da parte attrice nelle note depositate in data 17.11.2021 “a ché il Giudice invitasse le parti a raggiungere un accordo transattivo
o conciliativo sulla base di una proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., concedendo all'uopo un rinvio per l'esame ed eventuale accettazione della proposta”, trattandosi di attività discrezionale del giudice.
3.Deve altresì essere rigettato l'appello incidentale.
3.1. Il Tribunale, alla luce della qualificazione dell'accordo quale contratto a favore di terzo ai sensi dell'art. 1411 c.c., ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento spiegata da in quanto soggetto diverso dalle parti stipulanti. Parte_2
3.2. Rileva la Corte che, sebbene tale domanda sia astrattamente ammissibile, in quanto formulata da quale terzo beneficiario degli effetti del contratto, (cfr. Corte d'Appello Salerno n. Parte_2
3736/2022; Cass. 14985/2022), deve tuttavia osservarsi che l'inadempimento di non appare Parte_1 di rilevanza così grave da giustificare la risoluzione ex art. 1458 c.c., avendo comunque la predetta società effettuato versamenti per €45.000,00 a fronte dei concordati €60.000,00, cifra che è stata utilizzata per la realizzazione delle due e Fiscal Note. Parte_3
3.2. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alla domanda risarcitoria, per come correttamente statuito dal Tribunale, in assenza di prova del nesso causale tra la mancata realizzazione del business plan da parte di ed il versamento degli ulteriori €15.000,00 da parte di CP_1 [...]
Pt_1
Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
Le spese di lite, data la reciproca soccombenza, vengono compensate integralmente ex art 92, c.2,
c.p.c.
P.Q.M.
6 La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Padova n.1738/2022 del 16.10.2022, non notificata;
4) compensa le spese di lite;
5) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante (principale ed incidentale) di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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