Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
RG N. 326/2025 P.U. riunita in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott.ssa Luisa Vasile Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG PU N. 326/2025 per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso con ricorso depositato telematicamente in data 3.3.2025,
DA
FALLIMENTO FRATELLI BASSI AUTOTRASPORTI S.r.l. n. 20/2016, Codice fiscale e Partita
IVA 12213160158, in persona del Curatore Dott. Roberto Fabrizio Casarini, nato a [...] il
01.06.1956, con studio in Prato Via F. Ferrucci 232, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita
Rindi del Foro di Prato ( C.F. [...]) , come da procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegata al ricorso, giusta autorizzazione del Giudice Delegato in data 20.2.2025, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Prato Via F. Ferrucci 232, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo PEC al seguente indirizzo margheritarindi@pec.avvocati.prato.it o al fax 0574 – 592441;
1
BASSI AUTOTRASPORTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. e P. IVA 02277040974), con sede legale a CUSAGO (MI) VIA MILANO 20 cap 20090, cancellata dal Registro delle Imprese in data
21 gennaio 2025 ex art. 33 comma 1 ccii, in persona della liquidatrice e legale rappresentante pro tempore Claudia Roberta Maria Bassi, (c.f. [...]) nata a [...], il [...]
e residente a [...]4, rappresentata, assistita e difesa, dall'Avv. Carlo
Ciabatti (codice fiscale [...]) del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del predetto difensore in Prato, via Valentini n. 7, che indica per le comunicazioni e le notifiche il seguente numero di fax 0574992043 ed il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) carlociabatti01@pec.avvocati.prato.it; debitrice costituita
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
PREMESSO CHE fissata udienza, la società debitrice è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio, essendosi perfezionata la notifica del ricorso introduttivo, della delega al giudice relatore, del decreto di fissazione di udienza, a cura della cancelleria a seguito di inserimento in area web (nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario) in data 8.3.2025 (nel terzo giorno successivo dall'inserimento, come dalla cancelleria medesima attestato), ai sensi dell'art. 40 co. 7 CCII, nel rispetto dei termini ex art. 41 co. 2 CCII di quindici giorni anteriori all'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore, tenutasi in data 7.4.2025; la l.r.p.t., socia unica ed ultima liquidatrice sociale si è costituita con memoria difensiva in data
31.3.2025, rimettendosi “a giustizia in ordine alla richiesta di apertura della procedura di
Liquidazione Giudiziale come richiesto dalla ricorrente, curatela del Fallimento Fratelli Bassi
Autotrasporti S.r.l.” e ha dichiarato - come da verbale di udienza - di non opporsi all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed anzi di aderirvi;
OSSERVA
La competenza territoriale.
2 Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza territoriale di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
Tribunale, in quanto risulta dalla visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale a
CUSAGO (MI) VIA MILANO 20 cap 20090 e non ricorrono elementi per individuare una sede diversa.
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.
La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente ivi descritta:
“IL TRASPORTO E L' AUTOTRASPORTO DI COSE E MERCI PER CONTO TERZI ED IN
PROPRIO, SIA NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE;
L' ESERCIZIO DI SPEDIZIONI
NAZIONALI…”.
La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
l'onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice, in quanto l'esposizione debitoria complessiva scaduta all'attualità verso l'Erario e gli enti previdenziali è superiore ad € 500.000 e pari ad € 1.696.687,32.
La legittimazione attiva di parte ricorrente e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c. CCII.
Sussiste la legittimazione attiva della Curatela del Fallimento ricorrente, in quanto il suo credito è portato da atto di precetto in rinnovazione notificato in data 24.5.2023 è pari ad € 15.028,07 oltre interessi anche maturandi e successive spese occorrende.
Sussistono inoltre debiti previdenziali e tributari scaduti, non pagati e non rateizzati, non oggetto di definizione agevolata, come da estratto aggiornato del concessionario di riscossione, pari ad €
1.696.687,32, sorti a partire da dicembre 2021.
Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è pertanto complessivamente superiore a € 30.000,00.
L'insolvenza.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente
e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (vedi da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del
3 03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”); l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
La debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
a) dall'inadempimento in relazione al credito precettato per spese legali oggetto di condanna di cui alla sentenza di secondo grado della Corte d'Appello di Firenze che ha confermato l'accoglimento della revocatoria della cessione di ramo d'azienda (sentenza n. 133/2023, pubblicata il 19.01.2023, Repertorio n. 148/2023 del 19.01.2023, la quale respingeva l'appello e confermando integralmente la sentenza impugnata, condannava l'appellante a rifondere in favore della Curatela le spese di lite liquidate in € 9.991,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, IVA e CAP);
b) dall'esistenza di ingentissimi debiti tributari e previdenziali scaduti e non pagati per oltre
€ 1,6 milioni di risalente formazione, a partire da dicembre 2021;
c) dalla dichiarazione negativa della banca terza pignorata BPER, che in data 24.5.2023 ha dichiarato l'assenza di somme disponibili in conto corrente per la parte esecutata;
d) dai dati negativi del bilancio ultimo approvato (bilancio finale di liquidazione al
25.11.2024), che riporta una perdita di esercizio di € 105.370,00 ed un patrimonio netto negativo di € 1.450.908,00;
e) inoltre, con riferimento alle società poste in liquidazione il giudice non è chiamato a vagliare la capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni con i proventi dell'attività, bensì a valutare se il suo patrimonio attivo di pronto smobilizzo (ed il suo valore di realizzo in sede liquidatoria) sia sufficiente ad assicurare l'integrale
4 soddisfazione delle pretese creditorie (cfr. la giurisprudenza di legittimità sul punto Cass. civ., n. 25167/2016 “Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini della applicazione dell'art. 5 l. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”; conf. Cass., 30 maggio 2013, n. 13644, Cass. civ. 14.10.2009, n. 21834, cfr. anche Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 18137 del 10/07/2018 ed in motivazione Cass. Sez. I n. 24948/2019); di conseguenza, la società - in liquidazione volontaria dal 31.8.2022 e cancellata dal registro imprese il 21.1.2025 - non ha dimostrato di avere un attivo di pronto smobilizzo capiente per il pagamento dei debiti tributari e previdenziali e verso la parte ricorrente emergenti dall'istruttoria, essendo descritti come parte dell'attivo beni mobili non registrati di modesto valore e dal bilancio finale di liquidazione crediti per soli € 16.467,00.
Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di BASSI AUTOTRASPORTI S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE (c.f. e P. IVA 02277040974), con sede legale a CUSAGO (MI) VIA
MILANO 20 cap 20090, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE
n. 848/15;
5 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatore la dott.ssa CRISTINA RIVOLTA, soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 14 luglio 2025 ore 12.00 in modalità da remoto con l'applicativo autorizzato Microsoft Teams al seguente link ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40th read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-
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6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
6 c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 10 aprile 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Laura De Simone
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