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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6911/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 6911 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “altri contratti di diritto amministrativo”
Tra
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
25/07/1942, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Ranalli e dall'Avv.
Fabrizio Garzuglia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Lietta
Calzoni, in Perugia, Via Bonazzi n. 9, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione
Attore
e
(C.F. , in persona del Presidente p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rita Gobbo, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale, in Perugia, Corso Vannucci n. 30, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
pagina 1 di 12 ha convenuto in giudizio la per ottenere Parte_1 CP_1
l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità, nullità o inefficacia della determina dirigenziale della n. 8672 del 29/08/2017, con cui gli CP_1
è stato revocato il contributo pubblico di euro 727.492,42 erogato in relazione alla
Misura 121 - “Ammodernamento delle aziende agricole” prevista nel P.S.R. CP_1
2007-2013.
L'attore ha sostenuto che la delibera di revoca è stata assunta sulla base della pendenza di un procedimento penale a suo carico, avviato a seguito di accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, dai quali era emerso che alcuni dei beni acquistati con i contributi pubblici erano usati e non nuovi, come invece richiesto dal bando di ammissione.
L'attore ha quindi lamentato:
- l'illegittimità del provvedimento di revoca, per essere stato assunto in violazione dell'obbligo in capo all'amministrazione di dare comunicazione, ex artt. 7 L. n.
241/1990, dell'avvio del procedimento, in tal modo impedendo all'attore di partecipare al procedimento amministrativo e di esercitare il proprio diritto di difesa;
- la violazione dell'art.
4.3 delle linee guida del P.S.R. per l' 2007/2013, CP_1 secondo cui l'infrazione deve essere preventivamente contestata all'inadempiente per consentirgli di opporre ricorso e presentare memorie e documenti;
- la violazione degli artt. 3, 21 quinquies della L. n. 241/1990, nonché dell'art. 4 delle richiamate linee guida, ritenendo il provvedimento viziato da difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto la non aveva effettuato alcun CP_1 autonomo controllo e aveva invece attribuito rilievo – a cinque anni di distanza dalla liquidazione del contributo e nonostante i sopralluoghi a suo tempo effettuati in sede di ammissione del contributo – al decreto penale che dispone il giudizio;
- il travisamento dei fatti e la violazione del bando di cui alla D.D. n. 4219/2008 e delle relative linee guida da parte della convenuta, per non aver considerato che tutti i materiali di cui alle fatture n. 251/2010, e n. 252/2010 emesse da CRC, nonché di cui alle fatture nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 emesse da Fingest, erano nuovi, in quanto mai utilizzati prima;
pagina 2 di 12 - l'insussistenza, ai sensi del REG. CE n. 1975 del 07/12/2006, dei presupposti della revoca, non essendo sufficiente l'esito delle indagini della polizia giudiziaria;
- la violazione dell'allegato 1, punto 3, lett. K) alla Delibera della Giunta Regionale
n. 392/2008, e dell'art. 14 del D.D. n. 4219/2008, per non essere – come detti – i predetti beni mai stati utilizzati prima.
Si è costituita in giudizio la , contestando la fondatezza della CP_1 domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, la ha dato atto che la revoca era stata adottata CP_1 sulla scorta dei verbali di contestazione redatti dall'Ispettorato Centrale tutela della qualità e repressione frodi e dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Orvieto, dai quali emergeva come il avesse fatto apparire come nuovi macchinari e Pt_1 attrezzature usate e, segnatamente, la linea di vinificazione di cui alla fattura n.
251/2010 emessa da CRC, la linea di lavorazione in bianco di cui alla fattura n.
252/2010 emessa da CRC, e la linea osmosi inversa per desalinizzazione acqua, centrale frigorifera ed impianto refrigerazione, di cui alle fatture n. 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8 emesse da Fingest.
Parte convenuta ha quindi ribadito che la revoca del contributo per l'acquisto dei materiali era fondata sul fatto che essi, contrariamente a quanto dichiarato nell'impegno assunto all'atto della presentazione della domanda di aiuto, erano usati e, come tali, non rientravano tra le spese ammissibili.
Ha, poi, contestato le doglianze avversarie e, in particolare:
- ha assunto l'insussistenza, ai sensi dell'art. 21 octies della legge n. 241 del
1990, dei presupposti per l'annullamento del provvedimento di revoca per mancata comunicazione di avvio del procedimento, attesa la natura vincolata del predetto provvedimento di revoca e l'impossibilità per la Regione di adottare un provvedimento a contenuto diverso, essendo le risultanze dell'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, contenute nel relativo verbale, assistite da fede privilegiata ex art. 2700 c. c.; ha, in ogni caso, sotto questo profilo, sostenuto l'infondatezza della predetta doglianza per non aver l'attore indicato gli elementi che avrebbe introdotto nel procedimento se gli fosse stata data comunicazione di avvio del procedimento;
pagina 3 di 12 - ha contestato la violazione dell'art. 43 della D.G.R. n. 392/2008, regolando la normativa richiamata una fattispecie diversa rispetto a quella per cui è causa in cui l'accertamento è stato compiuto da soggetto diverso dalla CP_1
- ha eccepito l'inammissibilità della domanda di annullamento, essendo l'azione proposta meramente dichiarativa e non costitutiva;
- ha contestato la lamentata insussistenza dei presupposti della revoca, ai sensi del REG. CE n. 1975 del 07/12/2006, ritenendo che la relazione di controllo a cui sembra riferirsi l'attore riguarda ipotesi diverse da quelle in esame in cui l'accertamento è stato compiuto da un soggetto diverso dalla regione.
La ha, infine, insistito in ordine all'intervenuto accertamento da parte CP_1 della Guardia di Finanza dei fatti posti alla base della revoca e, di conseguenza, ha ribadito la legittimità della determina dirigenziale n. 8672/2017 per cui è causa.
All' udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, è stato disposto lo scambio delle rispettive memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., con le quali parte attrice ha dato atto dell'intervenuta sentenza di assoluzione di Parte_1 nel giudizio penale iscritto al R.G. n. 617/2017 e al n. 2213 R.G.N.R. del
Tribunale di Terni, avviato a seguito delle indagini condotte dalla Guardia di
Finanza per il reato di cui all'art. 640 bis c.p.c., producendo in atti il relativo dispositivo.
All'esito dello scambio delle ulteriori memorie istruttorie, il precedente giudice istruttore ha disposto l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., della sentenza, completa di motivazione, emessa dal Tribunale di Terni, nonché della documentazione relativa alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza nei confronti di Parte_1
La causa è stata poi istruita documentalmente e a mezzo di prova per testi.
Mutata la persona del giudice istruttore, all'udienza del 21/05/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
• “come da scritti difensivi”, ossia: “Voglia l'Ecc.mo Parte_1
Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) in via principale accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'illegittimità e/o la nullità
e/o l'inefficacia e/o l'annullamento della Determinazione Dirigenziale della
pagina 4 di 12 n. 8672 datata 29 agosto 2017; 2) condannare la CP_1 CP_1
al pagamento delle spese legali”;
[...]
• la , come da comparsa di costituzione e risposta, CP_1 ovvero, “voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, per tutte le motivazioni dedotte, RESPINGERE le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto, con integrale vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Il Giudice ha concesso termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali, mentre solo la ha depositato le memorie di replica. CP_1
****
1. Innanzitutto, va osservato come la domanda proposta ha ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento amministrativo di revoca di un contributo pubblico emesso dalla in ragione dell'inadempimento del CP_1 beneficiario del contributo agli obblighi – nella specie acquisto di macchinari e attrezzature nuove – cui è condizionata per legge o per bando di gara l'erogazione del contributo stesso.
Si verte, quindi, in tema di diritti soggettivi, per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, come peraltro non contestato dall'amministrazione convenuta.
Sul punto, infatti, è sufficiente richiamare l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la controversia promossa per ottenere
l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano
l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto
pagina 5 di 12 originario con l'interesse pubblico” (cfr. ex multis, Cass. Civ.,
Sez. U, Ordinanza n. 16457 del 30/07/2020, Rv. 658338).
Ne consegue che, se il richiesto annullamento del provvedimento di revoca – come detto – riguarda una posizione di diritto soggettivo, non vengono tanto in rilievo i vizi di legittimità del provvedimento di revoca quanto, piuttosto, l'accertamento delle condizioni in ragione delle quali l'amministrazione ha deciso di far valere la decadenza del beneficiario dal contributo.
Ad ogni modo, costituisce principio consolidato della giurisprudenza che “la revoca del contributo pubblico costituisce un atto dovuto per l'Amministrazione concedente, che è tenuta a porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli derivanti all'Erario per effetto di un'indebita erogazione di contributi pubblici" quando risulti che il beneficio sia stato accordato in assenza dei presupposti di legge, "essendo
l'interesse pubblico all'adozione dell'atto in re ipsa quando ricorra un indebito esborso di danaro pubblico con vantaggio ingiustificato per il privato" (ex plurimis C.d.S., sez. III, 13 maggio 2015, nn. 2380 e 2381; C.d.S., 24 ottobre
2019, n. 7246).
Ne discende, allora, l'applicabilità dell'art. 21 octies comma 2 della legge n. 241 del 1990, sulla scorta del quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Ciò sta a significare, con riferimento alle doglianze proposte da parte attrice, che le questioni in tema di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, di mancata preventiva comunicazione dell'infrazione ai fini della presentazione di memorie scritte e documenti integrativi ex art. 10 della legge n. 241 del 1990 e di difetto di motivazione non sono idonee a connotare di illegittimità il provvedimento di revoca, atteso che – a fronte dell'accertamento eseguito dalla
Guardia di Finanza che dava conto di un successivo formale riacquisto con aumento di prezzo di beni già acquistati nel 2006 e presenti da quella data in azienda per essere le relative fatture di riacquisto presentate al fine dell'ammissione al contributo – l'amministrazione non avrebbe potuto adottare un atto dal contenuto diverso da quello in concreto adottato.
pagina 6 di 12 Peraltro, con riferimento alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, è appena il caso di ricordare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, il privato, per contestare efficacemente tale vizio di legittimità, deve
“quantomeno indicare o allegare quali sono gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione”, pesando sullo stesso l'onere di dimostrare concretamente in giudizio l'utilità della sua partecipazione al procedimento amministrativo prospettando al giudice “elementi che, implicando valutazioni di merito (amministrativo o tecnico), possono trovare ingresso esclusivamente nel corso del procedimento sostanziale e non anche nel processo davanti al giudice” medesimo (Consiglio di Stato, sez. VI, 4 marzo 2015,
n. 1060).
Solo a fronte di tali elementi, il giudice è tenuto a “verificare l'eventuale incidenza sostanziale dell'omessa partecipazione procedimentale sul contenuto dell'atto finale” (Consiglio di Stato, sez. VI, 4 marzo 2015, n. 1060) e quindi ad accertare, all'esito del contraddittorio, se tali elementi fattuali o valutativi avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento amministrativo qualora fossero stati regolarmente introdotti nell'iter procedimentale.
Nel caso in esame, parte attrice nulla ha dedotto in ordine a quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento amministrativo, limitandosi a lamentare siffatta mancata comunicazione di avvio del procedimento, senza spiegare come avrebbe approntato la propria difesa nell'ambito del procedimento amministrativo di revoca ove avesse ricevuto la comunicazione ex art. 7 cit.
Allo stesso modo, con ragionamento estensibile anche alla censurata omessa contestazione dell'infrazione, si osserva che parte attrice non ha – ancora una volta – indicato quali elementi conoscitivi per il tramite del disposto dell'art. 10 della legge sul procedimento amministrativo avrebbe introdotto nel procedimento al fine di scongiurare l'adozione del provvedimento di revoca.
Né, d'altra parte, può sostenersi sufficiente la contestazione da parte dell'attore che mancasse un accertamento giudiziale volto a dimostrare che le attrezzature erano usate.
Anche a voler individuare in questa deduzione la difesa che il avrebbe Pt_1 speso in sede amministrativa, è evidente come la stessa non si estrinsechi pagina 7 di 12 nell'apporto di un elemento conoscitivo da sottoporre alla valutazione dell'amministrazione, dovendosi evidentemente ritenere l'amministrazione perfettamente conscia dell'insussistenza di un accertamento giudiziale sulla natura usata delle attrezzature e avendo la stessa ammesso di aver fondato il provvedimento di revoca sull'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza in quanto dotato di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 e ss. C.c.
Con riferimento poi al dedotto vizio di motivazione, l'attore non assume la carenza grafica della motivazione quanto l'insufficienza della stessa, non ritenendo idoneo l'accertamento della Guardia di Finanza a dare conto della sussistenza dell'inadempimento agli obblighi di previsti per l'erogazione del contributo e, in particolare, l'acquisto di macchinari e attrezzature nuove.
Anche questa doglianza, però, si appalesa infondata, atteso che gli accertamenti della Guardia di Finanza assumono fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. e sono stati il frutto di un controllo in loco e di un controllo incrociato delle varie fatturazioni che hanno avuto ad oggetto i materiali presenti in cantina, a cui ha fatto seguito una dettagliata informativa di polizia giudiziaria.
Acclarata, quindi, l'irrilevanza dei vizi formali denunciati dall'attore, ciò che deve essere verificato in questa sede è, appunto, se sussistono o meno dei presupposti per la revoca del contributo.
Innanzitutto, va detto che non rileva, in questo giudizio, la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Terni, atteso che l'Autorità giudiziaria ha escluso l'esistenza del reato di truffa per difetto di prova degli artifizi e raggiri, prescindendo dall'accertamento dell'effettiva sussistenza o meno dei presupposti per il finanziamento agevolato che è, invece, l'oggetto della presente controversia.
In secondo luogo, non rileva nemmeno – come invece sostenuto da parte attrice – la verifica compiuta dalla prima dell'accertamento della Guardia di CP_1
Finanza, atteso che l'istruttoria tecnico-amministrativa eseguita ha avuto ad oggetto soltanto dati formali, mentre – come detto – gli accertamenti della Guardia di Finanza sono il frutto di un controllo in loco e di un controllo incrociato della documentazione concernente le fatturazioni.
pagina 8 di 12 A prescindere, quindi, dalle determinazioni assunte dall'Autorità giudiziaria penale che ha escluso l'esistenza del reato e a prescindere dalla verifica compiuta dalla risulta, dagli elementi di prova in atti, l'insussistenza delle CP_1 condizioni di fruibilità del contributo.
Ed infatti, la Guardia di Finanza aveva accertato che i materiali acquistati dall' con le fatture n. 251/2010 e 252/2010 CP_2 Parte_2 emesse da CRC S.r.l., nonché con le fatture 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 emesse da Fingest
87 S.r.l. erano già presenti in azienda dal 2006 in quanto acquistati nel 2006 da altre ditte e consegnati presso la costituenda cantina Pt_1
Le circostanze di cui ai verbali redatti dalla Guardia di Finanza risultano confermate sulla scorta delle prove documentali in atti e dell'istruttoria svolta.
Risulta in particolare che:
- l'Azienda Agricola di ha acquistato da CRC S.r.l. sei tini Parte_1 completi di accessori “spess in lavoro (MM):D 65/F. 75-65” da 80 hl in legno di rovere francese per l'importo di euro 88.500,00 oltre IVA (cfr. fatt. n. 251/2010), i quali risultano, però, essere già stati acquistati da Fingest 87 S.r.l., in data
15/09/2006 e consegnati dal produttore Controparte_3
a Strada provinciale della Sala n. 6,
[...] Controparte_4
Ficulle – ovvero il medesimo indirizzo a cui risultano consegnati i sei tini da CRC
S.r.l. – per il minor importo di euro 66.000,00, oltre IVA (cfr. fatt. 1436 e 1437 del
15/09/2006 allegate al fascicolo delle indagini in atti);
- l' ha acquistato da CRC S.r.l. sei serbatoi da Parte_3
50 hl realizzati in acciaio Inox Aisi 304/316 completi di accessori per l'importo di euro 6.500,00 cadauno e sei serbatoi da 100 hl in acciaio Inox Aisi 304/316 completi di accessori e termocondizionati per l'importo di euro 9.500,00 cadauno
(cfr. fatt. n. 251/2010), i quali risultano prodotti da e già Parte_4 venduti da Fingest S.r.l. a CRC S.r.l. con fattura n. 2 del 2007 (cfr. doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta e testimonianze rese da ES
, Maresciallo della Guardia di Finanza, dipendente del
[...] Testimone_2
e da Comandante della Guardia di Controparte_5 Testimone_3
Finanza di Todi che hanno svolto le indagini);
pagina 9 di 12 - l' ha acquistato da CRC S.r.l. un serbatoio Parte_3 Co termocondizionato Bucher XPF Inertys matr. 16523, completo di valvola inox cod. 2015901, di raccordo bacinella cod. 2005098, di rialzi da mm. 700 cod.
5014301 e di kit per pressatura per l'importo di euro 86.900,00 oltre IVA, nonché una diraspatrice matr. 16636 per l'importo di euro 27.200,00 oltre IVA e una elettropompa matr. 06-008 per l'importo di euro 12.200,00 oltre IVA (cfr. fatt.
252/2010), i quali risultavano già venduti da Vaslin – Bucher S.p.a. a Fingest
S.r.l. per il minor importo rispettivamente di euro 52.500,00 oltre IVA, euro
13.150,00 oltre IVA ed euro 7.500,00 oltre IVA (cfr. fatt. 402 del 21/08/2006 allegata al fascicolo di indagine in atti);
- l' ha acquistato da Fingest S.r.l. una Parte_3 centrale frigorifera e un impianto di refrigerazione per l'importo complessivo di euro 176.800,00 (cfr. fatt. 1, 2, 3 e 4 del 2010), i quali sono stati realizzati nel
2007 dalla e già venduti alla Fingest per il minor importo di euro CP_7
158.000,00 (cfr. doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione di parte convenuta e testimonianze rese da , Maresciallo della Guardia di Finanza e Testimone_1 da Comandante della Guardia di Finanza di Todi che hanno svolto Testimone_3 le indagini);
- l' ha acquistato da Fingest un gruppo Parte_3 elettrogeno e un refrigeratore (cfr. fatt. 6 e 7 del 2010), i quali risultano essere stati venduti rispettivamente da in data 5/10/2006 con Controparte_8 fatt. 6/04539 e da McQuay Italia S.p.a. in data 24/07/2007 con fattura n.
VC07/04936 a CRC S.r.l. e da questa rivenduti a Fingest con fattura n. 262 del
24/05/2010 (cfr. doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta e testimonianze rese da , Maresciallo della Guardia di Testimone_1
Finanza e da Comandante della Guardia di Finanza di Todi che Testimone_3 hanno svolto le indagini);
- l' ha acquistato da Fingest S.r.l. un Parte_3 impianto di osmosi inversa per l'importo di euro 20.160,00 (cfr. fatt. n. 8 del
2010), il quale è stato venduto con fattura n. 409 del 31/10/2007 da Permeare
S.r.l. alla Tenuta San Valentino che ha, a sua volta, rivenduto, con fattura n.
11/2010, il bene a Fingest S.r.l. per un importo inferiore (euro 18.000,00) a pagina 10 di 12 quello di acquisto da parte dell (cfr. doc. 10 allegato alla Parte_3 comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta e testimonianze rese da
Maresciallo della Guardia di Finanza e da Testimone_1 Testimone_3
Comandante della Guardia di Finanza di Todi che hanno svolto le indagini).
Dalla complessiva istruttoria svolta, allora, emerge in modo chiaro come utilizzasse società al medesimo riconducibili, ovvero la CRC S.r.l. Parte_1
e la Fingest S.r.l. – società entrambe, come si legge nell'informativa della Guardia di Finanza, facenti capo allo stesso che era amministratore Parte_1 unico della prima e socio della seconda – per far figurare come nuovo l'acquisto di macchinari e attrezzature di cantina già, in realtà, acquistati da altre società al medesimo riconducibili a prezzi inferiori a quello di rivendita al Pt_1
Ciò è stato accertato con riferimento ai sei tini di legno di cui era produttore la società (fatt. 251/2010), al serbatoio termocondizionato Bucher, alla CP_3 diraspatrice e all'elettropompa prodotte da Vaslin – Bucher S.p.a. (fatt. 252/2010)
e al materiale di cui alle fatture nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, emesse da Fingest S.r.l.
Vi è prova, allora, di una chiara violazione dell'art. 14.5 lett. f) del bando di gara, il quale esclude dalle spese ammissibili, le spese per l'acquisto di attrezzature e impianti usati come definiti nell'allegato alla D.G.R. 392 del 2008 all'art. 3 lett. k, secondo cui: “al fine di specificare cosa si intende per materiale usato o di occasione, si preferisce dare la definizione di bene nuovo di fabbrica, ovvero di quella categoria di beni nei quali non rientrano i primi. Per beni 'nuovo di fabbrica' si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o da un suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi di costo rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore…”.
Ed infatti, è circostanza del tutto irrilevante il fatto che i beni non fossero mai stati prima utilizzati, atteso che vi è comunque evidenza che questi beni, in parte già certamente presenti in azienda dal 2006, fossero stati venduti all Pt_3
da CRC S.r.l. e da Fingest S.r.l. ad un prezzo maggiorato rispetto a quello
[...] di acquisto presso il produttore.
pagina 11 di 12 Risulta, quindi, acclarata la legittimità della revoca del contributo, avendo il fatto passare per nuove attrezzature e macchinari in realtà già acquistati Pt_1 da terze società al medesimo riconducibili, le quali hanno poi rivenduto all'azienda agricola i medesimi beni a prezzo maggiorato rispetto a quello di acquisto dal produttore.
Risulta, allora, che il provvedimento di revoca sia stato correttamente assunto a fronte della carenza dei presupposti previsti dal bando di gara che il beneficiario era tenuto a rispettare, essendo prevista, quale conseguenza della violazione consistente nella falsità delle dichiarazioni rese in modo strumentale al conseguimento dei benefici, l'esclusione della domanda dal sostegno pubblico, come previsto dalla D.G.R. n. 144/2009.
L'esito del giudizio depone per la soccombenza dell'attore, il quale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. deve essere allora condannato al pagamento delle spese di lite.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i. tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna parte attrice al pagamento in favore della CP_1 convenuta delle spese di lite che si liquidano in euro 29.193,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Perugia, 10 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 6911 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “altri contratti di diritto amministrativo”
Tra
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
25/07/1942, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Ranalli e dall'Avv.
Fabrizio Garzuglia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Lietta
Calzoni, in Perugia, Via Bonazzi n. 9, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione
Attore
e
(C.F. , in persona del Presidente p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rita Gobbo, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale, in Perugia, Corso Vannucci n. 30, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
pagina 1 di 12 ha convenuto in giudizio la per ottenere Parte_1 CP_1
l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità, nullità o inefficacia della determina dirigenziale della n. 8672 del 29/08/2017, con cui gli CP_1
è stato revocato il contributo pubblico di euro 727.492,42 erogato in relazione alla
Misura 121 - “Ammodernamento delle aziende agricole” prevista nel P.S.R. CP_1
2007-2013.
L'attore ha sostenuto che la delibera di revoca è stata assunta sulla base della pendenza di un procedimento penale a suo carico, avviato a seguito di accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, dai quali era emerso che alcuni dei beni acquistati con i contributi pubblici erano usati e non nuovi, come invece richiesto dal bando di ammissione.
L'attore ha quindi lamentato:
- l'illegittimità del provvedimento di revoca, per essere stato assunto in violazione dell'obbligo in capo all'amministrazione di dare comunicazione, ex artt. 7 L. n.
241/1990, dell'avvio del procedimento, in tal modo impedendo all'attore di partecipare al procedimento amministrativo e di esercitare il proprio diritto di difesa;
- la violazione dell'art.
4.3 delle linee guida del P.S.R. per l' 2007/2013, CP_1 secondo cui l'infrazione deve essere preventivamente contestata all'inadempiente per consentirgli di opporre ricorso e presentare memorie e documenti;
- la violazione degli artt. 3, 21 quinquies della L. n. 241/1990, nonché dell'art. 4 delle richiamate linee guida, ritenendo il provvedimento viziato da difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto la non aveva effettuato alcun CP_1 autonomo controllo e aveva invece attribuito rilievo – a cinque anni di distanza dalla liquidazione del contributo e nonostante i sopralluoghi a suo tempo effettuati in sede di ammissione del contributo – al decreto penale che dispone il giudizio;
- il travisamento dei fatti e la violazione del bando di cui alla D.D. n. 4219/2008 e delle relative linee guida da parte della convenuta, per non aver considerato che tutti i materiali di cui alle fatture n. 251/2010, e n. 252/2010 emesse da CRC, nonché di cui alle fatture nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 emesse da Fingest, erano nuovi, in quanto mai utilizzati prima;
pagina 2 di 12 - l'insussistenza, ai sensi del REG. CE n. 1975 del 07/12/2006, dei presupposti della revoca, non essendo sufficiente l'esito delle indagini della polizia giudiziaria;
- la violazione dell'allegato 1, punto 3, lett. K) alla Delibera della Giunta Regionale
n. 392/2008, e dell'art. 14 del D.D. n. 4219/2008, per non essere – come detti – i predetti beni mai stati utilizzati prima.
Si è costituita in giudizio la , contestando la fondatezza della CP_1 domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, la ha dato atto che la revoca era stata adottata CP_1 sulla scorta dei verbali di contestazione redatti dall'Ispettorato Centrale tutela della qualità e repressione frodi e dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Orvieto, dai quali emergeva come il avesse fatto apparire come nuovi macchinari e Pt_1 attrezzature usate e, segnatamente, la linea di vinificazione di cui alla fattura n.
251/2010 emessa da CRC, la linea di lavorazione in bianco di cui alla fattura n.
252/2010 emessa da CRC, e la linea osmosi inversa per desalinizzazione acqua, centrale frigorifera ed impianto refrigerazione, di cui alle fatture n. 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8 emesse da Fingest.
Parte convenuta ha quindi ribadito che la revoca del contributo per l'acquisto dei materiali era fondata sul fatto che essi, contrariamente a quanto dichiarato nell'impegno assunto all'atto della presentazione della domanda di aiuto, erano usati e, come tali, non rientravano tra le spese ammissibili.
Ha, poi, contestato le doglianze avversarie e, in particolare:
- ha assunto l'insussistenza, ai sensi dell'art. 21 octies della legge n. 241 del
1990, dei presupposti per l'annullamento del provvedimento di revoca per mancata comunicazione di avvio del procedimento, attesa la natura vincolata del predetto provvedimento di revoca e l'impossibilità per la Regione di adottare un provvedimento a contenuto diverso, essendo le risultanze dell'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, contenute nel relativo verbale, assistite da fede privilegiata ex art. 2700 c. c.; ha, in ogni caso, sotto questo profilo, sostenuto l'infondatezza della predetta doglianza per non aver l'attore indicato gli elementi che avrebbe introdotto nel procedimento se gli fosse stata data comunicazione di avvio del procedimento;
pagina 3 di 12 - ha contestato la violazione dell'art. 43 della D.G.R. n. 392/2008, regolando la normativa richiamata una fattispecie diversa rispetto a quella per cui è causa in cui l'accertamento è stato compiuto da soggetto diverso dalla CP_1
- ha eccepito l'inammissibilità della domanda di annullamento, essendo l'azione proposta meramente dichiarativa e non costitutiva;
- ha contestato la lamentata insussistenza dei presupposti della revoca, ai sensi del REG. CE n. 1975 del 07/12/2006, ritenendo che la relazione di controllo a cui sembra riferirsi l'attore riguarda ipotesi diverse da quelle in esame in cui l'accertamento è stato compiuto da un soggetto diverso dalla regione.
La ha, infine, insistito in ordine all'intervenuto accertamento da parte CP_1 della Guardia di Finanza dei fatti posti alla base della revoca e, di conseguenza, ha ribadito la legittimità della determina dirigenziale n. 8672/2017 per cui è causa.
All' udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, è stato disposto lo scambio delle rispettive memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., con le quali parte attrice ha dato atto dell'intervenuta sentenza di assoluzione di Parte_1 nel giudizio penale iscritto al R.G. n. 617/2017 e al n. 2213 R.G.N.R. del
Tribunale di Terni, avviato a seguito delle indagini condotte dalla Guardia di
Finanza per il reato di cui all'art. 640 bis c.p.c., producendo in atti il relativo dispositivo.
All'esito dello scambio delle ulteriori memorie istruttorie, il precedente giudice istruttore ha disposto l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., della sentenza, completa di motivazione, emessa dal Tribunale di Terni, nonché della documentazione relativa alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza nei confronti di Parte_1
La causa è stata poi istruita documentalmente e a mezzo di prova per testi.
Mutata la persona del giudice istruttore, all'udienza del 21/05/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
• “come da scritti difensivi”, ossia: “Voglia l'Ecc.mo Parte_1
Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) in via principale accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'illegittimità e/o la nullità
e/o l'inefficacia e/o l'annullamento della Determinazione Dirigenziale della
pagina 4 di 12 n. 8672 datata 29 agosto 2017; 2) condannare la CP_1 CP_1
al pagamento delle spese legali”;
[...]
• la , come da comparsa di costituzione e risposta, CP_1 ovvero, “voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, per tutte le motivazioni dedotte, RESPINGERE le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto, con integrale vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Il Giudice ha concesso termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali, mentre solo la ha depositato le memorie di replica. CP_1
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1. Innanzitutto, va osservato come la domanda proposta ha ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento amministrativo di revoca di un contributo pubblico emesso dalla in ragione dell'inadempimento del CP_1 beneficiario del contributo agli obblighi – nella specie acquisto di macchinari e attrezzature nuove – cui è condizionata per legge o per bando di gara l'erogazione del contributo stesso.
Si verte, quindi, in tema di diritti soggettivi, per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, come peraltro non contestato dall'amministrazione convenuta.
Sul punto, infatti, è sufficiente richiamare l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la controversia promossa per ottenere
l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano
l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto
pagina 5 di 12 originario con l'interesse pubblico” (cfr. ex multis, Cass. Civ.,
Sez. U, Ordinanza n. 16457 del 30/07/2020, Rv. 658338).
Ne consegue che, se il richiesto annullamento del provvedimento di revoca – come detto – riguarda una posizione di diritto soggettivo, non vengono tanto in rilievo i vizi di legittimità del provvedimento di revoca quanto, piuttosto, l'accertamento delle condizioni in ragione delle quali l'amministrazione ha deciso di far valere la decadenza del beneficiario dal contributo.
Ad ogni modo, costituisce principio consolidato della giurisprudenza che “la revoca del contributo pubblico costituisce un atto dovuto per l'Amministrazione concedente, che è tenuta a porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli derivanti all'Erario per effetto di un'indebita erogazione di contributi pubblici" quando risulti che il beneficio sia stato accordato in assenza dei presupposti di legge, "essendo
l'interesse pubblico all'adozione dell'atto in re ipsa quando ricorra un indebito esborso di danaro pubblico con vantaggio ingiustificato per il privato" (ex plurimis C.d.S., sez. III, 13 maggio 2015, nn. 2380 e 2381; C.d.S., 24 ottobre
2019, n. 7246).
Ne discende, allora, l'applicabilità dell'art. 21 octies comma 2 della legge n. 241 del 1990, sulla scorta del quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Ciò sta a significare, con riferimento alle doglianze proposte da parte attrice, che le questioni in tema di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, di mancata preventiva comunicazione dell'infrazione ai fini della presentazione di memorie scritte e documenti integrativi ex art. 10 della legge n. 241 del 1990 e di difetto di motivazione non sono idonee a connotare di illegittimità il provvedimento di revoca, atteso che – a fronte dell'accertamento eseguito dalla
Guardia di Finanza che dava conto di un successivo formale riacquisto con aumento di prezzo di beni già acquistati nel 2006 e presenti da quella data in azienda per essere le relative fatture di riacquisto presentate al fine dell'ammissione al contributo – l'amministrazione non avrebbe potuto adottare un atto dal contenuto diverso da quello in concreto adottato.
pagina 6 di 12 Peraltro, con riferimento alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, è appena il caso di ricordare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, il privato, per contestare efficacemente tale vizio di legittimità, deve
“quantomeno indicare o allegare quali sono gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione”, pesando sullo stesso l'onere di dimostrare concretamente in giudizio l'utilità della sua partecipazione al procedimento amministrativo prospettando al giudice “elementi che, implicando valutazioni di merito (amministrativo o tecnico), possono trovare ingresso esclusivamente nel corso del procedimento sostanziale e non anche nel processo davanti al giudice” medesimo (Consiglio di Stato, sez. VI, 4 marzo 2015,
n. 1060).
Solo a fronte di tali elementi, il giudice è tenuto a “verificare l'eventuale incidenza sostanziale dell'omessa partecipazione procedimentale sul contenuto dell'atto finale” (Consiglio di Stato, sez. VI, 4 marzo 2015, n. 1060) e quindi ad accertare, all'esito del contraddittorio, se tali elementi fattuali o valutativi avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento amministrativo qualora fossero stati regolarmente introdotti nell'iter procedimentale.
Nel caso in esame, parte attrice nulla ha dedotto in ordine a quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento amministrativo, limitandosi a lamentare siffatta mancata comunicazione di avvio del procedimento, senza spiegare come avrebbe approntato la propria difesa nell'ambito del procedimento amministrativo di revoca ove avesse ricevuto la comunicazione ex art. 7 cit.
Allo stesso modo, con ragionamento estensibile anche alla censurata omessa contestazione dell'infrazione, si osserva che parte attrice non ha – ancora una volta – indicato quali elementi conoscitivi per il tramite del disposto dell'art. 10 della legge sul procedimento amministrativo avrebbe introdotto nel procedimento al fine di scongiurare l'adozione del provvedimento di revoca.
Né, d'altra parte, può sostenersi sufficiente la contestazione da parte dell'attore che mancasse un accertamento giudiziale volto a dimostrare che le attrezzature erano usate.
Anche a voler individuare in questa deduzione la difesa che il avrebbe Pt_1 speso in sede amministrativa, è evidente come la stessa non si estrinsechi pagina 7 di 12 nell'apporto di un elemento conoscitivo da sottoporre alla valutazione dell'amministrazione, dovendosi evidentemente ritenere l'amministrazione perfettamente conscia dell'insussistenza di un accertamento giudiziale sulla natura usata delle attrezzature e avendo la stessa ammesso di aver fondato il provvedimento di revoca sull'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza in quanto dotato di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 e ss. C.c.
Con riferimento poi al dedotto vizio di motivazione, l'attore non assume la carenza grafica della motivazione quanto l'insufficienza della stessa, non ritenendo idoneo l'accertamento della Guardia di Finanza a dare conto della sussistenza dell'inadempimento agli obblighi di previsti per l'erogazione del contributo e, in particolare, l'acquisto di macchinari e attrezzature nuove.
Anche questa doglianza, però, si appalesa infondata, atteso che gli accertamenti della Guardia di Finanza assumono fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. e sono stati il frutto di un controllo in loco e di un controllo incrociato delle varie fatturazioni che hanno avuto ad oggetto i materiali presenti in cantina, a cui ha fatto seguito una dettagliata informativa di polizia giudiziaria.
Acclarata, quindi, l'irrilevanza dei vizi formali denunciati dall'attore, ciò che deve essere verificato in questa sede è, appunto, se sussistono o meno dei presupposti per la revoca del contributo.
Innanzitutto, va detto che non rileva, in questo giudizio, la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Terni, atteso che l'Autorità giudiziaria ha escluso l'esistenza del reato di truffa per difetto di prova degli artifizi e raggiri, prescindendo dall'accertamento dell'effettiva sussistenza o meno dei presupposti per il finanziamento agevolato che è, invece, l'oggetto della presente controversia.
In secondo luogo, non rileva nemmeno – come invece sostenuto da parte attrice – la verifica compiuta dalla prima dell'accertamento della Guardia di CP_1
Finanza, atteso che l'istruttoria tecnico-amministrativa eseguita ha avuto ad oggetto soltanto dati formali, mentre – come detto – gli accertamenti della Guardia di Finanza sono il frutto di un controllo in loco e di un controllo incrociato della documentazione concernente le fatturazioni.
pagina 8 di 12 A prescindere, quindi, dalle determinazioni assunte dall'Autorità giudiziaria penale che ha escluso l'esistenza del reato e a prescindere dalla verifica compiuta dalla risulta, dagli elementi di prova in atti, l'insussistenza delle CP_1 condizioni di fruibilità del contributo.
Ed infatti, la Guardia di Finanza aveva accertato che i materiali acquistati dall' con le fatture n. 251/2010 e 252/2010 CP_2 Parte_2 emesse da CRC S.r.l., nonché con le fatture 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 emesse da Fingest
87 S.r.l. erano già presenti in azienda dal 2006 in quanto acquistati nel 2006 da altre ditte e consegnati presso la costituenda cantina Pt_1
Le circostanze di cui ai verbali redatti dalla Guardia di Finanza risultano confermate sulla scorta delle prove documentali in atti e dell'istruttoria svolta.
Risulta in particolare che:
- l'Azienda Agricola di ha acquistato da CRC S.r.l. sei tini Parte_1 completi di accessori “spess in lavoro (MM):D 65/F. 75-65” da 80 hl in legno di rovere francese per l'importo di euro 88.500,00 oltre IVA (cfr. fatt. n. 251/2010), i quali risultano, però, essere già stati acquistati da Fingest 87 S.r.l., in data
15/09/2006 e consegnati dal produttore Controparte_3
a Strada provinciale della Sala n. 6,
[...] Controparte_4
Ficulle – ovvero il medesimo indirizzo a cui risultano consegnati i sei tini da CRC
S.r.l. – per il minor importo di euro 66.000,00, oltre IVA (cfr. fatt. 1436 e 1437 del
15/09/2006 allegate al fascicolo delle indagini in atti);
- l' ha acquistato da CRC S.r.l. sei serbatoi da Parte_3
50 hl realizzati in acciaio Inox Aisi 304/316 completi di accessori per l'importo di euro 6.500,00 cadauno e sei serbatoi da 100 hl in acciaio Inox Aisi 304/316 completi di accessori e termocondizionati per l'importo di euro 9.500,00 cadauno
(cfr. fatt. n. 251/2010), i quali risultano prodotti da e già Parte_4 venduti da Fingest S.r.l. a CRC S.r.l. con fattura n. 2 del 2007 (cfr. doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta e testimonianze rese da ES
, Maresciallo della Guardia di Finanza, dipendente del
[...] Testimone_2
e da Comandante della Guardia di Controparte_5 Testimone_3
Finanza di Todi che hanno svolto le indagini);
pagina 9 di 12 - l' ha acquistato da CRC S.r.l. un serbatoio Parte_3 Co termocondizionato Bucher XPF Inertys matr. 16523, completo di valvola inox cod. 2015901, di raccordo bacinella cod. 2005098, di rialzi da mm. 700 cod.
5014301 e di kit per pressatura per l'importo di euro 86.900,00 oltre IVA, nonché una diraspatrice matr. 16636 per l'importo di euro 27.200,00 oltre IVA e una elettropompa matr. 06-008 per l'importo di euro 12.200,00 oltre IVA (cfr. fatt.
252/2010), i quali risultavano già venduti da Vaslin – Bucher S.p.a. a Fingest
S.r.l. per il minor importo rispettivamente di euro 52.500,00 oltre IVA, euro
13.150,00 oltre IVA ed euro 7.500,00 oltre IVA (cfr. fatt. 402 del 21/08/2006 allegata al fascicolo di indagine in atti);
- l' ha acquistato da Fingest S.r.l. una Parte_3 centrale frigorifera e un impianto di refrigerazione per l'importo complessivo di euro 176.800,00 (cfr. fatt. 1, 2, 3 e 4 del 2010), i quali sono stati realizzati nel
2007 dalla e già venduti alla Fingest per il minor importo di euro CP_7
158.000,00 (cfr. doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione di parte convenuta e testimonianze rese da , Maresciallo della Guardia di Finanza e Testimone_1 da Comandante della Guardia di Finanza di Todi che hanno svolto Testimone_3 le indagini);
- l' ha acquistato da Fingest un gruppo Parte_3 elettrogeno e un refrigeratore (cfr. fatt. 6 e 7 del 2010), i quali risultano essere stati venduti rispettivamente da in data 5/10/2006 con Controparte_8 fatt. 6/04539 e da McQuay Italia S.p.a. in data 24/07/2007 con fattura n.
VC07/04936 a CRC S.r.l. e da questa rivenduti a Fingest con fattura n. 262 del
24/05/2010 (cfr. doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta e testimonianze rese da , Maresciallo della Guardia di Testimone_1
Finanza e da Comandante della Guardia di Finanza di Todi che Testimone_3 hanno svolto le indagini);
- l' ha acquistato da Fingest S.r.l. un Parte_3 impianto di osmosi inversa per l'importo di euro 20.160,00 (cfr. fatt. n. 8 del
2010), il quale è stato venduto con fattura n. 409 del 31/10/2007 da Permeare
S.r.l. alla Tenuta San Valentino che ha, a sua volta, rivenduto, con fattura n.
11/2010, il bene a Fingest S.r.l. per un importo inferiore (euro 18.000,00) a pagina 10 di 12 quello di acquisto da parte dell (cfr. doc. 10 allegato alla Parte_3 comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta e testimonianze rese da
Maresciallo della Guardia di Finanza e da Testimone_1 Testimone_3
Comandante della Guardia di Finanza di Todi che hanno svolto le indagini).
Dalla complessiva istruttoria svolta, allora, emerge in modo chiaro come utilizzasse società al medesimo riconducibili, ovvero la CRC S.r.l. Parte_1
e la Fingest S.r.l. – società entrambe, come si legge nell'informativa della Guardia di Finanza, facenti capo allo stesso che era amministratore Parte_1 unico della prima e socio della seconda – per far figurare come nuovo l'acquisto di macchinari e attrezzature di cantina già, in realtà, acquistati da altre società al medesimo riconducibili a prezzi inferiori a quello di rivendita al Pt_1
Ciò è stato accertato con riferimento ai sei tini di legno di cui era produttore la società (fatt. 251/2010), al serbatoio termocondizionato Bucher, alla CP_3 diraspatrice e all'elettropompa prodotte da Vaslin – Bucher S.p.a. (fatt. 252/2010)
e al materiale di cui alle fatture nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, emesse da Fingest S.r.l.
Vi è prova, allora, di una chiara violazione dell'art. 14.5 lett. f) del bando di gara, il quale esclude dalle spese ammissibili, le spese per l'acquisto di attrezzature e impianti usati come definiti nell'allegato alla D.G.R. 392 del 2008 all'art. 3 lett. k, secondo cui: “al fine di specificare cosa si intende per materiale usato o di occasione, si preferisce dare la definizione di bene nuovo di fabbrica, ovvero di quella categoria di beni nei quali non rientrano i primi. Per beni 'nuovo di fabbrica' si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o da un suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi di costo rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore…”.
Ed infatti, è circostanza del tutto irrilevante il fatto che i beni non fossero mai stati prima utilizzati, atteso che vi è comunque evidenza che questi beni, in parte già certamente presenti in azienda dal 2006, fossero stati venduti all Pt_3
da CRC S.r.l. e da Fingest S.r.l. ad un prezzo maggiorato rispetto a quello
[...] di acquisto presso il produttore.
pagina 11 di 12 Risulta, quindi, acclarata la legittimità della revoca del contributo, avendo il fatto passare per nuove attrezzature e macchinari in realtà già acquistati Pt_1 da terze società al medesimo riconducibili, le quali hanno poi rivenduto all'azienda agricola i medesimi beni a prezzo maggiorato rispetto a quello di acquisto dal produttore.
Risulta, allora, che il provvedimento di revoca sia stato correttamente assunto a fronte della carenza dei presupposti previsti dal bando di gara che il beneficiario era tenuto a rispettare, essendo prevista, quale conseguenza della violazione consistente nella falsità delle dichiarazioni rese in modo strumentale al conseguimento dei benefici, l'esclusione della domanda dal sostegno pubblico, come previsto dalla D.G.R. n. 144/2009.
L'esito del giudizio depone per la soccombenza dell'attore, il quale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. deve essere allora condannato al pagamento delle spese di lite.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i. tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna parte attrice al pagamento in favore della CP_1 convenuta delle spese di lite che si liquidano in euro 29.193,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Perugia, 10 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
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