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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/10/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5803/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to PIGNATA MARGHERITA, giusta Parte_1 mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, dall' avv.to CP_1
RE SA, giusta mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 12.11.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. in ordine al mancato riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 co.3 della L. 104/1992,
e chiedeva, pertanto, di accertare la sussistenza dei presupposti per la concessione dei suddetti benefici richiesti vinte le spese di lite. CP_ L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, disposto un rinnovo dell'elaborato peritale anche sulla scorta delle specifiche contestazioni mosse avverso le valutazioni medico legali effettuate dal c.t.u. nella fase di atpo, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03.10.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei < mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge
30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>.
Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass.
n. 636 del 1998).
Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
Occorre aggiungere, con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, che la Corte regolatrice (da ultimo con Cass. 11432 del 2017) ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita, si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società (Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sè e per altri (Cass. 21 aprile 1.993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri) (Cass. 27 marzo 2001 n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sè e ad altri (Cass. 8 aprile 2002, n. 5017). Pertanto, la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona
(anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass. 11 settembre 2003, n, 13362). In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva (cfr in tal senso Cass. Sez.
L - , Sentenza n.24980 del 19/08/2022).
Occorre ancora precisare che la condizione di soggetto portatore di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3° della già citata L. 104/1992 può essere attribuita, come è noto, a quei soggetti che, a causa della minorazione, singola o plurima, dalla quale sono affetti, si trovino
“in una condizione di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Si tratta, all'evidenza, di una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
Nel caso che ci occupa, a ben vedere, l'ausiliario afferma che la ricorrente è affetta da:”diabete mellito tipo 2, ipertensione arteriosa, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, deficit del visus (OD 1/20 OS 2/10), artrosi polidistrettuale in piede piatto bilaterale” ed esclude che tali patologie siano sufficienti ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con necessità di assistenza continua, non essendo evidente alla valutazione obiettiva l'impossibilità alla deambulazione autonoma, libera e conservata, né il compimento degli atti della vita quotidiana. Si legge nella perizia che la ricorrente presenta una condizione di pluripatologia cronica degenerativa con compromissione di più distretti: osteoarticolare (artrosi e deformità plantare), sensoriale (ipoacusia e deficit visivo bilaterale) e metabolico-vascolare (diabete e ipertensione), e che tale quadro, pur non configurando la necessità di assistenza continua per gli atti quotidiani, determina una riduzione dell'autonomia funzionale, con difficoltà di integrazione sociale e necessità di interventi assistenziali anche sul piano relazionale e ambientale. Secondo il parere dell'ausiliario è pertanto sussistente una condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/92, per le ripercussioni sul piano funzionale, relazionale e sociale. Quanto alla sua decorrenza, il ctu afferma che il diritto si sia consolidato in epoca successiva alla visita effettuata dai sanitari , orientativamente CP_1 dal dicembre 2024, confermando tale valutazione anche in seguito alle osservazioni CP_ avanzate in merito dall' . Il Ctu ha, invero, evidenziato che la ricorrente è affetta da patologie croniche multiple che configurano una condizione di fragilità funzionale e vulnerabilità sociale tale che anche limitazioni parziali si traducono in un bisogno assistenziale continuo nella sfera di relazione e nell'autogestione. E' l'integrazione di deficit metabolici, sensoriali e osteoarticolari che determina una riduzione permanente dell'autonomia personale, non solo in senso fisico, ma anche relazionale e sociale, con necessità di supporto globale e continuativo, coerenti con la definizione di disabilità prevista dall'art. 3, comma 3 della Legge 104/92.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali.
Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione.
Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, atteso che l'indennità di accompagnamento richiesta non è stata riconosciuta e che la condizione di disabilità ex art. 3 co.3 della L.104/1992 è stata riconosciuta ma con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed alla visita medico legale della competente Commissione.
Ed invero, nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite” (cfr Cass 26565/2016). CP_ Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' .
P.Q.M.
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara parte attrice in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. 104/1992 con decorrenza dal dicembre 2024;
- rigetta il ricorso per la parte restante;
- compensa interamente le spese di giudizio tra le parti;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto
Così deciso in Salerno lì 03.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino