Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/06/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3714/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA TELESINA, 57 82032 82032 Parte_1
CERRETO SANNITA Italia, presso lo studio dell'avv. BARBIERI ANTONIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
contumace Controparte_1
elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Michele Foschini 28 CP_2
presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso CP_3
dall'avv. Tommaso Parisi giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 06/06/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
1
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro la Controparte_4
CP e l , esponendo:
[...] CP_2
- di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1
con la qualifica manovale-operaio, assunto prima a
[...]
tempo determinato dal 21 ottobre 2023 al 28 gennaio 2024 e successivamente a tempo indeterminato, a far data dal 1° febbraio 2024;
- di essersi assentato dal lavoro per malattia regolarmente certificata dal 6.3.24 all'11.3.24 con prognosi di 30 giorni (v. certificati di malattia), essendo stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'anca;
- che l'incapacità al lavoro per i suddetti motivi di salute ha avuto durata fino al
12 agosto 2024, come da certificati medici regolarmente inoltrati;
- di non aver ricevuto l'indennità di malattia né la società non ha trasmesso le buste paga dei mesi di maggio-agosto;
- di aver richiesto il pagamento di tali spettanze alla datrice di lavoro con comunicazione PEC del 10.10.2017, trasmessa per conoscenza anche all' e CP_2
rimasta senza esito;
- di aver, pertanto, richiesto il pagamento diretto all'Istituto dell'indennità di malattia con PEC del 27.7.24;
- di essere attualmente ancora creditore di € 5.898,90.
Ciò premesso il ricorrente richiamando l'obbligo dell di provvedere CP_3
all'erogazione dell'indennità di malattia ha rassegnato le conclusioni di seguito trascritte: “1)-Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire da
[...]
e dalla datrice di lavoro Controparte_6 [...]
l'indennità di malattia nella misura di € 5.898,90 2)- Controparte_1 condannare i resistenti al pagamento delle spese di giudizio”.
L si è costituito con memoria difensiva tempestivamente depositata in data CP_2
8.1.25 contestando la fondatezza della domanda avanzata nei suoi confronti ed
2 eccependo, nel contempo, che l'azienda, nonostante l'asserito invio della certificazione medica volta ad ottenere il riconoscimento dell'assenza a titolo di malattia ordinaria, ha continuato a ritenere il ricorrente non assente per detta causale omettendo di operare, quindi, qualsivoglia anticipazione o conguaglio di prestazione mentre nessuna richiesta di pagamento diretto dell'indennità di malattia, per il periodo in questione, risulta essere stata presentata all da CP_2 parte diretta dell'assicurato.
La rimasta contumace. Controparte_1
Nel corso del giudizio parte ricorrente ha documentato che il datore di lavoro ha provveduto , successivamente al deposito del ricorso al pagamento di quanto dovuto e ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Dall'estratto conto della Postepay intestata al ricorrente, rilasciato in data 25 maggio 2025 si evince che dopo il deposito del ricorso introduttivo del 16 settembre 2024, il datore di lavoro ha corrisposto la retribuzione di maggio in data 30 settembre 2024, quella di giugno in data 6 novembre 2024, quella di luglio 4 dicembre 2024 ed infine il 6 gennaio 2025 la retribuzione di agosto e il
TFR maturato.
Dunque la convenuta società datrice di lavoro, nonostante la malattia e il periodo di inabilità del lavoratore, non ha ritenuto di attivare presso l' , la procedura CP_2
per le indennità di malattia ed ha corrisposto le retribuzioni come se il lavoratore fosse stato in servizio.
Pertanto ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna alle spese.
2.
Ciò posto, in merito alla legittimazione del datore di lavoro si ricorda che “È incontroverso che l'indennità di malattia è dovuta dall e viene corrisposta CP_2
all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa (Cass. n. 11296 del 2000), tanto che, qualora l'indennità di malattia,
3 anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l , e non il datore di CP_2
lavoro a cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità (Cass. n. 4274 del 2017; Cass. n. 19316 del 2021) e solo nel caso di domanda di restituzione del trattamento economico spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 3076 del 2022; Cass. n. 4274 del 2017)”.
Ciò vale quanto dire che il presupposto affinché l'ente previdenziale debba rivolgersi al lavoratore per recuperare le somme indebitamente anticipategli dal datore di lavoro, a titolo di indennità per malattia o maternità, successivamente risultate non dovute e già oggetto di conguaglio, è che il datore di lavoro stesso abbia comunicato all' di non poter provvedere al recupero;
e, di riflesso, che CP_2
- salvo appunto il caso in cui siffatta comunicazione abbia tempestivamente avuto luogo - legittimato passivo dell'azione di recupero è proprio il datore di lavoro, il quale, come dispone l'art. 1, comma 3, d.l. n. 663/1979, cit., ben potrà rivalersi nei confronti del lavoratore «sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro» (Cass. sez. L -, Sentenza n. 19316 del
07/07/2021 (Rv. 661718 - 01).
Costituisce dunque principio consolidato che ai sensi dell'art. 1 d.l. 30 dicembre
1979 n. 663, conv. con l. 29 febbraio 1980 n. 33, il datore di lavoro è obbligato quale semplice incaricato al pagamento ad anticipare l'indennità di malattia per conto dell - che è e rimane l'unico debitore effettivo della prestazione -, CP_2
conguagliando poi il relativo importo con quello dei contributi previdenziali a suo carico: con la conseguenza che, se esso non provvede all'anticipazione e al successivo conguaglio, il lavoratore che voglia adire le vie legali dovrà convenire in giudizio esclusivamente il detto istituto.
4 Peraltro, questa ricostruzione giuridica rimane immutata anche se il datore di lavoro non abbia effettivamente versato al suo dipendente l'indennità, pur avendola posta a conguaglio delle somme dovute all a titolo contributivo. CP_2
Alla luce di tali condivisibili rilievi il soggetto obbligato in via esclusiva rispetto alla pretesa fatta valere dal ricorrente è l' . CP_2
Peraltro, il ricorrente ha depositato i certificati medici attestanti lo stato di malattia inviati all , per cui non vi è alcuna improponibilità Controparte_7
della domanda giudiziale.
3.
In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e
5 diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In generale, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate, pur non comparabili, presentano un unico elemento comune, costituito appunto dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento
6 generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta e la liquidazione della stessa in suo favore da parte dell risultano dalla CP_2
documentazione in atti.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese.
La valutazione complessiva del comportamento della datrice che sebbene con qualche giorno di ritardo ha corrisposto, come dedotto dal ricorrente, l'intera retribuzione come se il lavoratore fosse stato in servizio, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Benevento, 07/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
8