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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Caterina Rizzotto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10684/2022 R.G. promossa da: (c.f. / p.iva ), con sede in Cornate d'Adda (MB) alla via Lanzi nr. 2/A in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra , rappresentata e difesa dagli Parte_1 avvocati Valerio Bianchini ( ) e Marco Dieni ( ; C.F._1 C.F._2
PARTE ATTRICE
contro
:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliato in Foggia, viale Ofanto n. 329, e rappresentato e difeso dall'avv. Donato Ricco (C.F.: ), come da atto di C.F._4 precetto notificato il 16 dicembre 2022;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: in via preliminare SOSPENDERE l'efficacia esecutiva del titolo;
Nel merito ACCERTARE e DICHIARARE che l'opponente nulla deve al sig. Controparte_2 in forza del titolo azionato, in quanto il credito è inesistente ovvero infondato per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente DICHIARARE l'inefficacia del precetto notificato in data 16/12/2022. in subordine ACCERTARE e DICHIARARE che il sig. ha già percepito €252.798,05 e CP_2 per gli effetti DETRARRE/ DEDURRE tale somma dall'eventuale somma allo stesso dovuto come risultante all'esito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari In via istruttoria si chiede altresì ammettersi interrogatorio formale dell'opposto. Con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori.” La presente sentenza viene depositata in data 29.3.2025, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'udienza in cui è stata trattenuta la causa in decisione. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 23 dicembre 2022 ha chiesto in CP_1 via preliminare sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 14007/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 18 agosto 2022 in favore del sig. CP_2
, ex amministratore (doc. 11), per trattamento di fine mandato e compensi (doc. 2) e nel
[...] merito accertare l'inesistenza del credito per falsità dei documenti sottesi al decreto ingiuntivo e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato il 16 dicembre 2022 (doc. 9). In via subordinata ha chiesto accertarsi la parziale estinzione del credito oggetto del D.I., di €
524.876,00 in sorte capitale, per effetto di compensazione con il controcredito della società per indebiti prelievi pari ad € 252.798,05 (doc.14). La società ha allegato che:
- l'attuale legale rappresentante di e il convenuto all'epoca CP_1 Parte_1 della costituzione della società erano coniugi;
- la società è stata costituita in data 12 luglio 2017 dalla socia unica Parte_1 all'epoca amministratrice unica. In data 20 novembre 2017, la sig.ra rassegnava Pt_1 le proprie dimissioni e deliberava la nomina del marito ad amministratore (doc. 1);
- in data 10 novembre 2021 la sig.ra in sede di assemblea revocava Pt_1
l'amministratore e assumeva nuovamente su di sé tale carica (doc. 11);
- nel quadro del progressivo deteriorarsi dell'affectio coniugalis, il signor , poco CP_2 prima di lasciare la carica, avrebbe falsificato la firma della moglie in calce a due deliberati assembleari artefatti e a lui favorevoli, del 1 giugno 2018 e del 26 luglio 2020, nei quali gli riconosceva dapprima €300.000,00 e successivamente €500.000,00 CP_1
a titolo di trattamento di fine mandato, oltre all'emolumento per la carica di amministratore;
- in forza di tali delibere il signor otteneva un decreto ingiuntivo che notificava il CP_2
25.08.2022, consapevole delle difficoltà di accesso alla PEC da parte della signora
Pt_1
- il suddetto decreto ingiuntivo, stante la mancata opposizione nei termini di legge, veniva dichiarato definitivo ed esecutivo;
- il 28 novembre 2022 la sig.ra apprendeva del decreto ingiuntivo (doc. 3); Pt_1
- in data 6 dicembre 2022 l'amministratrice depositava denuncia querela presso la Procura della Repubblica di Milano per i presunti reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 C.P. e/o di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, per errore determinato dall'altrui inganno ex artt. 48 c.p. e 479 C.P. (doc.
7);
- in data 16 dicembre 2022 riceveva la notifica del precetto oggetto del presente giudizio;
- in data 16 e 17 dicembre 2022 introduceva procedimento per querela di falso dinanzi al
Tribunale di Monza (doc.8) e giudizio di revocazione del Decreto Ingiuntivo dinanzi al
Tribunale di Milano (doc. 10).
Nel presente giudizio la società ha dedotto che l'inesistenza del credito traeva origine dalla natura artefatta dei verbali, non sottoscritti, e allegati al ricorso (doc. 4 verbale non sottoscritto, in tesi relativo ad assemblea mai verificatasi) e dalla falsità della sottoscrizione dei verbali, parimenti artefatti, poi prodotti in sede di integrazione (doc. 5 verbali apocrifi;
doc. 6 verbali non sottoscritti muniti di “prova” della trasmissione alla Camera di commercio per la relativa pubblicazione, in tesi afferente soltanto i bilanci e non i verbali;
doc. 12 fascicolo monitorio).
La parte attrice ha rilevato altresì che il Tribunale aveva chiesto al signor anche la CP_2 produzione sottoscritta del verbale assembleare di revoca del 10.11.2021 (doc. 11), l'unico verbale realmente esistente e sottoscritto dalla signora Tale verbale, che poteva Pt_1 astrattamente mettere in evidenza la falsità delle altre due false sottoscrizioni, ed in effetti non veniva prodotto. Parte attrice ha altresì prodotto, a dimostrazione dell'apocrifia delle sottoscrizioni, parere motivato scritto della dott.ssa , perito grafico iscritto all'albo del Tribunale di Persona_1
Milano Sezione Civile n° 11477 – Sezione Penale n° 732.
Entro la data della prima udienza, fissata anche per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, parte attrice ha prodotto ordinanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 14007/2022, del Giudice competente nel procedimento di revocazione (r.g.
353/2023). Conseguentemente la parte ha rinunciato all'istanza cautelare proposta nel presente procedimento.
Dichiarata la contumacia della parte convenuta, sono stati concessi diversi rinvii su richiesta della parte attrice, sino all'udienza del 9 gennaio 2025 calendarizzata per la precisazione delle
2 conclusioni, dinanzi alla scrivente divenuta assegnataria del fascicolo. All'udienza di p.c. parte attrice ha chiesto concedersi ultimo rinvio dell'udienza, essendo imminente la definizione del procedimento per querela di falso e di revocazione.
Veniva quindi disposto il rinvio ex art. 281 quinquies comma secondo all'udienza del 27 marzo
2025.
Nella comparsa conclusionale depositata parte attrice ha insistito nelle conclusioni già precisate e ha dato atto della definizione del procedimento r.g.n. 10636/2022 Tribunale di Monza con la sentenza n. 195/2025 nella quale si è accertata la falsità delle sottoscrizioni apposte ai verbali. All'udienza di discussione il Giudice rilevava di non aver rinvenuto la pronuncia de quo in allegato alla comparsa e ne autorizzava il deposito analogico di copia.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che, a prescindere dalla gravità delle circostanze di fatto allegate e documentate da parte attrice, la domanda attorea proposta in via principale sia inammissibile.
Con tale domanda la parte deduce la falsità delle prove addotte a fondamento della avversa pretesa e il conseguente errore di giudizio che ha caratterizzato il decreto ingiuntivo n.
14007/2022. Infatti parte attrice ha poi introdotto querela di falso e giudizio di revocazione al fine di ottenere la caducazione del titolo esecutivo per ragioni inerenti alla sua formazione. Al contrario con l'opposizione preventiva all'esecuzione avverso titolo giudiziale possono contestarsi l'esistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo esecutivo, ossia la sua idoneità a fondare l'esecuzione perché portante condanna al pagamento di un diritto di credito non certo, liquido ed esigibile sulla base del titolo stesso, la regolarità formale del titolo, la legittimazione attiva o passiva rispettivamente del creditore e del debitore, l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti.
Non è possibile invece contestare il contenuto decisorio del titolo (Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ordinanza, 18/02/2015, n. 3277).
Ne consegue che il fatto allegato, sebbene particolarmente grave, poiché relativo alla fase di valutazione delle prove da parte del Giudice che ha pronunciato il decreto, non determina alcuna inesistenza giuridica dello stesso. Trattasi dunque di contestazioni estranee dalla sfera di cognizione propria della fase pre-esecutiva (cfr. in motivazione Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 09/10/2012) 20/11/2012, n. 20318, relativo ai rapporti tra revocazione del decreto ingiuntivo e opposizione preventiva all'esecuzione). La domanda proposta in via subordinata invece è generica sotto il profilo della allegazione degli elementi costitutivi, non essendo in atti specificamente contestate le specifiche disposizioni di bonifico ritenute indebite ma unicamente un importo globale a fronte della produzione di un estratto conto integrale dal febbraio 2018, e perciò è parimenti inammissibile.
Quanto alle spese di lite, considerate la soccombenza di parte attrice e la mancata costituzione di parte convenuta, le stesse devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inammissibili le domande proposte da nei confronti di CP_1 [...]
; CP_2
2. DICHIARA irripetibili le spese di lite sostenute da in questo giudizio. CP_1
Così deciso in Monza, 29 marzo 2025. Il Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Caterina Rizzotto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10684/2022 R.G. promossa da: (c.f. / p.iva ), con sede in Cornate d'Adda (MB) alla via Lanzi nr. 2/A in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra , rappresentata e difesa dagli Parte_1 avvocati Valerio Bianchini ( ) e Marco Dieni ( ; C.F._1 C.F._2
PARTE ATTRICE
contro
:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliato in Foggia, viale Ofanto n. 329, e rappresentato e difeso dall'avv. Donato Ricco (C.F.: ), come da atto di C.F._4 precetto notificato il 16 dicembre 2022;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: in via preliminare SOSPENDERE l'efficacia esecutiva del titolo;
Nel merito ACCERTARE e DICHIARARE che l'opponente nulla deve al sig. Controparte_2 in forza del titolo azionato, in quanto il credito è inesistente ovvero infondato per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente DICHIARARE l'inefficacia del precetto notificato in data 16/12/2022. in subordine ACCERTARE e DICHIARARE che il sig. ha già percepito €252.798,05 e CP_2 per gli effetti DETRARRE/ DEDURRE tale somma dall'eventuale somma allo stesso dovuto come risultante all'esito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari In via istruttoria si chiede altresì ammettersi interrogatorio formale dell'opposto. Con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori.” La presente sentenza viene depositata in data 29.3.2025, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'udienza in cui è stata trattenuta la causa in decisione. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 23 dicembre 2022 ha chiesto in CP_1 via preliminare sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 14007/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 18 agosto 2022 in favore del sig. CP_2
, ex amministratore (doc. 11), per trattamento di fine mandato e compensi (doc. 2) e nel
[...] merito accertare l'inesistenza del credito per falsità dei documenti sottesi al decreto ingiuntivo e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato il 16 dicembre 2022 (doc. 9). In via subordinata ha chiesto accertarsi la parziale estinzione del credito oggetto del D.I., di €
524.876,00 in sorte capitale, per effetto di compensazione con il controcredito della società per indebiti prelievi pari ad € 252.798,05 (doc.14). La società ha allegato che:
- l'attuale legale rappresentante di e il convenuto all'epoca CP_1 Parte_1 della costituzione della società erano coniugi;
- la società è stata costituita in data 12 luglio 2017 dalla socia unica Parte_1 all'epoca amministratrice unica. In data 20 novembre 2017, la sig.ra rassegnava Pt_1 le proprie dimissioni e deliberava la nomina del marito ad amministratore (doc. 1);
- in data 10 novembre 2021 la sig.ra in sede di assemblea revocava Pt_1
l'amministratore e assumeva nuovamente su di sé tale carica (doc. 11);
- nel quadro del progressivo deteriorarsi dell'affectio coniugalis, il signor , poco CP_2 prima di lasciare la carica, avrebbe falsificato la firma della moglie in calce a due deliberati assembleari artefatti e a lui favorevoli, del 1 giugno 2018 e del 26 luglio 2020, nei quali gli riconosceva dapprima €300.000,00 e successivamente €500.000,00 CP_1
a titolo di trattamento di fine mandato, oltre all'emolumento per la carica di amministratore;
- in forza di tali delibere il signor otteneva un decreto ingiuntivo che notificava il CP_2
25.08.2022, consapevole delle difficoltà di accesso alla PEC da parte della signora
Pt_1
- il suddetto decreto ingiuntivo, stante la mancata opposizione nei termini di legge, veniva dichiarato definitivo ed esecutivo;
- il 28 novembre 2022 la sig.ra apprendeva del decreto ingiuntivo (doc. 3); Pt_1
- in data 6 dicembre 2022 l'amministratrice depositava denuncia querela presso la Procura della Repubblica di Milano per i presunti reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 C.P. e/o di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, per errore determinato dall'altrui inganno ex artt. 48 c.p. e 479 C.P. (doc.
7);
- in data 16 dicembre 2022 riceveva la notifica del precetto oggetto del presente giudizio;
- in data 16 e 17 dicembre 2022 introduceva procedimento per querela di falso dinanzi al
Tribunale di Monza (doc.8) e giudizio di revocazione del Decreto Ingiuntivo dinanzi al
Tribunale di Milano (doc. 10).
Nel presente giudizio la società ha dedotto che l'inesistenza del credito traeva origine dalla natura artefatta dei verbali, non sottoscritti, e allegati al ricorso (doc. 4 verbale non sottoscritto, in tesi relativo ad assemblea mai verificatasi) e dalla falsità della sottoscrizione dei verbali, parimenti artefatti, poi prodotti in sede di integrazione (doc. 5 verbali apocrifi;
doc. 6 verbali non sottoscritti muniti di “prova” della trasmissione alla Camera di commercio per la relativa pubblicazione, in tesi afferente soltanto i bilanci e non i verbali;
doc. 12 fascicolo monitorio).
La parte attrice ha rilevato altresì che il Tribunale aveva chiesto al signor anche la CP_2 produzione sottoscritta del verbale assembleare di revoca del 10.11.2021 (doc. 11), l'unico verbale realmente esistente e sottoscritto dalla signora Tale verbale, che poteva Pt_1 astrattamente mettere in evidenza la falsità delle altre due false sottoscrizioni, ed in effetti non veniva prodotto. Parte attrice ha altresì prodotto, a dimostrazione dell'apocrifia delle sottoscrizioni, parere motivato scritto della dott.ssa , perito grafico iscritto all'albo del Tribunale di Persona_1
Milano Sezione Civile n° 11477 – Sezione Penale n° 732.
Entro la data della prima udienza, fissata anche per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, parte attrice ha prodotto ordinanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 14007/2022, del Giudice competente nel procedimento di revocazione (r.g.
353/2023). Conseguentemente la parte ha rinunciato all'istanza cautelare proposta nel presente procedimento.
Dichiarata la contumacia della parte convenuta, sono stati concessi diversi rinvii su richiesta della parte attrice, sino all'udienza del 9 gennaio 2025 calendarizzata per la precisazione delle
2 conclusioni, dinanzi alla scrivente divenuta assegnataria del fascicolo. All'udienza di p.c. parte attrice ha chiesto concedersi ultimo rinvio dell'udienza, essendo imminente la definizione del procedimento per querela di falso e di revocazione.
Veniva quindi disposto il rinvio ex art. 281 quinquies comma secondo all'udienza del 27 marzo
2025.
Nella comparsa conclusionale depositata parte attrice ha insistito nelle conclusioni già precisate e ha dato atto della definizione del procedimento r.g.n. 10636/2022 Tribunale di Monza con la sentenza n. 195/2025 nella quale si è accertata la falsità delle sottoscrizioni apposte ai verbali. All'udienza di discussione il Giudice rilevava di non aver rinvenuto la pronuncia de quo in allegato alla comparsa e ne autorizzava il deposito analogico di copia.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che, a prescindere dalla gravità delle circostanze di fatto allegate e documentate da parte attrice, la domanda attorea proposta in via principale sia inammissibile.
Con tale domanda la parte deduce la falsità delle prove addotte a fondamento della avversa pretesa e il conseguente errore di giudizio che ha caratterizzato il decreto ingiuntivo n.
14007/2022. Infatti parte attrice ha poi introdotto querela di falso e giudizio di revocazione al fine di ottenere la caducazione del titolo esecutivo per ragioni inerenti alla sua formazione. Al contrario con l'opposizione preventiva all'esecuzione avverso titolo giudiziale possono contestarsi l'esistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo esecutivo, ossia la sua idoneità a fondare l'esecuzione perché portante condanna al pagamento di un diritto di credito non certo, liquido ed esigibile sulla base del titolo stesso, la regolarità formale del titolo, la legittimazione attiva o passiva rispettivamente del creditore e del debitore, l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti.
Non è possibile invece contestare il contenuto decisorio del titolo (Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ordinanza, 18/02/2015, n. 3277).
Ne consegue che il fatto allegato, sebbene particolarmente grave, poiché relativo alla fase di valutazione delle prove da parte del Giudice che ha pronunciato il decreto, non determina alcuna inesistenza giuridica dello stesso. Trattasi dunque di contestazioni estranee dalla sfera di cognizione propria della fase pre-esecutiva (cfr. in motivazione Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 09/10/2012) 20/11/2012, n. 20318, relativo ai rapporti tra revocazione del decreto ingiuntivo e opposizione preventiva all'esecuzione). La domanda proposta in via subordinata invece è generica sotto il profilo della allegazione degli elementi costitutivi, non essendo in atti specificamente contestate le specifiche disposizioni di bonifico ritenute indebite ma unicamente un importo globale a fronte della produzione di un estratto conto integrale dal febbraio 2018, e perciò è parimenti inammissibile.
Quanto alle spese di lite, considerate la soccombenza di parte attrice e la mancata costituzione di parte convenuta, le stesse devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inammissibili le domande proposte da nei confronti di CP_1 [...]
; CP_2
2. DICHIARA irripetibili le spese di lite sostenute da in questo giudizio. CP_1
Così deciso in Monza, 29 marzo 2025. Il Giudice
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