Art. 11.
Le aziende di trasporto, alle quali e' fatto obbligo di applicare il sopraprezzo stabilito dall'art. 9 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sopraprezzo stesso e debbono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.
Le aziende di trasporto, alle quali e' fatto obbligo di applicare il sopraprezzo stabilito dall'art. 9 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sopraprezzo stesso e debbono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.