CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NI MA, Presidente MARINAI GIANMARCO, Relatore NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 714/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato - Via Rimini 17 59100 Prato PO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 103/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PRATO sez. 2 e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T01PF007192022 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 103/2023 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Prato nel procedimento R.G. 102/2023 in data 20/11/2023 e depositata in data 18/12/2023. 1.1. Espone che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Prato le aveva notificato l'avviso di accertamento n. T8T01PF00719/2022, relativo all'anno d'imposta 2017 per complessivi €
194.740,68. La richiesta nasceva da una verifica dell'Ufficio e dal successivo contraddittorio in ordine ad un finanziamento del 2017 ricevuto dalla contribuente da parte della Banca_3 di Hong Kong, a mezzo di 3 bonifici, rispettivamente di € 75.000, € 75.000 e € 55.000 per complessivi € 205.000, finalizzato all'acquisto di un immobile, che l'Agenzia delle entrate, non ritenendo giustificata la provenienza, aveva recuperato a tassazione a titolo di redditi diversi. La ricorrente esponeva di non essere riuscita, dopo la stipula del preliminare, ad ottenere un mutuo, né da Banca Banca_1, né
BA , sia perché l'istituto erogante non avrebbe potuto iscrivere ipoteca di primo grado sul bene oggetto di compravendita, essendo quest'ultimo in fase di divisione e, quindi, non precisamente identificato catastalmente, sia perché l'immobile promesso in vendita si trovava al momento in classe catastale F, essendo ancora "al grezzo" e la prassi bancaria non prevedeva, allora come oggi, la concessione di mutui finalizzati all'acquisto di beni di questo tipo, e di essersi, quindi, risolta a chiedere aiuto ai propri parenti in Cina, e, visto il limite del governo cinese dell'importo erogabile, a ricorrere ad una banca in Hong Kong, dove, a differenza della Cina continentale, è possibile aprire conti bancari a favore di cittadini non residenti per importi superiori. Pertanto, aveva fatto ricorso allo strumento del finanziamento bancario, per il quale era però necessario fornire opportune garanzie economiche, rinvenute da parte del nonno paterno, il quale metteva a disposizione
Banca_3 Ricorrente_1della di Hong Kong la somma necessaria affinché l'istituto concedesse alla le somme necessarie all'acquisto della casa. Tale denaro, per un ammontare di 1.300.000 yuan (circa
170 mila euro), non era mai entrato nella disponibilità della Ricorrente_1, in quanto posto a garanzia del finanziamento concesso. Dopo aver ricevuto la somma richiesta, la ricorrente non aveva provveduto al pagamento delle rate pattuite.
La ricorrente rilevava che non c'era alcuna irregolarità, come comprovato anche dal fatto che la
Società_1mancanza di disponibilità economica era conseguente a vicende di lite giudiziaria con la ditta , incaricata di eseguire i lavori sull'immobile, e per l'onerosa sanatoria che aveva dovuto sostenere.
1.2. Resisteva Agenzia delle Entrate che dal combinato disposto degli artt. 38 e 32 d.p.r. n.
600/1973 risulta legislativamente affermata l'esistenza in capo al contribuente dell'onere di fornire prova piena ed esaustiva della irrilevanza fiscale, e dunque dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta, dei bonifici bancari recuperati a tassazione, prova che, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non può essere circoscritta alla semplice indicazione dei soggetti che hanno disposto i vari bonifici, ma deve tradursi in una giustificazione sostanziale delle movimentazioni finanziarie esaminate, al fine di documentarne origine e natura.
1.3. La CGT1 respingeva il ricorso, affermando che non era stata offerta la prova incombente sul contribuente.
1.4. Con l'appello, la ricorrente ribadisce che le somme provengono da finanziamento e dunque non sono frutto di redditi diversi tassabili.
1.5. L'Agenzia delle Entrate ribadisce la correttezza del proprio operato e chiede il rigetto dell'appello.
1.6. All'esito dell'udienza, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è infondato. L'art. 38 del D.p.R. n. 600/1973, prevede che l'Amministrazione Finanziaria possa procedere alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo;
nel caso di specie, a fronte di un reddito da lavoro Ric1dipendente dichiarato pari a circa 40.000 Euro circa, la ha ricevuto nel 2017 bonifici per 205.000 Euro circa. Con l'invito n. I00092/2019, pertanto, l'Ufficio chiedeva alla ricorrente, ai sensi dell'art 32 del D.p.R. 600/1973, di fornire dati o notizie rilevanti ai fini dell'accertamento della propria posizione fiscale e in particolare una giustificazione dei rapporti intrattenuti con i soggetti disponenti i vari bonifici. Il richiamo al citato art. 32 consente all'Amministrazione Finanziaria di porre le operazioni riscontrate “alla base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”.
È principio consolidato che “i versamenti su conto corrente bancario, in assenza di prova contraria del contribuente che attesti la loro inerenza all'imponibile dichiarato ovvero ad operazioni non imponibili, si presumono rappresentativi di corrispettivi imponibili in forza di una vincolante valutazione legislativa” (Sent. Cass. n. 25679/2016); ciò in quanto, come chiarito più di recente (Cass.
n. 11810/2019), in mancanza di prova contraria, costituiscono redditi di capitale non dichiarati i bonifici dall'estero sul conto corrente bancario del contribuente, qualora l'accertamento dell'ufficio finanziario sia fondato su dati ed elementi risultanti da tale conto.
La ricorrente, come già correttamente evidenziato dalla logica e coerente motivazione della sentenza impugnata, che qui si ribadisce, non ha fornito la prova (con onere su di lei gravante) che le somme a lei bonificate dalla banca di Hong Kong non siano assoggettabili a tassazione.
Anche dando per acquisito che la ricorrente non abbia potuto ottenere un mutuo in Italia e che abbia potuto solo ricorrere ad un finanziamento in una banca di Hong Kong (in cui sarebbe possibile ottenere finanziamenti per soggetti non residenti in [...]), le circostanze che emergono sono le seguenti.
Non c'è prova dell'avvenuto ottenimento di un finanziamento. Il documento cinese, infatti, non reca traduzione giurata e non può dunque dirsi dimostrato l'avvenuta concessione del finanziamento.
Anche se il contenuto del documento prodotto corrispondesse effettivamente alla traduzione, si tratterebbe di un'apertura di credito con il massimale di cinque milioni di dollari di Hong Kong
Banca_3( ), che – evidentemente – è atto diverso dalla erogazione del finanziamento. Inoltre, il documento che avvalorerebbe la ricostruzione della ricorrente (la lettera di
Nominativo_1) in realtà pone numerosi dubbi ed interrogativi.
A parte che nulla dimostra (se non la mera dichiarazione della ricorrente) il legame di parentela tra i due soggetti, tale documento risale a data antecedente all'apertura di credito (10.6.2017) e contiene una dichiarazione di Nom1 di aver prestato 1.300.000 Yuan alla nipotina “Nominativo_2
(il nome è anche errato: “Nom2”), dichiarazione che non combacia con la ricostruzione fatta dalla stessa ricorrente, che afferma negli atti che avrebbe ottenuto un finanziamento dalla banca di Hong
Kong, che il nonno avrebbe garantito. Le due operazioni sono del tutto diverse.
Inoltre, l'estratto conto prodotto (del tutto parziale, essendo mascherate le altre operazioni) fa riferimento a trasferimenti di denaro che sembrano provenire da altri conti (provenienti da altre Ric1province cinesi) della stessa : la ricorrente cerca di sminuire il valore probatorio di tali operazioni, ma di certo tali elementi non corroborano la tesi attorea.
In ogni caso, è pacifico che le somme non risultano essere mai state restituite dalla Ric1, né risulta che la ricorrente si sia in qualche modo mai adoperata per restituire le somme alla banca (il 27.2.2019 aveva dichiarato “Non appena le suddette unità verranno accatastate come civili abitazioni provvederò a richiedere mutuo presso una Banca italiana per procedere all'estinzione del finanziamento di cui sopra”, ma gli immobili a distanza di anni non risultano essere stati accatastati, e
– va da sé – nessun mutuo è stato richiesto a banche italiane.
È dunque irrilevante, sotto il profilo della soddisfazione dell'onere probatorio, che la ricorrente abbia effettivamente acquistato l'immobile in data successiva alla ricezione dei bonifici.
L'appello, in conclusione, è infondato e va respinto.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.4.2014, applicabile ex art. 28 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Toscana – I sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado, condanna parte soccombente alle spese che liquida in euro 6.000 oltre accessori di legge.
Firenze, 12.1.2026.
Il Giudice relatore La Presidente
dott. Gianmarco Marinai dr.ssa Maria Cannizzaro
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NI MA, Presidente MARINAI GIANMARCO, Relatore NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 714/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato - Via Rimini 17 59100 Prato PO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 103/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PRATO sez. 2 e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T01PF007192022 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 103/2023 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Prato nel procedimento R.G. 102/2023 in data 20/11/2023 e depositata in data 18/12/2023. 1.1. Espone che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Prato le aveva notificato l'avviso di accertamento n. T8T01PF00719/2022, relativo all'anno d'imposta 2017 per complessivi €
194.740,68. La richiesta nasceva da una verifica dell'Ufficio e dal successivo contraddittorio in ordine ad un finanziamento del 2017 ricevuto dalla contribuente da parte della Banca_3 di Hong Kong, a mezzo di 3 bonifici, rispettivamente di € 75.000, € 75.000 e € 55.000 per complessivi € 205.000, finalizzato all'acquisto di un immobile, che l'Agenzia delle entrate, non ritenendo giustificata la provenienza, aveva recuperato a tassazione a titolo di redditi diversi. La ricorrente esponeva di non essere riuscita, dopo la stipula del preliminare, ad ottenere un mutuo, né da Banca Banca_1, né
BA , sia perché l'istituto erogante non avrebbe potuto iscrivere ipoteca di primo grado sul bene oggetto di compravendita, essendo quest'ultimo in fase di divisione e, quindi, non precisamente identificato catastalmente, sia perché l'immobile promesso in vendita si trovava al momento in classe catastale F, essendo ancora "al grezzo" e la prassi bancaria non prevedeva, allora come oggi, la concessione di mutui finalizzati all'acquisto di beni di questo tipo, e di essersi, quindi, risolta a chiedere aiuto ai propri parenti in Cina, e, visto il limite del governo cinese dell'importo erogabile, a ricorrere ad una banca in Hong Kong, dove, a differenza della Cina continentale, è possibile aprire conti bancari a favore di cittadini non residenti per importi superiori. Pertanto, aveva fatto ricorso allo strumento del finanziamento bancario, per il quale era però necessario fornire opportune garanzie economiche, rinvenute da parte del nonno paterno, il quale metteva a disposizione
Banca_3 Ricorrente_1della di Hong Kong la somma necessaria affinché l'istituto concedesse alla le somme necessarie all'acquisto della casa. Tale denaro, per un ammontare di 1.300.000 yuan (circa
170 mila euro), non era mai entrato nella disponibilità della Ricorrente_1, in quanto posto a garanzia del finanziamento concesso. Dopo aver ricevuto la somma richiesta, la ricorrente non aveva provveduto al pagamento delle rate pattuite.
La ricorrente rilevava che non c'era alcuna irregolarità, come comprovato anche dal fatto che la
Società_1mancanza di disponibilità economica era conseguente a vicende di lite giudiziaria con la ditta , incaricata di eseguire i lavori sull'immobile, e per l'onerosa sanatoria che aveva dovuto sostenere.
1.2. Resisteva Agenzia delle Entrate che dal combinato disposto degli artt. 38 e 32 d.p.r. n.
600/1973 risulta legislativamente affermata l'esistenza in capo al contribuente dell'onere di fornire prova piena ed esaustiva della irrilevanza fiscale, e dunque dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta, dei bonifici bancari recuperati a tassazione, prova che, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non può essere circoscritta alla semplice indicazione dei soggetti che hanno disposto i vari bonifici, ma deve tradursi in una giustificazione sostanziale delle movimentazioni finanziarie esaminate, al fine di documentarne origine e natura.
1.3. La CGT1 respingeva il ricorso, affermando che non era stata offerta la prova incombente sul contribuente.
1.4. Con l'appello, la ricorrente ribadisce che le somme provengono da finanziamento e dunque non sono frutto di redditi diversi tassabili.
1.5. L'Agenzia delle Entrate ribadisce la correttezza del proprio operato e chiede il rigetto dell'appello.
1.6. All'esito dell'udienza, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è infondato. L'art. 38 del D.p.R. n. 600/1973, prevede che l'Amministrazione Finanziaria possa procedere alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo;
nel caso di specie, a fronte di un reddito da lavoro Ric1dipendente dichiarato pari a circa 40.000 Euro circa, la ha ricevuto nel 2017 bonifici per 205.000 Euro circa. Con l'invito n. I00092/2019, pertanto, l'Ufficio chiedeva alla ricorrente, ai sensi dell'art 32 del D.p.R. 600/1973, di fornire dati o notizie rilevanti ai fini dell'accertamento della propria posizione fiscale e in particolare una giustificazione dei rapporti intrattenuti con i soggetti disponenti i vari bonifici. Il richiamo al citato art. 32 consente all'Amministrazione Finanziaria di porre le operazioni riscontrate “alla base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”.
È principio consolidato che “i versamenti su conto corrente bancario, in assenza di prova contraria del contribuente che attesti la loro inerenza all'imponibile dichiarato ovvero ad operazioni non imponibili, si presumono rappresentativi di corrispettivi imponibili in forza di una vincolante valutazione legislativa” (Sent. Cass. n. 25679/2016); ciò in quanto, come chiarito più di recente (Cass.
n. 11810/2019), in mancanza di prova contraria, costituiscono redditi di capitale non dichiarati i bonifici dall'estero sul conto corrente bancario del contribuente, qualora l'accertamento dell'ufficio finanziario sia fondato su dati ed elementi risultanti da tale conto.
La ricorrente, come già correttamente evidenziato dalla logica e coerente motivazione della sentenza impugnata, che qui si ribadisce, non ha fornito la prova (con onere su di lei gravante) che le somme a lei bonificate dalla banca di Hong Kong non siano assoggettabili a tassazione.
Anche dando per acquisito che la ricorrente non abbia potuto ottenere un mutuo in Italia e che abbia potuto solo ricorrere ad un finanziamento in una banca di Hong Kong (in cui sarebbe possibile ottenere finanziamenti per soggetti non residenti in [...]), le circostanze che emergono sono le seguenti.
Non c'è prova dell'avvenuto ottenimento di un finanziamento. Il documento cinese, infatti, non reca traduzione giurata e non può dunque dirsi dimostrato l'avvenuta concessione del finanziamento.
Anche se il contenuto del documento prodotto corrispondesse effettivamente alla traduzione, si tratterebbe di un'apertura di credito con il massimale di cinque milioni di dollari di Hong Kong
Banca_3( ), che – evidentemente – è atto diverso dalla erogazione del finanziamento. Inoltre, il documento che avvalorerebbe la ricostruzione della ricorrente (la lettera di
Nominativo_1) in realtà pone numerosi dubbi ed interrogativi.
A parte che nulla dimostra (se non la mera dichiarazione della ricorrente) il legame di parentela tra i due soggetti, tale documento risale a data antecedente all'apertura di credito (10.6.2017) e contiene una dichiarazione di Nom1 di aver prestato 1.300.000 Yuan alla nipotina “Nominativo_2
(il nome è anche errato: “Nom2”), dichiarazione che non combacia con la ricostruzione fatta dalla stessa ricorrente, che afferma negli atti che avrebbe ottenuto un finanziamento dalla banca di Hong
Kong, che il nonno avrebbe garantito. Le due operazioni sono del tutto diverse.
Inoltre, l'estratto conto prodotto (del tutto parziale, essendo mascherate le altre operazioni) fa riferimento a trasferimenti di denaro che sembrano provenire da altri conti (provenienti da altre Ric1province cinesi) della stessa : la ricorrente cerca di sminuire il valore probatorio di tali operazioni, ma di certo tali elementi non corroborano la tesi attorea.
In ogni caso, è pacifico che le somme non risultano essere mai state restituite dalla Ric1, né risulta che la ricorrente si sia in qualche modo mai adoperata per restituire le somme alla banca (il 27.2.2019 aveva dichiarato “Non appena le suddette unità verranno accatastate come civili abitazioni provvederò a richiedere mutuo presso una Banca italiana per procedere all'estinzione del finanziamento di cui sopra”, ma gli immobili a distanza di anni non risultano essere stati accatastati, e
– va da sé – nessun mutuo è stato richiesto a banche italiane.
È dunque irrilevante, sotto il profilo della soddisfazione dell'onere probatorio, che la ricorrente abbia effettivamente acquistato l'immobile in data successiva alla ricezione dei bonifici.
L'appello, in conclusione, è infondato e va respinto.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.4.2014, applicabile ex art. 28 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Toscana – I sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado, condanna parte soccombente alle spese che liquida in euro 6.000 oltre accessori di legge.
Firenze, 12.1.2026.
Il Giudice relatore La Presidente
dott. Gianmarco Marinai dr.ssa Maria Cannizzaro