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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo TAno
Il Tribunale di RO
- Sezione Civile - in persona del giudice dott. Francesco Ferdinandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1496/19 RG tra
, difeso dall'avv. Carbone Parte_1
Attore
, quale mandataria di , con l'avv. Tartaglia Controparte_1 Controparte_2
Convenuto
, già , già , con l'avv. Giovanardi Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Chiamata in causa
Conclusioni : come da verbale del 30.4.24
, nonché in proprio Parte_2 Parte_1
convenivano dinanzi il Tribunale di RO , esponendo che in data 13.1.95 Controparte_2
veniva emesso dal Tribunale di RO , in favore di , DI n 52/95 per lire Pt_3
847.311.118 nei confronti di e del garante Controparte_6 Controparte_7
Par
, ora ( appresso ) dichiarato
[...] Parte_1
provvisoriamente esecutivo;
che in virtù del predetto DI in data 14.1.95 iscriveva Pt_3
Par ipoteca giudiziale sui beni di proprietà della siti in IA e FE;
che in data
5.12.14 , su richiesta della l'ipoteca sui beni di IA ed in FE era stata CP_8
Parte rinnovata in favore di e di ( appresso ) cessionaria del credito Controparte_5 CP_5
; che a seguito della sentenza n 643/08 del Tribunale di RO emessa in data 27.6.08 nel
1 giudizio di opposizione ( che aveva rigettato l'opposizione al contempo condannando gli Parte opponenti al pagamento della somma di euro 426.424,93 in favore di , uale CP_9
Par procuratrice di , aveva notificato a ed a un atto di precetto CP_5 Controparte_6
per lire 1.120.837,66 , cui era seguito in data 7.01.11 pignoramento immobiliare iscritto al n Par 7/11 RGE , relativo a tutti i beni immobili di siti in FE;
che nel richiamato giudizio di opposizione dinanzi il Tribunale , tra le varie doglianze , veniva eccepita la nullità della fideiussione prestata da DM in violazione del divieto di cui all'art. 2624 cc , eccezione tuttavia disattesa dal Tribunale;
che la sentenza veniva gravata di appello , rimanendo contumace
Parte Contr
, mentre interveniva nel giudizio quale procuratrice di;
che la Corte di Appello CP_5
Par di Roma con sentenza 2821/12 in data 24.5.12 , in accoglimento dell'appello di , dichiarava la nullità della fideiussione sulla base della quale era stato emesso il DI , ordinando a seguito del passaggio in giudicato della sentenza , la cancellazione dell'ipoteca iscritta sui beni di
FE , ipoteca che dopo il deposito della sentenza veniva rinnovata con iscrizione del
5.12.14 ; che avverso la sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso per cassazione Contr
, quale procuratrice di , che veniva respinto con sentenza del 12.4.17 ; che l'ipoteca CP_5
non era stata cancellata nemmeno dopo la sentenza della Corte di legittimità ; che nelle more aveva ceduto il credito a;
che nonostante plurime diffide , soltanto in CP_5 Controparte_2
data 8.10.18 , , quale mandataria di , prestava il consenso alla cancellazione CP_10 CP_2
delle ipoteche e soltanto previo pagamento di euro 800 , quali spese della cancellazione , e le ipoteche sui beni in FE e IA venivano in concreto cancellate rispettivamente in
Parte data 22.10.18 e 23.10.18 ; che aveva chiesto ed ottenuto un DI esecutivo sulla base di una fideiussione che essa sapeva essere nulla o della cui nullità avrebbe potuto comunque avvedersi facendo uso della ordinaria diligenza;
che l'assenso del creditore era necessario per la cancellazione dell'ipoteca sui beni in IA , avendo la Corte d'appello ordinato la cancellazione sui soli beni siti in FE;
che peraltro l'ipoteca su tali beni era stata rinnovata in data 5.12.14 , dopo l'emissione della sentenza , onde la Corte d'Appello non avrebbe potuto Contr ordinare la cancellazione della rinnovazione;
che , quale procuratrice di , pur CP_5 essendo garantita dalle ipoteche , aveva anche intrapreso un 'esecuzione immobiliare sui beni Par in FE , dichiarata estinta dal GE in data 7.11.12 solo a seguito di istanza di , laddove l'esecutante avrebbe dovuto rinunciare alla procedura subito dopo la sentenza della Corte di appello e quindi sin dal 24.5.12 ; che a causa del pignoramento immobiliare e dell'illegittimità dell'ipoteca giudiziaria le odierne attrici avevano subito i seguenti danni : danno da non 2 commerciabilità dei beni durante la procedura esecutiva e fino alla cancellazione delle ipoteche
, quantificabile in euro 100.000 per ognuna delle attrici o liquidabile in via equitativa dal Giudice
; danno derivante dall'impossibilità di accedere a linee di credito a causa del pignoramento , delle ipoteche e della segnalazione al CRIF , anche esso quantificabile in euro 100.000 per ciascuna delle attrici o liquidabile in via equitativa;
danno di immagine derivante dalla procedura esecutiva e dalle ipoteche , quantificabile in euro 100.000 o liquidabile in via equitativa;
danno da illegittima iscrizione ipotecaria , da mancata cancellazione dell'ipoteca dopo la definitività della sentenza della Corte d'appello e da illegittimo intraprendimento dell'esecuzione immobiliare : si tratterebbe di voci di danno , quantificabili in euro 100.000 o liquidabili in via equitativa, riconducibili alla violazione dell'art. 96 comma secondo cpc , avendo Parte la iscritto ipoteca ed iniziato l'esecuzione forzata in base ad un titolo dichiarato nullo ab origine , avendo proseguito la procedura esecutiva nonostante la sentenza della Corte d'
Appello , ed avendo cancellato le ipoteche con ritardo rispetto alla data di passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello ; danno da mancato guadagno dovuto all'impossibilità di esercitare l'attività commerciale a causa del pignoramento , dell'ipoteca e della segnalazione al CRIF , protrattasi ( l'impossibilità ) per circa 23 anni;
danno da violazione del diritto alla reputazione , quantificato in euro 100.000 o liquidabile equitativamente .
Chiedevano pertanto che la convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni tutti come quantificati in narrativa ovvero nella somma diversa o maggiore che sarà ritenuta di giustizia , anche previa liquidazione in via equitativa.
-Si costituiva nella sua qualità di mandataria di , eccependo in Controparte_1 Controparte_2 rito l'assoggettamento della controversia al rito del lavoro , in base all'art. 10 D.lvo . Nel merito deduceva che a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello in data
12.4.17 controparte avrebbe potuto mettere in esecuzione l'ordine diretto al conservatore di cancellazione dell'ipoteca ; che la caducazione definitiva del titolo avrebbe comunque consentito a controparte in forza dell'art. 2884 cc di richiedere la cancellazione delle iscrizioni in via del tutto autonoma ed indipendente;
che peraltro l'ordine di cancellazione della Corte limitato ai beni di FE costituiva errore meramente materiale che avrebbe potuto essere emendato con il procedimento di cui all'art. 288 cpc;
che le ipoteche erano state legittimamente rinnovate prima del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello , ché altrimenti le iscrizioni ipotecarie avrebbero perso la loro efficacia il 13.1.15 ; che l'esecuzione era stata intrapresa da con pignoramento notificato il 7.1.11 e dichiarata improcedibile in data CP_5
3 8.11.12 , laddove era diventata cessionaria del credito in data 15.5.15 ; che la CP_2
segnalazione alla centrale rischi era del tutto legittima ed anzi doverosa , fino al passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello , e comunque non era derivato alcun danno reputazionale o di immagine , giacché nessuno dei clienti o dei competitors ne era venuto a conoscenza , attesa la riservatezza dei relativi dati;
che sia il rinnovo delle ipoteche , sia l'inizio dell'esecuzione immobiliare erano da ricondurre ad , ( già ) titolare del credito in forza di CP_5
cessione intervenuta in data 21.12.00 , onde nella denegata ipotesi di fondatezza delle domande attoree la condanna andava emessa nei confronti di o in subordine questa CP_5
andava condannata a manlevare essa convenuta .
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande e comunque di essere autorizzata a chiamare in causa . CP_5
-Si costituiva la curatela di , nonché di Parte_1 [...]
, siccome nelle more dichiarati falliti , chiedendo l'accoglimento delle domande Parte_1 formulate nell'atto introduttivo .
-Si costituiva la chiamata deducendo che le domande risarcitorie erano suddivisibili in CP_5 due gruppi : il primo relativo ai danni asseritamente originati dall'iscrizione e rinnovo delle ipoteche , come pure dall'esecuzione forzata , riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 96 cpc;
il secondo relativo ai danni cagionati dalla segnalazione alla CR;
che le domande ex art. 96 cpc erano inammissibili , giacché quelle relative alle ipoteche andavano proposte nel giudizio di opposizione e quelle relative all'esecuzione andavano proposte o nel giudizio di appello o a mezzo opposizione all'esecuzione ; che peraltro la domanda relativa all'illegittima iscrizione dell'ipoteca era stata proposta e rigettata dinanzi la Corte d'Appello , con conseguente giudicato
; che la procedura esecutiva era stata legittimamente intrapresa ed a seguito della pubblicazione della sentenza di secondo grado era stata dichiarata improcedibile;
che legittima era stata anche la rinnovazione delle ipoteche , essendo l'unico strumento per conservare l'iscrizione nell'eventualità della cassazione della sentenza di appello;
che le pretese risarcitorie erano infondate nel merito , siccome carenti in punto di allegazione dei relativi elementi costitutivi;
che sin dalla cessione dei crediti a ( 15.5.15 ) , non aveva più CP_2 CP_5
il potere di disporre delle ipoteche , non essendo più titolare dei crediti , e in ogni caso non v'era prova di alcun danno occorso nel periodo intercorrente tra la data di passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado ( 12.4.17) e quella di cancellazione delle ipoteche ( 22 e 23 ottobre 2018) ; che per quanto concerneva la segnalazione alla centrale rischi , non poteva CP_5
4 essere ritenuta responsabile per il periodo successivo al 15.5.15 , che comunque , ferma la prescrizione per ogni pretesa risarcitoria antecedente al 6.5.09 ( dieci anni prima dell'istaurazione del giudizio ) , andava osservato che la segnalazione era obbligatoria e doveva essere fatta , secondo le circolari della BA d'TA , anche quando il credito era contestato;
che per quanto concerneva il danno da immagine provocato dalle segnalazioni non solo non risultava provato , ma nemmeno identificato nella sua asserita consistenza , tenuto conto che non poteva ritenersi in re ipsa , costituendo pur sempre un danno conseguenza;
che la domanda di garanzia di non poteva essere accolta , non essendovi alcun obbligo in CP_2
capo ad di manlevare da eventuali condanne . CP_5 CP_2
-Nella prima memoria la curatela chiedeva la condanna di e al risarcimento di tutti CP_5 CP_2
i danni subiti come indicati e quantificati in narrativa .
-Venivano assunte prove testimoniali .
-All'udienza del 30.4.24 la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come a verbale riportate.
-La domanda è meritevole di parziale accoglimento.
-Occorre svolgere talune considerazioni preliminari.
Nel giudizio di appello , cui si è fatto cenno in narrativa , conclusosi con la sentenza in data
24.5.12 che ebbe a revocare il DI emesso nei confronti di Parte_1
, per nullità della fideiussione da questa prestata in favore del debitore principale
[...] [...]
, la detta società ebbe a proporre domanda ex art. 96 secondo comma cpc per il CP_6 risarcimento di tutti i danni derivanti dall'iscrizione ipotecaria;
tale domanda venne tuttavia rigettata per difetto di prova dei danni . La sentenza della Corte d'appello è pacificamente passata in giudicato . E' evidente pertanto che ogni pretesa risarcitoria per danni ( sia di natura patrimoniale che non patrimoniale , come il danno all'immagine ) derivanti dalla detta iscrizione
, è ormai preclusa da giudicato , con riguardo al periodo antecedente alla pubblicazione della sentenza , salvo che per quanto concerne i danni derivanti dall'illegittima segnalazione alla centrale rischi che meritano separata considerazione , in quanto non rientranti nel paradigma dell'art. 96 secondo comma cpc , siccome frutto di una condotta ( l'illegittima segnalazione appunto ) , non contemplata dalla norma citata .
Come si è visto in narrativa , venne intrapresa esecuzione forzata sui beni di FE , con pignoramento del 7.1.11 ; l'esecuzione venne dichiarata estinta dal GE in data 7.11.12 .
Orbene , ogni doglianza relativa ai danni ( anche qui sia di natura patrimoniale che non
5 patrimoniale ) derivanti dal procedimento esecutivo , avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di appello , senza che al riguardo potesse essere sollevata preclusione alcuna ( Cass.
1590/13 citata da , cfr. altresì Cass. 14353/15 ) o tramite opposizione all'esecuzione ( CP_5
Cass. cit ) . Ne consegue l'inammissibilità della relativa domanda nell'odierno giudizio .
Per quanto concerne invece i danni derivanti dal mantenimento dell'iscrizione successivamente alla sentenza d'appello , avendone il creditore chiesto la rinnovazione in data 5.12.14 , non sussiste preclusione alcuna derivante dal giudizio d'appello , sia in ragione del fatto che trattasi di danni ipoteticamente successivi , sia in ragione del fatto che comunque la sentenza di appello
, nel rigettare la domanda risarcitoria , ha limitato le proprie considerazioni al difetto di prova circa la sussistenza di danni , il che appunto non inficia la possibilità di richiedere i danni successivamente prodottisi per la rinnovazione dell'ipoteca ( ed il suo successivo mantenimento ) ove non improntata a canoni di doverosa prudenza .
Si tratta ora di vedere se il mantenimento delle ipoteche per il periodo successivo alla sentenza d'appello abbia violato i canoni di doverosa prudenza che devono informare la condotta del creditore .
Ed è appena il caso di soggiungere , prima di procedere oltre , che l'odierno giudizio rappresentava l'unica sede di merito in cui proporre l'odierna azione risarcitoria , per i danni successivi alla sentenza della Corte d'Appello , in particolare quelli derivanti dalla rinnovazione dell'iscrizione in data 5.12.14 ( e dal suo successivo mantenimento ) che non poteva certo essere vaticinata dall'attore ( cfr. d'altronde Cass. SU 25478/21 che ammette l'autonoma proposizione dell'azione ex art. 96 secondo comma cpc , quando non sia possibile proporla nel giudizio di merito nel quale il titolo esecutivo si è formato ) .
-Venendo dunque a valutare la condotta del creditore consistente nella rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria e nel suo mantenimento , pur dopo la sentenza del giudice d'appello
, osserva il Tribunale che tale condotta va valutata ai fini dell'art. 96 cpc per l'intero suo protrarsi e che rileva anche mera colpa lieve ( cfr. Cass. 17523/11 e Cass. 342/96 ) . Alla luce di tale criterio deve ritenersi che la condotta del creditore , consistita nella rinnovazione della iscrizione ipotecaria e nel suo successivo mantenimento , dopo la sentenza della Corte d'appello , violi i criteri della normale prudenza . Per convincersi di tanto basta leggere la sentenza della
Suprema Corte in data 12.4.17 che ebbe a respingere il ricorso promosso da contro la CP_5 sentenza della Corte d'appello , laddove evidenzia come la nullità della fideiussione prestata in violazione dell'art. 2624 cc nel testo vigente ratione temporis , corrisponde all'orientamento 6 tradizionale e consolidato della Corte di legittimità . Dunque , il creditore , utilizzando la minima diligenza , si trovava nelle condizioni di prevedere secondo ragionevolezza l'esito sfavorevole del ricorso per cassazione , onde non ha fondamento alcuno la giustificazione addotta , secondo cui la rinnovazione dell'iscrizione si era resa necessaria ai fini del mantenimento della garanzia ipotecaria nelle more della decisione della Corte , ché altrimenti la garanzia sarebbe rimasta caducata per decorso del ventennio. In realtà , proprio perché la nullità dichiarata dalla
Corte di Appello , trovava fondamento in quello che rappresentava al riguardo il diritto vivente
, il creditore avrebbe dovuto senz'altro , all'esito della sentenza della Corte territoriale , prestare e comunicare immediatamente il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca , senza attendere l'esito del giudizio di legittimità . E' bensì vero che nella sentenza della Suprema
Corte si dà atto di un precedente del tutto isolato ( Cass. 2609/16 ) , in cui la violazione dell' art. 2624 cc ( testo dell'epoca) , pur dando luogo ad invalidità , viene ricondotta alla categoria dell'annullabilità piuttosto che della nullità , invece dichiarata dalla Corte d'appello e poi dalla
Suprema Corte nella sentenza del 12.4.17. Tuttavia le cose non cambiano sotto il profilo della valutazione della condotta del creditore ex art. 96 secondo comma cpc , giacché nella specie la nullità non è stata dichiarata d'ufficio , essendo stata formulata al riguardo apposita doglianza sin dal giudizio di opposizione ( cfr. pag. 12 della motivazione della sentenza d'appello ) ; pertanto tale isolato orientamento avrebbe condotto semplicemente alla declaratoria di annullamento , anziché a quella di nullità , e quindi comunque alla declaratoria di invalidità della garanzia , non rilevando che la doglianza fosse incentrata sulla nullità , giacché il giudice quando venga chiesta la nullità di un atto ben può pronunciare il suo annullamento , se i fatti posti a fondamento dell'una e dell'altra fattispecie di invalidità siano gli stessi , e ciò senza incorrere nel vizio di ultrapetizione ( Cass. 33926/19 ) .
-Deve ora verificarsi se e quali danni siano scaturiti da siffatta condotta non improntata a canoni di prudenza .
L'attore lamenta danni derivanti dalla non commerciabilità dei beni , dall'impossibilità di accedere a linee di credito , da mancato guadagno per non aver potuto esercitare l'attività di impresa consistente nella compravendita di immobili , danni non patrimoniali alla propria immagine , ed ancora il fallimento della società proprio in ragione del protrarsi delle iscrizioni ipotecarie .
7 L'attore lamenta infine i danni derivanti dalla illegittima segnalazione alla centrale rischi ,ma tale ultimo danno va esaminato separatamente , perché trattasi di condotta del tutto distinta rispetto a quella consistita nel mantenimento dell'iscrizione ipotecaria.
-Per quanto concerne i danni derivanti dalla non commerciabilità dei beni , osserva il Tribunale che l'attore ha provato che i fondi in IA , furono oggetto nell'ottobre 2015 di più proposte di acquisto che avevano dato luogo alla predisposizione di preliminari di compravendita per il prezzo di euro 250.000 , che tuttavia non vennero sottoscritti dai promissari acquirenti proprio in ragione della presenza di ipoteche ( cfr. deposizione testimoniali ) ; risulta provato inoltre che in data 8.12.18 , una volta che erano stati liberati dalle ipoteche , i detti fondi vennero venduti al prezzo di euro 220.000 ( cfr. rogito in atti ) . Pertanto ben può essere ravvisato un danno per la società fallita , consistente nella differenza tra il prezzo previsto nei menzionati preliminari , che non potettero essere sottoscritti proprio in ragione della sussistenza dell'ipoteca , e quello minore al quale vennero venduti i fondi alcuni anni dopo .
Di tale danno vanno ritenute solidalmente responsabili , sia che , avendo CP_5 CP_2
entrambe posto in essere condotte irrispettose del canone della normale prudenza causalmente ricollegabili alla produzione del danno , la prima con la rinnovazione dell'iscrizione dopo la sentenza della Corte d'appello , la seconda con il mantenimento dell'iscrizione dopo la cessione del credito in suo favore sin dal 15.5.15 .
Pertanto ( ora ) vanno condannate in solido al pagamento CP_11 CP_5 CP_12
della somma di euro 30.000 in favore della curatela , oltre interessi sulla somma via via rivalutata dal 8.12.18 sino alla sentenza , ed i soli interessi dalla data della sentenza al saldo , importando l'emissione della sentenza il tramutamento del debito di valore in debito di valuta .
Per quanto concerne l'analoga voce di danno richiesta con riguardo ai beni siti in FE va osservato che l'attore non ha provato ( come invece ha fatto per gli immobili di IA ) di aver perduto vantaggiose occasioni di vendita , in favore di potenziali acquirenti che abbiano desistito dall'acquisto per la presenza dell'ipoteca ; onde in difetto di tanto e quindi della prova del relativo danno , la domanda non può trovare accoglimento . Peraltro non può non
Cont soggiungersi come sia pacifico ( cfr. comunque documentazione prodotta da ora ) CP_5 che su tali beni insisteva sin dal 2010 ipoteca iscritta favore della BA Popolare dell'Etruria per la somma di euro 2.800.000 , poi seguita da pignoramento nel 2016 : circostanze queste che già di per sé prese paiono comunque idonee , come giustamente osservato dalla chiamata
, ad elidere in radice ogni doglianza della curatela relativa ai danni asseritamente patiti in
8 ragione dell'ipoteca iscritta in rinnovazione sui beni di FE , venendo meno secondo ragionevolezza a motivo della ipoteca della BPE e del successivo pignoramento ogni possibile collegamento causale tra la mancata commercializzazione e l' ipoteca rinnovata da . CP_5
-Per quanto concerne la doglianza relativa all'impossibilità di accedere a linee di credito , va semplicemente osservato che l'attore non ha nemmeno dimostrato di aver formulato richieste di credito presso le banche che siano state respinte , onde anche la domanda relativa a tale voce di danno va disattesa .
-Per quanto concerne il danno da mancato guadagno per non aver potuto esercitare l'attività sociale , costituita dalla compravendita di beni , a parte la genericità dell'allegazione , non risultando allegata né dimostrata la complessiva attività della società , anche attraverso la produzione dei relativi bilanci , resta il fatto che tale voce di danno si riduce ad una sostanziale duplicazione del già esaminato danno da mancata commercializzazione dei beni su cui era stata iscritta ipoteca , onde vale quanto sopra già argomentato .
-Per quanto concerne il danno da immagine o reputazione , osserva il Tribunale che secondo condivisibile giurisprudenza della Corte di legittimità ( Cass. 19551/23 in tema di danno alla reputazione commerciale di una persona giuridica;
Cass. 6589/23 in tema di danno all'immagine immagine per illecita segnalazione alla centrale rischi ) tale danno non può ritenersi in re ipsa , dovendo pur sempre l'attore specificamente allegarlo e dimostrarlo ( ad es. ed in particolare dimostrando l' estensione del contestato relazionale in cui si è diffusa la conoscenza del fatto astrattamente idoneo a ledere la reputazione ) ; tale specifica allegazione e dimostrazione è tuttavia del tutto mancata , onde in difetto di tanto non può procedersi ad una liquidazione del danno nemmeno in forma equitativa .
-Per quanto concerne il fallimento della società , dichiarato nelle more del giudizio , va innanzitutto osservato che non v'è idonea prova di un nesso causale tra il mantenimento delle ipoteche e la successiva declaratoria di fallimento , apparendo l'allegazione di siffatto nesso del tutto generica , in difetto della prova delle complessive condizioni patrimoniali della società prima del fallimento , attraverso la produzione di idonei elementi documentali ( es. bilanci ) , sì da poter valutare l'incidenza della asserita mancata commercializzazione dei beni , sul successivo dissesto della società. Di rincalzo vanno richiamati gli argomenti sopra svolti con riguardo all'esclusione del danno da mancata commercializzazione degli immobili in
FE . E quanto ai beni di IA , osserva il Tribunale che essi sono stati pur sempre venduti prima del fallimento .
9 -Quanto al lamentato danno da segnalazione alla centrale rischi della BA d'TA , osserva il Tribunale in base al principio della ragione più liquida , che per quel che riguarda il danno non patrimoniale alla reputazione o immagine , è sufficiente osservare che lo stesso non risulta specificamente allegato e dimostrato , non potendosi considerare in re ipsa , come statuito dalla giurisprudenza della Suprema Corte , sopra citata .
-In ragione della notevole differenza tra la somma richiesta in sede di domanda , ed il risarcimento in concreto accordato , pare equo compensare le spese tra ed ( ora CP_2 CP_5
) , da un lato , e la curatela , dall'altro , in misura pari alla metà . CP_12
PQM
Il Tribunale condanna in solido tra di loro al pagamento Controparte_2 Controparte_13
della somma di euro 30.000 in favore della attrice , oltre interessi sulla somma via Pt_1
rivalutata dal 8.12.18 sino alla sentenza , ed i soli interessi dalla data della sentenza al saldo;
condanna e in solido tra di loro alla refusione , in favore Controparte_2 Controparte_13 della curatela , della metà delle spese di lite – rimanendo compensata la restante metà – che liquida per l'intero in euro 518 per spese vive ed euro 9.000 per compensi , oltre accessori come per legge .
RO 17.1.25
Il Giudice
Francesco Ferdinandi
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