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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/12/2025, n. 4345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4345 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
IS IA RO a seguito dell'udienza del 6 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 12174/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Michele Gagliano
- Ricorrente-
CONTRO partita Iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Caivano ( NA );
- Convenuto contumace -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.12.2024, ha adito l'Intestato Parte_1
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, impugnando il licenziamento del
27/06/2024 intimatogli con lettera datata 12.07.2024.
In proposito ha esposto:
-di avere lavorato per la società convenuta dal 23/06/2014 al 27/06/2024, data del suo licenziamento per giusta causa, svolgendo inizialmente le mansioni di addetto alle vendite e poi di Store Manager (responsabile del punto vendita) dapprima presso il punto vendita del centro commerciale “ Centro Sicilia “ e poi dal
25/07/2023 (a seguito di comando disposto dalla datrice di lavoro) presso il nuovo punto vendita del Centro commerciale “ Etnapolis”;
-che in data 09/06/2024, mentre si trovava ancora nel periodo di malattia (di 7 giorni) riconosciutogli in seguito ad accesso al P.S. dell'ospedale Cannizzaro di
Catania il 02/06/2024, aveva ricevuto la comunicazione di sospensione cautelare dal rapporto di lavoro, ma non dalla retribuzione, per “appresi episodi su assunte gravi condotte poste dal ricorrente nell'ambito lavorativo”;
-di avere in data 18/06/2024 chiesto chiarimenti su tali assunti, atteso che all'interno del negozio di cui era responsabile non era stato rilevato alcun problema;
- di avere ricevuto a mezzo pec in data 27/06/2024 una contestazione disciplinare per una serie di fatti che si assumono avvenuti negli anni 2022 / 2023 aventi ad oggetto conversazioni ad esplicito sfondo sessuale, intercorse con colleghe di lavoro ed atteggiamenti offensivi e omofobi nei confronti del Manager Persona_1
suo diretto superiore;
[...]
1 -di avere tempestivamente in data 01/07/2024 presentato le proprie giustificazioni alle contestazioni disciplinari rilevando “ l'assenza di tempestività / tardività delle stesse per fatti risalenti a 1 – 2 anni addietro ( anni 2022/2023 ) ; la infondatezza delle contestazioni stesse per assenza di prove;
la calunnia e ingiuria più volte proposta nei confronti del ricorrente e, indirettamente, alla sua famiglia;
la falsità delle tardive contestazioni;
la non proporzionalità della sanzione rispetto i fatti contestati” e chiedendo di esercitare il suo diritto all'audizione (diritto che era stato violato non essendo mai stato convocato);
-che con pec del 12/07/2024 gli era stato comunicato il mancato accoglimento delle giustificazioni formulate ed intimato il licenziamento per giusta causa con decorrenza dal 27/06/2024;
-di avere in data 02/08/2024 tempestivamente impugnato il predetto licenziamento.
Premesse alcune puntualizzazioni sugli esatti periodi di svolgimento dell'attività lavorativa presso il primo punto vendita (del Centro Sicilia) e presso il secondo (di
Etnapolis), nonché sui nominativi dei colleghi rispettivamente del primo e del secondo periodo, il ricorrente ha evidenziato come nel tempo abbia sempre ricevuto attestati di stima (sia dai colleghi che dai Manager, superiori gerarchici) come da dichiarazioni rese dagli stessi ed allegate al ricorso. Ha aggiunto di avere sempre tenuto un comportamento corretto al lavoro e di avere accusato qualche fastidio alla propria salute per lo stress lavorativo in considerazione della nuova conduzione del punto vendita di Etnapolis da parte del Manager che aveva Persona_1 generato malcontento in tutti i dipendenti (ivi compreso il ricorrente quale Store
Manager), a causa della attuazione di repentini cambi turno, in contrasto con la pianificazione dei turni effettuata dai dipendenti e lo Store Manager;
che il contegno assunto dal Manager aveva determinato un clima lavorativo impossibile e Per_1 conflittualità tra i due, accentuate dalla “fastidiose e continue (quindi non occasionali ) “attenzioni”” poste dal – sovraordinato - nei confronti del Per_1 subordinato odierno ricorrente.
Ha rilevato che la Società resistente, pur consapevole di tali problemi (perché notiziata) non aveva provveduto all'adozione di misure affinché il lavoro si svolgesse regolarmente, laddove le suddette condizioni di lavoro e da ultimo il licenziamento, peraltro sorretto da motivazioni infamanti, assolutamente inveritiere e non provate, erano stati per il medesimo ricorrente fonte di grave pregiudizio, per l'impatto subito anche in ambito familiare e forieri di danno alla salute ed economico del quale ha chiesto il risarcimento.
Più precisamente, a sostegno della domanda ha dedotto innanzitutto la natura ritorsiva e discriminatoria del licenziamento siccome determinato unicamente dall'acredine maturata da parte del Manager per essersi visto respingere le Per_1
“attenzioni rivolte all'inferiore gerarchico (il ricorrente)” e dall'animo vendicativo dal primo maturato a seguito delle segnalazioni fatte dal ricorrente ed altri lavoratori circa le criticità dal medesimo provocate all'interno del negozio. Altresì Per_1 deducendo che il –vantando la propria posizione di superiorità gerarchica Per_1 rispetto al ricorrente - nella colpevole assenza di vigilanza da parte della Società rispetto alle ripetute violazioni della personalità morale del ricorrente - abbia posto
2 in essere una serie di attività ritorsive volte a finalizzare il licenziamento di quest'ultimo. Il ricorrente ha, poi dedotto l'illegittimità/inefficacia del licenziamento per: - tardività della contestazione disciplinare formulata il 27/06/2024 rispetto ai fatti contestati, risalenti al 2022-2023 quando svolgeva attività lavorativa presso il punto vendita del “Centro Sicilia”; - infondatezza dei motivi posti a fondamento del provvedimento espulsivo, perché privo di giusta causa, in quanto gli addebiti contestati erano insussistenti, atteso che, al contrario, per il periodo oggetto della contestazione disciplinare aveva ricevuto solo attestati di stima, fiducia e affetto da parte dei colleghi di lavoro e del suo precedente superiore gerarchico
[...]
diretto superiore proprio nel periodo in contestazione;
-per Parte_2 mancanza di specificità atteso che per i fatti contestati era stato solo genericamente indicato l'anno, senza alcun più preciso riferimento (di talune condotte – quelle asseritamente omofobe - mancava qualsivoglia elemento atto a circostanziarle); - per difetto di proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata atteso che, data la mancanza di prova dei comportamenti contestati, la parte datrice avrebbe dovuto infliggere una sanzione conservativa;
- per violazione della procedura, essendogli stata negata l'audizione a discolpa, pur avendone fatta richiesta.
Ha concluso sul punto per la declaratoria della nullità del licenziamento per assenza di giusta causa e/o difetto di giustificazione, comunque per sproporzione e in ogni caso per la sussistenza di vizi di forma e procedura.
Ha poi esposto il ricorrente che il licenziamento avversato, altresì per le motivazioni ingiuriose ed infamanti che lo sorreggono, ha determinato “una furia di eventi” che si è abbattuta sulla sua “normalissima e serenissima vita familiare” tanto che si è trovato nell'impossibilità di onorare i diversi finanziamenti (meglio indicati in ricorso) che aveva acceso con le Finanziarie, subendo le richieste di recupero da queste formulate e le ulteriori conseguenze riconnesse (possibile iscrizione negli elenchi del CRIF/cattivi pagatori) tra cui la soggezione ad attività esecutiva. Ha aggiunto di non avere potuto beneficiare della garanzia assicurativa pattuita a seguito di finanziamenti (tra cui uno per spese mediche) per la perdita involontaria dell'impiego contrattualmente prevista solo per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non per quello intimato per giusta causa e di avere pertanto diritto, stante l'illegittimità del licenziamento, al risarcimento del danno economico subito, da stimarsi equitativamente in € 80.000,00 o in altra somma maggiore o minore;
di non avere trovato alcuna altra occupazione;
di essere in gravi condizioni economiche atteso che la mancanza di retribuzione non gli permette di pagare le rate dei vari finanziamenti accesi precedentemente.
Ha dedotto infine che a causa delle diffamanti e ingiuriose contestazioni, esso ricorrente ha subito un danno alla salute psico-fisica, derivante dal forte stress emotivo e psicologico cui è stato sottoposto in correlazione con i fatti narrati e dovendosi sottoporre a percorsi terapeutici riabilitanti, con conseguenze anche sulla sua vita familiare, integrandosi pertanto un danno tanto esistenziale tanto biologico di cui chiede il ristoro in via equitativa (nella misura di € 33.390,00 per danno esistenziale – corrispondente a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto;
nella
3 misura di € 150.000,00 per danno biologico, ivi compreso il risarcimento nei propri confronti, nei confronti della propria moglie, nei confronti dei propri figli minori).
Precisato – quanto al regime di tutela applicabile - di essere stato assunto antecedentemente al 7 marzo 2015 e che la società convenuta occupa più di 15 dipendenti, ha formulato le seguenti conclusioni: “I - accertare e dichiarare l'infondatezza, inefficacia, illegittimità e nullità delle contestazioni disciplinari del
27/6/24 ( doc. 9 ) causa le reiterate e insanabili violazioni procedurali in esse poste ai sensi della L. 300/70 e come in ricorso al punto A ( pag. 7 ) : inesistenza e infondatezza dei fatti , violazioni riferite alla tardività, intempestività, non proporzionalità, genericità, e violazione del principio della mancata audizione . Si chiede , inoltre, di ordinare alla società convenuta di produrre tutta la documentazione che “ sarebbe “ stata posta a sostegno delle intempestive e tardive
( comunque ) contestazioni disciplinari del 27/6/24 ( doc. 9 ) . Pertanto , posta la ritenuta nullità / inesistenza delle contestazioni che hanno determinato / giustificato
e causato il licenziamento discriminatorio / disciplinare del 27/6/24 ( doc. 2 ) si chiede : II – In via principale accertare e dichiarare la illegittimità e nullità per i fatti di causa così come denunciati e per quanto emergerà dall'istruttoria, del licenziamento discriminatorio per ritorsione del 27/6/24 comunicato con nota del
1/7/24 ( doc. 2 ) e così come da ricorso al punto B - I ( a pag. n. 12 ) e per esso prevedere, richiedere e condannare la società convenuta , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, 80023 Controparte_2
CA ( NA ) a : 1) la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ( con salvezza di successiva richiesta indennità sostitutiva nella misura di 15 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto ) ; 2) risarcimento del danno subito dal lavoratore ( ultima retribuzione di fatto dal licenziamento ( 27/6/24 ) alla reintegra e / o alla comunicazione dell'indennità sostitutiva ) ; 3) versamento dei contributi previdenziali e assistenziali . III – In via subordinata accertare e dichiarare la nullità per i fatti di causa così come denunciati e per quanto emergerà dall'istruttoria, del licenziamento senza giusta causa – disciplinare del 27/6/24 comunicato con nota del 1/7/24 ( doc. 2 ) e così come da ricorso al punto B – II ( a pag. n. 16 ) e così anche per esso prevedere, richiedere e condannare la società convenuta , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, 80023 CA ( NA ) a : 1) la reintegra del Controparte_2 lavoratore nel posto di lavoro ( con salvezza di successiva richiesta indennità sostitutiva nella misura di 15 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto ) 2) risarcimento del danno subito dal lavoratore ( ultima retribuzione di fatto dal licenziamento ( 27/6/24 ) alla reintegra e / o alla comunicazione dell'indennità sostitutiva ) ; 3) versamento dei contributi previdenziali e assistenziali . IV – per le causali di cui il licenziamento del 27/6/24 ( doc. 2 ) e per le denigratorie e diffamatorie motivazioni / accuse a sostegno delle contestazioni disciplinari ( doc.
9 ) , per i derivati problemi economici con le diverse finanziarie e conseguenze degli stessi ( iscrizione registro CRIF e quant'altro ) , per le condizioni di salute , stress emotivo e disturbi dell'umore, riconoscere un danno economico come al punto C del ricorso ( pagina 20 ) e , per esso danno , si chiede la condanna della
4 società convenuta , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, 80023 CA ( NA ) , al pagamento della Controparte_2 somma secondo equità di € 80.000,00 e / o quell'altra, anche diversa, minore / maggiore , secondo il CTU da nominare e secondo mandato da conferire . V- per le causali di cui il licenziamento del 27/6/24 ( doc. 2 ) e per le denigratorie e diffamatorie motivazioni / accuse a sostegno delle contestazioni disciplinari ( doc.
9 ) , per i derivati problemi economici con le diverse finanziarie e conseguenze degli stessi ( iscrizione registro CRIF e quant'altro ) , per le condizioni di salute , stress emotivo e disturbi dell'umore, riconoscere le lesioni subite per il danno esistenziale patito così come da ricorso al punto C- I ( a pag 24 ) e , per esso danno
, si chiede la condanna della società convenuta , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, 80023 CA ( Controparte_2
NA ) , al pagamento della somma secondo equità di € 33.390,00 e / o quell'altra, anche diversa, minore / maggiore , secondo il CTU da nominare e secondo mandato da conferire . VI – per le causali di cui il licenziamento del 27/6/24 ( doc. 2 ) e per le denigratorie e diffamatorie motivazioni / accuse a sostegno delle contestazioni disciplinari ( doc. 9 ) , per i derivati problemi economici con le diverse finanziarie
e conseguenze degli stessi ( iscrizione registro CRIF e quant'altro ) , per le condizioni di salute , stress emotivo e dell'umore, per le conseguenze e condizioni emotive patite dalla moglie del ricorrente sig.ra ( anni 49 ) Parte_3 nonché dei due figli minori ( di anni 10 ) e ( di Persona_2 Persona_3 anni 9 ) , riconoscere le lesioni subite per il danno biologico patito così come da ricorso al punto C- II ( a pag 26 ) e , per esso danno , si chiede la condanna della società convenuta , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, , al pagamento della somma secondo equità di € Controparte_2
150.000,00 comprendendo un risarcimento sia nei confronti del ricorrente ( € 70.000,00 ) , nei confronti della moglie del ricorrente ( € 50.000,00 ) che degli stessi due figli minori ( € 15.000,00 cadauno ) e / o quell'altra , anche diversa, minore / maggiore , secondo il CTU da nominare e secondo mandato da conferire nei confronti del ricorrente e della di lui moglie . VII - condannare la Società convenuta , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, 80023 CA ( NA ) , al pagamento delle Controparte_2 spese legali maturate e maturandi, secondo i principi di cui alla regola generale victus victori dell'art. 91 cpc e secondo i parametri medi ex lege previsti dal DM 147/22. Spese legali con richiesta di distrazione ex art. 93 cpc”.
Fissata la prima udienza per il 18/03/2025, la società convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica e con ordinanza del 27.05.2025 ne
è stata dunque dichiarata la contumacia.
Sentito in interrogatorio libero il ricorrente (cfr verbale udienza del 27/05/2025), la causa è stata istruita mediante produzione documentale (ritenendosi irrilevanti ed inammissibili le offerte di prova orale della parte ricorrente – cfr ordinanza
27/05/2025).
5 L'udienza del 06/11/2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (depositate come in atti) e a seguito della stessa, esaminati gli atti, la causa – ritenuta matura - viene decisa con la presente sentenza.
*******
1) Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della società CP_1
la quale, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
[...]
Il ricorso è in parte fondato per quanto di ragione.
La controversia in esame ha ad oggetto l'impugnazione del licenziamento intimato al ricorrente dalla società datrice di lavoro, con pec datata 12 luglio 2024 (cfr. doc.
n. 2 allegato al ricorso), che il ricorrente assume essere illegittimo per insussistenza del fatto contestato, per la tardività della contestazione degli addebiti nonché sotto altri diversi profili.
2) Nel caso di specie, il resistente ha unicamente allegato la sussistenza di un intento ritorsivo, mentre non risulta prospettato uno specifico intento discriminatorio.
Alla stregua delle risultanze di causa, non si ravvisano gli elementi costitutivi sottesi alla dedotta natura ritorsiva del licenziamento.
Invero i fatti dedotti dal ricorrente a sostegno della tesi dell'illiceità dell'atto di recesso – ossia la mancata accettazione delle numerose attenzioni poste in essere nei suoi confronti dal suo superiore gerarchico nonché l'essere Persona_1 il licenziamento reazione alle denunciate criticità lavorative e imputate al Per_1
– non assurgono a indici rivelatori della natura ritorsiva del licenziamento, tenuto conto della mancata prova di tali fatti, solo genericamente dedotti dal ricorrente e alla conseguente impossibilità di ritenere sussistente il carattere determinante ed esclusivo dell'intento ritorsivo (Cass. n. 5555/2011; v. anche Cass. n. 14319/2013).
Al riguardo secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, dal quale non v'è motivo di discostarsi “In tema di provvedimento del datore di lavoro
a carattere ritorsivo, l'onere della prova su tale natura dell'atto grava sul lavoratore, potendo esso essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici, tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, il quale deve aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione del provvedimento illegittimo.(Cass. 05/08/2010 n. 18283).
Nel caso in esame le medesime circostanze sulle quali il ricorrente fonderebbe la natura ritorsiva del licenziamento non sono state sufficientemente enucleate né sono state corredate di prova.
Gli elementi documentali offerti - ossia le segnalazioni delle problematiche riguardanti il negozio di Etnapolis provenienti anche da parte di altri dipendenti
(docc. nn. 8 e 14 produzione ricorrente) per la loro episodicità ed in assenza di ulteriori elementi idonei a riconnetterli ad eventuali reazioni indirizzate nei confronti del ricorrente, non assurgono ad elementi sufficienti a comprovare la dedotta rappresaglia, tantomeno con la gravità, precisione e concordanza necessaria. Inoltre, le offerte probatorie al riguardo formulate in ricorso
(interrogatorio formale e prova testimoniale) non appaiono idonee, anche in caso di
6 loro escussione a dimostrare l'intento ritorsivo, risultando di formulazione eccessivamente generica e demandando inammissibili valutazioni ai testimone (cfr ordinanza del 27/05/2025), di guisa che si conferma la loro inammissibilità ed irrilevanza.
Tale prospettazione dunque non può trovare accoglimento.
3) Il ricorrente ha poi dedotto la tardività della contestazione degli addebiti (26.06.2024) e dell'adozione del provvedimento di licenziamento in relazione all'accadimento dei fatti e alla notizia di essi, rilevando che gli accadimenti contestati ricoprono un lasso temporale eccessivamente ampio, e che la contestazione a distanza di tempo rende così estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa del dipendente.
Ora, in disparte a quanto in seguito si espliciterà sull'onere probatorio in materia e sulle conseguenze nel caso in oggetto della contumacia di parte datoriale, si osserva che per pacifica giurisprudenza, il requisito cronologico dell'immediatezza deve sostanziare l'intera sequenza del procedimento sanzionatorio, postulando la cadenza di un ragionevole lasso temporale tra il fatto e la contestazione prima, e tra la contestazione e la sanzione poi. Ciò al fine di impedire che il trascorrere del tempo,
d'un canto, mini le possibilità di difesa del lavoratore e dall'altro si converta in uno strumento di perpetuante minaccia nelle mani del datore. Invero, il principio di immediatezza esprime un'esigenza di continuità cronologica tra la mancanza del lavoratore e la contestazione dell'addebito da parte del datore di lavoro, ed è posto a garanzia del corretto esercizio del potere disciplinare del secondo e della possibilità di un'adeguata difesa da parte del primo;
la tempestività della contestazione permette al lavoratore un più preciso ricordo dei fatti e gli consente di predisporre una più efficace difesa, con la conseguenza che la mancanza di una tempestiva contestazione si traduce in violazione delle garanzie procedimentali fissate dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (cfr., Cass. 5396/2003); lo stesso principio costituisce, poi, estrinsecazione dell'obbligo datoriale di buona fede, dovendosi adeguatamente tener conto del giusto affidamento del prestatore, in caso di ritardo della contestazione in oggetto, che il fatto incriminabile possa non aver assunto rilievo disciplinare (ex plurimis, Cass. n. 11100/2006; Cass. 1562/2003). Il principio di immediatezza della contestazione, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, deve intendersi in modo non assoluto, bensì con riferimento alla particolarità delle infrazioni commesse ed alla necessità di un certo margine temporale per il loro preciso accertamento da parte del datore di lavoro
(vd., ex plurimis, Cass. n. 5751/1997, n.11095/97, n. 624/98). Ossia, la tempestività deve essere intesa in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, per un'adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente e della validità o meno delle giustificazioni da lui fornite;
di conseguenza, l'accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato (cfr., ex multis Cass.
12261/2003; 12141/2003; 8963/2003; 1562/2002, cit.; 14074/2002 4170/2002;
Cassazione civile sez. lav. 23/04/2004 n.7724).
7 Conseguentemente "il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro" (Cass. 3 maggio 2017, n.
10688; v. anche Cass. n. 1101/2007, Cass. n. 241/2006; Cass. n. 5308/2000).
Già sotto tale profilo il ricorso si appalesa fondato: dalla lettera di contestazione disciplinare del 26 giugno 2024 (Cfr all.9 del ricorso) risulta infatti che gli addebiti disciplinari contestati si riferiscono ad episodi risalenti nel tempo (2022-2023) che si afferma avvenuti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente presso altro punto vendita rispetto a quello di svolgimento del servizio al momento della irrogazione della sanzione.
In ogni caso, è onere del datore di lavoro fornire la prova del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore (Cass n. 21546/2007,
n. 10839/2016, n. 28974/2017), fermo restando che la valutazione delle circostanze di fatto che giustificano o meno il ritardo è riservata al giudice del merito (Cass. n.
25070/2013; n. 16291/2004), prova non fornita nel caso in oggetto stante la contumacia di parte convenuta.
4) A medesimo risultato si arriva, in ogni caso, anche esaminando il profilo relativo alla fondatezza degli addebiti mossi al ricorrente, atteso che i fatti contestati non sono stati provati dalla società convenuta.
Nel caso di specie, con lettera del 26/06/2024 la società ha contestato all'odierno ricorrente una pluralità di fatti e condotte in parte descritte come esternazioni e commenti sull'aspetto fisico della collega con espressioni volgari ed Persona_4 allusive che si assumono adottate in “numerose occasioni” e in occasione datata (26/07/2023) nonché “nel corso del tempo”; in parte si contesta di avere divulgato nel maggio del 2023 informazioni private riguardanti talune colleghe;
ancora si contesta di avere proferito “a seguito dell'ingresso in azienda del Sig. Persona_1
.”, nel giugno del 2023 nei di lui confronti ed in assenza dello stesso
[...]
“espressioni e commenti volgari, offensivi ma soprattutto sessisti e omofobi..”; di avere invitato con insistenza i colleghi a usufruire di congedi e malattie per mettere in difficoltà l'Area Manager nella gestione del planning settimanale;
di avere gestito il punto vendita “con atteggiamento autoritario”; di avere creato continuamente conflitti tra i colleghi e ambiente di lavoro carico di tensione;
di essersi “negli ultimi mesi” intromesso nella sfera privata dei suoi colleghi, richiedendo alla collega l'invio della foto del bambino come prova del ricovero di CP_3 quest'ultimo in ospedale (il 09/09/2022); di avere - in violazione della normativa in materia di videosorveglianza - “per tutta la durata del rapporto” fatto accesso alle telecamere di sicurezza e visionato i filmati;
di avere simulato una malattia dal 03/al
09 giugno 2024; di avere diffuso dati personali della collega . Persona_4
Tali fatti e contegni – in base ai quali è stato poi irrogato il licenziamento qui impugnato sono radicalmente contestati dalla parte ricorrente che ne ha fatto
8 analitica confutazione in seno alle giustificazioni rese nel procedimento disciplinare
(doc. n. 10) e ne ripropone la contestazione nella presente sede, sia con riferimento al loro accadimento sia con riferimento alla loro generica formulazione.
D'altro canto, parte ricorrente a smentita dei dedotti addebiti ha offerto in comunicazione alcune dichiarazioni di taluni colleghi quali “..attestati di stima, fiducia e affetto da parte dei colleghi di lavoro e ( doc. 12 ) , ulteriormente , financo dal suo precedente superiore gerarchico : la sig.ra ( Parte_2 doc. 13 ) ..”.
L'onere della prova del fatto posto a fondamento del licenziamento grava sul datore di lavoro.
Si osserva infatti che, in tema di ripartizione degli oneri probatori nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di sanzioni disciplinari, a fronte della contestazione circa la fondatezza degli addebiti, è onere del datore di lavoro fornire la prova dell'infrazione commessa e della sua antigiuridicità nonché i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all'irrogazione della sanzione disciplinare
(cfr. Cassazione civile sez. lav., 17/08/2001, n.11153; Cassazione civile sez. lav.,
16/08/2004, n.15950;Tribunale Milano, sez. lav., 11/09/2019, n. 5599). Qualora la parte datoriale non offra alcuna prova sul punto, il mancato assolvimento dell'onere della prova si traduce in un giudizio di illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza dei fatti addebitati.
Applicando tale principio al caso all'odierno esame, deve rilevarsi come, a fronte della contestazione circa la genericità dell'addebito disciplinare, della sussistenza del fatto, del suo rilievo disciplinare e della proporzione della sanzione irrogata, parte convenuta non abbia inteso costituirsi in giudizio, al fine di controdedurre e fornire prova in ordine alle circostanze fondanti la sanzione disciplinare.
Parte resistente, restando contumace, sia pure a fronte di rituale e tempestiva evocazione in giudizio, non ha assolto gli oneri assertivi e probatori su di sé gravanti, con la conseguenza che, restando non assolto l'onere probatorio a suo carico, la sanzione deve essere dichiarata illegittima.
Stante il difetto di prova della sussistenza del fatto contestato, il licenziamento va ritenuto illegittimo perché non sorretto da giusta causa.
5) Quanto alle conseguenze dell'illegittimo licenziamento nelle conclusioni del ricorso è stata chiesta la reintegra nel posto di lavoro con pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata alla ultima retribuzione di fatto dal licenziamento alla reintegra e/o alla comunicazione dell'indennità sostitutiva, oltre la condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Venendo, quindi, all'individuazione della tutela applicabile, va evidenziato che alla luce della data di assunzione del ricorrente (23 gennaio 2014 Cfr.all.18 ricorso - busta paga) e alla luce delle dimensioni della società resistente che, come documentato da parte ricorrente, occupa più di 15 dipendenti (Cfr.all.1 ricorso - visura camerale), trova applicazione la tutela di cui all'art. 18 L.300/1970 come modificato dalla legge n.92/2012.
Nello specifico va applicato il comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300/1970 – come modificato dalla legge n. 92/2012, in quanto è stato accertato che non ricorre la
9 giusta causa del licenziamento per insussistenza del fatto contestato – a mente del quale “Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro
è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma”.
Ai sensi della predetta norma, va annullato licenziamento intimato a Parte_1
con lettera del 12/07/2024 e la società resistente va condannata alla
[...] reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento (27 giugno 2024) a quello dell'effettiva reintegra, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (come verificabili attraverso l'accesso documentale presso i Centri per l'impiego ovvero mediante gli estratti contributivi acquisibili presso gli enti previdenziali) e comunque non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
A tal riguardo, non si reputa di ridurre la predetta indennità, avendo parte ricorrente dimostrato di aver presentato presso il competente Centro per l'impiego la dichiarazione di disponibilità al lavoro (doc. 26 allegato al ricorso e successiva produzione del 25/05/2025 e 25/09/2025).
Inoltre, la società resistente deve essere condannata al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva
10 reintegrazione, maggiorati degli interessi legali, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative, come per legge.
Ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., sulle somme che la resistente deve corrispondere a parte ricorrente a titolo di indennità risarcitoria sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.
6) Va disattesa la domanda risarcitoria formulata dal in ragione sia Pt_1 della asserita natura ritorsiva e persecutoria del licenziamento (come detto indimostrata), sia della prospettata lesione tanto della sfera morale-esistenziale e della integrità psico-fisica, tanto della sfera economica (cfr. pag. 10 della memoria difensiva).
Richiamandosi quanto supra riportato circa le deduzioni di parte ricorrente in proposito, in particolare il ricorrente ha affermato di versare in una condizione di disagio e di stress e disturbo dell'umore oltre ad avere subito un evidente danno economico per quanto venutosi a creare – a seguito del licenziamento - con le finanziarie e agenzie di recupero – come da documentazione allegata.
Deduce inoltre di avere subito disagio morale e psichico - derivante altresì dalle conflittualità insorte con la moglie a causa delle infamanti illazioni che sorreggono il licenziamento - tanto da avere dovuto affrontare un percorso psicoterapico di sostegno (come da documenti in atti), insieme con la moglie, al fine di ritrovare
“una serenità e normalità sia personale che familiare”, all'uopo deducendo un danno sia esistenziale che biologico che riconduce etiologicamente alla omessa verifica e rimozione da parte del datore di lavoro delle anomalie che hanno condotto all'adozione del licenziamento ritorsivo.
In termini generali, la Suprema Corte ha osservato che “Nel regime di tutela reale ex art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (nella formulazione "ratione temporis" applicabile, anteriore alla modifica apportata con legge 28 giugno 2012,
n. 92), il danno all'integrità psico-fisica del lavoratore, cagionato dalla perdita del lavoro e della retribuzione, è una conseguenza soltanto mediata ed indiretta (e, quindi, non fisiologica e non prevedibile) del recesso datoriale e, pertanto, non è risarcibile, salvo che nell'ipotesi di licenziamento ingiurioso (o persecutorio o vessatorio) trovando la sua causa immediata e diretta non nella perdita del posto di lavoro, bensì nel comportamento intrinsecamente illegittimo del datore di lavoro, della cui prova - unitamente a quella della lesione alla propria integrità psico-fisica - è onerato il lavoratore” (cfr. C. Cass. 5730/2014; cfr. altresì Tribunale di Taranto, sezione lavoro, n. 3980/2018).
La Corte di Cassazione ha inoltre evidenziato che “Il carattere ingiurioso del licenziamento, che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno, non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso. […]” (cfr. C. Cass.
23686/2015 e C. Cass. 16064/2024).
11 Appare dirimente osservare che parte ricorrente, pur essendone onerata, non ha compiutamente allegato e provato gli – asseriti e diversi – danni subiti in conseguenza della condotta ascritta alla società resistente (sub specie di intento persecutorio-ritorsivo e violazione della salute psicofisica e personalità morale), siccome solo genericamente dedotti in ricorso.
Come supra rilevato, le offerte probatorie in proposito formulate in ricorso
(interrogatorio formale e prova testimoniale) non si profilano idonee, anche in caso di loro ammissione a dimostrare l'intento ritorsivo nè l'ipotetico danno, risultando di formulazione eccessivamente generica e demandando inammissibili valutazioni al testimone (cfr. ordinanza del 27/05/2025), di guisa che si conferma la loro inammissibilità ed irrilevanza anche ai presenti fini. La documentazione medica fornita (per sporadicità ed episodicità) non è sufficiente a denotare la sussistenza degli elementi fondanti la pretesa risarcitoria sia in termini di collegamento causale con il lamentato danno sia in termini di rilevanza dello stesso, da eventualmente postulare l'indagine tecnica richiesta (CTU) che pertanto risulta meramente esplorativa. Analogamente è a dirsi con riferimento alla ulteriore documentazione.
A maggior ragione deve ribadirsi il carattere omnicomprensivo dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18 L. 300/1970 anche rispetto alle ulteriori pretese risarcitorie genericamente (ovvero in termini ipotetici o di possibilità) prospettate in ricorso peraltro in difetto della compiuta dimostrazione di tali voci di danno.
Alle carenze assertive e probatorie, d'altronde, non può supplirsi attraverso una valutazione equitativa poiché, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, “Alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa dello stesso considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili, ma che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, fermo restando dunque l'onere della parte di dimostrare l'« an debeatur » del diritto al risarcimento” (cfr. C. Cass. 24146/2020).
Vanno, in definitiva, rigettate la domande risarcitorie in esame.
Tanto, in disparte ogni ulteriore considerazione in ordine al profilo concernente l'eventuale difetto di legittimazione attiva del ricorrente con riguardo a pretese formulate iure proprio in nome della moglie e dei figli.
7) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, (come modificato ex D.M. 147/2022 facendo altresì applicazione dell'art. 4 co. 1 bis ivi contenuto), vanno poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato da Controparte_1
a con lettera del 12/07/2024, per l'effetto, annulla il predetto
[...] Parte_1 licenziamento;
condanna alla reintegrazione di nel Controparte_1 Parte_1 posto di lavoro in precedenza occupato;
condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria come indicata in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge sulle somme annualmente rivalutate, come per legge;
condanna parte resistente al versamento in favore del ricorrente dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei sensi di cui in parte motiva;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 4.057,90 per compensi, oltre esborsi,
IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, con distrazione in favore del
Procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania, in data 04 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa IS IA RO
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
IS IA RO a seguito dell'udienza del 6 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 12174/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Michele Gagliano
- Ricorrente-
CONTRO partita Iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Caivano ( NA );
- Convenuto contumace -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.12.2024, ha adito l'Intestato Parte_1
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, impugnando il licenziamento del
27/06/2024 intimatogli con lettera datata 12.07.2024.
In proposito ha esposto:
-di avere lavorato per la società convenuta dal 23/06/2014 al 27/06/2024, data del suo licenziamento per giusta causa, svolgendo inizialmente le mansioni di addetto alle vendite e poi di Store Manager (responsabile del punto vendita) dapprima presso il punto vendita del centro commerciale “ Centro Sicilia “ e poi dal
25/07/2023 (a seguito di comando disposto dalla datrice di lavoro) presso il nuovo punto vendita del Centro commerciale “ Etnapolis”;
-che in data 09/06/2024, mentre si trovava ancora nel periodo di malattia (di 7 giorni) riconosciutogli in seguito ad accesso al P.S. dell'ospedale Cannizzaro di
Catania il 02/06/2024, aveva ricevuto la comunicazione di sospensione cautelare dal rapporto di lavoro, ma non dalla retribuzione, per “appresi episodi su assunte gravi condotte poste dal ricorrente nell'ambito lavorativo”;
-di avere in data 18/06/2024 chiesto chiarimenti su tali assunti, atteso che all'interno del negozio di cui era responsabile non era stato rilevato alcun problema;
- di avere ricevuto a mezzo pec in data 27/06/2024 una contestazione disciplinare per una serie di fatti che si assumono avvenuti negli anni 2022 / 2023 aventi ad oggetto conversazioni ad esplicito sfondo sessuale, intercorse con colleghe di lavoro ed atteggiamenti offensivi e omofobi nei confronti del Manager Persona_1
suo diretto superiore;
[...]
1 -di avere tempestivamente in data 01/07/2024 presentato le proprie giustificazioni alle contestazioni disciplinari rilevando “ l'assenza di tempestività / tardività delle stesse per fatti risalenti a 1 – 2 anni addietro ( anni 2022/2023 ) ; la infondatezza delle contestazioni stesse per assenza di prove;
la calunnia e ingiuria più volte proposta nei confronti del ricorrente e, indirettamente, alla sua famiglia;
la falsità delle tardive contestazioni;
la non proporzionalità della sanzione rispetto i fatti contestati” e chiedendo di esercitare il suo diritto all'audizione (diritto che era stato violato non essendo mai stato convocato);
-che con pec del 12/07/2024 gli era stato comunicato il mancato accoglimento delle giustificazioni formulate ed intimato il licenziamento per giusta causa con decorrenza dal 27/06/2024;
-di avere in data 02/08/2024 tempestivamente impugnato il predetto licenziamento.
Premesse alcune puntualizzazioni sugli esatti periodi di svolgimento dell'attività lavorativa presso il primo punto vendita (del Centro Sicilia) e presso il secondo (di
Etnapolis), nonché sui nominativi dei colleghi rispettivamente del primo e del secondo periodo, il ricorrente ha evidenziato come nel tempo abbia sempre ricevuto attestati di stima (sia dai colleghi che dai Manager, superiori gerarchici) come da dichiarazioni rese dagli stessi ed allegate al ricorso. Ha aggiunto di avere sempre tenuto un comportamento corretto al lavoro e di avere accusato qualche fastidio alla propria salute per lo stress lavorativo in considerazione della nuova conduzione del punto vendita di Etnapolis da parte del Manager che aveva Persona_1 generato malcontento in tutti i dipendenti (ivi compreso il ricorrente quale Store
Manager), a causa della attuazione di repentini cambi turno, in contrasto con la pianificazione dei turni effettuata dai dipendenti e lo Store Manager;
che il contegno assunto dal Manager aveva determinato un clima lavorativo impossibile e Per_1 conflittualità tra i due, accentuate dalla “fastidiose e continue (quindi non occasionali ) “attenzioni”” poste dal – sovraordinato - nei confronti del Per_1 subordinato odierno ricorrente.
Ha rilevato che la Società resistente, pur consapevole di tali problemi (perché notiziata) non aveva provveduto all'adozione di misure affinché il lavoro si svolgesse regolarmente, laddove le suddette condizioni di lavoro e da ultimo il licenziamento, peraltro sorretto da motivazioni infamanti, assolutamente inveritiere e non provate, erano stati per il medesimo ricorrente fonte di grave pregiudizio, per l'impatto subito anche in ambito familiare e forieri di danno alla salute ed economico del quale ha chiesto il risarcimento.
Più precisamente, a sostegno della domanda ha dedotto innanzitutto la natura ritorsiva e discriminatoria del licenziamento siccome determinato unicamente dall'acredine maturata da parte del Manager per essersi visto respingere le Per_1
“attenzioni rivolte all'inferiore gerarchico (il ricorrente)” e dall'animo vendicativo dal primo maturato a seguito delle segnalazioni fatte dal ricorrente ed altri lavoratori circa le criticità dal medesimo provocate all'interno del negozio. Altresì Per_1 deducendo che il –vantando la propria posizione di superiorità gerarchica Per_1 rispetto al ricorrente - nella colpevole assenza di vigilanza da parte della Società rispetto alle ripetute violazioni della personalità morale del ricorrente - abbia posto
2 in essere una serie di attività ritorsive volte a finalizzare il licenziamento di quest'ultimo. Il ricorrente ha, poi dedotto l'illegittimità/inefficacia del licenziamento per: - tardività della contestazione disciplinare formulata il 27/06/2024 rispetto ai fatti contestati, risalenti al 2022-2023 quando svolgeva attività lavorativa presso il punto vendita del “Centro Sicilia”; - infondatezza dei motivi posti a fondamento del provvedimento espulsivo, perché privo di giusta causa, in quanto gli addebiti contestati erano insussistenti, atteso che, al contrario, per il periodo oggetto della contestazione disciplinare aveva ricevuto solo attestati di stima, fiducia e affetto da parte dei colleghi di lavoro e del suo precedente superiore gerarchico
[...]
diretto superiore proprio nel periodo in contestazione;
-per Parte_2 mancanza di specificità atteso che per i fatti contestati era stato solo genericamente indicato l'anno, senza alcun più preciso riferimento (di talune condotte – quelle asseritamente omofobe - mancava qualsivoglia elemento atto a circostanziarle); - per difetto di proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata atteso che, data la mancanza di prova dei comportamenti contestati, la parte datrice avrebbe dovuto infliggere una sanzione conservativa;
- per violazione della procedura, essendogli stata negata l'audizione a discolpa, pur avendone fatta richiesta.
Ha concluso sul punto per la declaratoria della nullità del licenziamento per assenza di giusta causa e/o difetto di giustificazione, comunque per sproporzione e in ogni caso per la sussistenza di vizi di forma e procedura.
Ha poi esposto il ricorrente che il licenziamento avversato, altresì per le motivazioni ingiuriose ed infamanti che lo sorreggono, ha determinato “una furia di eventi” che si è abbattuta sulla sua “normalissima e serenissima vita familiare” tanto che si è trovato nell'impossibilità di onorare i diversi finanziamenti (meglio indicati in ricorso) che aveva acceso con le Finanziarie, subendo le richieste di recupero da queste formulate e le ulteriori conseguenze riconnesse (possibile iscrizione negli elenchi del CRIF/cattivi pagatori) tra cui la soggezione ad attività esecutiva. Ha aggiunto di non avere potuto beneficiare della garanzia assicurativa pattuita a seguito di finanziamenti (tra cui uno per spese mediche) per la perdita involontaria dell'impiego contrattualmente prevista solo per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non per quello intimato per giusta causa e di avere pertanto diritto, stante l'illegittimità del licenziamento, al risarcimento del danno economico subito, da stimarsi equitativamente in € 80.000,00 o in altra somma maggiore o minore;
di non avere trovato alcuna altra occupazione;
di essere in gravi condizioni economiche atteso che la mancanza di retribuzione non gli permette di pagare le rate dei vari finanziamenti accesi precedentemente.
Ha dedotto infine che a causa delle diffamanti e ingiuriose contestazioni, esso ricorrente ha subito un danno alla salute psico-fisica, derivante dal forte stress emotivo e psicologico cui è stato sottoposto in correlazione con i fatti narrati e dovendosi sottoporre a percorsi terapeutici riabilitanti, con conseguenze anche sulla sua vita familiare, integrandosi pertanto un danno tanto esistenziale tanto biologico di cui chiede il ristoro in via equitativa (nella misura di € 33.390,00 per danno esistenziale – corrispondente a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto;
nella
3 misura di € 150.000,00 per danno biologico, ivi compreso il risarcimento nei propri confronti, nei confronti della propria moglie, nei confronti dei propri figli minori).
Precisato – quanto al regime di tutela applicabile - di essere stato assunto antecedentemente al 7 marzo 2015 e che la società convenuta occupa più di 15 dipendenti, ha formulato le seguenti conclusioni: “I - accertare e dichiarare l'infondatezza, inefficacia, illegittimità e nullità delle contestazioni disciplinari del
27/6/24 ( doc. 9 ) causa le reiterate e insanabili violazioni procedurali in esse poste ai sensi della L. 300/70 e come in ricorso al punto A ( pag. 7 ) : inesistenza e infondatezza dei fatti , violazioni riferite alla tardività, intempestività, non proporzionalità, genericità, e violazione del principio della mancata audizione . Si chiede , inoltre, di ordinare alla società convenuta di produrre tutta la documentazione che “ sarebbe “ stata posta a sostegno delle intempestive e tardive
( comunque ) contestazioni disciplinari del 27/6/24 ( doc. 9 ) . Pertanto , posta la ritenuta nullità / inesistenza delle contestazioni che hanno determinato / giustificato
e causato il licenziamento discriminatorio / disciplinare del 27/6/24 ( doc. 2 ) si chiede : II – In via principale accertare e dichiarare la illegittimità e nullità per i fatti di causa così come denunciati e per quanto emergerà dall'istruttoria, del licenziamento discriminatorio per ritorsione del 27/6/24 comunicato con nota del
1/7/24 ( doc. 2 ) e così come da ricorso al punto B - I ( a pag. n. 12 ) e per esso prevedere, richiedere e condannare la società convenuta , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, 80023 Controparte_2
CA ( NA ) a : 1) la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ( con salvezza di successiva richiesta indennità sostitutiva nella misura di 15 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto ) ; 2) risarcimento del danno subito dal lavoratore ( ultima retribuzione di fatto dal licenziamento ( 27/6/24 ) alla reintegra e / o alla comunicazione dell'indennità sostitutiva ) ; 3) versamento dei contributi previdenziali e assistenziali . III – In via subordinata accertare e dichiarare la nullità per i fatti di causa così come denunciati e per quanto emergerà dall'istruttoria, del licenziamento senza giusta causa – disciplinare del 27/6/24 comunicato con nota del 1/7/24 ( doc. 2 ) e così come da ricorso al punto B – II ( a pag. n. 16 ) e così anche per esso prevedere, richiedere e condannare la società convenuta , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, 80023 CA ( NA ) a : 1) la reintegra del Controparte_2 lavoratore nel posto di lavoro ( con salvezza di successiva richiesta indennità sostitutiva nella misura di 15 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto ) 2) risarcimento del danno subito dal lavoratore ( ultima retribuzione di fatto dal licenziamento ( 27/6/24 ) alla reintegra e / o alla comunicazione dell'indennità sostitutiva ) ; 3) versamento dei contributi previdenziali e assistenziali . IV – per le causali di cui il licenziamento del 27/6/24 ( doc. 2 ) e per le denigratorie e diffamatorie motivazioni / accuse a sostegno delle contestazioni disciplinari ( doc.
9 ) , per i derivati problemi economici con le diverse finanziarie e conseguenze degli stessi ( iscrizione registro CRIF e quant'altro ) , per le condizioni di salute , stress emotivo e disturbi dell'umore, riconoscere un danno economico come al punto C del ricorso ( pagina 20 ) e , per esso danno , si chiede la condanna della
4 società convenuta , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, 80023 CA ( NA ) , al pagamento della Controparte_2 somma secondo equità di € 80.000,00 e / o quell'altra, anche diversa, minore / maggiore , secondo il CTU da nominare e secondo mandato da conferire . V- per le causali di cui il licenziamento del 27/6/24 ( doc. 2 ) e per le denigratorie e diffamatorie motivazioni / accuse a sostegno delle contestazioni disciplinari ( doc.
9 ) , per i derivati problemi economici con le diverse finanziarie e conseguenze degli stessi ( iscrizione registro CRIF e quant'altro ) , per le condizioni di salute , stress emotivo e disturbi dell'umore, riconoscere le lesioni subite per il danno esistenziale patito così come da ricorso al punto C- I ( a pag 24 ) e , per esso danno
, si chiede la condanna della società convenuta , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, 80023 CA ( Controparte_2
NA ) , al pagamento della somma secondo equità di € 33.390,00 e / o quell'altra, anche diversa, minore / maggiore , secondo il CTU da nominare e secondo mandato da conferire . VI – per le causali di cui il licenziamento del 27/6/24 ( doc. 2 ) e per le denigratorie e diffamatorie motivazioni / accuse a sostegno delle contestazioni disciplinari ( doc. 9 ) , per i derivati problemi economici con le diverse finanziarie
e conseguenze degli stessi ( iscrizione registro CRIF e quant'altro ) , per le condizioni di salute , stress emotivo e dell'umore, per le conseguenze e condizioni emotive patite dalla moglie del ricorrente sig.ra ( anni 49 ) Parte_3 nonché dei due figli minori ( di anni 10 ) e ( di Persona_2 Persona_3 anni 9 ) , riconoscere le lesioni subite per il danno biologico patito così come da ricorso al punto C- II ( a pag 26 ) e , per esso danno , si chiede la condanna della società convenuta , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, , al pagamento della somma secondo equità di € Controparte_2
150.000,00 comprendendo un risarcimento sia nei confronti del ricorrente ( € 70.000,00 ) , nei confronti della moglie del ricorrente ( € 50.000,00 ) che degli stessi due figli minori ( € 15.000,00 cadauno ) e / o quell'altra , anche diversa, minore / maggiore , secondo il CTU da nominare e secondo mandato da conferire nei confronti del ricorrente e della di lui moglie . VII - condannare la Società convenuta , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, 80023 CA ( NA ) , al pagamento delle Controparte_2 spese legali maturate e maturandi, secondo i principi di cui alla regola generale victus victori dell'art. 91 cpc e secondo i parametri medi ex lege previsti dal DM 147/22. Spese legali con richiesta di distrazione ex art. 93 cpc”.
Fissata la prima udienza per il 18/03/2025, la società convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica e con ordinanza del 27.05.2025 ne
è stata dunque dichiarata la contumacia.
Sentito in interrogatorio libero il ricorrente (cfr verbale udienza del 27/05/2025), la causa è stata istruita mediante produzione documentale (ritenendosi irrilevanti ed inammissibili le offerte di prova orale della parte ricorrente – cfr ordinanza
27/05/2025).
5 L'udienza del 06/11/2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (depositate come in atti) e a seguito della stessa, esaminati gli atti, la causa – ritenuta matura - viene decisa con la presente sentenza.
*******
1) Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della società CP_1
la quale, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
[...]
Il ricorso è in parte fondato per quanto di ragione.
La controversia in esame ha ad oggetto l'impugnazione del licenziamento intimato al ricorrente dalla società datrice di lavoro, con pec datata 12 luglio 2024 (cfr. doc.
n. 2 allegato al ricorso), che il ricorrente assume essere illegittimo per insussistenza del fatto contestato, per la tardività della contestazione degli addebiti nonché sotto altri diversi profili.
2) Nel caso di specie, il resistente ha unicamente allegato la sussistenza di un intento ritorsivo, mentre non risulta prospettato uno specifico intento discriminatorio.
Alla stregua delle risultanze di causa, non si ravvisano gli elementi costitutivi sottesi alla dedotta natura ritorsiva del licenziamento.
Invero i fatti dedotti dal ricorrente a sostegno della tesi dell'illiceità dell'atto di recesso – ossia la mancata accettazione delle numerose attenzioni poste in essere nei suoi confronti dal suo superiore gerarchico nonché l'essere Persona_1 il licenziamento reazione alle denunciate criticità lavorative e imputate al Per_1
– non assurgono a indici rivelatori della natura ritorsiva del licenziamento, tenuto conto della mancata prova di tali fatti, solo genericamente dedotti dal ricorrente e alla conseguente impossibilità di ritenere sussistente il carattere determinante ed esclusivo dell'intento ritorsivo (Cass. n. 5555/2011; v. anche Cass. n. 14319/2013).
Al riguardo secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, dal quale non v'è motivo di discostarsi “In tema di provvedimento del datore di lavoro
a carattere ritorsivo, l'onere della prova su tale natura dell'atto grava sul lavoratore, potendo esso essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici, tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, il quale deve aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione del provvedimento illegittimo.(Cass. 05/08/2010 n. 18283).
Nel caso in esame le medesime circostanze sulle quali il ricorrente fonderebbe la natura ritorsiva del licenziamento non sono state sufficientemente enucleate né sono state corredate di prova.
Gli elementi documentali offerti - ossia le segnalazioni delle problematiche riguardanti il negozio di Etnapolis provenienti anche da parte di altri dipendenti
(docc. nn. 8 e 14 produzione ricorrente) per la loro episodicità ed in assenza di ulteriori elementi idonei a riconnetterli ad eventuali reazioni indirizzate nei confronti del ricorrente, non assurgono ad elementi sufficienti a comprovare la dedotta rappresaglia, tantomeno con la gravità, precisione e concordanza necessaria. Inoltre, le offerte probatorie al riguardo formulate in ricorso
(interrogatorio formale e prova testimoniale) non appaiono idonee, anche in caso di
6 loro escussione a dimostrare l'intento ritorsivo, risultando di formulazione eccessivamente generica e demandando inammissibili valutazioni ai testimone (cfr ordinanza del 27/05/2025), di guisa che si conferma la loro inammissibilità ed irrilevanza.
Tale prospettazione dunque non può trovare accoglimento.
3) Il ricorrente ha poi dedotto la tardività della contestazione degli addebiti (26.06.2024) e dell'adozione del provvedimento di licenziamento in relazione all'accadimento dei fatti e alla notizia di essi, rilevando che gli accadimenti contestati ricoprono un lasso temporale eccessivamente ampio, e che la contestazione a distanza di tempo rende così estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa del dipendente.
Ora, in disparte a quanto in seguito si espliciterà sull'onere probatorio in materia e sulle conseguenze nel caso in oggetto della contumacia di parte datoriale, si osserva che per pacifica giurisprudenza, il requisito cronologico dell'immediatezza deve sostanziare l'intera sequenza del procedimento sanzionatorio, postulando la cadenza di un ragionevole lasso temporale tra il fatto e la contestazione prima, e tra la contestazione e la sanzione poi. Ciò al fine di impedire che il trascorrere del tempo,
d'un canto, mini le possibilità di difesa del lavoratore e dall'altro si converta in uno strumento di perpetuante minaccia nelle mani del datore. Invero, il principio di immediatezza esprime un'esigenza di continuità cronologica tra la mancanza del lavoratore e la contestazione dell'addebito da parte del datore di lavoro, ed è posto a garanzia del corretto esercizio del potere disciplinare del secondo e della possibilità di un'adeguata difesa da parte del primo;
la tempestività della contestazione permette al lavoratore un più preciso ricordo dei fatti e gli consente di predisporre una più efficace difesa, con la conseguenza che la mancanza di una tempestiva contestazione si traduce in violazione delle garanzie procedimentali fissate dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (cfr., Cass. 5396/2003); lo stesso principio costituisce, poi, estrinsecazione dell'obbligo datoriale di buona fede, dovendosi adeguatamente tener conto del giusto affidamento del prestatore, in caso di ritardo della contestazione in oggetto, che il fatto incriminabile possa non aver assunto rilievo disciplinare (ex plurimis, Cass. n. 11100/2006; Cass. 1562/2003). Il principio di immediatezza della contestazione, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, deve intendersi in modo non assoluto, bensì con riferimento alla particolarità delle infrazioni commesse ed alla necessità di un certo margine temporale per il loro preciso accertamento da parte del datore di lavoro
(vd., ex plurimis, Cass. n. 5751/1997, n.11095/97, n. 624/98). Ossia, la tempestività deve essere intesa in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, per un'adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente e della validità o meno delle giustificazioni da lui fornite;
di conseguenza, l'accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato (cfr., ex multis Cass.
12261/2003; 12141/2003; 8963/2003; 1562/2002, cit.; 14074/2002 4170/2002;
Cassazione civile sez. lav. 23/04/2004 n.7724).
7 Conseguentemente "il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro" (Cass. 3 maggio 2017, n.
10688; v. anche Cass. n. 1101/2007, Cass. n. 241/2006; Cass. n. 5308/2000).
Già sotto tale profilo il ricorso si appalesa fondato: dalla lettera di contestazione disciplinare del 26 giugno 2024 (Cfr all.9 del ricorso) risulta infatti che gli addebiti disciplinari contestati si riferiscono ad episodi risalenti nel tempo (2022-2023) che si afferma avvenuti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente presso altro punto vendita rispetto a quello di svolgimento del servizio al momento della irrogazione della sanzione.
In ogni caso, è onere del datore di lavoro fornire la prova del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore (Cass n. 21546/2007,
n. 10839/2016, n. 28974/2017), fermo restando che la valutazione delle circostanze di fatto che giustificano o meno il ritardo è riservata al giudice del merito (Cass. n.
25070/2013; n. 16291/2004), prova non fornita nel caso in oggetto stante la contumacia di parte convenuta.
4) A medesimo risultato si arriva, in ogni caso, anche esaminando il profilo relativo alla fondatezza degli addebiti mossi al ricorrente, atteso che i fatti contestati non sono stati provati dalla società convenuta.
Nel caso di specie, con lettera del 26/06/2024 la società ha contestato all'odierno ricorrente una pluralità di fatti e condotte in parte descritte come esternazioni e commenti sull'aspetto fisico della collega con espressioni volgari ed Persona_4 allusive che si assumono adottate in “numerose occasioni” e in occasione datata (26/07/2023) nonché “nel corso del tempo”; in parte si contesta di avere divulgato nel maggio del 2023 informazioni private riguardanti talune colleghe;
ancora si contesta di avere proferito “a seguito dell'ingresso in azienda del Sig. Persona_1
.”, nel giugno del 2023 nei di lui confronti ed in assenza dello stesso
[...]
“espressioni e commenti volgari, offensivi ma soprattutto sessisti e omofobi..”; di avere invitato con insistenza i colleghi a usufruire di congedi e malattie per mettere in difficoltà l'Area Manager nella gestione del planning settimanale;
di avere gestito il punto vendita “con atteggiamento autoritario”; di avere creato continuamente conflitti tra i colleghi e ambiente di lavoro carico di tensione;
di essersi “negli ultimi mesi” intromesso nella sfera privata dei suoi colleghi, richiedendo alla collega l'invio della foto del bambino come prova del ricovero di CP_3 quest'ultimo in ospedale (il 09/09/2022); di avere - in violazione della normativa in materia di videosorveglianza - “per tutta la durata del rapporto” fatto accesso alle telecamere di sicurezza e visionato i filmati;
di avere simulato una malattia dal 03/al
09 giugno 2024; di avere diffuso dati personali della collega . Persona_4
Tali fatti e contegni – in base ai quali è stato poi irrogato il licenziamento qui impugnato sono radicalmente contestati dalla parte ricorrente che ne ha fatto
8 analitica confutazione in seno alle giustificazioni rese nel procedimento disciplinare
(doc. n. 10) e ne ripropone la contestazione nella presente sede, sia con riferimento al loro accadimento sia con riferimento alla loro generica formulazione.
D'altro canto, parte ricorrente a smentita dei dedotti addebiti ha offerto in comunicazione alcune dichiarazioni di taluni colleghi quali “..attestati di stima, fiducia e affetto da parte dei colleghi di lavoro e ( doc. 12 ) , ulteriormente , financo dal suo precedente superiore gerarchico : la sig.ra ( Parte_2 doc. 13 ) ..”.
L'onere della prova del fatto posto a fondamento del licenziamento grava sul datore di lavoro.
Si osserva infatti che, in tema di ripartizione degli oneri probatori nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di sanzioni disciplinari, a fronte della contestazione circa la fondatezza degli addebiti, è onere del datore di lavoro fornire la prova dell'infrazione commessa e della sua antigiuridicità nonché i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all'irrogazione della sanzione disciplinare
(cfr. Cassazione civile sez. lav., 17/08/2001, n.11153; Cassazione civile sez. lav.,
16/08/2004, n.15950;Tribunale Milano, sez. lav., 11/09/2019, n. 5599). Qualora la parte datoriale non offra alcuna prova sul punto, il mancato assolvimento dell'onere della prova si traduce in un giudizio di illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza dei fatti addebitati.
Applicando tale principio al caso all'odierno esame, deve rilevarsi come, a fronte della contestazione circa la genericità dell'addebito disciplinare, della sussistenza del fatto, del suo rilievo disciplinare e della proporzione della sanzione irrogata, parte convenuta non abbia inteso costituirsi in giudizio, al fine di controdedurre e fornire prova in ordine alle circostanze fondanti la sanzione disciplinare.
Parte resistente, restando contumace, sia pure a fronte di rituale e tempestiva evocazione in giudizio, non ha assolto gli oneri assertivi e probatori su di sé gravanti, con la conseguenza che, restando non assolto l'onere probatorio a suo carico, la sanzione deve essere dichiarata illegittima.
Stante il difetto di prova della sussistenza del fatto contestato, il licenziamento va ritenuto illegittimo perché non sorretto da giusta causa.
5) Quanto alle conseguenze dell'illegittimo licenziamento nelle conclusioni del ricorso è stata chiesta la reintegra nel posto di lavoro con pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata alla ultima retribuzione di fatto dal licenziamento alla reintegra e/o alla comunicazione dell'indennità sostitutiva, oltre la condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Venendo, quindi, all'individuazione della tutela applicabile, va evidenziato che alla luce della data di assunzione del ricorrente (23 gennaio 2014 Cfr.all.18 ricorso - busta paga) e alla luce delle dimensioni della società resistente che, come documentato da parte ricorrente, occupa più di 15 dipendenti (Cfr.all.1 ricorso - visura camerale), trova applicazione la tutela di cui all'art. 18 L.300/1970 come modificato dalla legge n.92/2012.
Nello specifico va applicato il comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300/1970 – come modificato dalla legge n. 92/2012, in quanto è stato accertato che non ricorre la
9 giusta causa del licenziamento per insussistenza del fatto contestato – a mente del quale “Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro
è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma”.
Ai sensi della predetta norma, va annullato licenziamento intimato a Parte_1
con lettera del 12/07/2024 e la società resistente va condannata alla
[...] reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento (27 giugno 2024) a quello dell'effettiva reintegra, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (come verificabili attraverso l'accesso documentale presso i Centri per l'impiego ovvero mediante gli estratti contributivi acquisibili presso gli enti previdenziali) e comunque non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
A tal riguardo, non si reputa di ridurre la predetta indennità, avendo parte ricorrente dimostrato di aver presentato presso il competente Centro per l'impiego la dichiarazione di disponibilità al lavoro (doc. 26 allegato al ricorso e successiva produzione del 25/05/2025 e 25/09/2025).
Inoltre, la società resistente deve essere condannata al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva
10 reintegrazione, maggiorati degli interessi legali, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative, come per legge.
Ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., sulle somme che la resistente deve corrispondere a parte ricorrente a titolo di indennità risarcitoria sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.
6) Va disattesa la domanda risarcitoria formulata dal in ragione sia Pt_1 della asserita natura ritorsiva e persecutoria del licenziamento (come detto indimostrata), sia della prospettata lesione tanto della sfera morale-esistenziale e della integrità psico-fisica, tanto della sfera economica (cfr. pag. 10 della memoria difensiva).
Richiamandosi quanto supra riportato circa le deduzioni di parte ricorrente in proposito, in particolare il ricorrente ha affermato di versare in una condizione di disagio e di stress e disturbo dell'umore oltre ad avere subito un evidente danno economico per quanto venutosi a creare – a seguito del licenziamento - con le finanziarie e agenzie di recupero – come da documentazione allegata.
Deduce inoltre di avere subito disagio morale e psichico - derivante altresì dalle conflittualità insorte con la moglie a causa delle infamanti illazioni che sorreggono il licenziamento - tanto da avere dovuto affrontare un percorso psicoterapico di sostegno (come da documenti in atti), insieme con la moglie, al fine di ritrovare
“una serenità e normalità sia personale che familiare”, all'uopo deducendo un danno sia esistenziale che biologico che riconduce etiologicamente alla omessa verifica e rimozione da parte del datore di lavoro delle anomalie che hanno condotto all'adozione del licenziamento ritorsivo.
In termini generali, la Suprema Corte ha osservato che “Nel regime di tutela reale ex art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (nella formulazione "ratione temporis" applicabile, anteriore alla modifica apportata con legge 28 giugno 2012,
n. 92), il danno all'integrità psico-fisica del lavoratore, cagionato dalla perdita del lavoro e della retribuzione, è una conseguenza soltanto mediata ed indiretta (e, quindi, non fisiologica e non prevedibile) del recesso datoriale e, pertanto, non è risarcibile, salvo che nell'ipotesi di licenziamento ingiurioso (o persecutorio o vessatorio) trovando la sua causa immediata e diretta non nella perdita del posto di lavoro, bensì nel comportamento intrinsecamente illegittimo del datore di lavoro, della cui prova - unitamente a quella della lesione alla propria integrità psico-fisica - è onerato il lavoratore” (cfr. C. Cass. 5730/2014; cfr. altresì Tribunale di Taranto, sezione lavoro, n. 3980/2018).
La Corte di Cassazione ha inoltre evidenziato che “Il carattere ingiurioso del licenziamento, che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno, non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso. […]” (cfr. C. Cass.
23686/2015 e C. Cass. 16064/2024).
11 Appare dirimente osservare che parte ricorrente, pur essendone onerata, non ha compiutamente allegato e provato gli – asseriti e diversi – danni subiti in conseguenza della condotta ascritta alla società resistente (sub specie di intento persecutorio-ritorsivo e violazione della salute psicofisica e personalità morale), siccome solo genericamente dedotti in ricorso.
Come supra rilevato, le offerte probatorie in proposito formulate in ricorso
(interrogatorio formale e prova testimoniale) non si profilano idonee, anche in caso di loro ammissione a dimostrare l'intento ritorsivo nè l'ipotetico danno, risultando di formulazione eccessivamente generica e demandando inammissibili valutazioni al testimone (cfr. ordinanza del 27/05/2025), di guisa che si conferma la loro inammissibilità ed irrilevanza anche ai presenti fini. La documentazione medica fornita (per sporadicità ed episodicità) non è sufficiente a denotare la sussistenza degli elementi fondanti la pretesa risarcitoria sia in termini di collegamento causale con il lamentato danno sia in termini di rilevanza dello stesso, da eventualmente postulare l'indagine tecnica richiesta (CTU) che pertanto risulta meramente esplorativa. Analogamente è a dirsi con riferimento alla ulteriore documentazione.
A maggior ragione deve ribadirsi il carattere omnicomprensivo dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18 L. 300/1970 anche rispetto alle ulteriori pretese risarcitorie genericamente (ovvero in termini ipotetici o di possibilità) prospettate in ricorso peraltro in difetto della compiuta dimostrazione di tali voci di danno.
Alle carenze assertive e probatorie, d'altronde, non può supplirsi attraverso una valutazione equitativa poiché, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, “Alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa dello stesso considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili, ma che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, fermo restando dunque l'onere della parte di dimostrare l'« an debeatur » del diritto al risarcimento” (cfr. C. Cass. 24146/2020).
Vanno, in definitiva, rigettate la domande risarcitorie in esame.
Tanto, in disparte ogni ulteriore considerazione in ordine al profilo concernente l'eventuale difetto di legittimazione attiva del ricorrente con riguardo a pretese formulate iure proprio in nome della moglie e dei figli.
7) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, (come modificato ex D.M. 147/2022 facendo altresì applicazione dell'art. 4 co. 1 bis ivi contenuto), vanno poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato da Controparte_1
a con lettera del 12/07/2024, per l'effetto, annulla il predetto
[...] Parte_1 licenziamento;
condanna alla reintegrazione di nel Controparte_1 Parte_1 posto di lavoro in precedenza occupato;
condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria come indicata in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge sulle somme annualmente rivalutate, come per legge;
condanna parte resistente al versamento in favore del ricorrente dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei sensi di cui in parte motiva;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 4.057,90 per compensi, oltre esborsi,
IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, con distrazione in favore del
Procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania, in data 04 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa IS IA RO
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