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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2024, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanna Caso Presidente dott. Luigia Franzese Giudice rel. dott. Di Palo Rossella Giudice
nel procedimento r.g.n. 353/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07.05.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 12/02/2024 da e da Parte_1 Pt_2
rappresentati e difesi dall'avv. NATALE FRANCESCA, tendente ad ottenere la
[...] separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Bellona in data 23/02/2019; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nato un figlio, (01.04.2013); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto;
2) Dichiarare la separazione dei coniugi e , del matrimonio contratto in data 23 Parte_1 Parte_2 febbraio 2019 alle ore 12:00 nel comune di Bellona, inscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bellona, Anno
2019, Nr.1, Parte I, Serie Ufficio 1;
3) Affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. abiterà Per_1 stabilmente con la mamma presso l'abitazione coniugale, sita in Bellona, alla Via Diaz n. 22;
4) Assegnare la casa coniugale sita in Bellona alla via A. Diaz, n.22 alla moglie IG.ra ; Parte_1 relativamente alla comunione legale dei mobili costituenti l'arredo della casa coniugale, di proprietà della IG.ra
[...]
si stabilisce che resteranno nella casa coniugale;
Parte_1 2
5) I coniugi essendo economicamente autosufficienti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
6) La madre concorda nel favorire il più possibile la continuità e la quotidianità dei rapporti tra padre e figlio e tra questi ed il nonno paterno nel rispetto della volontà e della inclinazione del piccolo, senza alcuna costrizione;
7) I tempi di frequentazione tra genitore non collocatario ed il figlio saranno disciplinati come segue: è data la Per_1 facoltà al padre di tenere con se il figlio minore, liberamente senza alcuna limitazione, onde consentire un rapporto stabile tra gli stessi, rispettando sia le eIGenze scolastiche e personali del piccolo, che quelle lavorative del padre. Comunque, onde fissare delle linee guida, suscettibili di ogni variazione concordata tra i genitori: il padre terrà con sé il figlio, il lunedì e il mercoledì dalle ore 18,00, fino alle ore 20,00 circa (nel periodo estivo tale orario sarà anticipato alle ore 17,00 e prolungato fino alle ore 21,00 circa). Inoltre lo stesso, a week-end alterni, terrà con se il figlio, dal venerdì alle ore 20,00 circa, fino al sabato alle ore 20.00, con pernottamento (nel periodo estivo tale orario sarà anticipato alle ore 17,00 e prolungato fino alle ore 21,00 circa) sempre secondo la disponibilità ed il volere del minore e secondo le eIGenze lavorative del papà. SI INTENDE PER PERIODO ESTIVO quello in cui il bambino non frequenterà la scuola. Il figlio trascorrerà, alternativamente, la cena della Vigilia di Natale ed il pranzo di Natale con il papà mentre, la vigilia di
Capodanno (31 dicembre) ed il pranzo di Capodanno (1° gennaio) con la madre, il tutto con diritto di pernottamento per la notte della vigilia di Natale, sempre secondo il volere del piccolo e previo accordo con la madre. Relativamente Per_1 alle festività pasquali, , trascorrerà, ad anni alterni o la domenica delle Palme (intendendo dal Sabato Per_1 pomeriggio alla domenica sera) con uno, mentre le festività della Pasqua, intendendo queste ultime dalla mattina del sabato Santo alla mattina del Lunedì dell'Angelo fino alle ore 11,00, con l'altro. Per le vacanze estive, il padre avrà diritto a trascorrere con il figlio un periodo di 15 giorni non consecutivi, nei mesi di luglio, agosto o settembre (inteso le prime 2 settimane di settembre prima dell'inizio della scuola), da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
8) Disporre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere in favore della IG.ra la Parte_2 Parte_1 somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento per il minore . Detto importo dovrà essere corrisposto Per_1 entro il 10 di ogni mese, a partire dalla sottoscrizione del presente atto, con bonifico bancario sul Conto acceso presso l' , intestato alla IG.ra con il seguente IBAN: IT 43 S 07601 14900 Organizzazione_1 Parte_1
000071297683. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a partire dall'anno successivo alla data di omologa della separazione, come per legge. Il IG. dovrà provvedere al Parte_2 mantenimento del figlio anche dopo il raggiungimento della maggiore età per il tempo necessario a trovare un'adeguata collocazione nel mercato del lavoro o per completare gli studi universitari.
9) Disporre che il IG. provveda al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie documentate e Parte_2 preventivamente concordate, sostenute per il figlio minore, comprendendo le spese mediche, dentistiche, scolastiche e sportive;
10) L'abitazione coniugale, di proprietà della IG.ra resta assegnata alla moglie con il figlio, mentre il Parte_1 marito provvederà a trasferire la propria residenza a Vitulazio, in Viale Italia e a darne comunicazione alla moglie;
3
11) I coniugi si obbligano reciprocamente a prestare il loro consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto o di altro documento valido ai fini dell'espatrio del minore, salvo che non sussistano, nell'interesse degli stessi, validi motivi di diniego. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 07.05.2024; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 Pt_2
nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bellona di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte I, serie , anno 2019);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conIGlio del 07.05.2024
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanna Caso Presidente dott. Luigia Franzese Giudice rel. dott. Di Palo Rossella Giudice
nel procedimento r.g.n. 353/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07.05.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 12/02/2024 da e da Parte_1 Pt_2
rappresentati e difesi dall'avv. NATALE FRANCESCA, tendente ad ottenere la
[...] separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Bellona in data 23/02/2019; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nato un figlio, (01.04.2013); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto;
2) Dichiarare la separazione dei coniugi e , del matrimonio contratto in data 23 Parte_1 Parte_2 febbraio 2019 alle ore 12:00 nel comune di Bellona, inscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bellona, Anno
2019, Nr.1, Parte I, Serie Ufficio 1;
3) Affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. abiterà Per_1 stabilmente con la mamma presso l'abitazione coniugale, sita in Bellona, alla Via Diaz n. 22;
4) Assegnare la casa coniugale sita in Bellona alla via A. Diaz, n.22 alla moglie IG.ra ; Parte_1 relativamente alla comunione legale dei mobili costituenti l'arredo della casa coniugale, di proprietà della IG.ra
[...]
si stabilisce che resteranno nella casa coniugale;
Parte_1 2
5) I coniugi essendo economicamente autosufficienti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
6) La madre concorda nel favorire il più possibile la continuità e la quotidianità dei rapporti tra padre e figlio e tra questi ed il nonno paterno nel rispetto della volontà e della inclinazione del piccolo, senza alcuna costrizione;
7) I tempi di frequentazione tra genitore non collocatario ed il figlio saranno disciplinati come segue: è data la Per_1 facoltà al padre di tenere con se il figlio minore, liberamente senza alcuna limitazione, onde consentire un rapporto stabile tra gli stessi, rispettando sia le eIGenze scolastiche e personali del piccolo, che quelle lavorative del padre. Comunque, onde fissare delle linee guida, suscettibili di ogni variazione concordata tra i genitori: il padre terrà con sé il figlio, il lunedì e il mercoledì dalle ore 18,00, fino alle ore 20,00 circa (nel periodo estivo tale orario sarà anticipato alle ore 17,00 e prolungato fino alle ore 21,00 circa). Inoltre lo stesso, a week-end alterni, terrà con se il figlio, dal venerdì alle ore 20,00 circa, fino al sabato alle ore 20.00, con pernottamento (nel periodo estivo tale orario sarà anticipato alle ore 17,00 e prolungato fino alle ore 21,00 circa) sempre secondo la disponibilità ed il volere del minore e secondo le eIGenze lavorative del papà. SI INTENDE PER PERIODO ESTIVO quello in cui il bambino non frequenterà la scuola. Il figlio trascorrerà, alternativamente, la cena della Vigilia di Natale ed il pranzo di Natale con il papà mentre, la vigilia di
Capodanno (31 dicembre) ed il pranzo di Capodanno (1° gennaio) con la madre, il tutto con diritto di pernottamento per la notte della vigilia di Natale, sempre secondo il volere del piccolo e previo accordo con la madre. Relativamente Per_1 alle festività pasquali, , trascorrerà, ad anni alterni o la domenica delle Palme (intendendo dal Sabato Per_1 pomeriggio alla domenica sera) con uno, mentre le festività della Pasqua, intendendo queste ultime dalla mattina del sabato Santo alla mattina del Lunedì dell'Angelo fino alle ore 11,00, con l'altro. Per le vacanze estive, il padre avrà diritto a trascorrere con il figlio un periodo di 15 giorni non consecutivi, nei mesi di luglio, agosto o settembre (inteso le prime 2 settimane di settembre prima dell'inizio della scuola), da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
8) Disporre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere in favore della IG.ra la Parte_2 Parte_1 somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento per il minore . Detto importo dovrà essere corrisposto Per_1 entro il 10 di ogni mese, a partire dalla sottoscrizione del presente atto, con bonifico bancario sul Conto acceso presso l' , intestato alla IG.ra con il seguente IBAN: IT 43 S 07601 14900 Organizzazione_1 Parte_1
000071297683. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a partire dall'anno successivo alla data di omologa della separazione, come per legge. Il IG. dovrà provvedere al Parte_2 mantenimento del figlio anche dopo il raggiungimento della maggiore età per il tempo necessario a trovare un'adeguata collocazione nel mercato del lavoro o per completare gli studi universitari.
9) Disporre che il IG. provveda al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie documentate e Parte_2 preventivamente concordate, sostenute per il figlio minore, comprendendo le spese mediche, dentistiche, scolastiche e sportive;
10) L'abitazione coniugale, di proprietà della IG.ra resta assegnata alla moglie con il figlio, mentre il Parte_1 marito provvederà a trasferire la propria residenza a Vitulazio, in Viale Italia e a darne comunicazione alla moglie;
3
11) I coniugi si obbligano reciprocamente a prestare il loro consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto o di altro documento valido ai fini dell'espatrio del minore, salvo che non sussistano, nell'interesse degli stessi, validi motivi di diniego. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 07.05.2024; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 Pt_2
nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bellona di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte I, serie , anno 2019);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conIGlio del 07.05.2024
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese