Art. 9.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese di produzione dei pulcini, la cui capacita' totale di incubazione, al netto delle sezioni di schiusa, e' inferiore a 1000 uova, nonche' alle imprese che abbiano una corrispondente capacita' produttiva di uova da cova.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 giugno 2010, n. 96 ha disposto (con l'art. 30, comma 8) che "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, e' abrogata la legge 13 maggio 1966, n.356 ".
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese di produzione dei pulcini, la cui capacita' totale di incubazione, al netto delle sezioni di schiusa, e' inferiore a 1000 uova, nonche' alle imprese che abbiano una corrispondente capacita' produttiva di uova da cova.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 giugno 2010, n. 96 ha disposto (con l'art. 30, comma 8) che "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, e' abrogata la legge 13 maggio 1966, n.356 ".