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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 3034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3034 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 95/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 18 gennaio 2023, promossa con atto di citazione da
(P.IVA. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo titolare , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
RL TO e NC TO, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Mestre-Venezia, via Ospedale, n. 27/33; appellante contro
1 (P.IVA Controparte_1
), in persona del suo titolare , rappresentato e difeso P.IVA_2 CP_1
dall'avv. Stefano Marrone, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Dolo
(VE), Riviera Matteotti, n. 15; appellato
Oggetto: “Concorrenza sleale” - Appello avverso la sentenza n. 2064/2022 pubblicata in data 12 dicembre 2022 a definizione del giudizio iscritto al n.
8798/2020 R.G. avanti al Tribunale di Venezia
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Nel merito: in riforma della sentenza n. 2064/2022 del Tribunale di Venezia, previo accertamento e declaratoria che la ditta , in forza di quanto CP_1
statuito dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza 21.1.2020 ed, in particolare, per la penale prevista nello stesso, è debitrice dell'attrice della somma € 955.500,00 con riserva di integrare gli importi per effetto delle successive violazioni, condannare la ditta convenuta a corrispondere all'attrice detto importo, ovvero quello diverso che risulterà di Giustizia maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi per le causali esposte nell'atto di citazione 20.11.2020.
1) In via istruttoria: si chiede prova per interrogatorio e per testi sulle seguenti circostanze:
2 Cont a) Vero che i clienti della , che utilizzavano impianti erano, Parte_2 Pt_3
alla data del 31.12.2018, tra quelli che risultano dall'elenco che si rammostra all'interrogando ed al teste almeno (cfr. ns doc. 30); Tes_1
b) Vero che di tali 2.700 utenti, che usano prodotti 1.500 sono serviti, Pt_3
dall'1.1.2019, dalla ditta convenuta;
c) Vero che nell'anno 2019 ed, in particolare, dopo il provvedimento 20.1.2020 del
Tribunale di Venezia (cfr. ns doc. 2) la ditta convenuta ha installato e mantenuto presso utenti nella zona affidata dalla casa produttrice all'attrice, Pt_3 Pt_3
le comunicazioni ed avvisi commerciali e pubblicitari della propria ditta, quale manutentore autorizzato come risulta dalla documentazione che si Pt_3
rammostra all'interrogando ed al teste (cfr. ns docc. 3 da 7 a 27 e da 33 a 42);
d) Vero che anche dopo il provvedimento 20.1.2020 del Tribunale di Venezia (cfr. ns doc. 2) gli utenti nella zona che la casa produttrice ha Pt_3 Pt_3
assegnato all'attrice, il titolare della ditta convenuta ed i suoi collaboratori hanno proposto anche telefonicamente la manutenzione di impianti presso di loro Pt_3
installati, precisando di essere un Centro Autorizzato Pt_3
e) Vero che la ditta convenuta, negli interventi di manutenzione eseguiti presso utenza nella zona che la ditta produttrice ha assegnato, in Pt_3 Pt_3
esclusiva, all'attrice, ha consegnato, quale garanzia dell'intervento effettuato, quelli della ditta (docc. 43 e 44); Parte_4
Si indicano a testi: la sig.ra ; il sig. il sig. Testimone_2 Tes_3 [...]
, il sig. , Amministratori dei Condomini di cui ai Parte_5 Testimone_4
documenti; la sig.ra di Campalto;
il sig. ; la Parte_6 Controparte_3
3 sig.ra il sig. ; il sig. il sig. Persona_1 Persona_2 Controparte_4 CP_5
; sig. ; sig.ra ; sig.ra ; sig. ;
[...] CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9
sig. sig. , sig. . Controparte_4 CP_5 Controparte_10
In via istruttoria: sempre ai fini della quantificazione della penale dovuta all'attrice si chiede che:
A) sia disposta ex art. 118 c.p.c., a mezzo del tecnico che il Giudice vorrà nominare, l'ispezione con acquisizione delle scritture contabili, fatture e ricevute emesse dalla convenuta con l'elenco clienti relativamente gli anni 2019 - a cui la convenuta, nei medesimi anni, ha fornito i propri servizi.
B) sia ordinata alla ditta convenuta ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio delle copie delle proprie fatture e ricevute emesse ai clienti, relativamente agli anni
2019 – 2020 e 2021, nonché le dichiarazioni dei redditi ed IVA relativi alle medesime annualità;
C) sia ordinato all'Agenzia delle Entrate Competente di produrre in giudizio le fatture elettroniche e le ricevute fiscali emesse dalla ditta convenuta ai propri clienti per gli anni 2019, 2020 e 2021 nonché le dichiarazioni dei redditi e denunce
Iva dalla stessa presentata relative alle medesime annualità dalla stessa presentate.
In via subordinata in caso di ammissione delle richieste istruttorie avversarie si chiede si essere abilitati a prova contraria con i testi indicati a prova diretta.”
- per parte appellata:
“- In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione;
4 - Dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e/o respingerla in quanto infondata;
- Nel merito, respingere l'appello avversario, perché infondato in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza in ogni sua parte;
- Rigettare conseguentemente ogni domanda, richiesta, pretesa ed istanza avversaria, perché infondata;
- In ogni caso: spese e competenze di lite integralmente rifuse;
- In via istruttoria: Solo per completezza defensionale, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie vergate nella comparsa 7/4/2021 e nella seconda memoria
5/5/2021, con i testi ivi indicati, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie, per le motivazioni già stese nella terza memoria 19/5/2021 e nella replica a produzione documentale 16/5/2022.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 20 novembre 2020, , titolare Parte_1
dell'impresa individuale , conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1
titolare dell'impresa individuale , avanti il Tribunale di Venezia, CP_1
esponendo di avere promosso nei suoi confronti un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. con il quale, lamentando il compimento da parte della predetta impresa di condotte di concorrenza sleale, chiedeva ne fosse ordinata la cessazione. precisava di avere esposto, a fondamento della domanda cautelare, che le Pt_1
parti erano state socie della Be.Giu. s.n.c. di , operante nel settore Parte_1
5 dell'installazione di impianti di riscaldamento e caldaie oltre che dei servizi collegati nonché unico centro autorizzato nella zona di riferimento, e che Pt_3
nel dicembre 2018 la società si era sciolta, con accordo che il solo avrebbe Pt_1
continuato a operare quale centro autorizzato mentre avrebbe Pt_3 CP_1
potuto continuare a operare quale centro di assistenza multimarca.
quindi, lamentava che, nonostante tali accordi, avrebbe continuato Pt_1 CP_1
a professarsi quale centro autorizzato ingenerando confusione nella Pt_3
clientela e, pertanto, aveva chiesto dei provvedimenti cautelari che inibissero la prosecuzione delle condotte illecite.
Parte attrice esponeva che, con ordinanza del 21 gennaio 2020, successivamente confermata in sede di reclamo, il Giudice designato aveva accolto la domanda e, per l'effetto, inibito a parte resistente di divulgare comunicazioni commerciali o pubblicitarie che utilizzassero il marchio omettendo di qualificare Pt_3 CP_1
quale centro di assistenza multimarca e altresì di adottare altre forme di comunicazione che ingenerassero confusione con la clientela. Il provvedimento aveva fissato una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo e di euro 50,00 per ogni successiva violazione.
Secondo parte attrice il convenuto non aveva ottemperato a tali obblighi e, in particolare, non aveva rimosso, presso la clientela, gli annunci e gli adesivi in precedenza applicati contenenti il marchio e quindi esponeva di avere Pt_3
agito innanzi al Giudice dell'esecuzione ex art. 612 c.p.c. per ottenere l'attuazione dell'ordinanza cautelare, e, in particolare, per determinare le modalità dell'esecuzione dell'obbligo di fare di cui all'ordinanza cautelare. Tuttavia, in tale
6 sede otteneva un provvedimento di rigetto in ragione del fatto che il Giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che il provvedimento cautelare avesse ad oggetto esclusivamente una condanna a un non facere, e quindi a non reiterare le condanne illecite per il futuro, ma non contenesse un obbligo di facere, e quindi di rimuovere le etichette e gli adesivi divulgati precedentemente.
Precisava poi di avere proposto reclamo avverso tale ordinanza, ma il reclamo veniva dichiarato inammissibile a causa della mancata instaurazione del giudizio di merito finalizzato alla prosecuzione dell'azione esecutiva.
Conseguentemente, quindi, con atto di citazione notificato in data 20 novembre
2020 instaurava un giudizio a cognizione piena ove chiedeva di accertare in via definitiva le condotte di violazione della penale applicata con l'ordinanza cautelare e a condannarlo al pagamento della stessa, che quantificava in euro 297.150,00
(pari alle numerose violazioni riscontrate, ciascuna per la durata di 283 giorni), con riserva di integrare gli importi per effetto delle successive violazioni.
Contestualmente proponeva un ricorso per sequestro conservativo in corso di causa per l'intero credito.
In data 15 febbraio 2021, si costituiva in giudizio , eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'azione alla luce del giudicato endoprocessuale formatosi in seno al procedimento ex art. 612 c.p.c., nell'ambito del quale il Giudice aveva escluso che l'ordinanza cautelare contenesse anche un obbligo di facere.
In ogni caso, contestava la fondatezza della domanda, affermando che l'ordinanza cautelare aveva ad oggetto esclusivamente degli ordini valevoli per il futuro, ai quali affermava di essersi attenuto, ed escludendo che il provvedimento CP_1
7 cautelare contenesse anche un esplicito obbligo di rimuovere le comunicazioni precedenti.
Contestava, inoltre, la valenza probatoria dei documenti prodotti da parte attrice, evidenziando trattarsi di documenti privi di data certa e privi di qualsivoglia sicura riferibilità, nonché il quantum della pretesa risarcitoria, ritenuta eccessiva e non provata.
All'esito della prima udienza di trattazione venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c.
Il ricorso cautelare veniva rigettato con ordinanza del 1° luglio 2021.
Omessa ogni istruttoria, con sentenza n. 2064/2022 pubblicata in data 12 dicembre
2022, il Tribunale di Venezia così decideva:
“- respinge le domande proposte da
contro
; Parte_1 CP_11
- condanna a versare, in favore di , quale titolare Parte_1 CP_11
dell'omonima ditta individuale, le spese di lite, che liquida in euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e accessori come per legge”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 10 gennaio 2023,
ha proposto tempestivo appello invocandone la riforma, previa Parte_1
sospensione della provvisorietà esecutività.
Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 aprile
2023, ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensiva, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello chiedendone comunque il rigetto in quanto infondato.
L'istanza di sospensione della provvisoria esecutività proposta dall'appellante è stata respinta con ordinanza del 4 maggio 2023.
8 La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 15 maggio 2025 – sostituita da note di trattazione scritta – assegnati i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Preliminarmente va rigettata l'istanza dell'appellante, formulata con le memorie conclusive e volta ad ottenere la riunione alla presente della causa pendente tra le stesse parti (n. 576/25 R.G.), con udienza di rimessione in decisione fissata al 16 aprile 2026.
Al riguardo è sufficiente osservare che le impugnazioni sono state proposte contro diverse sentenze, sicché non ricorre l'ipotesi di cui all'art.335 c.p.c. e che le ragioni di connessione evidenziate dall'odierna appellante non giustificano la riunione, la quale anzi comporterebbe, oltre che il ritardo della presente decisione, una inammissibile commistione delle questioni trattate nell'uno e nell'altro procedimento.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ex art. 348 bis c.p.c. deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata
“prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. 14696/2016).
9 Anche l'eccezione d'inammissibilità dell'appello da ritenersi sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. va rigettata, posto che l'appellante, – pur non indicando specificamente la parte di sentenza che intende impugnare – fa comprendere, con sufficiente precisione le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione (v. Cass. sez. un. sent. n.
27199/2017 e sent. n.36481/2022; nello stesso senso, più di recente, Cass. ord. 18 gennaio 2024, n.1932).
L'appellante, infatti, lamenta “la contraddittorietà della gravata sentenza laddove il Giudice di Prime Cure, pur riconoscendo nella sostanza la fondatezza della domanda attorea, ha negato la tutela richiesta in quanto non avremmo fornito adeguata prova delle violazioni contestate all'appellata.”. Si tratterebbe quindi di
“una macroscopica violazione dell'onere della prova prevedendo il Giudice una inammissibile interversione degli obblighi istruttori in quanto era controparte che avrebbe dovuto dimostrare (per non dover pagare le penali dovute) di aver rimosso, dopo il provvedimento cautelare 20.1.2020, gli avvisi pubblicitari che la stessa aveva posizionato e che il Giudice ha ravvisato essere comportamenti di scorrettezza commerciale.”.
La sentenza impugnata sarebbe pertanto “lacunosa e contradditoria laddove non ha correttamente valorizzato gli elementi di prova documentali e confessori, e ha ritenuto di non dare corso all'attività istruttoria richiesta dall'attore, soprattutto alla luce di quanto sancito dal Tribunale di Venezia a mezzo dei due provvedimenti cautelari resi in precedenza a favore dell'attore.”.
10 L'appellante ha inoltre impugnato la sentenza con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite.
L'appello non merita accoglimento.
Il Tribunale ha così motivato la decisione di rigetto:
“Nel caso in esame, l'ordinanza cautelare ha inibito ad la divulgazione di CP_11
comunicazioni commerciali, del tenore dei documenti richiamati nel dispositivo e meglio specificati in motivazione, che utilizzassero il marchio omettendo di qualificare Pt_3 CP_1
come centro di assistenza multimarca.
In applicazione dei principi suesposti, l'inibitoria alla divulgazione di comunicazioni pubblicitarie o commerciali meglio indicate nel dispositivo doveva essere intesa non solo come divieto di realizzare nuove comunicazioni illecite, ma anche come ordine di cessare le forme di divulgazione pubblicitaria che fossero ancora in atto .
Un tanto si comprende in ragione del fatto che la penale è prevista non solo per ogni successiva violazione, ma anche per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento., il che presuppone un ritardo nel far cessare un'attività illecita in corso.
Va tuttavia rilevato che era onere di parte attrice dimostrare l'effettiva violazione della penale ,
e quindi di identificare in modo compiuto la tipologia di condotta posta in essere in violazione del comando giudiziale, la riconducibilità della condotta a quelle vietate dall'ordinanza cautelare, e la durata della condotta stessa. Parte attrice era quindi tenuta ad offrire specifici e puntuali elementi di prova che consentissero di qualificare la condotta allegata non come condotta istantanea ed esaurita ma come prosecuzione di un illecito in essere, e quindi di ricostruire la condotta in modo tale da contestualizzarla, nel tempo e nello spazio, quale forma
11 di comunicazione in atto e ad effetti durevoli, che rientrasse tra le condotte espressamente allegate nel ricorso e vietate dall'ordinanza.
Parte attrice ha invece depositato dei documenti dai quali è impossibile ricostruire la natura e
l'entità della violazione. Si tratta infatti di fotografie nelle quali vengono rappresentati , prevalentemente, dei biglietti da visita, affissi in bacheche o in luoghi non determinati, salvo alcune indicazioni scritte manualmente dalla stessa parte attrice che pertanto non possono reputarsi attendibili.
Tali produzioni sono state espressamente disconosciute da parte convenuta, che ha evidenziato trattarsi di documenti privi di data certa e inidonei a contestualizzare le immagini nel tempo e nello spazio.
Era quindi onere di parte attrice, a fronte di tali contestazioni e dell'oggettiva inidoneità del documento di consentire di individuare da dove e in quale data siano state scattate le immagini, offrire delle prove idonee a dimostrare:
- quale fosse il luogo esatto in cui sono stati rinvenuti tali avvisi pubblicitari, la loro eventuale accessibilità a terzi e visibilità delle comunicazioni;
- la data in cui le fotografie sono state scattate;
- il carattere durevole o permanente degli effetti della condotta;
- la durata della violazione.
A tal fine certamente non può essere sufficiente un unico e generico capitolo di prova del seguente tenore:
c) Vero che nell'anno 2019 ed, in particolare, dopo il provvedimento 20.1.2020 del Tribunale di
Venezia (cfr. ns doc. 2) la ditta convenuta ha installato e mantenuto presso utenti nella Pt_3
zona affidata dalla casa produttrice all'attrice, le comunicazioni ed avvisi commerciali Pt_3
12 e pubblicitari della propria ditta, quale manutentore autorizzato come risulta dalla Pt_3
documentazione che si rammostra all'interrogando ed al teste (cfr. ns docc. 3 da 7 a 27 e da 33
a 42);
d) Vero che anche dopo il provvedimento 20.1.2020 del Tribunale di Venezia (cfr. ns doc. 2) gli utenti nella zona che la casa produttrice ha assegnato all'attrice, il titolare Pt_3 Pt_3
della ditta convenuta ed i suoi collaboratori hanno proposto anche telefonicamente la manutenzione di impianti presso di loro installati, precisando di essere un Centro Pt_3
Autorizzato Pt_3
Si tratta infatti di capitoli di prova che non consentono di conoscere con esattezza il luogo in cui gli avvisi erano stati divulgati , di contestualizzare nello spazio e nel tempo la tipologia di condotta, e nemmeno di conoscere la data di affissione e la durata della violazione, fondamentale al fine di quantificare la penale.
La circostanza che capitoli identici siano stati ammessi in altro giudizio pendente tra le stesse parti non costituisce motivo idoneo a rimettere la causa in istruttoria, non essendo noto al
Giudice l'oggetto della parallela controversia, e comunque ritenendo il Giudice che, nell'ambito del presente giudizio, che ha ad oggetto l'accertamento di specifiche condotte adottate in violazione di un comando giudiziale, oltre che la quantificazione della penale applicata dal provvedimento cautelare, l'onere di allegazione e prova di parte attrice fosse particolarmente rigoroso e specifico, trattandosi peraltro di somme di elevato ammontare, essendo quindi parte attrice tenuta ad allegare e comprovare in modo specifico le modalità di esplicazione delle singole condotte e la loro durata.”.
La motivazione del Tribunale è ineccepibile.
13 Infatti, un conto è la sussistenza dei presupposti per l'emissione dell'inibitoria, che il Tribunale ha riconosciuto con la concessione del provvedimento ex art.700 c.p.c. confermato in sede di reclamo, altro conto è valutare la sussistenza di condotte successive all'adozione dell'inibitoria, in violazione della stessa, che, se poste in essere, danno diritto al riconoscimento della penale posta a presidio dell'inibitoria stessa.
Correttamente, il primo Giudice ha rilevato che l'inibitoria cautelare (alla divulgazione di comunicazioni commerciali o pubblicitarie che utilizzano il marchio omettendo di qualificare come centro di assistenza Pt_3 CP_1
multimarca e all'adozione di forme di comunicazione che ingenerino confusione Parte della clientela circa le sorti della società deve essere intesa sia come CP_12
divieto di porre in essere nuove comunicazioni illecite, sia come ordine di cessare le forme illecite di divulgazione pubblicitaria ancora in atto.
Proprio in ragione di tale variegata possibilità di condotte sanzionabili (con euro
50 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e di euro 50 per ogni successiva violazione) l'onere della prova incombente su parte attrice era particolarmente rigoroso, potendolo ritenere assolto solo a seguito di puntuale distinzione delle condotte qualificabili come nuovi illeciti da quelle identificabili come protrazione di una condotta già in essere;
inoltre, era onere di parte attrice individuare anche la durata delle condotte illecite, comunque distinguendole come ritardo nell'attuazione dell'inibitoria o come reiterazione della violazione posta in essere.
14 Nessuna inversione dell'onere della prova ha pertanto compiuto il Tribunale, in quanto era parte attrice, che ha proposto la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 297.150,00 a titolo di penale, a dover dimostrare la violazione dell'inibitoria.
La lamentata contraddittorietà della decisione del Tribunale non può ritenersi sussistente neppure alla luce del provvedimento di rigetto del ricorso per sequestro conservativo in corso di causa del 1° luglio 2021.
Già con tale provvedimento il Tribunale aveva evidenziato che “la documentazione prodotta da parte attrice a sostegno della propria domanda (copie di fotografie ritraenti adesivi che parte attrice assume di avere rinvenuto affissi in diversi luoghi dopo l'adozione del provvedimento cautelare) è stata disconosciuta nella sua conformità all'origjnale e ritenuta priva di data certa e di qualsivoglia preciso e circostanziato riferimento che consenta di contestualizzare tali documenti nel tempo e nello spazio. Alla luce di tali contestazioni, tali documenti non possono essere valorizzati: si tratta invero di prese fotografiche di alcune etichette che non consentono di riconoscere il luogo in cui sono state affisse e nemmeno di poter comprendere quando e per quanto tempo le stesse siano affisse nel luogo indicato da parte attrice.” La circostanza che il Giudice avesse altresì rilevato che “Sarò quindi necessario svolgere opportuni approfondimenti che richiedono una onerosa istruttoria che si ritiene incompatibile con la presente fase cautelare, non essendovi, allo stato, adeguato fumus boni juris né in relazione all'an né in relazione al quantum debeatur” lungi dal rendere contraddittoria la mancata ammissione della prova orale dedotta da parte attrice, conferma piuttosto l'inidoneità dei capitoli di prova formulati a dimostrare l'avvenuta violazione, come ampiamente motivato nella sentenza impugnata.
15 È del tutto ininfluente che gli stessi capitoli siano stati ammessi in altro giudizio
(n.2985/2020 R.G.), che peraltro si è comunque concluso con una sentenza di rigetto delle domande attoree (n.715/2025).
Anche la doglianza relativa alla condanna alle spese di lite è infondata in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non vi è stato l'accoglimento in misura ridotta della domanda proposta da parte attrice, ma un'integrale soccombenza.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento
(indeterminato – complessità bassa) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza n.2064/2022 emessa dal Tribunale di Venezia;
2) CO , titolare dell'impresa individuale , Parte_1 Parte_1
a rifondere a , titolare dell'impresa individuale IN Service CP_1
– Assistenza Caldaie di IN OL, le spese del presente grado che liquida
16 in euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di Parte_1
Venezia, 21 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 18 gennaio 2023, promossa con atto di citazione da
(P.IVA. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo titolare , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
RL TO e NC TO, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Mestre-Venezia, via Ospedale, n. 27/33; appellante contro
1 (P.IVA Controparte_1
), in persona del suo titolare , rappresentato e difeso P.IVA_2 CP_1
dall'avv. Stefano Marrone, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Dolo
(VE), Riviera Matteotti, n. 15; appellato
Oggetto: “Concorrenza sleale” - Appello avverso la sentenza n. 2064/2022 pubblicata in data 12 dicembre 2022 a definizione del giudizio iscritto al n.
8798/2020 R.G. avanti al Tribunale di Venezia
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Nel merito: in riforma della sentenza n. 2064/2022 del Tribunale di Venezia, previo accertamento e declaratoria che la ditta , in forza di quanto CP_1
statuito dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza 21.1.2020 ed, in particolare, per la penale prevista nello stesso, è debitrice dell'attrice della somma € 955.500,00 con riserva di integrare gli importi per effetto delle successive violazioni, condannare la ditta convenuta a corrispondere all'attrice detto importo, ovvero quello diverso che risulterà di Giustizia maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi per le causali esposte nell'atto di citazione 20.11.2020.
1) In via istruttoria: si chiede prova per interrogatorio e per testi sulle seguenti circostanze:
2 Cont a) Vero che i clienti della , che utilizzavano impianti erano, Parte_2 Pt_3
alla data del 31.12.2018, tra quelli che risultano dall'elenco che si rammostra all'interrogando ed al teste almeno (cfr. ns doc. 30); Tes_1
b) Vero che di tali 2.700 utenti, che usano prodotti 1.500 sono serviti, Pt_3
dall'1.1.2019, dalla ditta convenuta;
c) Vero che nell'anno 2019 ed, in particolare, dopo il provvedimento 20.1.2020 del
Tribunale di Venezia (cfr. ns doc. 2) la ditta convenuta ha installato e mantenuto presso utenti nella zona affidata dalla casa produttrice all'attrice, Pt_3 Pt_3
le comunicazioni ed avvisi commerciali e pubblicitari della propria ditta, quale manutentore autorizzato come risulta dalla documentazione che si Pt_3
rammostra all'interrogando ed al teste (cfr. ns docc. 3 da 7 a 27 e da 33 a 42);
d) Vero che anche dopo il provvedimento 20.1.2020 del Tribunale di Venezia (cfr. ns doc. 2) gli utenti nella zona che la casa produttrice ha Pt_3 Pt_3
assegnato all'attrice, il titolare della ditta convenuta ed i suoi collaboratori hanno proposto anche telefonicamente la manutenzione di impianti presso di loro Pt_3
installati, precisando di essere un Centro Autorizzato Pt_3
e) Vero che la ditta convenuta, negli interventi di manutenzione eseguiti presso utenza nella zona che la ditta produttrice ha assegnato, in Pt_3 Pt_3
esclusiva, all'attrice, ha consegnato, quale garanzia dell'intervento effettuato, quelli della ditta (docc. 43 e 44); Parte_4
Si indicano a testi: la sig.ra ; il sig. il sig. Testimone_2 Tes_3 [...]
, il sig. , Amministratori dei Condomini di cui ai Parte_5 Testimone_4
documenti; la sig.ra di Campalto;
il sig. ; la Parte_6 Controparte_3
3 sig.ra il sig. ; il sig. il sig. Persona_1 Persona_2 Controparte_4 CP_5
; sig. ; sig.ra ; sig.ra ; sig. ;
[...] CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9
sig. sig. , sig. . Controparte_4 CP_5 Controparte_10
In via istruttoria: sempre ai fini della quantificazione della penale dovuta all'attrice si chiede che:
A) sia disposta ex art. 118 c.p.c., a mezzo del tecnico che il Giudice vorrà nominare, l'ispezione con acquisizione delle scritture contabili, fatture e ricevute emesse dalla convenuta con l'elenco clienti relativamente gli anni 2019 - a cui la convenuta, nei medesimi anni, ha fornito i propri servizi.
B) sia ordinata alla ditta convenuta ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio delle copie delle proprie fatture e ricevute emesse ai clienti, relativamente agli anni
2019 – 2020 e 2021, nonché le dichiarazioni dei redditi ed IVA relativi alle medesime annualità;
C) sia ordinato all'Agenzia delle Entrate Competente di produrre in giudizio le fatture elettroniche e le ricevute fiscali emesse dalla ditta convenuta ai propri clienti per gli anni 2019, 2020 e 2021 nonché le dichiarazioni dei redditi e denunce
Iva dalla stessa presentata relative alle medesime annualità dalla stessa presentate.
In via subordinata in caso di ammissione delle richieste istruttorie avversarie si chiede si essere abilitati a prova contraria con i testi indicati a prova diretta.”
- per parte appellata:
“- In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione;
4 - Dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e/o respingerla in quanto infondata;
- Nel merito, respingere l'appello avversario, perché infondato in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza in ogni sua parte;
- Rigettare conseguentemente ogni domanda, richiesta, pretesa ed istanza avversaria, perché infondata;
- In ogni caso: spese e competenze di lite integralmente rifuse;
- In via istruttoria: Solo per completezza defensionale, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie vergate nella comparsa 7/4/2021 e nella seconda memoria
5/5/2021, con i testi ivi indicati, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie, per le motivazioni già stese nella terza memoria 19/5/2021 e nella replica a produzione documentale 16/5/2022.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 20 novembre 2020, , titolare Parte_1
dell'impresa individuale , conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1
titolare dell'impresa individuale , avanti il Tribunale di Venezia, CP_1
esponendo di avere promosso nei suoi confronti un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. con il quale, lamentando il compimento da parte della predetta impresa di condotte di concorrenza sleale, chiedeva ne fosse ordinata la cessazione. precisava di avere esposto, a fondamento della domanda cautelare, che le Pt_1
parti erano state socie della Be.Giu. s.n.c. di , operante nel settore Parte_1
5 dell'installazione di impianti di riscaldamento e caldaie oltre che dei servizi collegati nonché unico centro autorizzato nella zona di riferimento, e che Pt_3
nel dicembre 2018 la società si era sciolta, con accordo che il solo avrebbe Pt_1
continuato a operare quale centro autorizzato mentre avrebbe Pt_3 CP_1
potuto continuare a operare quale centro di assistenza multimarca.
quindi, lamentava che, nonostante tali accordi, avrebbe continuato Pt_1 CP_1
a professarsi quale centro autorizzato ingenerando confusione nella Pt_3
clientela e, pertanto, aveva chiesto dei provvedimenti cautelari che inibissero la prosecuzione delle condotte illecite.
Parte attrice esponeva che, con ordinanza del 21 gennaio 2020, successivamente confermata in sede di reclamo, il Giudice designato aveva accolto la domanda e, per l'effetto, inibito a parte resistente di divulgare comunicazioni commerciali o pubblicitarie che utilizzassero il marchio omettendo di qualificare Pt_3 CP_1
quale centro di assistenza multimarca e altresì di adottare altre forme di comunicazione che ingenerassero confusione con la clientela. Il provvedimento aveva fissato una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo e di euro 50,00 per ogni successiva violazione.
Secondo parte attrice il convenuto non aveva ottemperato a tali obblighi e, in particolare, non aveva rimosso, presso la clientela, gli annunci e gli adesivi in precedenza applicati contenenti il marchio e quindi esponeva di avere Pt_3
agito innanzi al Giudice dell'esecuzione ex art. 612 c.p.c. per ottenere l'attuazione dell'ordinanza cautelare, e, in particolare, per determinare le modalità dell'esecuzione dell'obbligo di fare di cui all'ordinanza cautelare. Tuttavia, in tale
6 sede otteneva un provvedimento di rigetto in ragione del fatto che il Giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che il provvedimento cautelare avesse ad oggetto esclusivamente una condanna a un non facere, e quindi a non reiterare le condanne illecite per il futuro, ma non contenesse un obbligo di facere, e quindi di rimuovere le etichette e gli adesivi divulgati precedentemente.
Precisava poi di avere proposto reclamo avverso tale ordinanza, ma il reclamo veniva dichiarato inammissibile a causa della mancata instaurazione del giudizio di merito finalizzato alla prosecuzione dell'azione esecutiva.
Conseguentemente, quindi, con atto di citazione notificato in data 20 novembre
2020 instaurava un giudizio a cognizione piena ove chiedeva di accertare in via definitiva le condotte di violazione della penale applicata con l'ordinanza cautelare e a condannarlo al pagamento della stessa, che quantificava in euro 297.150,00
(pari alle numerose violazioni riscontrate, ciascuna per la durata di 283 giorni), con riserva di integrare gli importi per effetto delle successive violazioni.
Contestualmente proponeva un ricorso per sequestro conservativo in corso di causa per l'intero credito.
In data 15 febbraio 2021, si costituiva in giudizio , eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'azione alla luce del giudicato endoprocessuale formatosi in seno al procedimento ex art. 612 c.p.c., nell'ambito del quale il Giudice aveva escluso che l'ordinanza cautelare contenesse anche un obbligo di facere.
In ogni caso, contestava la fondatezza della domanda, affermando che l'ordinanza cautelare aveva ad oggetto esclusivamente degli ordini valevoli per il futuro, ai quali affermava di essersi attenuto, ed escludendo che il provvedimento CP_1
7 cautelare contenesse anche un esplicito obbligo di rimuovere le comunicazioni precedenti.
Contestava, inoltre, la valenza probatoria dei documenti prodotti da parte attrice, evidenziando trattarsi di documenti privi di data certa e privi di qualsivoglia sicura riferibilità, nonché il quantum della pretesa risarcitoria, ritenuta eccessiva e non provata.
All'esito della prima udienza di trattazione venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c.
Il ricorso cautelare veniva rigettato con ordinanza del 1° luglio 2021.
Omessa ogni istruttoria, con sentenza n. 2064/2022 pubblicata in data 12 dicembre
2022, il Tribunale di Venezia così decideva:
“- respinge le domande proposte da
contro
; Parte_1 CP_11
- condanna a versare, in favore di , quale titolare Parte_1 CP_11
dell'omonima ditta individuale, le spese di lite, che liquida in euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e accessori come per legge”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 10 gennaio 2023,
ha proposto tempestivo appello invocandone la riforma, previa Parte_1
sospensione della provvisorietà esecutività.
Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 aprile
2023, ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensiva, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello chiedendone comunque il rigetto in quanto infondato.
L'istanza di sospensione della provvisoria esecutività proposta dall'appellante è stata respinta con ordinanza del 4 maggio 2023.
8 La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 15 maggio 2025 – sostituita da note di trattazione scritta – assegnati i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Preliminarmente va rigettata l'istanza dell'appellante, formulata con le memorie conclusive e volta ad ottenere la riunione alla presente della causa pendente tra le stesse parti (n. 576/25 R.G.), con udienza di rimessione in decisione fissata al 16 aprile 2026.
Al riguardo è sufficiente osservare che le impugnazioni sono state proposte contro diverse sentenze, sicché non ricorre l'ipotesi di cui all'art.335 c.p.c. e che le ragioni di connessione evidenziate dall'odierna appellante non giustificano la riunione, la quale anzi comporterebbe, oltre che il ritardo della presente decisione, una inammissibile commistione delle questioni trattate nell'uno e nell'altro procedimento.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ex art. 348 bis c.p.c. deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata
“prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. 14696/2016).
9 Anche l'eccezione d'inammissibilità dell'appello da ritenersi sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. va rigettata, posto che l'appellante, – pur non indicando specificamente la parte di sentenza che intende impugnare – fa comprendere, con sufficiente precisione le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione (v. Cass. sez. un. sent. n.
27199/2017 e sent. n.36481/2022; nello stesso senso, più di recente, Cass. ord. 18 gennaio 2024, n.1932).
L'appellante, infatti, lamenta “la contraddittorietà della gravata sentenza laddove il Giudice di Prime Cure, pur riconoscendo nella sostanza la fondatezza della domanda attorea, ha negato la tutela richiesta in quanto non avremmo fornito adeguata prova delle violazioni contestate all'appellata.”. Si tratterebbe quindi di
“una macroscopica violazione dell'onere della prova prevedendo il Giudice una inammissibile interversione degli obblighi istruttori in quanto era controparte che avrebbe dovuto dimostrare (per non dover pagare le penali dovute) di aver rimosso, dopo il provvedimento cautelare 20.1.2020, gli avvisi pubblicitari che la stessa aveva posizionato e che il Giudice ha ravvisato essere comportamenti di scorrettezza commerciale.”.
La sentenza impugnata sarebbe pertanto “lacunosa e contradditoria laddove non ha correttamente valorizzato gli elementi di prova documentali e confessori, e ha ritenuto di non dare corso all'attività istruttoria richiesta dall'attore, soprattutto alla luce di quanto sancito dal Tribunale di Venezia a mezzo dei due provvedimenti cautelari resi in precedenza a favore dell'attore.”.
10 L'appellante ha inoltre impugnato la sentenza con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite.
L'appello non merita accoglimento.
Il Tribunale ha così motivato la decisione di rigetto:
“Nel caso in esame, l'ordinanza cautelare ha inibito ad la divulgazione di CP_11
comunicazioni commerciali, del tenore dei documenti richiamati nel dispositivo e meglio specificati in motivazione, che utilizzassero il marchio omettendo di qualificare Pt_3 CP_1
come centro di assistenza multimarca.
In applicazione dei principi suesposti, l'inibitoria alla divulgazione di comunicazioni pubblicitarie o commerciali meglio indicate nel dispositivo doveva essere intesa non solo come divieto di realizzare nuove comunicazioni illecite, ma anche come ordine di cessare le forme di divulgazione pubblicitaria che fossero ancora in atto .
Un tanto si comprende in ragione del fatto che la penale è prevista non solo per ogni successiva violazione, ma anche per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento., il che presuppone un ritardo nel far cessare un'attività illecita in corso.
Va tuttavia rilevato che era onere di parte attrice dimostrare l'effettiva violazione della penale ,
e quindi di identificare in modo compiuto la tipologia di condotta posta in essere in violazione del comando giudiziale, la riconducibilità della condotta a quelle vietate dall'ordinanza cautelare, e la durata della condotta stessa. Parte attrice era quindi tenuta ad offrire specifici e puntuali elementi di prova che consentissero di qualificare la condotta allegata non come condotta istantanea ed esaurita ma come prosecuzione di un illecito in essere, e quindi di ricostruire la condotta in modo tale da contestualizzarla, nel tempo e nello spazio, quale forma
11 di comunicazione in atto e ad effetti durevoli, che rientrasse tra le condotte espressamente allegate nel ricorso e vietate dall'ordinanza.
Parte attrice ha invece depositato dei documenti dai quali è impossibile ricostruire la natura e
l'entità della violazione. Si tratta infatti di fotografie nelle quali vengono rappresentati , prevalentemente, dei biglietti da visita, affissi in bacheche o in luoghi non determinati, salvo alcune indicazioni scritte manualmente dalla stessa parte attrice che pertanto non possono reputarsi attendibili.
Tali produzioni sono state espressamente disconosciute da parte convenuta, che ha evidenziato trattarsi di documenti privi di data certa e inidonei a contestualizzare le immagini nel tempo e nello spazio.
Era quindi onere di parte attrice, a fronte di tali contestazioni e dell'oggettiva inidoneità del documento di consentire di individuare da dove e in quale data siano state scattate le immagini, offrire delle prove idonee a dimostrare:
- quale fosse il luogo esatto in cui sono stati rinvenuti tali avvisi pubblicitari, la loro eventuale accessibilità a terzi e visibilità delle comunicazioni;
- la data in cui le fotografie sono state scattate;
- il carattere durevole o permanente degli effetti della condotta;
- la durata della violazione.
A tal fine certamente non può essere sufficiente un unico e generico capitolo di prova del seguente tenore:
c) Vero che nell'anno 2019 ed, in particolare, dopo il provvedimento 20.1.2020 del Tribunale di
Venezia (cfr. ns doc. 2) la ditta convenuta ha installato e mantenuto presso utenti nella Pt_3
zona affidata dalla casa produttrice all'attrice, le comunicazioni ed avvisi commerciali Pt_3
12 e pubblicitari della propria ditta, quale manutentore autorizzato come risulta dalla Pt_3
documentazione che si rammostra all'interrogando ed al teste (cfr. ns docc. 3 da 7 a 27 e da 33
a 42);
d) Vero che anche dopo il provvedimento 20.1.2020 del Tribunale di Venezia (cfr. ns doc. 2) gli utenti nella zona che la casa produttrice ha assegnato all'attrice, il titolare Pt_3 Pt_3
della ditta convenuta ed i suoi collaboratori hanno proposto anche telefonicamente la manutenzione di impianti presso di loro installati, precisando di essere un Centro Pt_3
Autorizzato Pt_3
Si tratta infatti di capitoli di prova che non consentono di conoscere con esattezza il luogo in cui gli avvisi erano stati divulgati , di contestualizzare nello spazio e nel tempo la tipologia di condotta, e nemmeno di conoscere la data di affissione e la durata della violazione, fondamentale al fine di quantificare la penale.
La circostanza che capitoli identici siano stati ammessi in altro giudizio pendente tra le stesse parti non costituisce motivo idoneo a rimettere la causa in istruttoria, non essendo noto al
Giudice l'oggetto della parallela controversia, e comunque ritenendo il Giudice che, nell'ambito del presente giudizio, che ha ad oggetto l'accertamento di specifiche condotte adottate in violazione di un comando giudiziale, oltre che la quantificazione della penale applicata dal provvedimento cautelare, l'onere di allegazione e prova di parte attrice fosse particolarmente rigoroso e specifico, trattandosi peraltro di somme di elevato ammontare, essendo quindi parte attrice tenuta ad allegare e comprovare in modo specifico le modalità di esplicazione delle singole condotte e la loro durata.”.
La motivazione del Tribunale è ineccepibile.
13 Infatti, un conto è la sussistenza dei presupposti per l'emissione dell'inibitoria, che il Tribunale ha riconosciuto con la concessione del provvedimento ex art.700 c.p.c. confermato in sede di reclamo, altro conto è valutare la sussistenza di condotte successive all'adozione dell'inibitoria, in violazione della stessa, che, se poste in essere, danno diritto al riconoscimento della penale posta a presidio dell'inibitoria stessa.
Correttamente, il primo Giudice ha rilevato che l'inibitoria cautelare (alla divulgazione di comunicazioni commerciali o pubblicitarie che utilizzano il marchio omettendo di qualificare come centro di assistenza Pt_3 CP_1
multimarca e all'adozione di forme di comunicazione che ingenerino confusione Parte della clientela circa le sorti della società deve essere intesa sia come CP_12
divieto di porre in essere nuove comunicazioni illecite, sia come ordine di cessare le forme illecite di divulgazione pubblicitaria ancora in atto.
Proprio in ragione di tale variegata possibilità di condotte sanzionabili (con euro
50 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e di euro 50 per ogni successiva violazione) l'onere della prova incombente su parte attrice era particolarmente rigoroso, potendolo ritenere assolto solo a seguito di puntuale distinzione delle condotte qualificabili come nuovi illeciti da quelle identificabili come protrazione di una condotta già in essere;
inoltre, era onere di parte attrice individuare anche la durata delle condotte illecite, comunque distinguendole come ritardo nell'attuazione dell'inibitoria o come reiterazione della violazione posta in essere.
14 Nessuna inversione dell'onere della prova ha pertanto compiuto il Tribunale, in quanto era parte attrice, che ha proposto la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 297.150,00 a titolo di penale, a dover dimostrare la violazione dell'inibitoria.
La lamentata contraddittorietà della decisione del Tribunale non può ritenersi sussistente neppure alla luce del provvedimento di rigetto del ricorso per sequestro conservativo in corso di causa del 1° luglio 2021.
Già con tale provvedimento il Tribunale aveva evidenziato che “la documentazione prodotta da parte attrice a sostegno della propria domanda (copie di fotografie ritraenti adesivi che parte attrice assume di avere rinvenuto affissi in diversi luoghi dopo l'adozione del provvedimento cautelare) è stata disconosciuta nella sua conformità all'origjnale e ritenuta priva di data certa e di qualsivoglia preciso e circostanziato riferimento che consenta di contestualizzare tali documenti nel tempo e nello spazio. Alla luce di tali contestazioni, tali documenti non possono essere valorizzati: si tratta invero di prese fotografiche di alcune etichette che non consentono di riconoscere il luogo in cui sono state affisse e nemmeno di poter comprendere quando e per quanto tempo le stesse siano affisse nel luogo indicato da parte attrice.” La circostanza che il Giudice avesse altresì rilevato che “Sarò quindi necessario svolgere opportuni approfondimenti che richiedono una onerosa istruttoria che si ritiene incompatibile con la presente fase cautelare, non essendovi, allo stato, adeguato fumus boni juris né in relazione all'an né in relazione al quantum debeatur” lungi dal rendere contraddittoria la mancata ammissione della prova orale dedotta da parte attrice, conferma piuttosto l'inidoneità dei capitoli di prova formulati a dimostrare l'avvenuta violazione, come ampiamente motivato nella sentenza impugnata.
15 È del tutto ininfluente che gli stessi capitoli siano stati ammessi in altro giudizio
(n.2985/2020 R.G.), che peraltro si è comunque concluso con una sentenza di rigetto delle domande attoree (n.715/2025).
Anche la doglianza relativa alla condanna alle spese di lite è infondata in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non vi è stato l'accoglimento in misura ridotta della domanda proposta da parte attrice, ma un'integrale soccombenza.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento
(indeterminato – complessità bassa) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza n.2064/2022 emessa dal Tribunale di Venezia;
2) CO , titolare dell'impresa individuale , Parte_1 Parte_1
a rifondere a , titolare dell'impresa individuale IN Service CP_1
– Assistenza Caldaie di IN OL, le spese del presente grado che liquida
16 in euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di Parte_1
Venezia, 21 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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