Art. 34.
Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianita', che non conseguono la promozione nell'anno di validita' dei quadri stessi, sono iscritti, senza che occorra una nuova valutazione, nei quadri dell'anno successivo.
Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianita', che non conseguono la promozione nell'anno di validita' dei quadri stessi, sono iscritti, senza che occorra una nuova valutazione, nei quadri dell'anno successivo.