Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 12150/2024 R.G., avente ad oggetto: Opposizione
all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
PROMOSSA DA
, cod. fisc. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to PICCITTO GAETANO,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to VETRI Controparte_1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA
REPUBBLICA 26 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa alla luce delle conclusioni delle parti, con rassegnate con note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. cit..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia
Seconda Sezione Civile – Lavoro
intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel caso di specie, l' ha dichiarato e documentato l'annullamento del titolo CP_2
opposto, senza, peraltro, contestare la fondatezza di quanto reclamato in ricorso ovvero dimostrare la legittimità del proprio operato.
Anzi, dalla documentazione prodotta, si evince che l'annullamento è dipeso dal riconoscimento dell'avvenuta decadenza, ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto concerne la richiesta formulata da parte ricorrente di condanna dell' al CP_2
pagamento delle spese processuali, va riconosciuto che l'opposizione è fondata, posto che
, per sua stessa ammissione, non è stato in grado di dimostrare la rituale notifica CP_1
dell'accertamento presupposto, circostanza che lo ha indotto a procedere all'annullamento in autotutela del titolo, sia pur dopo la proposizione del ricorso.
Risulta peraltro violato il termine di cui all'art. 14 l. 689/1981.
Si consideri oltretutto che avrebbe dovuto verificare la sussistenza di tutti i CP_1
presupposti di legge, per i titoli oggetto di domanda, prima della loro emissione e notifica.
Le spese devono quindi seguire la soccombenza.
Il costruttivo contegno processuale di giustifica l'applicazione, in sede di CP_1
liquidazione, di importi prossimi ai minimi tariffari.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente, che CP_1
liquida in €.884,5, oltre IVA, CP, rimborso forfettario al 15%, come per legge., da distrarsi ex art. 93 in favore del Procuratore che ha formulato la relativa istanza, Avv.to PICCITTO
GAETANO
Così depositato, in Catania, 22/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
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