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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
15272 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST RE Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15272 2025 VG promossa
DA
nata il [...] a [...], residente a [...]
Praissola n. 74/D, rappresentata e difesa dall'avv. BURATO CHIARA
e nato il [...] a [...], residente a S. Bonifacio Parte_2
(VR), Via Praissola n. 74/D rappresentato e difeso dall'avv. CALIARO MONICA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
A. la FI rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale in modo condiviso in particolare per le decisioni di maggiore interesse per la FI relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni della minore, precisando che la stessa sarà collocata stabilmente presso la madre e che le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando la FI stia con l'uno o con l'altro genitore.
Con riferimento al diritto-dovere di visita del padre, lo stesso ha il diritto di tenere con sé la FI secondo il seguente calendario:
- il fine settimana, a settimane alterne, dal sabato sera dalle ore 19.00 sino alla domenica alle 20.00 quando la accompagnerà presso la madre;
- durante la settimana, il mercoledì e/o giovedì dalle ore 19.00 sino alle ore 22.00, salvo ogni ulteriore maggiore accordo sulle modalità di visita che dovranno essere concordate;
- durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive da concordare con la madre entro il entro il 30 maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze Natalizie, alternatamente per metà del periodo natalizio suddividendo tale periodo in due parti dall'inizio delle vacanze fino al 30.12 e dal 31.12 mattino fino alla sera precedente la ripresa della scuola;
- durante le vacanze pasquali, alternatamente per metà di tale periodo, dall'inizio delle vacanze fino alla sera del giorno di Pasqua o dalla sera della Pasqua fino alla sera precedente la ripresa della scuola;
- alternatamente con la madre nelle varie festività nazionali;
- alternatamente per metà della settimana di vacanza di carnevale.
Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere tra loro variate a seconda delle necessità lavorative proprie di ciascun genitore e, soprattutto, della FI, cercando di avere tra loro la massima comunicazione per migliorare sempre più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per assicurare ad la crescita più sana e Per_1 serena. Si precisa che, qualora dovessero essere variati i diritti di visita del padre, come sopra indicati, dovrà essere data comunicazione alla madre con congruo preavviso.
B. La casa familiare sita in San Bonifacio (VR), Via Praissola n. 74/D, viene assegnata alla sig.ra con l'arredo e corredo ivi esistente. Parte_1
C. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento della FI minore, la somma mensile di euro 400,00 entro il giorno 27 di ogni mese con decorrenza dal mese di settembre 2025; detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
D. I genitori concorrerranno nella misura del 50% tra loro alle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Verona che qui di seguito si riporta:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia CP_1 da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di euro
150,00), tutori e planari ortopedici;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari, nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali, costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro
10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decisa dal giudice.
Il pagamento delle suindicate spese sarà anticipato da uno dei genitori, con obbligo per l'altro di corrispondere mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese e a mezzo di bonifico bancario la metà del relativo importo dietro presentazione della documentazione di spesa.
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
E. Nel caso in cui la sig.ra si dovesse trovare in difficoltà economiche nel sostenere il 50% Parte_1 delle spese straordinarie inerenti la FI , il sig. si impegna, sin da ora, ad Per_1 Parte_2 assumere l'impegno di pagare l'onere al 100% per ogni singola voce di spesa di cui al richiamato
Protocollo Famiglia, che dovrà necessariamente essere previamente concordata tra i genitori. F. Ogni genitore potrà detrarre fiscalmente il 50% dell'onere della FI.
G. L'assegno unico sarà riscosso al 100% dalla sig.ra . Parte_1
H. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P..
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/11/2025, e Parte_1 [...]
– sul presupposto per cui avevano avuto una relazione more uxorio dalla quale era Parte_2 nata (26/1/18) – hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, Persona_2 collocamento e mantenimento della minore.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, al suo Persona_2 collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente della minore.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento di quest'ultima a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento di
[...]
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
Per_2
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25. La Giudice relatrice
ST RE
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST RE Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15272 2025 VG promossa
DA
nata il [...] a [...], residente a [...]
Praissola n. 74/D, rappresentata e difesa dall'avv. BURATO CHIARA
e nato il [...] a [...], residente a S. Bonifacio Parte_2
(VR), Via Praissola n. 74/D rappresentato e difeso dall'avv. CALIARO MONICA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
A. la FI rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale in modo condiviso in particolare per le decisioni di maggiore interesse per la FI relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni della minore, precisando che la stessa sarà collocata stabilmente presso la madre e che le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando la FI stia con l'uno o con l'altro genitore.
Con riferimento al diritto-dovere di visita del padre, lo stesso ha il diritto di tenere con sé la FI secondo il seguente calendario:
- il fine settimana, a settimane alterne, dal sabato sera dalle ore 19.00 sino alla domenica alle 20.00 quando la accompagnerà presso la madre;
- durante la settimana, il mercoledì e/o giovedì dalle ore 19.00 sino alle ore 22.00, salvo ogni ulteriore maggiore accordo sulle modalità di visita che dovranno essere concordate;
- durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive da concordare con la madre entro il entro il 30 maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze Natalizie, alternatamente per metà del periodo natalizio suddividendo tale periodo in due parti dall'inizio delle vacanze fino al 30.12 e dal 31.12 mattino fino alla sera precedente la ripresa della scuola;
- durante le vacanze pasquali, alternatamente per metà di tale periodo, dall'inizio delle vacanze fino alla sera del giorno di Pasqua o dalla sera della Pasqua fino alla sera precedente la ripresa della scuola;
- alternatamente con la madre nelle varie festività nazionali;
- alternatamente per metà della settimana di vacanza di carnevale.
Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere tra loro variate a seconda delle necessità lavorative proprie di ciascun genitore e, soprattutto, della FI, cercando di avere tra loro la massima comunicazione per migliorare sempre più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per assicurare ad la crescita più sana e Per_1 serena. Si precisa che, qualora dovessero essere variati i diritti di visita del padre, come sopra indicati, dovrà essere data comunicazione alla madre con congruo preavviso.
B. La casa familiare sita in San Bonifacio (VR), Via Praissola n. 74/D, viene assegnata alla sig.ra con l'arredo e corredo ivi esistente. Parte_1
C. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento della FI minore, la somma mensile di euro 400,00 entro il giorno 27 di ogni mese con decorrenza dal mese di settembre 2025; detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
D. I genitori concorrerranno nella misura del 50% tra loro alle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Verona che qui di seguito si riporta:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia CP_1 da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di euro
150,00), tutori e planari ortopedici;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari, nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali, costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro
10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decisa dal giudice.
Il pagamento delle suindicate spese sarà anticipato da uno dei genitori, con obbligo per l'altro di corrispondere mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese e a mezzo di bonifico bancario la metà del relativo importo dietro presentazione della documentazione di spesa.
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
E. Nel caso in cui la sig.ra si dovesse trovare in difficoltà economiche nel sostenere il 50% Parte_1 delle spese straordinarie inerenti la FI , il sig. si impegna, sin da ora, ad Per_1 Parte_2 assumere l'impegno di pagare l'onere al 100% per ogni singola voce di spesa di cui al richiamato
Protocollo Famiglia, che dovrà necessariamente essere previamente concordata tra i genitori. F. Ogni genitore potrà detrarre fiscalmente il 50% dell'onere della FI.
G. L'assegno unico sarà riscosso al 100% dalla sig.ra . Parte_1
H. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P..
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/11/2025, e Parte_1 [...]
– sul presupposto per cui avevano avuto una relazione more uxorio dalla quale era Parte_2 nata (26/1/18) – hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, Persona_2 collocamento e mantenimento della minore.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, al suo Persona_2 collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente della minore.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento di quest'ultima a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento di
[...]
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
Per_2
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25. La Giudice relatrice
ST RE
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra