Articolo 1 della Legge 24 luglio 1962, n. 1104
Articolo 2
Versione
25 agosto 1962
Art. 1.
E' vietata la raffinazione degli olii di qualsiasi specie e dei grassi concreti destinati ad usi commestibili, con metodi diversi da quelli ammessi per la raffinazione degli olii di oliva, destinati agli stessi usi.
E' vietato produrre, vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per uso alimentare, i prodotti di cui al precedente comma, ottenuti con processo di esterificazione o di sintesi.
Entrata in vigore il 25 agosto 1962