Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 16 gennaio 2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 991/2024 R. G. sezione lavoro vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] p. 1, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso di prime cure rgl 3692/2021 oggetto del presente appello, depositato innanzi al Tribunale di Napoli Nord sezione lavoro, dall' Avv. Emanuele Guarino (C.F. e con lui elett.te dom.to in Napoli C.F._2 alla Via Bologna n. 138 presso il suo studio;
il procuratore costituito dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec Email_1
Appellante
E
P. Iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., , con sede legale in Teverola (Ce), Via Salzano, 43, Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato e congiunto al presente atto, dall'Avv. Francesco Tozzi (c.f. ) e C.F._3 dall'Avv. Giuseppina Chiariello (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il loro studio in Casaluce (CE), Via Lemitone, I Tratto, 2. Si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni c/o il seguente numero di fax 081.4249280 op. c/o i seguenti indirizzi di p.e.c. - Email_2
Email_3
1
Controparte_3
(cod.fisc. ) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante P.IVA_2 pro-tempore con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Demaestri (c.f. ) ed (c.f. C.F._5 Controparte_4
) come da procura generale alle liti a rogito del Dott. C.F._6 Per_1
Notaio in Fiumicino, rilasciata in data 22.03.2024, n. Repertorio 37875,
[...] raccolta 7313; l'avv. Maria Grazia Demaestri (c.f. ) e l'avv. C.F._5
(c.f. ) dichiarano di voler ricevere le Controparte_4 C.F._6 comunicazione relative al presente giudizio agli indirizzi pec: E avv. Email_4
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Appellati
OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro n. 4229/2023 pubbl. il 18/10/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/04/2021 presso il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro l'appellante in epigrafe, premesso di aver prestato la Par propria attività lavorativa alle dipendenze della .Ascensori in forza di contratti a tempo determinato prorogati nel tempo dal 26/04/18 al 14/04/20 come operaio- artigiano addetto alle riparazioni di ascensori, VI° livello CCNL, dedusse
-di essere stato assunto con inquadramento a tempo parziale, ma di aver lavorato dalle ore 8.00 alle ore 17.30, con un'ora di pausa, il sabato e la domenica con la reperibilità; di non essere stato correttamente inquadrato e di aver diritto alle maggiori retribuzioni per il livello superiore (V del CCNL Metalmeccanico - artigianato sin dall'assunzione); di non aver ricevuto il compenso per lo straordinario, le festività, le ferie, la 13esima ed il TFR. Chiese l'accertamento del diritto alle spettanze retributive, con conseguente condanna al pagamento delle differenze risultanti dai conteggi allegati al ricorso per complessivi euro € 35.200,11. Vinte le spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accolse il ricorso per quanto di ragione, condannando la società al pagamento al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva di
€ 318,08 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto, con compensazione delle spese tra le parti costituita;
nulla per le spese nei confronti dell' rimasto contumace. CP_3
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto tempestivo appello l'originario ricorrente con atto depositato in data 17.4.2024; ha censurato la valutazione del
2 materiale istruttorio all'esito della quale, inspiegabilmente, il Giudice di Prime Cure aveva ritenuto adeguato il formale livello di inquadramento e, dunque, di retribuzione, rispetto alle mansioni allegate dal ricorrente. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita l'appellata società che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del gravame;
nel merito ha resistito e ne ha chiesto il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado. Vinte le spese del grado.
Si è costituito anche l' rimettendosi alla determinazione del Collegio con CP_3 riguardo alla fondatezza della pretesa;
quindi ha concluso chiedendo “in ogni caso ove ritenuta la sussistenza di un valido litisconsorzio con e, comunque, CP_3 valutata la natura indisponibile della contribuzione previdenziale accertare e dichiarare la fondatezza o meno delle domande dell'appellante con riserva da parte dell' , all'esito del giudizio, di calcolare e esigere dal datore di lavoro appellato CP_3 il pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive ex legge 388/00 dovuti in relazione alle domande svolte dall'appellante”, nel caso di accoglimento totale o parziale.
All'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. dalla trattazione scritta, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti, la causa è stata trattenuta in decisione.
1.Deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto contiene l'individuazione delle parti della sentenza sottoposte a critica e dei motivi di censura avverso la motivazione proposta dal Tribunale.
2. L'appello nel merito è infondato.
Osserva il collegio che in linea generale il procedimento logico che deve presiedere all'attività di giudizio relativo all'accertamento di un superiore livello contrattuale di inquadramento per effetto delle mansioni di fatto svolte, postula un'indagine articolata in tre fasi. In primo luogo è necessario esaminare la declaratoria contrattuale con la quale le parti collettive hanno determinato i criteri di appartenenza alla categoria rivendicata estrapolandone i requisiti fisionomici tipici. Successivamente occorre individuare e qualificare l'attività di fatto espletata dal lavoratore nei suoi vari aspetti e nei suoi momenti più qualificanti. Infine si deve procedere al confronto tra la previsione della declaratoria contrattuale, alla luce dei CCNL succedutisi nel tempo e l'attività di fatto espletata onde verificare se sussista o meno corrispondenza (le tre fasi di accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda sono state ribadite da C. Cass. n. 8589 del 2015).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione il Tribunale, conducendo un'accurata ed esaustiva disamina del materiale probatorio, alla luce delle declaratorie in
3 raffronto;
con un corretto e ben argomentato iter motivazionale, coerente con gli esiti istruttori, ha disatteso la pretesa di superiore inquadramento del ricorrente.
Il Giudice ha valorizzato le emergenze probatorie per confermare la correttezza dell'inquadramento del ricorrente nel livello VI CCNL settore installazione impianti a cui appartengono gli operai che “svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;
che coadiuvano il lavoratore di livello superiore, eseguendo lavori semplici di costruzione e/o montaggio di impianti e loro parti”.
Dalle dichiarazioni testimoniali infatti non è emerso un convincente riscontro della tesi attorea.
è un amico del ricorrente, estraneo all'ambiente di lavoro;
ha Controparte_5 appreso le circostanze de relato direttamente dall'interessato con cui si recava ad Aversa. Ha dichiarato: “Non so dove si trovasse la sede dove poi andava il ricorrente. Non ho mai accompagnato il ricorrente alla sede di lavoro….non ho mai visto il ricorrente a lavoro, ma so che si occupava di ascensori perché lui così mi diceva. Mi diceva che si occupava di riparazioni. Non so dire dove avvenissero le riparazioni”.
Il teste è legato da vincolo di affinità al ricorrente;
la sua deposizione è Tes_1 risultata generica oltre che di ambito molto limitato, avendo lo stesso riferito di intervento occasionale eseguito dal ricorrente sull'ascensore di un cantiere di una palazzina condominiale, senza qualificare il contenuto della prestazione resa: “Non so dire precisamente cosa facesse il ricorrente, ma posso dire che dopo l'ascensore funzionava. Veniva sempre da solo per i suoi interventi”.
dipendente della società resistente e socio di minoranza, Persona_2 ascensorista con mansioni di responsabile tecnico, si occupava di assegnare i compiti ai dipendenti e di controllarne l'esecuzione, ma anche direttamente di interventi di manutenzione. A suo dire “Il ricorrente si occupava della pulizia degli impianti, ad esempio della pulizia dei binari, di mettere olio sulle guide. Lui veniva ogni mattina e gli veniva indicato cosa fare. Si recava sul luogo dell'intervento con l'auto aziendale …….”; “Il ricorrente non ha mai svolto il turno di reperibilità” della cui predisposizione si occupava proprio il teste. “Tendenzialmente il ricorrente interveniva da solo;
in caso di necessità era affiancato da un altro tecnico”.
, dipendente della resistente in qualità di tecnico Testimone_2 installatore e riparatore di ascensori, ha dichiarato: “In qualche occasione sono intervenuto sugli impianti insieme a lui per fare delle riparazioni. Lui era manutentore e quindi si occupava della pulizia dei binari, della lubrificazione sulle guide. Io invece sono installatore e riparatore. In caso di guasto dell'ascensore il ricorrente non interveniva, ma intervenivamo noi riparatori. Gli interventi del ricorrente erano nella gestione ordinaria dell'ascensore”.
Nessuna testimonianza ha offerto spunti con riguardo alla riconducibilità delle mansioni del ricorrente al superiore livello V del CCNL cui appartengono quei lavoratori che effettuano la manutenzione degli impianti con il possesso, ove le norme di legge lo richiedano, del certificato di abilitazione o del patentino rilasciato dagli enti competenti. 4 Soprattutto i testi di parte ricorrente – onerata ex art. 2697 c.c. della prova dei fatti allegati – non hanno saputo circostanziare il contenuto della prestazione resa ordinariamente da essendo estranei alla compagine lavorativa della Pt_1 resistente;
le loro deposizioni, evidentemente generiche, non hanno dato conforto alla tesi attorea, apparendo quindi – secondo il riparto degli oneri probatori - irrilevante la valutazione delle deposizioni dei testi della resistente (e dell'eccepita inutilizzabilità delle stesse per tardività della costituzione in giudizio della società). Non decisivo il possesso del certificato di abilitazione in capo al ricorrente, mentre le schede di intervento allegate sono – in tutte le loro parti –illeggibili. In ogni caso il teste ha precisato che “si tratta del blocco che noi consegnavamo a Per_2 tutti i tecnici, indipendentemente dalla loro mansione” per annotare il report di ciascun intervento, quindi a prescindere dal livello di inquadramento del dipendente.
La sentenza resiste dunque alle censure;
restano assorbite le pretese differenze economiche derivanti dall'asserito svolgimento di mansioni riconducibili al livello superiore.
3.Con riguardo alle ulteriori domande volte ad ottenere spettanze retributive derivanti dallo svolgimento di orario supplementare, lavoro festivo, ferie e permessi, il Giudice ha rilevato che nessun riscontro delle allegazioni del ricorrente era emerso nel corso dell'istruttoria svolta.
Ha osservato che in particolare i testimoni ed avevano riferito CP_5 Tes_1 circostanze generiche, in quanto il primo aveva avuto una conoscenza solo indiretta dei fatti, limitandosi ad andare ad Aversa con il ricorrente, senza avere contatti con l'ambiente di lavoro di e quindi non potendone conoscere la relativa Pt_1 organizzazione;
il secondo ha asserito di aver visto il ricorrente negli orari più disparati della giornata, senza però offrire riferimenti utili quanto ai turni effettivi dallo stesso osservati. I testi di controparte hanno riferito dei turni di lavoro esistenti presso la resistente, confermando quanto rappresentato nella memoria difensiva.
La motivazione non è attinta da specifico motivo di appello.
Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte discende l'infondatezza delle censure formulate dall'appellante ed il rigetto del gravame, assorbita ogni altra questione e richiesta istruttoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
5 la Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro oltre 1.984,00 rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, lì 16 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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