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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/05/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3218 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via C.F._1
Cristoforo Colombo, 5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
AMELIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in P.ZZA IMMACOLATA DI CP_1 P.IVA_1
MARMO,4 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., il sig. ha impugnato Parte_1
l'esito della visita di revisione sanitaria effettuata dall' in data 27.11.2020, la CP_1
quale aveva rideterminato la percentuale di invalidità civile in misura pari al 75%, in luogo del precedente riconoscimento del 100%.
A seguito del giudizio di accertamento tecnico preventivo (R.G. 825/2021), il primo consulente tecnico aveva attestato un'invalidità pari all'80%. All'atto del dissenso manifestato dal ricorrente ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., si è instaurato il presente giudizio, nel quale è stato nominato quale nuovo CTU il Dr.
Persona_1 Il consulente ha redatto relazione in data 22.01.2025, dalla quale risulta che il ricorrente presenta un quadro patologico complesso, caratterizzato da:
• esiti di carcinoma rettale trattato con intervento chirurgico e successiva chemio-radioterapia;
• neuropatia periferica da chemioterapia;
• sindrome ansioso-depressiva reattiva alla patologia oncologica;
• spondiloartrosi lombosacrale con limitazione funzionale;
• artrosi degenerativa bilaterale alle ginocchia.
La CTU, condotta secondo i parametri del D.M. 05.02.1992 e applicando il metodo di Balthazard, ha determinato una percentuale di invalidità pari al 100%, rilevando un'inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
In assenza di osservazioni critiche da parte delle difese, il Tribunale ritiene pienamente condivisibili le conclusioni del CTU per coerenza metodologica e solidità scientifica. La gravità e la progressione delle patologie diagnosticate giustificano una doppia decorrenza del requisito sanitario: in misura pari all'80% dalla data di ottobre 2020 (già emersa in sede di ATP) e in misura del 100% a decorrere da luglio 2024, data in cui si è manifestato un aggravamento clinico irreversibile.
Ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. civ. n. 13550/2015; n.
6085/2014; n. 3373/2021), il presente giudizio ha per oggetto esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario, restando preclusa ogni valutazione relativa al diritto alla prestazione economica.
In base ai principi enunciati nelle sentenze Cass. civ. n. 4747/1992 e n.
8723/2007, la decorrenza dell'aggravamento può essere retrodatata, tenuto conto dell'evoluzione naturale della patologia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da invalidità civile: Parte_1
• pari all'80% a decorrere da ottobre 2020; • pari al 100% a decorrere da luglio 2024; dichiara che la presente pronuncia ha efficacia esclusiva ai fini dell'accertamento del requisito sanitario di cui all'art. 12 della Legge n. 118/1971; condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida forfettariamente in CP_1
euro 1.500,00 in favore del procuratore della parte ricorrente;
Così deciso in Patti 23/05/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo