Ordinanza collegiale 2 dicembre 2024
Sentenza 24 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 24/06/2025, n. 12496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12496 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12496/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09178/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9178 del 2018, proposto da Easy Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Falcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Arghilla 62 Villa San Giuseppe;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Fraccastoro in Roma, via del corso n. 509;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione
- della nota prot. GSE/P20180046331 del 29/05/2018, con la quale il Gestore Servizi Energetici – Divisione incentivi comunicava “che la RVC n. 0337045078917R055 non può essere accolta”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente – premesso di operare nell’ambito di progetti di efficienza energetica – con ricorso notificato in data 27.07.2018 e depositato il successivo giorno 31.07, ha impugnato il provvedimento adottato dal GSE il 29.05.2018, indicato in epigrafe, con cui è stata respinta una RVC finalizzata ad ottenere certificati bianchi in relazione ad un intervento di efficienza energetica rendicontato tramite scheda tecnica standardizzata 7T, impianti fotovoltaici.
2. Il GSE ha respinto l’istanza ritenendo che il progetto non fosse conforme alle previsioni normative di cui al DM 11 gennaio 2017sulla base delle seguenti motivazioni:
- “ gli impianti fotovoltaici con codice POD IT001E04211945 e IT001E34109970 non rispettano le condizioni di applicabilità della scheda tecnica 7T”, ciò in quanto tale scheda “è applicabile solamente alla categoria CIV-GEN e gli impianti sopra riportati sono realizzati nell’ambito del settore industriale (gli edifici, infatti, rientrano nella categoria catastale “D1 – Opifici”) …”;
- “ relativamente ai POD n. IT001E34406510 il valore di potenza inserito nel succitato file di rendicontazione dei risparmi del 11/09/2017 non rendiconta correttamente la quota parte di potenza installata ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo prevista dall’articolo 11 e dall’allegato 3 del D.lgs n. 28/2011 ”;
- “ non è stata inviata adeguata documentazione per tutti gli impianti rendicontati (titolo edilizio) che consenta di escludere che gli edifici o le porzioni di edifici interessate dagli interventi oggetto di rendicontazione della scheda tecnica 7T risultino soggetti agli “obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti” secondo quanto stabilito dall'articolo 11 e dall'allegato 3 del D.lgs n. 28/2011. In particolare, si fa presente che per il Cliente Partecipante Favarin - dalla visura storica allegata - risulta che l'impianto è una nuova costruzione poiché i dati catastali partono a far data dal 14/07/2015 ”;
3. Avverso tale provvedimento la ricorrente si è rivolta al Tribunale chiedendone l’annullamento (previa sospensione dell’efficacia, la cui relativa istanza è stata tuttavia oggetto di rinuncia con nota versata in atti in data 6.08.2018) sulla base delle seguenti censure:
- “ 1. Violazione di legge: art. 24 e 97 Cost. nonché dei principi costituzionali in tema di diritto di difesa e buona amministrazione. Violazione e/o falsa applicazione del principio generale di legalità e partecipazione. Violazione del giusto procedimento ”;
- “ 2. Violazione di legge: art. 24 e 97 Cost. nonché dei principi costituzionali in tema di diritto di difesa e buona amministrazione. Violazione e/o falsa applicazione del principio generale di legalità. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, irrazionalità. Violazione dei principi di collaborazione e buona fede. Violazione del giusto procedimento. Difetto di presupposto in fatto e diritto, manifesta illogicità, carenza di istruttoria ed inadeguatezza della motivazione ”.
In sostanza, la ricorrente ha innanzitutto dedotto che nel corso del procedimento aveva eliminato i POD relativi agli opifici e altresì corretto la rendicontazione, con la conseguenza che la P.A. non avrebbe dovuto tenere conto di tale documentazione; di talché vi sarebbe un vizio istruttorio.
Inoltre, la società ha lamentato la difformità tra il contenuto del preavviso di rigetto e le motivazioni del provvedimento finale, nonché comunque la oscurità delle richieste di cui al preavviso sulle visure catastali, da cui sarebbe derivata la lesione delle garanzie di partecipazione procedimentale.
Infine, la ricorrente, asserendo la fattibilità degli interventi, ha formulato anche istanza risarcitoria.
4. Il GSE si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, con memoria e documenti.
5. In vista della trattazione nel merito le parti hanno insistito nelle difese e, alla pubblica udienza svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è completamente infondato e va respinto.
6.1. In primo luogo, sotto il profilo procedimentale, rileva il Collegio che il GSE ha ampiamente consentito alla ricorrente un’attiva partecipazione all’istruttoria.
Invero, già con nota del 23.01.2018 il Gestore ha formulato una richiesta di integrazione documentale, chiarendo i profili critici (edifici non ad uso residenziale; statuto societario; dichiarazioni dei clienti; visure storiche; certificati installazione; chiarimenti su pod specifici).
Inoltre, con la nota di preavviso di diniego del 5.04.2018, il GSE ha puntualmente indicato alla Società le problematiche non risolte neanche a seguito della trasmissione della documentazione integrativa: infatti, nello specifico, il GSE nella comunicazione dei motivi ostativi ha fatto riferimento agli interventi effettuati nel settore industriale, alla mancanza di documentazione per verificare sia che gli edifici non fossero soggetti alle prescrizioni dell’art. 11 del D.Lgs. n. 28/2011, sia la correttezza del relativo calcolo, nonché alla mancanza di documentazione a corredo di alcune delle autodichiarazioni presentate.
Si tratta dunque di una nota chiara ed esaustiva, che indica – contrariamente a quanto asserito nel ricorso – le finalità per cui è richiesta la documentazione e che anticipa le motivazioni del rigetto; pertanto, obiettivamente non è dato comprendere sotto quale profilo il GSE avrebbe leso le garanzie procedimentali della società ricorrente.
6.2. Ciò chiarito, non sono persuasive neanche le ulteriori doglianze in merito ai motivi di rigetto.
6.2.1. Sotto un primo profilo, infatti, correttamente la P.A. ha rilevato che alcuni POD non erano pertinenti rispetto alla scheda tecnica di rendicontazione.
La ricorrente, infatti, ha presentato una RVC mediante utilizzo della scheda tecnica standardizzata 7T, ovvero la scheda tecnica applicabile alla categoria “ CIV-GEN – settori residenziale, agricolo e terziario: piccoli sistemi di generazione di energia elettrica e cogenerazione ”, come definita dall’allegato A delle linee guida EEN 9/11.
La RVC, nello specifico, aveva ad oggetto la rendicontazione dei risparmi conseguenti dall’impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20KW, asseritamente installati su utenze civili, nei settori residenziale, agricolo e terziario; tuttavia, a seguito dell’analisi sulla documentazione presentata, il GSE ha rilevato che gli impianti fotovoltaici identificati dai POD n. IT001E04211945 e n. IT001E34109970 erano stati realizzati, in realtà, nell’ambito del settore industriale “D1 – Opifici”, e non potevano, conseguentemente, essere rendicontati mediante la predetta scheda tecnica.
Alcun rilievo, peraltro, può attribuirsi alla argomentazione, anche indimostrata, per cui gli impianti predetti sarebbero stati “rimossi” dalla rendicontazione – nel corso dell’istruttoria avviata dal GSE –perché il progetto rendicontato con la RVC, costituito da più impianti fotovoltaici, non può che avere carattere unitario (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III-Ter, ordinanza 1 giugno 2018, n. 3270); pertanto, semmai, la ricorrente avrebbe dovuto ritirare la RVC e presentarne una nuova, in cui non vi fosse incidenza di impianti non pertinenti.
6.2.2. Parimenti non persuadono le doglianze in merito alle previsioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 28/2011.
La detta norma, invero, stabilisce che “ Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi . […]” e il citato Allegato 3 al decreto, a sua volta, stabilisce che “ nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento : a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017; c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2018 ”.
Pertanto, correttamente, proprio ai fini del calcolo dell’incentivo, il GSE ha preteso dalla ricorrente “ adeguata documentazione, per tutti gli impianti rendicontati (titolo edilizio) che consenta di escludere che gli edifici o le porzioni di edifici interessate dagli interventi oggetto di rendicontazione della scheda tecnica 7T risultino soggetti agli “obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 e dall'allegato 3 del D.lgs n. 28/2011 ”.
Dunque – in mancanza di tale documentazione – l’istanza è stata infine legittimamente respinta, difettando la conoscenza di elementi di fatto (i.e. data di realizzazione dell’edificio in data anteriore alla decorrenza dell’obbligo di integrazione di cui alle citate disposizioni del d.lgs. 28/2011) che il privato avrebbe dovuto provare al GSE in fase procedimentale, al fine di consentire il necessario controllo sulla RVC di cui si discute.
D’altro canto, sul punto si deve richiamare il noto principio di autoresponsabilità, che ricade su coloro che intendono accedere agli incentivi pubblici erogati dal GSE: a riguardo, il Tribunale ha invero avuto modo di ricordare in più occasioni che “ il regime degli incentivi è basato sulle dichiarazioni che il soggetto titolare dell’impianto, sotto la propria responsabilità, fa pervenire al Gestore ed in base alle quali quest’ultimo determina la sussistenza, o meno, della possibilità di accedere o di mantenere gli incentivi (salvi, ovviamente, i controlli ex post che la normativa impone al Gestore medesimo) ”; è quindi “ onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa (cfr. TAR Lazio, Roma, questa sez. III-ter, sentt. n. 1492, 7223 e 11621 del 2016 e n. 7410 del 2017) ” (TAR Lazio, Sez. III-Ter, 28.12.2017, n. 12757).
7. In conclusione, per tutto quanto detto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
8. La peculiarità della fattispecie e la relativa novità delle questioni all’epoca della notificazione del ricorso consentono, comunque, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO