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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/04/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 283/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. 283/2021 R.G. promossa da:
(c.f. e P.IVA ), e per essa, quale Parte_1 P.IVA_1
mandataria, (P.IVA , Parte_2 P.IVA_2
col patrocinio dell'Avv. Nicola Andreozzi;
-parte attrice-
nei confronti di:
(c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), e CP_2 CodiceFiscale_2
(c.f. , Controparte_3 CodiceFiscale_3
col patrocinio dell'Avv. Massimo Miracola;
-parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
1 *****
Con D.I. n. 1403/2018, R.G. 3826/2018, emesso in data 16/08/2018 dal Tribunale di
Messina è stato ingiunto a e Controparte_1 CP_2 CP_3
, unitamente ad altri soggetti, quali garanti della NEBRO EDIL SRL, oggi
[...]
(dichiarata fallita), il pagamento, in solido, della Parte_3
complessiva somma di 40.520,20 euro in favore di , quale Parte_1
cessionaria di , per la scopertura del conto corrente n. 410076728 CP_4
intrattenuto dalla predetta società con il , poi automaticamente Parte_4
variato nel conto corrente n. 300289215 a seguito di incorporazione da parte di
; il tutto oltre interessi e spese della fase monitoria. CP_4
Avverso il superiore D.I. hanno proposto opposizione Controparte_1 CP_2
e , eccependo, in via preliminare, l'incompetenza
[...] Controparte_3
territoriale del Tribunale adito;
e contestando, nel merito, la pretesa creditoria.
Con comparsa del 05.07.2019 si è costituita in giudizio , Parte_1 aderendo all'eccezione di incompetenza e contestando gli altri motivi di opposizione.
Con sentenza n. 1812/2020 emessa in data 01.12.2020 il Tribunale di Messina ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Messina e, per l'effetto, revocato il D.I., assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice dichiarato competente.
Con atto di citazione del 22.02.2021 ha riassunto il giudizio Parte_1
innanzi a questo Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
1) condannare i sigg.ri e , quali garanti Controparte_1 CP_2 Controparte_3
della Nebro Edil S.r.l., oggi dichiarata fallita il 22/12/2012, al Parte_3 pagamento, in solido tra di loro, della complessiva somma di €. 40.520,20, per scopertura del conto corrente n. 410076728 intrattenuto dalla società con il , poi Pt_4 Parte_4
automaticamente variato nel conto corrente n. 300289215 a seguito di incorporazione da parte di oltre interessi al tasso legale dall'1/8/2017 al soddisfo;
Controparte_4
2) condannare i predetti al pagamento di spese e compensi del presente giudizio.
2 Con comparsa del 13.05.2021 si sono costituiti e Controparte_1 CP_2
, contestando la domanda attorea per i seguenti motivi: Controparte_3
1) CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA SOCIETÀ ATTRICE;
2) INSUSSISTENZA DI UN DIRITTO DI CREDITO. NULLITÀ DELLE FIDEIUSSIONI
PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST (L. 287/1990);
3) INSUSSISTENZA DI UN DIRITTO DI CREDITO. NULLITÀ E/O INEFFICACIA
DELLE FIDEIUSSIONI;
4) ESTINZIONE DELLE FIDEIUSSIONI RILASCIATE DAI CONVENUTI, AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1956 COD. CIV. LIBERAZIONE DEI FIDEIUSSORI
DALLA GARANZIA PRESTATA;
5) ESTINZIONE DELLE FIDEIUSSIONI RILASCIATE DAI CONVENUTI, AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1957 COD. CIV.;
6) NULLITÀ E/O ESTINZIONE E/O ILLEGITTIMITÀ DELLE FIDEIUSSIONI
RILASCIATE DAI CONVENUTI;
7) INSUSSISTENZA DI UN DIRITTO DI CREDITO. ILLEGITTIMITÀ DELLA
CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI DEBITORI.
INDETERMINATEZZA DEL TASSO DI INTERESSI DEBITORE APPLICATO;
8) INSUSSISTENZA DI UN DIRITTO DI CREDITO. ILLEGITTIMITÀ DEL TASSO DI
INTERESSI CONVENZIONALE APPLICATO DALLA BANCA PER LE POSTE
DEBITORIE. ILLEGITTIMITÀ DELLO JUS VARIANDI PRATICATO DALLA BANCA;
9) INSUSSISTENZA DI UN DIRITTO DI CREDITO. ILLEGITTIMA APPLICAZIONE
DELLA C.M.S., SPESE E COMMISSIONI:
10) INSUSSISTENZA DI UN DIRITTO DI CREDITO. ILLEGITTIMA APPLICAZIONE
DEI GIORNI VALUTA;
11) INSUSSISTENZA DI UN DIRITTO DI CREDITO. APPLICAZIONE DI INTERESSI
SUPERIORI AL TASSO ANTIUSURA.
In corso di causa sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 CPC.
3 Indi è stata disposta CTU contabile, all'esito della quale è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 CPC, che tuttavia non è stata accettata dai convenuti.
La causa è quindi stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
03.12.2024 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 CPC.
*****
In primo luogo, va esaminata l'eccezione formulata da parte convenuta secondo cui nel caso in esame sarebbe priva di legittimazione attiva in Parte_1
quanto non avrebbe fornito la prova della titolarità del credito oggetto del presente giudizio.
Parte attrice ha contestato la superiore eccezione, evidenziando che il credito azionato è stato ceduto da nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione effettuata CP_4
in data 14.07.2017, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
circostanza espressamente confermata dalla società cedente con dichiarazione del 06.09.2021.
Ebbene, ritiene questo giudice che l'eccezione formulata dai convenuti sia infondata, avendo la società attrice, mediante la citata dichiarazione, provato la cessione in proprio favore del credito vantato da nei confronti di CP_4 Parte_3
(già NEBRO EDIL SRL) derivante dal rapporto di conto corrente numero 300289215, e quindi la titolarità del credito azionato.
Nel merito si rileva quanto appresso.
Parte attrice ha agito nei confronti di e Controparte_1 CP_2 CP_3
in virtù di tre distinte fideiussioni, aventi tutte il medesimo contenuto,
[...]
prestate dai convenuti in data 13.03.2003 in favore del per i debiti Parte_4
contratti da NEBRO EDIL SRL, fino ad un massimale di 46.000,00 euro.
Costituendosi in giudizio i convenuti hanno eccepito, in via preliminare, la nullità di dette fideiussioni in quanto frutto dell'applicazione dello schema contrattuale, predisposto dall'ABI, sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02.05.2005
(prodotto da parte convenuta) perché in contrasto con la Legge n. 287/1990.
4 Parte attrice ha contestato la superiore eccezione, evidenziando che l'eventuale violazione della normativa antitrust non incide in maniera diretta sul contenuto degli atti negoziali,
e che nel caso di specie le fideiussioni derivano dall'autonomia privata dei contraenti, i quali avrebbero concluso ugualmente i contratti, anche senza le clausole contestate.
L'eccezione è fondata e va pertanto accolta.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (v. Cass. S.U. sentenza 30.12.2021, n. 41994).
Le clausole che l'Autorità Garante ha ritenuto contrastanti con la normativa antitrust sono quelle contenute negli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI che qui si riportano:
• la clausola di reviviscenza secondo cui “il fideiussore deve rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2);
• la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6);
• la clausola di sopravvivenza secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Ebbene, raffrontando dette clausole con quelle contenute nelle fideiussioni oggetto del presente giudizio, si evince che gli artt. 2, 6 e 8 delle fideiussioni prestate dai convenuti
5 in data 13.03.2003 hanno un contenuto analogo a quelle sanzionate dalla Banca d'Italia con il citato provvedimento n. 55 del 5 maggio 2005.
Deve pertanto dichiararsi la nullità parziale dei contratti di fideiussione azionati, limitatamente alle clausole contenute nei citati artt. 2, 6 e 8, con conseguente sopravvivenza della disciplina codicistica.
Alle fideiussioni per cui è causa si applica, quindi, il disposto di cui all'art. 1957 c.c., posto che la declaratoria di nullità comporta che non vi è deroga al dettato del predetto articolo, con la conseguenza che il fideiussore rimane obbligato pur dopo la scadenza dell'obbligazione principale solo a condizione che “il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Nel caso in esame è incontestato che in data 21.08.2012 ha revocato ogni CP_4
affidamento al debitore principale , già NEBRO EDIL SRL, Parte_3
diffidando lo stesso e i fideiussori al pagamento del debito scaduto, senza però mai avviare alcuna azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.
Sul punto, deve evidenziarsi che a fronte dell'eccezione tempestivamente svolta dai fideiussori, nulla è stato allegato da parte attrice a dimostrazione di richieste inoltrate all'indirizzo del debitore nei termini di legge.
Ne consegue che, non avendo agito giudizialmente nei confronti del CP_4 debitore principale (e dei suoi fideiussori) entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 CC, va dichiarata l'estinzione delle fideiussioni oggetto del presente giudizio.
La domanda attorea va pertanto rigettata, evidenziando che l'estinzione delle fideiussioni per decadenza comporta l'assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate dai convenuti.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore (da
26.000,00 a 52.000,00 euro).
va pertanto condannata a rifondere a Parte_1 CP_1
e , a titolo di spese di lite, la somma di
[...] CP_2 Controparte_3
6 7.616,00 euro per compensi, oltre spese generali (15%), cpa ed iva (se dovuta); da distrarsi in favore dell'Avv. Massimo Miracola siccome antistatario ai sensi dell'art. 93
CPC.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
1. RIGETTA LA DOMANDA DI PARTE ATTRICE, ESSENDO ESTINTE PER
DECADENZA EX ART. 1957 C.C. LE FIDEIUSSIONI PRESTATE DAI
CONVENUTI;
2. CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE Parte_1
SPESE DI LITE IN FAVORE DI e Controparte_1 CP_2 CP_3
, CHE LIQUIDA IN 7.616,00 PER COMPENSI PROFESSIONALI,
[...]
OLTRE SPESE GENERALI (15%), CPA ED IVA (SE DOVUTA); DA DISTRARSI
IN FAVORE DELL'AVV. MASSIMO MIRACOLA QUALE PROCURATORE
ANTISTATARIO.
Così deciso in Patti, lì 09/04/2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. 283/2021 R.G. promossa da:
(c.f. e P.IVA ), e per essa, quale Parte_1 P.IVA_1
mandataria, (P.IVA , Parte_2 P.IVA_2
col patrocinio dell'Avv. Nicola Andreozzi;
-parte attrice-
nei confronti di:
(c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), e CP_2 CodiceFiscale_2
(c.f. , Controparte_3 CodiceFiscale_3
col patrocinio dell'Avv. Massimo Miracola;
-parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
1 *****
Con D.I. n. 1403/2018, R.G. 3826/2018, emesso in data 16/08/2018 dal Tribunale di
Messina è stato ingiunto a e Controparte_1 CP_2 CP_3
, unitamente ad altri soggetti, quali garanti della NEBRO EDIL SRL, oggi
[...]
(dichiarata fallita), il pagamento, in solido, della Parte_3
complessiva somma di 40.520,20 euro in favore di , quale Parte_1
cessionaria di , per la scopertura del conto corrente n. 410076728 CP_4
intrattenuto dalla predetta società con il , poi automaticamente Parte_4
variato nel conto corrente n. 300289215 a seguito di incorporazione da parte di
; il tutto oltre interessi e spese della fase monitoria. CP_4
Avverso il superiore D.I. hanno proposto opposizione Controparte_1 CP_2
e , eccependo, in via preliminare, l'incompetenza
[...] Controparte_3
territoriale del Tribunale adito;
e contestando, nel merito, la pretesa creditoria.
Con comparsa del 05.07.2019 si è costituita in giudizio , Parte_1 aderendo all'eccezione di incompetenza e contestando gli altri motivi di opposizione.
Con sentenza n. 1812/2020 emessa in data 01.12.2020 il Tribunale di Messina ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Messina e, per l'effetto, revocato il D.I., assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice dichiarato competente.
Con atto di citazione del 22.02.2021 ha riassunto il giudizio Parte_1
innanzi a questo Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
1) condannare i sigg.ri e , quali garanti Controparte_1 CP_2 Controparte_3
della Nebro Edil S.r.l., oggi dichiarata fallita il 22/12/2012, al Parte_3 pagamento, in solido tra di loro, della complessiva somma di €. 40.520,20, per scopertura del conto corrente n. 410076728 intrattenuto dalla società con il , poi Pt_4 Parte_4
automaticamente variato nel conto corrente n. 300289215 a seguito di incorporazione da parte di oltre interessi al tasso legale dall'1/8/2017 al soddisfo;
Controparte_4
2) condannare i predetti al pagamento di spese e compensi del presente giudizio.
2 Con comparsa del 13.05.2021 si sono costituiti e Controparte_1 CP_2
, contestando la domanda attorea per i seguenti motivi: Controparte_3
1) CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA SOCIETÀ ATTRICE;
2) INSUSSISTENZA DI UN DIRITTO DI CREDITO. NULLITÀ DELLE FIDEIUSSIONI
PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST (L. 287/1990);
3) INSUSSISTENZA DI UN DIRITTO DI CREDITO. NULLITÀ E/O INEFFICACIA
DELLE FIDEIUSSIONI;
4) ESTINZIONE DELLE FIDEIUSSIONI RILASCIATE DAI CONVENUTI, AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1956 COD. CIV. LIBERAZIONE DEI FIDEIUSSORI
DALLA GARANZIA PRESTATA;
5) ESTINZIONE DELLE FIDEIUSSIONI RILASCIATE DAI CONVENUTI, AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1957 COD. CIV.;
6) NULLITÀ E/O ESTINZIONE E/O ILLEGITTIMITÀ DELLE FIDEIUSSIONI
RILASCIATE DAI CONVENUTI;
7) INSUSSISTENZA DI UN DIRITTO DI CREDITO. ILLEGITTIMITÀ DELLA
CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI DEBITORI.
INDETERMINATEZZA DEL TASSO DI INTERESSI DEBITORE APPLICATO;
8) INSUSSISTENZA DI UN DIRITTO DI CREDITO. ILLEGITTIMITÀ DEL TASSO DI
INTERESSI CONVENZIONALE APPLICATO DALLA BANCA PER LE POSTE
DEBITORIE. ILLEGITTIMITÀ DELLO JUS VARIANDI PRATICATO DALLA BANCA;
9) INSUSSISTENZA DI UN DIRITTO DI CREDITO. ILLEGITTIMA APPLICAZIONE
DELLA C.M.S., SPESE E COMMISSIONI:
10) INSUSSISTENZA DI UN DIRITTO DI CREDITO. ILLEGITTIMA APPLICAZIONE
DEI GIORNI VALUTA;
11) INSUSSISTENZA DI UN DIRITTO DI CREDITO. APPLICAZIONE DI INTERESSI
SUPERIORI AL TASSO ANTIUSURA.
In corso di causa sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 CPC.
3 Indi è stata disposta CTU contabile, all'esito della quale è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 CPC, che tuttavia non è stata accettata dai convenuti.
La causa è quindi stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
03.12.2024 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 CPC.
*****
In primo luogo, va esaminata l'eccezione formulata da parte convenuta secondo cui nel caso in esame sarebbe priva di legittimazione attiva in Parte_1
quanto non avrebbe fornito la prova della titolarità del credito oggetto del presente giudizio.
Parte attrice ha contestato la superiore eccezione, evidenziando che il credito azionato è stato ceduto da nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione effettuata CP_4
in data 14.07.2017, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
circostanza espressamente confermata dalla società cedente con dichiarazione del 06.09.2021.
Ebbene, ritiene questo giudice che l'eccezione formulata dai convenuti sia infondata, avendo la società attrice, mediante la citata dichiarazione, provato la cessione in proprio favore del credito vantato da nei confronti di CP_4 Parte_3
(già NEBRO EDIL SRL) derivante dal rapporto di conto corrente numero 300289215, e quindi la titolarità del credito azionato.
Nel merito si rileva quanto appresso.
Parte attrice ha agito nei confronti di e Controparte_1 CP_2 CP_3
in virtù di tre distinte fideiussioni, aventi tutte il medesimo contenuto,
[...]
prestate dai convenuti in data 13.03.2003 in favore del per i debiti Parte_4
contratti da NEBRO EDIL SRL, fino ad un massimale di 46.000,00 euro.
Costituendosi in giudizio i convenuti hanno eccepito, in via preliminare, la nullità di dette fideiussioni in quanto frutto dell'applicazione dello schema contrattuale, predisposto dall'ABI, sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02.05.2005
(prodotto da parte convenuta) perché in contrasto con la Legge n. 287/1990.
4 Parte attrice ha contestato la superiore eccezione, evidenziando che l'eventuale violazione della normativa antitrust non incide in maniera diretta sul contenuto degli atti negoziali,
e che nel caso di specie le fideiussioni derivano dall'autonomia privata dei contraenti, i quali avrebbero concluso ugualmente i contratti, anche senza le clausole contestate.
L'eccezione è fondata e va pertanto accolta.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (v. Cass. S.U. sentenza 30.12.2021, n. 41994).
Le clausole che l'Autorità Garante ha ritenuto contrastanti con la normativa antitrust sono quelle contenute negli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI che qui si riportano:
• la clausola di reviviscenza secondo cui “il fideiussore deve rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2);
• la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6);
• la clausola di sopravvivenza secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Ebbene, raffrontando dette clausole con quelle contenute nelle fideiussioni oggetto del presente giudizio, si evince che gli artt. 2, 6 e 8 delle fideiussioni prestate dai convenuti
5 in data 13.03.2003 hanno un contenuto analogo a quelle sanzionate dalla Banca d'Italia con il citato provvedimento n. 55 del 5 maggio 2005.
Deve pertanto dichiararsi la nullità parziale dei contratti di fideiussione azionati, limitatamente alle clausole contenute nei citati artt. 2, 6 e 8, con conseguente sopravvivenza della disciplina codicistica.
Alle fideiussioni per cui è causa si applica, quindi, il disposto di cui all'art. 1957 c.c., posto che la declaratoria di nullità comporta che non vi è deroga al dettato del predetto articolo, con la conseguenza che il fideiussore rimane obbligato pur dopo la scadenza dell'obbligazione principale solo a condizione che “il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Nel caso in esame è incontestato che in data 21.08.2012 ha revocato ogni CP_4
affidamento al debitore principale , già NEBRO EDIL SRL, Parte_3
diffidando lo stesso e i fideiussori al pagamento del debito scaduto, senza però mai avviare alcuna azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.
Sul punto, deve evidenziarsi che a fronte dell'eccezione tempestivamente svolta dai fideiussori, nulla è stato allegato da parte attrice a dimostrazione di richieste inoltrate all'indirizzo del debitore nei termini di legge.
Ne consegue che, non avendo agito giudizialmente nei confronti del CP_4 debitore principale (e dei suoi fideiussori) entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 CC, va dichiarata l'estinzione delle fideiussioni oggetto del presente giudizio.
La domanda attorea va pertanto rigettata, evidenziando che l'estinzione delle fideiussioni per decadenza comporta l'assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate dai convenuti.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore (da
26.000,00 a 52.000,00 euro).
va pertanto condannata a rifondere a Parte_1 CP_1
e , a titolo di spese di lite, la somma di
[...] CP_2 Controparte_3
6 7.616,00 euro per compensi, oltre spese generali (15%), cpa ed iva (se dovuta); da distrarsi in favore dell'Avv. Massimo Miracola siccome antistatario ai sensi dell'art. 93
CPC.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
1. RIGETTA LA DOMANDA DI PARTE ATTRICE, ESSENDO ESTINTE PER
DECADENZA EX ART. 1957 C.C. LE FIDEIUSSIONI PRESTATE DAI
CONVENUTI;
2. CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE Parte_1
SPESE DI LITE IN FAVORE DI e Controparte_1 CP_2 CP_3
, CHE LIQUIDA IN 7.616,00 PER COMPENSI PROFESSIONALI,
[...]
OLTRE SPESE GENERALI (15%), CPA ED IVA (SE DOVUTA); DA DISTRARSI
IN FAVORE DELL'AVV. MASSIMO MIRACOLA QUALE PROCURATORE
ANTISTATARIO.
Così deciso in Patti, lì 09/04/2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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