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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 20/10/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 539/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 539/2025, del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “RICORSO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO
(art. 337-ter c.c.)”, promosso da:
, nata ad [...] il [...] ( , residente in Parte_1 C.F._1
Olbia, Via Niccolò Piccinni nr. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliana Diana Bandinu
pagina 1 di 6 ( , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Viale Aldo C.F._2
Moro nr. 78;
ricorrente
contro
, nato ad [...] il [...] ( ), residente in [...]; CP_1 C.F._3
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti;
per il PM: non ha presentato conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente ha chiesto, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE 1) Determinare l'assegno di mantenimento che il sig. dovrà corrispondere mensilmente in favore della figlia minore , CP_1 Persona_1 nella misura che sarà ritenuta equa e comunque non inferiore ad € 500,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come specificate nelle Linee Guida per la regolamentazione della modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare elaborate dal
CNF il 27.11.2017; 2) Disporre che il pagamento dell'assegno avvenga entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente;
IN VIA ISTRUTTORIA 1)
Disporre indagini patrimoniali tramite la Guardia di Finanza sui redditi e sul patrimonio del resistente;
2) Ordinare al resistente di produrre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente rilevava di avere avuto una relazione sentimentale con il e che, da tale unione, il 23 settembre 2020 nasceva una figlia, . CP_1 Persona_2
Allegava altresì che, con ordinanza nr. 1119/2024 del 28 maggio 2024, la Corte d'Appello di Cagliari
(Sezione distaccata di Sassari) dichiarava la decadenza della parte resistente dalla responsabilità genitoriale sulla figlia, disponendo la prosecuzione degli incontri protetti solo all'esito dell'acquisizione di una relazione positiva del SERD, acclarante la frequenza regolare del ad un CP_1 programma di disintossicazione.
Dava atto che la piccola viveva stabilmente presso l'abitazione di Olbia con la madre la Persona_1 quale, in via esclusiva, provvedeva al mantenimento della figlia, ed a tutte le esigenze correlate alla sua crescita, senza alcun contributo da parte del padre.
Parte resistente, pur regolarmente citata, non si costituiva nel presente giudizio.
All'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti, la ricorrente si richiamava alle conclusioni già rassegnate nei propri atti difensivi, chiedendone l'accoglimento e, in subordine, l'ammissione dei mezzi istruttori ivi dedotti. Il Giudice Relatore, verificata la regolarità della notifica eseguita nei confronti della parte resistente, ne dichiarava la contumacia, riservando l'adozione dei provvedimenti opportuni.
A scioglimento della predetta riserva, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice Relatore si riservava di riferirla al Collegio. pagina 3 di 6 *****
Il Collegio ritiene che la domanda di parte ricorrente sia fondata nell'an, ricorrendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico della parte resistente, in favore della figlia minore.
L'art. 30 della Costituzione stabilisce che padre e madre devono provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, anche se nata fuori dal matrimonio. L'obbligo dei genitori di mantenere i figli è poi disciplinato dai singoli articoli del Codice Civile, come l'art. 315 bis c.c., che dispone il diritto dei figli ad essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente dai genitori, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, e l'art. 316 bis c.c., che stabilisce che i genitori debbano adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive capacità
e che, qualora non abbiano mezzi sufficienti, saranno gli ascendenti a dover fornire loro i mezzi necessari per adempiere a tali doveri.
Nemmeno la decadenza dalla responsabilità genitoriale fa venir meno il proprio dovere assistenza nei confronti dei figli: in queste ipotesi, la giurisprudenza prevede, infatti, che il genitore dichiarato decaduto, pur non esercitando più la responsabilità genitoriale, resti gravato dal suo obbligo assistenziale (Cass. n. 22678/2010; Cass. 22678/2020), poiché l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento della prole è collegato esclusivamente al perdurare dello status di figlio (Cass. Sez. 1
Civ., ord. n. 17578 del 20/06/2023).
Con riferimento al quantum dell'assegno, occorre richiamare l'art. 337 ter, comma 4, c.c., che dispone che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Ebbene, la richiesta della parte ricorrente, di determinare l'importo dell'assegno a carico di controparte in € 500,00 mensili, non appare accoglibile, considerato che la stessa non ha allegato alcun elemento dal quale desumere, anche in via presuntiva, che il resistente sia effettivamente in grado di sostenere tale importo ogni mese e che, quindi, la predetta prestazione sia esigibile.
pagina 4 di 6 Per tali motivi, non si è ritenuto di ammettere i mezzi istruttori dedotti dalla ricorrente, rivelandosi i predetti del tutto esplorativi, oltreché superflui ai fini della decisione, considerato che, dalle allegazioni in atti, emerge che il presenta una grave dipendenza dalle sostanze stupefacenti, condizione che CP_1 non è riuscito ad attenuare nel corso del tempo, non portando a termine alcun percorso di disintossicazione. Tali circostanze, che hanno determinato la pronuncia di decadenza del dalla CP_1 responsabilità genitoriale sulla figlia, in assenza di ulteriori elementi specifici allegati dalla ricorrente, portano a ritenere che il non svolga alcuna attività lavorativa, né che disponga di altri redditi CP_1 idonei a soddisfare la pretesa della ricorrente, nell'importo richiesto in ricorso.
Pertanto, fermo restando che anche il genitore disoccupato è obbligato a mantenere i figli, in quanto la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17), sulla base degli elementi acquisiti nel presente procedimento, e tenuto conto dei criteri indicati dal richiamato art. 337 ter, comma 4, c.c., si ritiene equo determinare l'assegno di mantenimento a carico di , in favore della figlia minore, CP_1 nell'importo di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale importo dovrà essere versato dal alla parte ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico CP_1 sull'IBAN che sarà indicato dalla oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la Pt_1 crescita della minore, come disciplinate nelle Linee Giuda del CNF del 29 novembre 2017.
La decorrenza dell'assegno deve intendersi dalla data della domanda, in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale per cui “In materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza”
(Cass., Sez. I, Ord. 24 novembre 2023, n. 32680).
Visto l'esito complessivo del giudizio, considerata la natura familiare della controversia, ed i rapporti tra le parti, si ritiene doversi disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PONE a carico di , a titolo di mantenimento in favore della figlia minore, l'importo di € CP_1
200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere versato entro il pagina 5 di 6 giorno 5 (cinque) di ogni mese alla ricorrente, mediante bonifico sull'IBAN che sarà indicato dalla stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal CNF nelle Linee Guida del 29 novembre 2017, con decorrenza dalla data della domanda;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 15 ottobre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 539/2025, del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “RICORSO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO
(art. 337-ter c.c.)”, promosso da:
, nata ad [...] il [...] ( , residente in Parte_1 C.F._1
Olbia, Via Niccolò Piccinni nr. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliana Diana Bandinu
pagina 1 di 6 ( , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Viale Aldo C.F._2
Moro nr. 78;
ricorrente
contro
, nato ad [...] il [...] ( ), residente in [...]; CP_1 C.F._3
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti;
per il PM: non ha presentato conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente ha chiesto, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE 1) Determinare l'assegno di mantenimento che il sig. dovrà corrispondere mensilmente in favore della figlia minore , CP_1 Persona_1 nella misura che sarà ritenuta equa e comunque non inferiore ad € 500,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come specificate nelle Linee Guida per la regolamentazione della modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare elaborate dal
CNF il 27.11.2017; 2) Disporre che il pagamento dell'assegno avvenga entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente;
IN VIA ISTRUTTORIA 1)
Disporre indagini patrimoniali tramite la Guardia di Finanza sui redditi e sul patrimonio del resistente;
2) Ordinare al resistente di produrre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente rilevava di avere avuto una relazione sentimentale con il e che, da tale unione, il 23 settembre 2020 nasceva una figlia, . CP_1 Persona_2
Allegava altresì che, con ordinanza nr. 1119/2024 del 28 maggio 2024, la Corte d'Appello di Cagliari
(Sezione distaccata di Sassari) dichiarava la decadenza della parte resistente dalla responsabilità genitoriale sulla figlia, disponendo la prosecuzione degli incontri protetti solo all'esito dell'acquisizione di una relazione positiva del SERD, acclarante la frequenza regolare del ad un CP_1 programma di disintossicazione.
Dava atto che la piccola viveva stabilmente presso l'abitazione di Olbia con la madre la Persona_1 quale, in via esclusiva, provvedeva al mantenimento della figlia, ed a tutte le esigenze correlate alla sua crescita, senza alcun contributo da parte del padre.
Parte resistente, pur regolarmente citata, non si costituiva nel presente giudizio.
All'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti, la ricorrente si richiamava alle conclusioni già rassegnate nei propri atti difensivi, chiedendone l'accoglimento e, in subordine, l'ammissione dei mezzi istruttori ivi dedotti. Il Giudice Relatore, verificata la regolarità della notifica eseguita nei confronti della parte resistente, ne dichiarava la contumacia, riservando l'adozione dei provvedimenti opportuni.
A scioglimento della predetta riserva, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice Relatore si riservava di riferirla al Collegio. pagina 3 di 6 *****
Il Collegio ritiene che la domanda di parte ricorrente sia fondata nell'an, ricorrendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico della parte resistente, in favore della figlia minore.
L'art. 30 della Costituzione stabilisce che padre e madre devono provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, anche se nata fuori dal matrimonio. L'obbligo dei genitori di mantenere i figli è poi disciplinato dai singoli articoli del Codice Civile, come l'art. 315 bis c.c., che dispone il diritto dei figli ad essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente dai genitori, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, e l'art. 316 bis c.c., che stabilisce che i genitori debbano adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive capacità
e che, qualora non abbiano mezzi sufficienti, saranno gli ascendenti a dover fornire loro i mezzi necessari per adempiere a tali doveri.
Nemmeno la decadenza dalla responsabilità genitoriale fa venir meno il proprio dovere assistenza nei confronti dei figli: in queste ipotesi, la giurisprudenza prevede, infatti, che il genitore dichiarato decaduto, pur non esercitando più la responsabilità genitoriale, resti gravato dal suo obbligo assistenziale (Cass. n. 22678/2010; Cass. 22678/2020), poiché l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento della prole è collegato esclusivamente al perdurare dello status di figlio (Cass. Sez. 1
Civ., ord. n. 17578 del 20/06/2023).
Con riferimento al quantum dell'assegno, occorre richiamare l'art. 337 ter, comma 4, c.c., che dispone che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Ebbene, la richiesta della parte ricorrente, di determinare l'importo dell'assegno a carico di controparte in € 500,00 mensili, non appare accoglibile, considerato che la stessa non ha allegato alcun elemento dal quale desumere, anche in via presuntiva, che il resistente sia effettivamente in grado di sostenere tale importo ogni mese e che, quindi, la predetta prestazione sia esigibile.
pagina 4 di 6 Per tali motivi, non si è ritenuto di ammettere i mezzi istruttori dedotti dalla ricorrente, rivelandosi i predetti del tutto esplorativi, oltreché superflui ai fini della decisione, considerato che, dalle allegazioni in atti, emerge che il presenta una grave dipendenza dalle sostanze stupefacenti, condizione che CP_1 non è riuscito ad attenuare nel corso del tempo, non portando a termine alcun percorso di disintossicazione. Tali circostanze, che hanno determinato la pronuncia di decadenza del dalla CP_1 responsabilità genitoriale sulla figlia, in assenza di ulteriori elementi specifici allegati dalla ricorrente, portano a ritenere che il non svolga alcuna attività lavorativa, né che disponga di altri redditi CP_1 idonei a soddisfare la pretesa della ricorrente, nell'importo richiesto in ricorso.
Pertanto, fermo restando che anche il genitore disoccupato è obbligato a mantenere i figli, in quanto la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17), sulla base degli elementi acquisiti nel presente procedimento, e tenuto conto dei criteri indicati dal richiamato art. 337 ter, comma 4, c.c., si ritiene equo determinare l'assegno di mantenimento a carico di , in favore della figlia minore, CP_1 nell'importo di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale importo dovrà essere versato dal alla parte ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico CP_1 sull'IBAN che sarà indicato dalla oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la Pt_1 crescita della minore, come disciplinate nelle Linee Giuda del CNF del 29 novembre 2017.
La decorrenza dell'assegno deve intendersi dalla data della domanda, in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale per cui “In materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza”
(Cass., Sez. I, Ord. 24 novembre 2023, n. 32680).
Visto l'esito complessivo del giudizio, considerata la natura familiare della controversia, ed i rapporti tra le parti, si ritiene doversi disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PONE a carico di , a titolo di mantenimento in favore della figlia minore, l'importo di € CP_1
200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere versato entro il pagina 5 di 6 giorno 5 (cinque) di ogni mese alla ricorrente, mediante bonifico sull'IBAN che sarà indicato dalla stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal CNF nelle Linee Guida del 29 novembre 2017, con decorrenza dalla data della domanda;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 15 ottobre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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