Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE PROCEDIMENTO N. 1129/2024
Oggi 26 febbraio 2025 davanti alla giudice del lavoro Marcella Frangipani compaiono l'avv. Palotti per parte attrice, collegata mediante link, e l'avv. Demaestri per parte convenuta, presente nella stanza della giudice. Le procuratrici delle parti concordano sul fatto di tenere l'udienza in modalità mista. L'avv. Demaestri chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese;
l'avv. Palotti non si oppone alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere e si rimette alla valutazione della giudice in ordine alla regolamentazione delle spese. La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando le procuratrici delle parti a interrompere il collegamento e ad allontanarsi qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. Le procuratrici delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza. Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale. La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTA PALOTTI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
GRAZIA DEMAESTRI
RESISTENTE
Parte resistente ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere;
parte ricorrente ha aderito a questa richiesta.
Parte resistente ha domandato la compensazione delle spese.
Parte ricorrente si è rimessa alla valutazione della giudice in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
, con il ricorso introduttivo di questo giudizio, depositato il 2 luglio 2024, ha chiesto che sia Parte_1 accertato il proprio diritto alla costituzione della propria posizione assicurativa ai sensi della L. n. 322/1958 e il conseguente diritto alla ricostituzione della propria pensione sulla scorta dell'intera contribuzione vantata. Ha CP_ chiesto, altresì, la condannare dell' alla riliquidazione della pensione tenendo conto della totalità della contribuzione.
L'istituto previdenziale si è costituito in giudizio chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;
ha domandato la compensazione delle spese di lite negando qualsiasi propria responsabilità nel ritardo occorso nella riliquidazione della pensione ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva o, comunque, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del , Controparte_2
Milano, ritenuto “unico soggetto Controparte_3 competente per legge ad adottare il provvedimento di costituzione della posizione assicurativa ex legge
322/58 per i cessati dal servizio prima del 2000 come nel caso del ricorrente”.
All'udienza odierna parte ricorrente non si è opposta alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere e si è rimessa alla valutazione giudiziale in ordine alla regolamentazione delle spese.
La concorde richiesta delle parti deve senza dubbio essere accolta, posto che è venuto meno l'interesse di parte ricorrente alla pronuncia.
Le spese di lite.
Dai documenti depositati dall'istituto previdenziale risulta che il ritardo nel riconoscimento di quanto richiesto CP_ dal ricorrente non è imputabile a , posto che la domanda avrebbe dovuto essere posta, dal ricorrente stesso, all . Ed effettivamente, quando quest'ultimo si è attivato, l'istituto Controparte_3 previdenziale ha provveduto alla ricostituzione della pensione.
Non può, dunque, parlarsi di soccombenza virtuale di parte resistente e pertanto è corretta l'integrale compensazione delle spese.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1
CP_ depositato il 2 luglio 2024 e notificato a :
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente le spese di lite.
Deciso all'udienza del 26 febbraio 2025
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani