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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca Fiorella Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2615/23 avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Manelli, come da mandato Parte_1 in atti
RICORRENTE
rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Corsano, come da mandato Controparte_1 in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da verbale di udienza del 5.6.24
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.3.23 la esponeva di aver contratto, in Pt_1 data 1.5.17, matrimonio concordatario con il , insieme al quale aveva CP_1 generato nata nel 2019; evidenziava che la convivenza fosse divenuta Per_1 intollerabile in ragione del clima di continua tensione da tempo esistente tra le parti;
invocava l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso di sè ed assegnazione in proprio favore della casa coniugale lei intestata, precisando di essere onerata integralmente del pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto; instava per la regolamentazione del diritto di visita e dell'obbligo di contribuzione paterni, ascrivendo al resistente un reddito annuo di circa €
12.000,00; chiedeva disporsi, altresì, il trasferimento in proprio favore della vettura da lei acquistata, ma intestata al coniuge.
Il resistente, costituendosi, preliminarmente segnalava che parte attrice non avesse provveduto a documentare compiutamente la propria condizione economica e che la domanda inerente il trasferimento dell'autovettura non potesse essere sottoposta al giudice della separazione;
indicava di essere gravato della rata del mutuo connesso all'acquisto dell'immobile ove esercitava l'attività lavorativa insieme ai fratelli e di altri due finanziamenti;
prospettava l'esistenza di diversi debiti, anche erariali a proprio carico;
invocava la restituzione della metà dell'importo dell'assegno unico percepito dalla ricorrente .
Con ordinanza presidenziale emessa in data 18.7.23 veniva disposto l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale;
veniva posto a carico del un contributo CP_1 mensile pari ad € 300,00 per il sostentamento della figlia e veniva regolata la frequentazione tra i due;
nel prosieguo del procedimento, non essendo state formulate istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la rimessione al Collegio in vista della decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.; all'udienza del 5.6.24 procuratori delle parti curavano la formulazione delle loro definitive istanze, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda di separazione formulata dalle parti si palesa meritevole di accoglimento: ed invero, le notazioni in ordine al rapporto coniugale contenute negli atti introduttivi, nonché il perdurare dell'assenza di coabitazione tra le parti consentono di ritenere che la comunione morale e materiale non possa essere ricostituita.
Con riferimento alla posizione della figlia minore, non sono state prospettate dalle parti, né emerse aliunde, circostanze ostative all'affido condiviso;
Per_1 continuerà ad essere collocata in via prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale, con facoltà del padre di vederla con le modalità già indicate in sede presidenziale in rapporto all'attuale età della medesima, ovvero: - martedì e giovedì pomeriggio, dalle 17 alle 20;
- a fine settimana alternati, dalle 12.30 sabato alle 20 della domenica – 21.30
d'estate;
- per almeno due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo;
- nella medesima fascia oraria 10 – 20 ad anni alterni per tre e due giorni, rispettivamente, nel periodo natalizio e pasquale – ricomprendenti ad anni alterni Natale o Capodanno, Pasqua o Lunedì dell' Angelo ed ad anni alterni per tutte le festività.
Con riferimento ai profili economici, va osservato come il regime di affido implichi la percezione dal 50% dell'AU inerente la minore;
il resistente, che gestisce insieme ai fratelli un bar, ha documentato in atti redditi annui relativi agli anni 2019, 2020
e 2021 ricompresi tra € 3.000,00 ed € 6.000,00, ma tali importi, oltre ad aver in parte risentito dell'incidenza delle limitazioni connesse al periodo dell'emergenza sanitaria, appaiono evidentemente non indicativi della sua reale capacità economica, siccome incompatibili con gli esborsi che il medesimo ha indicato di sostenere stabilmente – ovvero le due rate di finanziamenti prossime complessivamente ad € 250,00 mensili e la rata del mutuo relativo all'immobile costituente la sua sede di lavoro, pari ad € 700,00 mensili;
non dirimenti, rispetto a tale quadro fattuale, devono ritenersi l'asserito prestito concessogli dal fratello per € 50.000,00 ed i debiti erariali;
in considerazione della circostanza che le esigenze di carattere materiale della minore debbano intendersi accresciute a fronte dell'attuale età - circostanza che prescinde dalla necessità di formulazione di specifiche allegazioni e prove in merito ( cfr. in merito Cass. civ. sent. n. 11724/23)-
e dei plausibili maggiori profitti dell'esercizio commerciale conseguiti al venir meno della pandemia, il contributo stabilito in sede presidenziale deve essere rideterminato, con decorrenza dalla data della presente statuizione in 350,00, oltre rivalutazione annuale istat, mentre resta confermato il diverso importo stabilito in sede presidenziale quanto al periodo precedente.
Deve, altresì, trovare conferma la ripartizione in pari quota tra i genitori delle spese straordinarie, da individuarsi sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di
Lecce.
Parte ricorrente non ha insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, nella domanda di trasferimento dell'autoveicolo; quanto alla domanda del CP_2 inerente la restituzione della quota dell'assegno unico integralmente percepito, giovi osservare, a prescindere dall'assenza di prova in ordine al relativo assunto,
l'estrema genericità della medesima, atteso che in comparsa di costituzione costui non aveva indicato né il periodo di riferimento della percezione – menzionato solo tardivamente, con indicazione di due mesi, in sede di scritture conclusive - né il relativo importo ed, a fronte dell'evasività di tali notazioni, potrebbe ritenersi rilevante l'assenza di specifica contestazione del relativo assunto ad opera della ricorrente.
Le spese di lite, liquidate in considerazione della ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate e della consistenza dell'attività processuale svolta seguono la soccombenza parziale del resistente per la quota del 50% e vengono compensate tra le parti per la porzione residua.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione delle parti, che hanno contratto matrimonio concordatario in 1.5.17, trascritto presso il Registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Arnesano al n. 4, P.II, serie B, anno 2017;
- rigetta la domanda di restituzione della quota dell'A.U. formulata dal;
CP_1
- dispone l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre, cui assegna la casa coniugale;
- dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre possa incontrare la figlia secondo le previsioni delineate in motivazione;
- dispone che il resistente corrisponda, con decorrenza dalla data della presente statuizione, entro il 15 di ogni mese alla , a titolo di contributo al Pt_1 sostentamento della figlia, l'importo di € 350,00, oltre rivalutazione annuale istat, confermando per il periodo precedente il diverso importo stabilito con il provvedimento presidenziale;
- onera ciascuna delle parti della quota del 50% delle spese straordinarie inerenti la prole, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
-- condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, della quota di
½ delle spese di lite che liquida in € 1.200,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa, compensando tra le parti la porzione residua.
Lecce, 10.4.25 Il giudice estensore dott. ssa Francesca Caputo
Il Presidente dott. Gianluca Fiorella
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca Fiorella Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2615/23 avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Manelli, come da mandato Parte_1 in atti
RICORRENTE
rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Corsano, come da mandato Controparte_1 in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da verbale di udienza del 5.6.24
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.3.23 la esponeva di aver contratto, in Pt_1 data 1.5.17, matrimonio concordatario con il , insieme al quale aveva CP_1 generato nata nel 2019; evidenziava che la convivenza fosse divenuta Per_1 intollerabile in ragione del clima di continua tensione da tempo esistente tra le parti;
invocava l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso di sè ed assegnazione in proprio favore della casa coniugale lei intestata, precisando di essere onerata integralmente del pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto; instava per la regolamentazione del diritto di visita e dell'obbligo di contribuzione paterni, ascrivendo al resistente un reddito annuo di circa €
12.000,00; chiedeva disporsi, altresì, il trasferimento in proprio favore della vettura da lei acquistata, ma intestata al coniuge.
Il resistente, costituendosi, preliminarmente segnalava che parte attrice non avesse provveduto a documentare compiutamente la propria condizione economica e che la domanda inerente il trasferimento dell'autovettura non potesse essere sottoposta al giudice della separazione;
indicava di essere gravato della rata del mutuo connesso all'acquisto dell'immobile ove esercitava l'attività lavorativa insieme ai fratelli e di altri due finanziamenti;
prospettava l'esistenza di diversi debiti, anche erariali a proprio carico;
invocava la restituzione della metà dell'importo dell'assegno unico percepito dalla ricorrente .
Con ordinanza presidenziale emessa in data 18.7.23 veniva disposto l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale;
veniva posto a carico del un contributo CP_1 mensile pari ad € 300,00 per il sostentamento della figlia e veniva regolata la frequentazione tra i due;
nel prosieguo del procedimento, non essendo state formulate istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la rimessione al Collegio in vista della decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.; all'udienza del 5.6.24 procuratori delle parti curavano la formulazione delle loro definitive istanze, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda di separazione formulata dalle parti si palesa meritevole di accoglimento: ed invero, le notazioni in ordine al rapporto coniugale contenute negli atti introduttivi, nonché il perdurare dell'assenza di coabitazione tra le parti consentono di ritenere che la comunione morale e materiale non possa essere ricostituita.
Con riferimento alla posizione della figlia minore, non sono state prospettate dalle parti, né emerse aliunde, circostanze ostative all'affido condiviso;
Per_1 continuerà ad essere collocata in via prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale, con facoltà del padre di vederla con le modalità già indicate in sede presidenziale in rapporto all'attuale età della medesima, ovvero: - martedì e giovedì pomeriggio, dalle 17 alle 20;
- a fine settimana alternati, dalle 12.30 sabato alle 20 della domenica – 21.30
d'estate;
- per almeno due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo;
- nella medesima fascia oraria 10 – 20 ad anni alterni per tre e due giorni, rispettivamente, nel periodo natalizio e pasquale – ricomprendenti ad anni alterni Natale o Capodanno, Pasqua o Lunedì dell' Angelo ed ad anni alterni per tutte le festività.
Con riferimento ai profili economici, va osservato come il regime di affido implichi la percezione dal 50% dell'AU inerente la minore;
il resistente, che gestisce insieme ai fratelli un bar, ha documentato in atti redditi annui relativi agli anni 2019, 2020
e 2021 ricompresi tra € 3.000,00 ed € 6.000,00, ma tali importi, oltre ad aver in parte risentito dell'incidenza delle limitazioni connesse al periodo dell'emergenza sanitaria, appaiono evidentemente non indicativi della sua reale capacità economica, siccome incompatibili con gli esborsi che il medesimo ha indicato di sostenere stabilmente – ovvero le due rate di finanziamenti prossime complessivamente ad € 250,00 mensili e la rata del mutuo relativo all'immobile costituente la sua sede di lavoro, pari ad € 700,00 mensili;
non dirimenti, rispetto a tale quadro fattuale, devono ritenersi l'asserito prestito concessogli dal fratello per € 50.000,00 ed i debiti erariali;
in considerazione della circostanza che le esigenze di carattere materiale della minore debbano intendersi accresciute a fronte dell'attuale età - circostanza che prescinde dalla necessità di formulazione di specifiche allegazioni e prove in merito ( cfr. in merito Cass. civ. sent. n. 11724/23)-
e dei plausibili maggiori profitti dell'esercizio commerciale conseguiti al venir meno della pandemia, il contributo stabilito in sede presidenziale deve essere rideterminato, con decorrenza dalla data della presente statuizione in 350,00, oltre rivalutazione annuale istat, mentre resta confermato il diverso importo stabilito in sede presidenziale quanto al periodo precedente.
Deve, altresì, trovare conferma la ripartizione in pari quota tra i genitori delle spese straordinarie, da individuarsi sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di
Lecce.
Parte ricorrente non ha insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, nella domanda di trasferimento dell'autoveicolo; quanto alla domanda del CP_2 inerente la restituzione della quota dell'assegno unico integralmente percepito, giovi osservare, a prescindere dall'assenza di prova in ordine al relativo assunto,
l'estrema genericità della medesima, atteso che in comparsa di costituzione costui non aveva indicato né il periodo di riferimento della percezione – menzionato solo tardivamente, con indicazione di due mesi, in sede di scritture conclusive - né il relativo importo ed, a fronte dell'evasività di tali notazioni, potrebbe ritenersi rilevante l'assenza di specifica contestazione del relativo assunto ad opera della ricorrente.
Le spese di lite, liquidate in considerazione della ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate e della consistenza dell'attività processuale svolta seguono la soccombenza parziale del resistente per la quota del 50% e vengono compensate tra le parti per la porzione residua.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione delle parti, che hanno contratto matrimonio concordatario in 1.5.17, trascritto presso il Registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Arnesano al n. 4, P.II, serie B, anno 2017;
- rigetta la domanda di restituzione della quota dell'A.U. formulata dal;
CP_1
- dispone l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre, cui assegna la casa coniugale;
- dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre possa incontrare la figlia secondo le previsioni delineate in motivazione;
- dispone che il resistente corrisponda, con decorrenza dalla data della presente statuizione, entro il 15 di ogni mese alla , a titolo di contributo al Pt_1 sostentamento della figlia, l'importo di € 350,00, oltre rivalutazione annuale istat, confermando per il periodo precedente il diverso importo stabilito con il provvedimento presidenziale;
- onera ciascuna delle parti della quota del 50% delle spese straordinarie inerenti la prole, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
-- condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, della quota di
½ delle spese di lite che liquida in € 1.200,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa, compensando tra le parti la porzione residua.
Lecce, 10.4.25 Il giudice estensore dott. ssa Francesca Caputo
Il Presidente dott. Gianluca Fiorella