Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 13.3.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 254 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Herman Altomare Parte_1
appellante
E
, con l'Avv. Giuseppe Ferraro CP_1
appellata
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Licenziamento collettivo.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) - impresa operante nel settore socio, sanitario e assistenziale – in data 21.4.23, e Parte_1 con effetto dal 26.4.23, ha licenziato con le forme di cui alla legge n.223/91 la dipendente CP_1
in ragione della cessazione dei servizi di manutenzione e dell'attività di cucina, di preparazione
[...]
e di distribuzione dei pasti, cui la stessa era addetta. Nella medesima data, contestualmente alla consegna della lettera di recesso dal rapporto lavorativo, ha concluso con l'odierna appellata una transazione, nella quale si dava atto dell'avvenuto licenziamento e dell'ammontare del TFR dovuto e si stabiliva che la lavoratrice accettava sia il primo che la somma offerta, rinunciando a far valere ogni altra pretesa scaturente dal rapporto cessato ed in relazione alla procedura di licenziamento. A sua volta dichiarava di non avere più nulla a pretendere dalla lavoratrice in relazione al Parte_1 rapporto con la medesima intrattenuto.
2) L' ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Cosenza, lamentando tra l'altro (e CP_1 per quel che interessa ai fini dell'appello):
2.2) che la società non aveva adempiuto alla comunicazione ex art. 4, comma 9, della legge 223/1991;
2.3) che, a volere ritenere il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, la società datrice di lavoro non aveva adempiuto all'obbligo di repêchage.
3) si è costituita sostenendo che: Parte_1
a) le reciproche concessioni sussistevano perché la sig. a fronte alla rinuncia all'impugnativa CP_1 del licenziamento, ha ottenuto l'abbuono della somma di €. 420,00, quale premio produttività percepito in più negli anni precedenti che essa società ha rinunciato a recuperare (Già dai primi mesi di Aprile il consulente Dott aveva proceduto a riunioni con i dipendenti per procedere alla Per_1 definizione delle restituzioni delle somme percepite in più. L'accordo tra le parti, oltre pertanto a definire la scansione del Tfr, ha riguardato la rinuncia all'impugnativa del licenziamento e dall'altro la rinuncia di alla restituzione della somma di €. 420,00. Di ciò troviamo traccia nel Parte_1 punto 5 dell'accordo di transazione dove espressamente rinuncia qualsiasi pretesa Parte_1 nei confronti del dipendente ovvero al rimborso del premio produttività erogato in più. Ciò è comprovato da un fatto inequivocabile: il Dott che ha partecipato alla conciliazione per come Per_1 richiesto dagli stessi lavoratori, ed una volta raggiunto l'accordo tra la proprietà della Parte_1
[...
ha emesso busta paga di chiusura del rapporto lavorativo (alla data della sottoscrizione dell'accordo) non inserendo la somma di € 420,00, che sono state abbonate alla ricorrente a definizione della res litigiosa);
b) la comunicazione alla commissione tripartita della Regione Calabria non era dovuta nel caso in esame perché era stato eliminato il comparto e i lavoratori non erano sottoposti alla mobilità. Si applicava, dunque, il principio stabilito dalla Suprema Corte (Sent. N° 2122/2015), secondo cui "in materia di licenziamento collettivo, in applicazione del generale principio della 'strumentalità delle forme', valido anche per il procedimento amministrativo, non può essere dichiarata l'inefficacia del licenziamento laddove, nell'ambito di una procedura svoltasi in modo corretto e adeguato alle finalità cui è preordinata per legge, risulti omessa esclusivamente la comunicazione alla
Commissione regionale indicata dall'art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 - che, in base all'art. 6 della stessa legge, svolge il compito di approvare le liste di mobilità - ed il licenziamento collettivo sia stato disposto, per riduzione del personale, da parte di una impresa non rientrante nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, i cui dipendenti, quindi, non possono beneficiare dell'indennità di mobilità".
4) Con sentenza n° 381 del 21.2.24 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato nullo l'accordo transattivo, per mancanza delle reciproche concessioni, ed invalido il licenziamento per violazione dell'obbligo di comunicazione ex art. 4, comma 9, della legge 223/1991; ha quindi applicato, tenendo conto dell'assunzione dell' in data 4.9.17, il regime di cui all'art. 10 D. Lgs. n° 23 del 2015, CP_1 dichiarando estinto il rapporto e condannando il datore di lavoro al pagamento di un'indennità omnicomprensiva pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al soddisfo.
4.1) Il Tribunale è pervenuto a tali conclusioni sulla base delle seguenti testuali considerazioni: “2. La Suprema Corte ha affermato: “… Come ha statuito questa corte (cfr Cass. n. 20780/2007) per poter qualificare come atto di transazione l'accordo tra lavoratore e datore è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicchè, ove manchi l'elemento dell'"aliquid datum, aliquid retentum", essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile.
Nel caso in esame la lavoratrice a seguito della sua rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal pregresso rapporto di lavoro non ha ottenuto null'altro che il TFR, diritto che le era già riconosciuto per legge. Che a nulla rileva, peraltro, che la transazione sia stata effettuata in sede sindacale atteso che, perché possa applicarsi l'art. 2113 c.c., comma 4, che esclude la possibilità di impugnativa delle conciliazioni sindacali, deve pur sempre trattarsi di un atto qualificabile come transazione e non di una mera quietanza liberatoria …” (così in motivazione Cass. Sez. Lav. 28448/2018).
Nel “Verbale di Transazione e di conciliazione in sede sindacale”, si legge in premessa che la ricorrente era creditrice della somma di €. 6.086,42 per TFR, senza alcun riferimento a crediti della società datrice di lavoro, stabilendosi poi le modalità di pagamento della somma indicata per TFR a fronte della rinuncia della lavoratrice “… a qualsiasi ulteriore azione sia in sede sindacale che in sede giudiziaria, ricollegabile, per qualsiasi pretesa, titolo e/o causa, allora pretesa attività di lavoro nel periodo come sopra indicato ed in relazione alla procedura di licenziamento …”, in maniera tale che deve dirsi che manca la reciprocità delle concessioni, che è elemento qualificante della transazione.
In merito, non può farsi riferimento al punto 5) del verbale, secondo cui anche la società datrice di lavoro dichiarava “… di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi ragione, diritto o pretesa nei confronti della sig.ra in relazione al pregresso rapporto di cui al punto A) delle premesse CP_1 alla loro proroga e cessazione …”, attesa la genericità dell'affermazione, che non richiama alcuna pretesa creditoria della società datrice di lavoro.
Non può darsi seguito, in merito, alle argomentazioni di parte resistente circa un asserito credito della società nei confronti della lavoratrice per premio di produttività (di importo minimo di €. 420,00), dovendosi considerare che tale credito non solo non risulta nel verbale di transazione, ma deve ritenersi addirittura escluso nella parte in cui, nelle premesse, la società datrice di lavoro riconosce per intero la somma dovuta per TFR ed aggiunge di aver già erogato l'ultimo stipendio dell'aprile 2023 (con implicita rinuncia ad eventuali crediti da scomputare per somme maggiori erogate alla lavoratrice).
Il “Verbale di Transazione e di conciliazione in sede sindacale” deve dunque considerarsi nullo.
3.1. Passando all'impugnativa del licenziamento, che è conseguentemente ammissibile, occorre richiamare il principio per cui, in tema di licenziamento collettivo, la cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di ridimensionamento dell'impresa, qualificata dalla devoluzione alle parti sociali di un controllo preventivo sulla ricorrenza delle ragioni legittimanti la procedura di riduzione del personale, esclude che il Giudice possa sindacare
l'opportunità delle scelte datoriali, lasciando invece impregiudicata la verifica della correttezza procedurale dell'operazione, ivi compresa la sussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso (così, tra le ultime, in merito, Cass.
Sez. Lav. 2010/2022).
3.2. Ciò posto, occorre rilevare che le argomentazioni di parte ricorrente circa la mancata attuazione della cessazione dell'attività di cucina deve ritenersi superata dalla produzione documentale di parte resistente, che ha depositato contratto di fornitura per la somministrazione di pasti stipulato con la società Parte_2
3.3. Le argomentazioni di parte sul mancato assolvimento dell'obbligo di repêchage sono inconferenti in questa sede, atteso che “Le differenze ontologiche tra licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e licenziamento collettivo, escludono che possano essere applicati a quest'ultimo i principi elaborati per il primo in tema di obbligo di repechage. L'elemento che, infatti, maggiormente distingue il licenziamento collettivo dai licenziamenti, sia individuali sia plurimi, per giustificato motivo oggettivo è che questi ultimi sono collegati alla necessità di soppressione di un determinato posto di lavoro, per cui la scelta del lavoratore da licenziare è strettamente connessa al posto da sopprimere e l'impossibilità di assegnare il lavoratore perdente posto ad altri posti di lavoro costituisce un elemento fondamentale della fattispecie, mentre il licenziamento collettivo è collegato ad una generica riduzione di personale, per cui in esso si prescinde dal titolare del posto da sopprimere. Cioè, nel licenziamento collettivo, caratterizzato dalla necessità di ridurre l'organico aziendale, nell'individuazione dei prestatori da licenziare si prescinde dalla singola posizione del lavoratore, nel senso che questi non viene scelto in quanto titolare del posto in esubero, ma sulla base di altri criteri individuati attraverso una complessa procedura: l'obbligo di repechage, allora risulta del tutto incompatibile con il licenziamento collettivo” (così in senso del tutto condivisibile, tra le altre, Trib. Roma Sez. Lav. 7979/2018).
3.4. Deve considerarsi invece non superata la contestazione del vizio afferente alla mancata comunicazione prevista dall'art. 4, comma 9, della legge 223/1991 (“Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2”).
In tal modo, deve trovare applicazione l'art. 10 D. Lgs. 23/2015, secondo cui: “In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12 nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1”.
In merito, deve ritenersi che, sia pur con margini di incertezza, la richiesta di tutela prevista dalla citata disposizione deve ritenersi ricompresa nel più ampio petitum formulato da parte ricorrente, che attiene anche al pagamento di indennità risarcitoria, dovendosi considerare, in riferimento alla richiesta di applicazione dell'art. 18 della legge 300/1970 (esclusa dall'indicazione del 4.9.2017 come data di inizio della prestazione lavorativa) che, in ogni caso, la qualificazione giuridica della domanda formulata spetta al Giudice.
4. Per le motivazioni esposte ed in applicazione della disciplina indicata al punto 3.4., il rapporto di lavoro tra le parti deve dichiararsi estinto alla data del licenziamento, con condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale che, tenuto conto dell'anzianità di servizio della ricorrente e degli altri criteri indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018, con particolare riferimento al numero dei dipendenti occupati ed alle dimensioni dell'attività economica, appare equo stabilire in 18 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c.”.
5) Con appello depositato l'11.3.24, censura la sentenza e ne chiede la riforma sulla Controparte_2 base dei motivi che si andranno ad esaminare nel prosieguo.
6) L'appellata, costituitasi ritualmente, si oppone al gravame assumendone l'integrale infondatezza.
7) All'udienza di discussione del 13.3.24 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa
è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
8) Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dal momento che con il ricorso introduttivo non era stata chiesto di dichiarare la nullità della transazione intercorsa tra le parti, invece dichiarata dal giudice di primo grado.
8.1) Il motivo è manifestamente infondato, essendo sul punto sufficiente rilevare che nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio (pag. 4), nell'evidenziare l'assenza di reciproche concessioni da cui la transazione era caratterizzata, si denunciava espressamente che l'assenza di requisiti essenziali del negozio transattivo faceva sì che lo stesso “deve ritenersi completamente nullo”. A pag. 3 del ricorso, inoltre, si faceva espresso riferimento alla “invalidità della conciliazione stipulata in sede sindacale”, mentre la prima delle rassegnate conclusioni (pag. 11) era nel senso di accertare e dichiarare illegittimo e per l'effetto annullare l'accordo di conciliazione e di transazione intercorso fra le parti. Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato in appello, la ricorrente aveva espressamente denunciato la nullità della transazione intercorsa, essendo inoltre pacifico che la qualificazione della domanda compete al giudice.
9) Con il secondo motivo di appello si denuncia l'ulteriore vizio di extra petizione per avere il tribunale accordato la tutela prevista dall'art. 10 D. Lgs. n° 23/15, mentre nel ricorso era stata chiesta la tutela di cui all'art. 18, comma 4, Legge 300/70.
9.1) Anche tale motivo è destituito di fondamento, dovendosi osservare che al punto 2) delle conclusioni del ricorso si chiedeva di accertare la illegittimità del licenziamento per violazione, poi accertata dal tribunale, dell'art. 4, comma 9, Legge 223/91 “con ogni conseguenza di legge”. Gli effetti della illegittimità del licenziamento sono appunto previsti dalla legge e nel caso di specie il tribunale, in ragione della pacifica assunzione della ricorrente in data 4.9.17, ha fatto corretta applicazione delle previsioni dell'art. 10 D. Lgs. n° 23/15, disattendendo l'ulteriore conclusione di cui al punto 4) del ricorso volta ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato e la conseguente indennità risarcitoria per come previsto dall'art. 18, comma 4, Legge n° 300/70, che nel caso di specie non poteva applicarsi e il tribunale non ha correttamente applicato.
10) Con il terzo motivo si denuncia l'errore del tribunale nel dichiarare la nullità della transazione per assenza di reciproche concessioni e, in particolare, per la insussistenza di rinunce da parte del datore di lavoro. Sul punto l'appellante sostiene che la rinuncia dell'azienda era presente al punto 5) dell'accordo conciliativo, aggiungendo che dal tenore complessivo dell'atto di cui si chiede l'annullamento risulta in ogni caso che la conciliazione intervenne allo scopo di evitare l'insorgere
o comunque porre fine alla controversia in ordine al rapporto di lavoro pregresso. Dunque, non può non rilevarsi che le parti, mediante l'accordo, avessero perseguito la finalità di porre fine all'incertus litis eventus, ai sensi dell'art. 1965 c.c. e che per la validità della transazione è necessaria la sussistenza della res litigiosa, ma a tal fine non occorre che le rispettive tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l'esistenza di un dissenso potenziale, anche se ancora da definire nei più precisi termini di una lite e non esteriorizzata in una rigorosa formulazione. Ad avviso dell'appellante, nel caso in esame, a fronte della rinuncia all'impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice, questa aveva ottenuto “l'abbuono della somma di €. 420,00”, quale premio produttività percepito in più negli anni precedenti e, in particolare, per il periodo dall'1.7.20 al 30.6.21 ai sensi del CCNL Rsa. Avvedutasi di tale circostanza, già dai primi giorni del mese di aprile 2023 il consulente aziendale aveva intrattenuto riunioni con i Per_1 dipendenti per procedere alla definizione delle restituzioni delle somme percepite in più. Di tanto vi era traccia nel punto 5) della transazione stipulata dove espressamente rinuncia Parte_1 qualsiasi pretesa nei confronti del dipendente “ovvero al rimborso del premio produttività erogato in più” e tanto era dimostrato dal fatto che il consulente aziendale nel predisporre la busta Per_1 paga di chiusura del rapporto con la ricorrente, non vi aveva inserito la somma di €. 420,00, che sono state abbonate alla ricorrente a definizione della res litigiosa. Sul punto, inoltre, il tribunale non aveva considerato che la dedotta circostanza riferita all'indebito pagamento del premio aziendale e alla sua rinuncia da parte dell'azienda in sede di transazione non era stata contestata dalla ricorrente sia nel proprio ricorso, che nelle note difensive di udienza. La conseguenza era che la transazione era valida come già accertato dal tribunale di Cosenza con altre pronunce.
10.1) Con il quinto motivo di appello, che deve essere trattato con il terzo per evidente connessione,
l'appellante censura la mancata ammissione ad opera del tribunale, in assenza di motivazioni, della prova orale volta a dimostrare le trattative intercorse con la ricorrente con riferimento all'indebito pagamento del premio di produttività per euro 420,00 e alla sua rinuncia da parte della società in sede di conciliazione del 21.4.23.
10.2) I due motivi sono infondati per le seguenti ragioni, tra loro alternative:
10.3) Nella materia oggetto di causa sono costanti i seguenti principi:
- quello secondo cui la reciprocità delle concessioni è elemento essenziale alla qualificazione dell'accordo tra lavoratore e datore di lavoro in termini di atto di transazione (ex multis, Cass. Ord. n° 28848/2018: Alla dichiarazione con la quale il lavoratore rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal pregresso rapporto di lavoro può essere riconosciuto valore di transazione solo ove
l'accordo tra lavoratore e datore contenga lo scambio di reciproche concessioni, essenziale ad integrare il relativo schema negoziale);
- quello per cui la forma ad probationem, alla quale soggiace la transazione, impone che dalla scrittura
“devono risultare gli elementi essenziali del negozio”, per tali dovendosi intendere: a) la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, b) la res dubia o res litigiosa;
c) il nuovo regolamento di interessi che viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite (Cass. 4 settembre 1990, n. 9114; Cass. 7 maggio 1997, n. 3969; Cass.8997/2016), nonché d) le reciproche concessioni attraverso le quali si intende far cessare la situazione di dubbio tra le parti (cfr. la già citata Cass. 28848/18);
- quello per cui, ai fini dell'esistenza e validità della transazione, non è necessario che il documento che la consacra contenga una dettagliata specificazione degli elementi essenziali, giacché nel processo interpretativo dell'accordo, il giudice, in applicazione dei comuni canoni di ermeneutica contrattuale ben può attingere da elementi anche esterni alla scrittura, fatti e circostanze idonei a precisarne i termini (Cass. Sent. N° 9114 cit.; n° 13389 del 08/06/2007; Cass. Sez. Un. n° 16723/2020).
10.4) Ora, esaminando la fattispecie nell'ottica di tali principi, la conclusione è che la scrittura presenta un contenuto non conforme allo schema legale della transazione. Pacifico in giudizio (per averlo affermato il Tribunale e ribadito anziché censurato l'appellante medesimo) che dal documento emerge la comune volontà di comporre la futura controversia relativa al licenziamento quale unico oggetto di potenziale dissenso (res dubia) tra le parti, ciò che manca irrimediabilmente è l'elemento delle reciproche concessioni, attuate con vicendevole parziale sacrificio delle rispettive pretese. Nella scrittura, infatti, si dà atto che la lavoratrice conferma l'intervenuta legittima cessazione del rapporto>, che rinuncia all'impugnativa del licenziamento, ma che ottiene null'altro che il pagamento di quanto per legge le spetta a titolo di trattamento di fine rapporto. In essa non è, invece, indicata alcuna espressa rinuncia della società a far valere proprie specifiche ragioni di credito nei confronti della dipendente;
né vi è un minimo accenno ad aspetti della vicenda lavorativa della dalle CP_1 quali siano scaturite pretese restitutorie che la parte datoriale ha inteso abbandonare. Ed è appena il caso di aggiungere che in tale contesto, assolutamente privo di riferimenti a fatti concreti, la dichiarazione di di voler transigere ogni diritto derivante dall'intercorso rapporto di Parte_1 lavoro assume il valore di una clausola di mero stile. Ritiene, pertanto, la Corte di dovere convenire con il primo giudice che a fronte dell'abdicazione della lavoratrice ai propri diritti, nel documento non è prospettato alcun vicendevole parziale sacrificio della parte datoriale, alla quale si riconosce finanche l'agevolazione di corrispondere il TFR in forma rateizzata e senza aggravio di oneri accessori. Difettando l'elemento dell'aliquid datum aliquid retentum, l'accordo in esame non è dunque idoneo a integrare lo schema della transazione, essendo a tal fine necessario, per come precisato dalla costante giurisprudenza sopra riportata, lo scambio di reciproche concessioni con la controparte.
10.5) Né può soccorrere a colmare detta lacuna l'operazione ermeneutica che la società ha invocato sin dal primo grado e che addebita al Tribunale di avere erroneamente omesso, consistente nel desumere la sussistenza della concessione effettuata in favore della lavoratrice, dal tenore della clausola n. 5, integrata dal fatto, rimasto esterno alla scrittura, ma a suo dire pacifico in giudizio e comunque oggetto di prova testimoniale su cui insiste, di avere, in sede di transazione, rinunciato a recuperare il premio di produttività indebitamente erogato alla dell'ammontare di euro di €. CP_1
420,00.
10.6) Al riguardo, in primo luogo si rileva che la suddetta circostanza è stata contestata dalla ricorrente con le note di trattazione scritta del 22.1.24, in cui si sosteneva, in modo radicalmente incompatibile con la tesi dell'azienda, che il premio di produttività era stato legittimamente concesso perché dovuto,
a ciò dovendosi aggiungere che l'originaria impostazione della lavoratrice, secondo cui la transazione era priva di concessioni da parte del datore di lavoro, era già in radice incompatibile con la versione dei fatti sostenuta dall'azienda.
10.7) Nella specie, poi, è dirimente osservare che la giurisprudenza di legittimità consente al giudice di utilizzare dati esterni alla scrittura al fine unico di precisare i termini dell'accordo transattivo (Cass.
Sent. n° 9114 cit.; Cass. n. 13389 del 08/06/2007; Cass. Sez. Un. 16723/2020) e non già per ricavarne gli elementi costitutivi (quali, per l'appunto, le reciproche concessioni) che i contraenti hanno omesso del tutto di rappresentare nel documento. Nel caso in esame, dal regolamento degli interessi consacrato nel documento non è dato evincere in alcun modo, con certezza e per via logica di consequenzialità, che a fronte della rinuncia della lavoratrice alla impugnazione giudiziale del licenziamento, la società datrice abbia rinunciato, a sua volta, alla ripetizione di somme indebitamente erogate nel corso del rapporto a titolo di premio di produttività. E allora, ciò che l'appellante richiede al giudice non è una operazione di specificazione del regolamento contrattuale in merito all'elemento delle reciproche concessioni, perché questo non può ritenersi neanche desumibile dalla clausola n. 5 in quanto trattasi di clausola di mero stile, per sua natura non significativa di alcuna seria volontà negoziale delle parti (questo è l'indefinito contenuto della clausola 5: accetta le Parte_1 rinunce di cui al punto 4) e, a sua volta, dichiara di non avere nulla a pretendere per qualsivoglia ragione, diritto o pretesa … in relazione al pregresso rapporto…). Ciò che in effetti si pretende è di potere provare l'esistenza di un diverso contenuto del rapporto transattivo, in violazione dell'art. 1967 c.c., che secondo giurisprudenza costante impone (in generale e in materia lavoristica in particolare) di provare per iscritto la transazione, con possibilità di ricorrere ad elementi eventualmente esterni al documento al solo fine di precisarne il contenuto (v. Cass. n° 12211/2011 in motivazione: …..in tema di transazione stipulata dal lavoratore e dal datore di lavoro non è ammissibile la prova testimoniale relativa al diverso contenuto del rapporto transattivo risultante dal documento sottoscritto dalle parti, sia nel caso di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento, ostandovi il principio di cui all'art. 2725 c.c., sia nel caso si intenda provare un contenuto diverso dell'atto rispetto a quello sottoscritto, ostandovi l'art. 1967 c.c. (cfr., al riguardo, Cass. 2 agosto 2007 n° 17015)1.
11) Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nelle parti in cui è stato dichiarato invalido il licenziamento per la mancata comunicazione ex art. 4, comma 9, Legge n°
223/1991 ed ha liquidato l'indennità risarcitoria in 18 mensilità.
11.1) Sotto il primo profilo sostiene, citando Cass. n° 12122/15, che nel caso di specie non era dovuta la comunicazione ex art. 4, comma 9, citato in quanto non si trattava di licenziamento collettivo con messa in mobilità e quindi con scelta dei lavoratori da licenziare facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 4 Legge 223/91, ma di licenziamento collettivo caratterizzato da eliminazione del comparto e non essendo i lavoratori sottoposti alla mobilità non vi era alcun obbligo di motivazione.
11.2) Sotto il secondo profilo ha denunciato che il tribunale non aveva motivato la sua decisione di liquidare l'indennità risarcitoria in 18 mensilità. Ha sul punto richiamato la pronuncia di costituzionalità n° 194/18, per concludere che nel caso di specie “sarebbe stata più congrua una condanna a tre mensilità”.
12) Anche tale motivo di appello, nei suoi due aspetti, risulta infondato.
12.1) Quanto al primo profilo, pare opportuno chiarire che nel caso di specie la comunicazione ex art. 4, comma 9, Legge 223/91 è stata omessa non solo nei confronti della Commissione regionale da tale norma indicata, ma anche nei confronti delle organizzazioni sindacali. Ne consegue che è inconferente la pronuncia di legittimità n° 12122/15 su cui l'appellante fonda le sue ragioni.
12.2) Inoltre, non è ben chiaro come e perché il fatto di essere impresa non rientrante nel campo di applicazione della CIGS esoneri la società odierna appellante, che ha pacificamente intrapreso la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ai sensi degli artt. 4 e 24 legge n.223/91, dall'obbligo di effettuare la comunicazione finale ex art. 4 comma 9 stessa legge a tutti i soggetti ivi indicati. Detta norma impone ai datori di lavoro, senza alcuna distinzione (se ammessi o non ammessi alla CIGS), che “Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati con l'indicazione per ciascun soggetto del nominati del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2”. E d'altra parte, è la stessa finalità che la giurisprudenza costante ha assegnato a tale comunicazione ad escludere che possano esserne esentati alcune tipologie di datori di lavori e a consentire che se ne possa prescindere del tutto essendo il criterio di scelta ben noto a OO.SS. ed alla Regione Calabria, in virtù dei precedenti incontri e delle varie comunicazioni…>. La comunicazione di cui all'art. 4, co. 9 della L. n 223 del 1991, che fa obbligo di indicare 1 Tale orientamento giurisprudenziale deve peraltro ritenersi consolidato alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n.16723/2020 nella quale in motivazione è chiarito che: Non è, dunque, sotto il profilo della inammissibilità della prova testimoniale, vertente sull'esistenza e sul contenuto di un contratto da provare per iscritto, che può ravvisarsi un contrasto interpretativo in giurisprudenza, quanto sotto il diverso profilo del regime di rilevabilità dell'eventuale violazione di tale divieto. “puntualmente” le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei dipendenti da licenziare, è infatti finalizzata a consentire alle organizzazioni sindacali (e tramite esse ai lavoratori interessati) e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti (Cass. civ. Sez. lavoro, 15-06-2015, n. 12344). Essa cristallizza anche le ragioni del recesso, non consentendo al datore di lavoro di dedurre in giudizio, ex post, l'applicazione di modalità della scelta diverse da quelle risultanti dalla citata comunicazione. E' dunque evidente che non basta sapere, come sostiene l'appellante, quale sia il criterio di scelta che si adotterà per selezionare i dipendenti da licenziare, poiché per verificare la correttezza dell'operazione è altresì indispensabile che quanto meno le organizzazioni di categoria vengano a conoscenza dei presupposti fattuali sulla base dei quali i criteri sono stati applicati (ossia in relazione a ciascuno dei lavoratori lo stato familiare, l'anzianità e le mansioni, la valutazione comparativa), e ciò avviene per l'appunto con la comunicazione finale. Elementi di segno contrario, come detto, non si traggono neanche dalla sentenza della Cassazione n.12211 del 2015, richiamata dall'appellante, giacché essa stabilisce che non può essere dichiarata l'inefficacia del licenziamento non già per l'ipotesi di integrale mancanza della comunicazione ma in quella, diversa, in cui sia stata “omessa esclusivamente la comunicazione alla Commissione regionale indicata dall'art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 - che, in base all'art. 6 della stessa legge, svolge il compito di approvare le liste di mobilità - ed il licenziamento collettivo sia stato disposto, per riduzione del personale, da parte di una impresa non rientrante nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, i cui dipendenti, quindi, non possono beneficiare dell'indennità di mobilità”. In definitiva, alla luce di quanto sinora esposto, il fatto che non rientri nel campo di applicazione Parte_1 della CIGS non elimina l'obbligo della comunicazione de qua a quegli altri soggetti diversi dalla Commissione Regionale, indicati nell'art. 4 comma 9, ai quali compete, per quanto detto, il compito di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. La sua omissione (pacifica in giudizio) concreta un vizio di natura procedimentale che si ripercuote sul licenziamento irrogato alla determinandone l'invalidità. CP_1
12.3) Quanto al secondo profilo, riferito alla quantificazione dell'indennità risarcitoria, lo stesso è caratterizzato da profili di inammissibilità nel momento in cui, nel denunciare carente motivazione circa le ragioni che hanno condotto il tribunale a quantificare in 18 mensilità l'indennità risarcitoria,
a sua volta non chiarisce perché nel caso di specie “sarebbe stata più congrua una condanna a tre mensilità”. L'affermazione, oltre che apodittica, è anche infondata perché, nel proporre 3 mensilità, l'appellante ha finito per andare al di sotto del minimo previsto dal combinato disposto degli artt. 10
e 3, comma 1, D. Lgs. n° 23/15, secondo cui l'indennità ivi prevista è comunque non inferiore a sei
e non superiore a trentasei mensilità. Ad ogni modo, la misura dell'indennità di cui alla sentenza impugnata, pari a 18 mensilità, risulta del tutto corretta, dovendosi considerare l'anzianità di servizio della ricorrente, pari a 6 anni alla data del licenziamento, e il numero non certo trascurabile dei dipendenti in forza all'appellante, pari a 60 unità, il che induce a ritenere del tutto congrua una misura dell'indennità di legge fissata nel valore medio tra i limiti minimo e massimo fissati dalla legge in 6
e 36 mensilità.
13) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
14) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia indicato dalla stessa appellante.
15) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza n° 381/24, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.000,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante incidentale i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 13.3.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale