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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/11/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 13 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3382/25 Reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, CF: rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 rilasciata allegato in calce al presente atto, dall' avvocato Claudio Ursomando con il quale è elettivamente domiciliato presso lo studio legale alla via Camusso 12 in Caserta
Opponente
E
, con sede in Roma, alla Via Controparte_1
SE RE n. 14, in persona del procuratore speciale, rappresentata a difesa rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cavallo del Foro di Paola (CS), giusta procura in calce alla memoria difensiva, presso il cui studio, sito in Paola (CS), alla via Falcone e Borsellino n. 4, elegge domicilio
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2025 esponeva che in data Parte_1
18.04.2025 aveva ricevuto intimazione di pagamento n. 10020259005594761/000 con la quale l' aveva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro Controparte_2
29.218,24, relativo a diverse cartelle esattoriali emesse tra il 2020 e il 2024 . La ricorrente affermava di voler limitare le proprie contestazioni alle sole cartelle esattoriali aventi ad oggetto contributi previdenziali dovuti alla previdenza e assistenza forense e , più precisamente ,la Cartella n. CP_3
10020200000260001000 per l'importo residuo di euro 2.654,16 e la Cartella n.
10020200022141681000 per l'importo residuo di euro 3.516,74. La ricorrente riferiva che tali cartelle di pagamento erano state inserite in una precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 02/11/2023, nella quale le stesse venivano riportate pedissequamente e per le quali la rispettiva pretesa creditoria veniva cristallizzata originariamente in € 3.170,24 e
3.744,27, per un importo complessivo di € 6.914,51 e che alla luce dell'imminente iscrizione ipotecaria, ella azionava, in data 04/12/2023, la procedura di rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973 relativamente a tutte le cartelle di pagamento inserite nella predetta comunicazione , comprese le succitate cartelle di pagamento;
che il rateizzo le veniva accordato dall'ente resistente in data
14/12/2023; che a causa di sopraggiunte difficoltà economiche la ricorrente provvedeva al pagamento dei ratei concordati non in modo costante, e che ciò aveva prodotto l'intervenuta decadenza del rateizzo, di cui, tuttavia, la ricorrente non riceveva mai alcuna formale comunicazione. La ricorrente lamentava che l'atto impugnato non indicava la data esatta dell'avvenuta decadenza dalla rateizzazione, elemento essenziale come dies a quo, per il (ri)calcolo degli interessi e degli oneri sul debito residuo;
eccepiva in particolare la violazione dell'art. 7, comma 1-ter, della legge n. 212/2000
(Statuto del contribuente) per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora e per indicazione della data di decadenza dalla rateizzazione;
inoltrava altresì istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, proprio per i motivi sopra descritti;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “In via preliminare: - Sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, gli effetti dell'avviso di intimazione impugnato;
In via principale: Annullare e/o disapplicare
e/o dichiarare l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 100 2025 90055947 61/000 limitatamente alle pretese relative ai contributi previdenziali di cui alle cartelle di pagamento n.
10020200000260001000 e 10020200022141681000, così come rideterminate e aggiornate, , per le motivazioni espresse in rassegna In subordine: - Annullare e/o disapplicare e/o dichiarare
l'inefficacia delle cartelle di pagamento n. 10020200000260001000 e 10020200022141681000 così come rideterminate ed aggiornate, e conosciute dalla ricorrente solo con la notificazione dell'impugnato atto di intimazione. In ogni caso: Condannare i resistenti al pagamento delle spese processuali e degli onorari di causa.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1 sottolineando la legittimità del proprio operato;
chiedeva quindi che la domanda dell'opponente fosse rigettata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Il giudice all'udienza del 13 novembre 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
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Nell'affrontare il merito della controversia , è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile .
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione ( avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento , dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione IN .
Va rilevato, peraltro , che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_4 pagamento , avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento , per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto il contribuente , il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici , ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale con una opposizione agli atti esecutivi o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ( Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ; Cass. n.24975/2006
; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Tanto premesso, va evidenziato che nel caso di specie l'opposizione è qualificabile unicamente come opposizione agli atti esecutivi atteso che la ricorrente si duole di vizi che ineriscono unicamente alle modalità di redazione dell'atto di intimazione .
La domanda è stata correttamente proposta nei confronti dell' . Controparte_1
L'agente del servizio di riscossione deve infatti ritenersi legittimato rispetto alla opposizioni agli atti esecutivi laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito dalla cartella di pagamento la quale, infatti, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/73, deve contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
La conferma testuale che avverso la cartella è consentita sia l'opposizione per motivi di merito che l'opposizione agli atti esecutivi per vizi formali si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma
6 del d.lgs. n. 46/99 secondo cui, invero, “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del Codice di procedura civile”, sia nell'art. 29, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 46/99. Tale ultima disposizione, infatti, prevede che “alle entrate indicate nel comma 1 [cioè, tra l'altro, quelle non tributarie] non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il citato art. 57 del d.P.R. n. 602/73, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'articolo 615 del Codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
né le opposizioni regolate dall'articolo 617 dello stesso codice relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Quindi, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi, il debitore ben può proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo gli artt. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18.11.2004, n. 21863; Id. 8.7.2008, n. 18691).
La Corte di cassazione, del resto, nella parallela materia del contenzioso tributario, ha affermato che
“ai sensi dell'art. 10, D.LGS. n. 546/92, in caso di impugnazione della cartella esattoriale, sussiste la legittimazione passiva del Concessionario del Servizio di riscossione dei tributi solo se
l'impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo (Cass. Sez. Trib., 6-5-2002, n. 6450).
Il D.LGS. n. 546/92, regolatore del nuovo processo tributario, attribuisce al concessionario la qualità di parte. Tuttavia, la legittimazione passiva del Concessionario sussiste solo nei casi in cui oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili, nel senso che trattasi di errori imputabili al , come la compilazione o intestazione della cartella di CP_4 pagamento oppure la notifica della stessa. In caso contrario, il Concessionario chiamato in causa – per esempio, in relazione ad un vizio relativo alla preliminare attività accertativa – potrà eccepire validamente il difetto di legittimazione passiva, con ogni ovvia conseguenza in ordine alle spese processuali” (Cass. 12.7.2005, n. 14669).
A conferma di ciò si rammenta che l'art. 39 del d.lgs. 13.4.1999, n. 112, “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337”, prevede che “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
In definitiva, se si applicano le disposizioni processuali ordinarie, ciò comporta che le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella, che non è altro che un estratto del ruolo, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80) (v. Cass. 24.10.2008, n. 25757).
Da ciò, quindi, deriva che, ove l'opposizione non sia proposta per motivi formali ma per motivi di merito in sostanza per contestare l'esistenza del potere di agire esecutivamente per assenza di titolo ovvero per affermare l'insussistenza del credito vantato dall'ente impositore, legittimato passivamente è soltanto quest'ultimo.
Ciò premesso, va chiarito che l'opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti dell'
[...]
è inammissibile perché tardiva. È la stessa ricorrente, infatti, a riferire che Controparte_1 la intimazione di pagamento oggi opposta le sarebbe stata notificata in data 18 aprile 2025 , sicché, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, ella avrebbe dovuto proporre l'opposizione nei successivi venti giorni;
termine che non è stato rispettato.
L'opposizione va dunque dichiarata inammissibile perché tardiva .
Le spese seguono la soccombenza .
P.Q.M.
1. dichiara inammissibile , perché tardiva , l'opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti dell' con riferimento;
Controparte_1
2. condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese Controparte_1 del giudizio che si liquidano in complessivi € 849,00 , IVA e Cap come per legge , con attribuzione all'avv. Antonio Cavallo che dichiara averne fatto anticipo .
Salerno 13 novembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio