TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6782/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA NO Presidente dott.ssa HE TI NC Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 22.10.2025, assunto in decisione in data 19.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Angelo De Nina ed elettivamente domiciliati presso il suo studio Sesto San
Giovanni, v.le Gramsci n.135;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
(Atto iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni Parte_2
(MI) al n. 149 – Parte II – Serie B – Anno 1988), in regime di separazione dei beni;
-ordinare alla Cancelleria di trasmettere all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano, ove è stato trascritto il vincolo coniugale, copia autentica della Sentenza definitiva affinché provveda ad annotarla a margine dell'atto di matrimonio e a comunicarla all'Anagrafe del Comune Sesto San Giovanni, ove risiedono gli ex coniugi, per l'aggiornamento delle rispettive schede personali;
-dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio. Motivi della decisione
I.La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in data 29.9.2016.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (27.9.2016) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 24.9.1991, maggiorenne ed economicamente autosufficiente) Per_1
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato in data 22.10.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Milano in data 18.6.1988 (atto n. 782 parte II – serie A del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025
Il Presidente
LA NO
Il Giudice relatore
HE TI NC
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA NO Presidente dott.ssa HE TI NC Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 22.10.2025, assunto in decisione in data 19.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Angelo De Nina ed elettivamente domiciliati presso il suo studio Sesto San
Giovanni, v.le Gramsci n.135;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
(Atto iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni Parte_2
(MI) al n. 149 – Parte II – Serie B – Anno 1988), in regime di separazione dei beni;
-ordinare alla Cancelleria di trasmettere all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano, ove è stato trascritto il vincolo coniugale, copia autentica della Sentenza definitiva affinché provveda ad annotarla a margine dell'atto di matrimonio e a comunicarla all'Anagrafe del Comune Sesto San Giovanni, ove risiedono gli ex coniugi, per l'aggiornamento delle rispettive schede personali;
-dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio. Motivi della decisione
I.La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in data 29.9.2016.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (27.9.2016) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 24.9.1991, maggiorenne ed economicamente autosufficiente) Per_1
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato in data 22.10.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Milano in data 18.6.1988 (atto n. 782 parte II – serie A del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025
Il Presidente
LA NO
Il Giudice relatore
HE TI NC