Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 1
I regolamenti edilizi e gli annessi programmi di fabbricazione acquistano efficacia normativa soltanto a partire dalla data di completamento del termine della relativa affissione nell'albo comunale, così come stabilito dall'art. 10 della legge n. 1150 del 1942, in relazione all'art. 62, comma terzo del R.D. n. 383 del 1934 (nel testo sostituito dall'art. 21 della legge n. 530 del 1947), e non anche dalla data di approvazione del regolamento da parte della competente autorità regionale o da quella della pubblicazione di tale decreto nel bollettino ufficiale della regione, senza che osti, a tale principio, il disposto dell'art. 4 della legge 291/71, avendo tale norma la sola funzione di contenere la durata dei vincoli generali previsti dalla legge 765/67 al periodo di tempo in cui essi risultino ricollegabili ai ritardi dell'amministrazione comunale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/1999, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EC FR, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 8 SC. B INT. 10, presso lo studio dell'avvocato ERRICO COLESANTI, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIANO MISSERA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI BE, elettivamente domiciliato in ROMA VI OSLAVIA 12, presso lo studio dell'avvocato CESARE PERSICHELLI, che lo difende unitamente all'avvocato SILVANO FRANCESCHINIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 461/91 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 21/10/91 ;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/98 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato MISSERA LUCIANO difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 26 maggio 1981 FR RE conveniva davanti al Tribunale di Udine EN US, chiedendo la condanna dello stesso a demolire un fabbricato in Treppo Grande che assumeva realizzato a distanza non legale.
Il convenuto, costituitosi, contestava il fondamento della domanda, che veniva rigettata dal Tribunale di Udine con sentenza del 28 settembre 1987 . FR RE proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Trieste con sentenza in data 21 ottobre 1991 . I giudici di secondo grado ritenevano che vanamente l'appellante invocava l'applicabilità della normativa di cui alla variante del piano di fabbricazione di Treppo Grande adottata con deliberazione del consiglio comunale del 21 aprile 1979, dal momento che quando EN US aveva realizzato la costruzione oggetto della controversia tale variante non era entrata ancora in vigore per mancata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di approvazione.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione FR RE, con un unico motivo.
Resiste con controricorso EN US.
FR RE ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Da un punto di vista logico va esaminata per prima la questione sollevata nell'ultima parte del ricorso, secondo la quale il provvedimento del presidente della giunta regionale di approvazione del piano di fabbricazione non dovrebbe essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, essendo sufficiente la pubblicazione di cui all'art. 62 della legge comunale e provinciale. La doglianza è infondata.
Questa S.C. ha, infatti, avuto occasione di affermare che il programma di fabbricazione ha natura di atto complesso (a complessità ineguale) risultante dal concorso e dalla fusione delle volontà del Comune e della Regione, dirette al raggiungimento di un unico, comune fine di pubblico interesse, sì che, in considerazione di tale comunanza di interessi, vengono a far parte integrante della complessa fattispecie costitutiva il programma di fabbricazione sia la deliberazione del consiglio comunale di adozione del piano sia il decreto del presidente della giunta regionale di approvazione con l'implicazione che soltanto con questo si conclude, dal punto di vista formale e con efficacia esterna, l'iter formativo della fattispecie, onde l'efficacia normativa del programma di fabbricazione ha inizio non già dalla data dell'adozione di esso da parte del Comune, ma da quella della pubblicazione dell'avviso della emanazione del decreto del presidente della giunta regionale di approvazione ( sent. 25 luglio 1980 n. 4823 ; in senso conforme cfr. sent. 10 novembre 1990 n. 10835 ). Da tale orientamento sì è discostata la sent. 9 gennaio 1993 n. 147 , la quale, pur ribadendo la necessità della pubblicazione del decreto di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ha escluso che lo strumento urbanistico acquisti efficacia normativa da tale data, dovendosi, invece, far riferimento al completamento dei termini della pubblicazione, da avvenire dopo la approvazione, ai sensi dell'art. 62, terzo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale.
A tale orientamento il collegio ritiene di aderire.
Occorre, in proposito, partire dalla considerazione che l'art. 62, terzo comma, cit., espressamente prevede che i regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Il programma di fabbricazione costituisce, poi, in base all' art.34 l. 17 agosto 1942 n. 1150 , una parte del regolamento edilizio, per la cui approvazione per effetto dell' art. 1, secondo comma, lett. h, del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 , è competente la Regione.
Ne consegue che, ai fini della entrata in vigore, è necessaria sia la pubblicazione del decreto di approvazione del regolamento edilizio che la (nuova) pubblicazione nell'albo pretorio del regolamento successivamente alla approvazione.
Per quello che riguarda la attuale controversia, ai fini del rigetto del ricorso è comunque sufficiente la mancata pubblicazione del decreto di approvazione, che risulta dalle informazioni assunte. In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 1998
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 1999