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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 16/12/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna AN BA, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/12/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI GIOVANNA DELIA CodiceFiscale_1
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO CP_1
IA verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di Parte_1 vista la nota depositata dal procuratore dell' CP_1 oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
15/10/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_1
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, CP_1 comunque, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione. Nominato il c.t.u. al fine di verificare l'esistenza del requisito sanitario, prima dell'udienza di conferimento dell'incarico il procuratore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare al giudizio, dandone comunicazione anche al CTU. Ne discende il rigetto del ricorso per carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire (Cass. n.
2416/1995 secondo cui "la carenza di interesse ad agire, risolvendosi, in sostanza, in difetto di legittimazione, comporta una pronuncia di rigetto e non già di inammissibilità della domanda").
Il ricorrente soccombente, può tuttavia essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art.152 disp.att.c.p.c., avendo dichiarato che parte ricorrente dichiara di avere percepito un reddito inferiore ai limiti di legge e che pertanto si trova nelle condizioni di legge per l'esonero di eventuali spese di soccombenza.
Le spese del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato vanno liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- liquida i compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio dello Stato con separato decreto.
Sciacca 15/12/2025
Il giudice onorario
Anna AN BA