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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1634/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Barbara Previati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1634/2018, trattenuta in decisione in data
21.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) promossa da:
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato ,Fabio BARANELLO presso il quale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico D'ANTONIO, presso il Controparte_1
quale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio la chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
313/2018, emesso da questo Tribunale, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della opposta, della somma di € 481.092,54 quale corrispettivo asseritamente dovuto per la costruzione e la fornitura di pannelli compositi in alluminio e di strutture in acciaio zincato riguardanti alcune concessionarie . CP_2
La all'atto di costituzione in giudizio, depositava i documenti Controparte_1
contrassegnati con i numeri da 2) a 22) al fine di provare il credito azionato in via monitoria;
nello specifico, si trattava di documenti denominati “ordini di lavoro”, resi dalla Parte_1
pagina 1 di 9 su carta a sé intestata, che recavano stampigliato il timbro della Parte_1 Parte_1
e, in corrispondenza del timbro, una sottoscrizione;
tali ordini di lavoro recavano
[...]
anche sottoscrizione della e contenevano una sezione denominata Controparte_1
“descrizione delle attività da eseguire per ordine e conto della ”, con Controparte_3
l'elenco di materiali oggetto di fornitura e/o di lavorazioni da eseguire.
All'udienza del 5.12.2019, la proponeva querela di falso avente Parte_1
ad oggetto i documenti da n. 2 a 22 depositati dalla opposta, al fine di far accertare la falsità delle sottoscrizioni ivi presenti, puntualizzando che esse non erano riferibili né al sig. PE
, legale rappresentante della società, né a dipendenti della società o ad altro
[...]
personale incaricato.
La dichiarava di volersi avvalere dei documenti in questione, precisando Controparte_1
che i citati ordini di lavoro non recavano la firma del sig. , ossia del legale PE
rappresentante della opponente, bensì la firma del responsabile del servizio.
L'opposta chiedeva, comunque, che venisse dichiarata l'inammissibilità della querela, dato che non aveva ad oggetto atti suscettibili di essere impugnati con tale mezzo;
nel merito, chiedeva di rigettare la domanda per difetto di prova e di accertare e dichiarare la veridicità dei documenti prodotti.
Autorizzata la proposizione della querela, apertosi, quindi, il subprocedimento incidentale per querela di falso, venivano rese le formalità di cui agli artt. 222 e ss. c.p.c. ed era espletata la successiva attività istruttoria.
Il subprocedimento era quindi definito con sentenza n. 147/2023, con la quale il Tribunale di
Campobasso, in composizione collegiale, dichiarava che i documenti denominati “ordini di lavoro” prodotti da sub Controparte_1
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 recavano sottoscrizioni non provenienti da dipendenti della Parte_1
Il presente giudizio proseguiva con la concessione dei termini ex art. 183 cpc e con espletamento di prova testi.
All'esito, la causa era riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
____
pagina 2 di 9 L'opposizione va accolta in quanto, all'esito della istruttoria espletata, non è emersa una prova certa ed univoca circa le lavorazioni e forniture effettuate da in favore e CP_1
per conto di . Parte_1
Si segnala che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n.
12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Se l'opponente solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate e, in caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, essa sarà soggetta al canone dell'onere della prova ex art. 2697 c.c..
Va rimarcato, inoltre, che, in tema di valenza probatoria delle fatture commerciali,
l'insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione è nel senso che “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull' an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. Cass. n. 9685/2000).
Tanto chiarito in via di inquadramento generale per quanto attiene agli oneri probatori ricadenti sulle parti, occorre precisare che, nel presente giudizio, parte opposta CP_1
pagina 3 di 9 attrice in senso sostanziale, ha dedotto di essere creditrice nei confronti CP_1
dell'opponente-convenuta in senso sostanziale, della somma di Parte_1 euro 481.092,54 in ragione delle fatture n.1 del 31.01.2018, dell'importo di euro 194.991,94,
n. 2 del 31.01.2018, dell'importo di euro 132.895,41, n. 3 del 31.01.2018, dell'importo di euro
47.609,16, e n. 4 del 31.01.2018, dell'importo di euro 106.586,03 a titolo di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavori di fornitura di pannelli e strutture in acciaio zincato da installare in alcune concessionarie . CP_2
Parte opponente ha contestato la debenza della somma richiesta, contemplata nel provvedimento monitorio impugnato, come già fatto anche prima del giudizio, immediatamente dopo aver ricevuto le fatture, sostenendo di non aver commissionato le lavorazioni in esame e di non aver mai ordinato il materiale alla Controparte_1
Come accennato, all'esito della istruttoria espletata, valutato il complessivo materiale probatorio in atti, non risulta adeguatamente comprovato da parte di CP_1
l'esistenza del titolo oggetto della propria pretesa.
Invero, in atti vi sono le fatture:
n.1 del 31.01.2028 dell'importo di euro 194.991,94;
n.2 del 31.01.2018 dell'importo di euro 132.895,41;
n.3 del 31.01.2018 dell'importo di euro 47.609,16;
n.4 del 31.01.2028 dell'importo di euro 106.586,03;
emesse da , già poste a fondamento del ricorso monitorio, trasmesse alla CP_1
opponente il 12.04.2018 (doc. 2) e tempestivamente contestate via pec dalla destinataria,
(doc. 3, risalente al 14.04.2018), da cui risulterebbe la fornitura da parte di Parte_1
in favore di di lamiere grezze, pannelli di rivestimento, CP_1 Parte_1
telai in acciaio zincato, barre e montanti in acciaio zincato, materiale vario per lavorazioni CP_ eseguite dalla opposta presso plurimi concessionari
Le menzionate fatture - di formazione unilaterale, ciascuna delle quali contenente una analitica elencazione del materiale e dei rivestimenti forniti, con specificazione delle singole
Concessionarie presso cui il materiale doveva essere montato/installato- contestate dalla opponente, non hanno valenza probatoria nella presente fase di cognizione, come sopra già spiegato.
pagina 4 di 9 La documentazione posta a sostegno del rivendicato credito consiste, inoltre, negli “ordini di lavoro”, asseritamente sottoscritti da personale appartenente alla , la cui CP valenza probatoria è tuttavia inficiata dall'esito del giudizio di querela di falso.
Agli atti sono altresì presenti schede tecniche, fotografie, grafici, lettere e-mail, da cui, tuttavia, non può evincersi con certezza quali e quante siano state le commissioni di lavoro affidate dalla alla . CP CP_1
Più in particolare, in atti vi sono (oltre agli ordini di lavoro che, quanto alle sottoscrizioni, sono stati oggetto del giudizio incidentale di querela di falso):
-varie comunicazioni via e-mail intervenute tra dipendenti e dipendenti di CP
, da cui si desume che tra le due società vi fossero rapporti di lavoro o, quanto Parte_2
meno, di collaborazione e che, in particolare, nel periodo di datazione delle e-mail vi fossero in atto lavorazioni che stava eseguendo su indicazione della opponente (che CP_1
forniva misure, indicazioni tecniche, ecc.);
-stampa di fotografie di concessionarie;
-planimetrie, disegni, anche “a mano libera”, appunti manoscritti contenenti misurazioni, calcoli, rilievi di locali, con indicazioni e specifiche tecniche su pareti/prospetti da rivestire o su cui effettuare lavorazioni;
tali documenti non sono sottoscritti;
-alcuni documenti di trasporto di materiale su carta intestata (con l'indicazione, Parte_2
quanto al materiale trasportato, di barre in ferro, pannelli in alluminio composito), con indicazione del destinatario IA NS RL e, in calce, il timbro di quest'ultima società (non firmati dal destinatario, tranne DDT del 12.03.2015, del 4.12.2015);
-documentazione su carta intestata , indirizzata alla Parte_2 Parte_1 contenente quello che parte opposta qualifica come “rapporto di lavoro” o “consuntivo”, che contiene un elenco di lavorazioni asseritamente eseguite ed il materiale fornito, sottoscritte solo da;
tali consuntivi si riferiscono, in base alle date ivi riportate, agli anni Parte_2
2015 e 2016.
E' agevole osservare che tale documentazione non è dirimente o univocamente convergente o, in ogni caso, sufficiente per comprovare il titolo su cui si fonderebbe il credito della opposta, dato che, seppur -a parere del giudicante- emerge (cfr. lettere e mail) che tra le due società vi fossero rapporti commerciali o di collaborazione o di lavoro, il complessivo pagina 5 di 9 compendio documentale non è idoneo a dimostrare cosa e quanto la abbia CP_1
fornito alla o quali e quante lavorazioni abbia per essa eseguito. Parte_1
La complessiva situazione di incertezza probatoria è confermata anche dall'esito della prova testi.
Infatti, per ciò che attiene ai testi indicati da Controparte_4
, teste per , ma già dipendente della , ha Testimone_1 CP_1 Parte_1
riferito di essere stato lui stesso a commissionare le lavorazioni alla , riferendo CP_1 che l'opponente aveva avuto un subappalto da e, non avendo una Controparte_5
officina adeguata per effettuare le lavorazioni, le aveva affidate alla , che si CP_1
occupava delle lavorazioni, della produzione e fornitura dei materiali occorrenti;
il teste ha specificato di essere al corrente di tali informazioni anche perché sua moglie,
[...]
è socia al 50% della;
Parte_3 CP_1
il teste ha confermato i vari “consuntivi” allegati in atti, visionati durante l'escussione (che, ha avuto modo di precisare, rappresentavano le somme che la avrebbe dovuto Parte_1
pagare alla ) e la documentazione allegata, nonché le lavorazioni elencate CP_1
nelle fatture;
ha confermato le sue mail del 23.04.2015 e 17.06.2015, con cui ordinava al dipendente di , , la fornitura e la sostituzione di alcuni CP_1 Persona_2
pannelli;
, già dipendente della ha riferito all'allegato 5 Testimone_2 CP_6 Tes_3
relativo alla fattura n.1 (consuntivo del 29.01.2016), alle altre fatture nn. 2,3,4, e ai relativi allegati (“consuntivi”)- che si trattava di materiale che la , tramite la propria CP_1 officina, unica esistente, forniva alla (il teste non ha potuto riferire sull'allegato Parte_1
2, relativo alla fattura n. 1, e sugli allegati nn.18,19,22 relativi alla fattura n.4 perché non lavorava per la società in quel periodo); pur non potendo indicare o riferire sulle specifiche lavorazioni o sui materiali ivi elencati, il teste ha riferito che lui, all'epoca come all'attualità, lavorava nello stesso complesso industriale, motivo per cui aveva modo di vedere ciò che “si caricava” e “si scaricava” e ha detto che i materiali venivano caricati su furgoni della Pt_1
;
[...]
, già dipendente ha confermato: la fornitura Testimone_4 Parte_1
indicata nella fattura n. 1 relativa a materiali e rivestimenti in alluminio per la concessionaria
; la fattura n. 2 per fornitura di materiali e rivestimenti per la concessionaria CP_7
pagina 6 di 9 L'AUTOMOBILE di Terni;
la fattura n. 3 per fornitura di materiali e rivestimenti per la concessionaria AUTO SI di Lucca e AUTO4 di Grottammare;
la fattura n. 4 per fornitura di materiali e rivestimenti per la concessionaria di Siracusa, precisando, per tutte le CP_8
specifiche fatture indicate, che egli aveva partecipato direttamente ai lavori e che i materiali venivano forniti dalla , che era “il loro punto di riferimento al riguardo”; CP_1
già dipendente , il quale, nella qualità di operaio addetto Testimone_5 Parte_2 all'officina e al magazzino, riguardo alle fatture ha riferito di non ricordare specificamente i singoli lavori elencati, sui quali non poteva dire nulla in dettaglio, ma confermava che si trattava di materiale fornito da alla . CP_1 Parte_1
Quanto ai testi della : Parte_1
, dipendente della da novembre 2015 a dicembre 2018, che Testimone_6 Parte_1
lavorava in ufficio e seguiva la contabilità della società, ha precisato, in ordine agli allegati
4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 20,21,22, che la non aveva mai Parte_1 ricevuto i “consuntivi” lavori dalla , sostenendo che CP_1 CP_9
commissionava direttamente le lavorazioni necessarie alla , lavorazioni che Parte_1
venivano eseguite dalla;
Parte_1
, dipendente della dall'ottobre 2011 all'agosto 2016, Testimone_7 CP_1
che si occupava di seguire progetti relativi ad alcuni marchi e che intratteneva rapporti commerciali con i fornitori di insegne, sulle fatture in contestazione ha riferito di non conoscere i lavori o i clienti indicati, aggiungendo che “consuntivi” di quel tipo venivano di solito firmati dal cliente, non dalla;
CP_1
che all'epoca dei fatti (dal 2011 al 2016) era dipendente della Testimone_8
, inserita nell'ufficio amministrativo, ove si occupava di progetti di installazione CP_1
insegne, in particolare per concessionarie di auto, sentita sulle fatture in contestazione, ha detto di non conoscere i lavori o i clienti ivi indicati, rilevando che la non CP_1
CP_ produceva materiali strutturali di quella tipologia per il gruppo ha riferito di non aver mai
CP_ visto “consuntivi” per materiali marchio e che le firme ivi apposte non erano né la sua, né quella dei suoi colleghi , ; ha osservato che nel Tes_7 Per_3 Per_2
materiale visionato mancavano gli ordini di acquisto del materiale di cui alle lavorazioni indicate nei “consuntivi” e i relativi acconti di versamento per l'acquisto delle lavorazioni;
pagina 7 di 9 , per un periodo dipendente della , ha riferito, Testimone_9 CP_1
quanto alla fattura n.1, che forniva i materiali, quali pannelli e strutture, CP_5
direttamente alla;
ha rilevato di non aver mai fatto disegni per progetti e Parte_1 strutture e che le pannellature fornite da erano già pronte per l'installazione; CP_9
quanto alle fatture n. 2, 3 e 4, ha rilevato di non aver curato lavorazioni per i concessionari ivi indicati;
ha ribadito che i materiali venivano inviati direttamente dalla alla CP_9 Pt_1
;
[...]
, già dipendente della quale installatore, ha Testimone_10 Parte_1
riferito di non aver lavorato personalmente presso le concessionarie indicate nelle fatture, aggiungendo che il materiale era fornito dalla alla ed arrivava CP_9 Parte_1
dalla Spagna.
Deve dunque osservarsi che pure le richiamate dichiarazioni testimoniali si palesano insufficienti alla dimostrazione del titolo su cui si fonderebbe il diritto credito rivendicato dall'opposta, atteso che vi è una sostanziale contraddittorietà tra i testi escussi per l'una e per l'altra parte.
Infatti, se i testi escussi per (soprattutto, a ben vedere, quelli che nel Controparte_1
periodo rilevante ai fini di causa lavoravano per la ) hanno confermato, Parte_1
in larga parte, le commissioni che la avrebbe affidato alla Parte_1 CP_1
, riferendo che l'opposta aveva una officina che poteva far fronte a quelle specifiche
[...] lavorazioni, al contrario, i testi escussi per l'opponente (anche in questo caso, pure alcuni “ex dipendenti” della hanno dichiarato che era a fornire il Controparte_1 CP_9
materiale per le lavorazioni alla , di non conoscere i clienti, le Parte_1 concessionarie o le lavorazioni indicate nelle fatture ed hanno negato che l'opposta avesse eseguito lavorazioni o forniture in favore di Parte_1
In altri termini, la prova è estremamente contraddittoria e non consente, in ogni caso, pur volendo ritenere che vi siano state lavorazioni, forniture o commesse svolte da CP_1
[... su ordine della opponente, di giungere ad alcuna attendibile ricostruzione delle esatte quantità delle lavorazioni o dei materiali forniti, con conseguente impossibilità di delineare con sufficienti margini di attendibilità e, perciò, di quantificare, l'oggetto della prestazione.
Peraltro, appare anche anomalo che:
pagina 8 di 9 -a fronte di forniture o commissioni di lavoro aventi un valore di quasi mezzo milione di euro, tra le parti non fosse stato siglato un contratto;
-trattandosi di prestazioni che, sulla base di quanto analiticamente specificato nelle stesse fatture nn.1,2,3,4 (tutte emesse il 31.01.2018), risalirebbero al 2015 e 2016 (fino al luglio
2016), non fossero state emesse fatture di volta in volta che maturavano gli importi da pagare e/o non fossero stati previsti e corrisposti acconti, che nel presente giudizio (ove opportunamente documentati, ad esempio con deposito di copia di bonifici, di quietanze di pagamento) avrebbero consentito di avallare con margine di maggiore verosimiglianza la prova, allo stato frammentaria, non univoca e contraddittoria, fornita dalla opposta.
Per le ragioni innanzi esposte, l'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata;
parte opposta va quindi reputata soccombente, dato che su di essa, attrice in senso sostanziale, ricadono le conseguenze del mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il D.I. n. 313/2018;
2) Condanna al pagamento in favore di elle Controparte_1 Parte_1
spese processuali, liquidate in euro 634,00 per esborsi e in euro 7.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Campobasso, 7 marzo 2025
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Barbara Previati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1634/2018, trattenuta in decisione in data
21.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) promossa da:
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato ,Fabio BARANELLO presso il quale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico D'ANTONIO, presso il Controparte_1
quale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio la chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
313/2018, emesso da questo Tribunale, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della opposta, della somma di € 481.092,54 quale corrispettivo asseritamente dovuto per la costruzione e la fornitura di pannelli compositi in alluminio e di strutture in acciaio zincato riguardanti alcune concessionarie . CP_2
La all'atto di costituzione in giudizio, depositava i documenti Controparte_1
contrassegnati con i numeri da 2) a 22) al fine di provare il credito azionato in via monitoria;
nello specifico, si trattava di documenti denominati “ordini di lavoro”, resi dalla Parte_1
pagina 1 di 9 su carta a sé intestata, che recavano stampigliato il timbro della Parte_1 Parte_1
e, in corrispondenza del timbro, una sottoscrizione;
tali ordini di lavoro recavano
[...]
anche sottoscrizione della e contenevano una sezione denominata Controparte_1
“descrizione delle attività da eseguire per ordine e conto della ”, con Controparte_3
l'elenco di materiali oggetto di fornitura e/o di lavorazioni da eseguire.
All'udienza del 5.12.2019, la proponeva querela di falso avente Parte_1
ad oggetto i documenti da n. 2 a 22 depositati dalla opposta, al fine di far accertare la falsità delle sottoscrizioni ivi presenti, puntualizzando che esse non erano riferibili né al sig. PE
, legale rappresentante della società, né a dipendenti della società o ad altro
[...]
personale incaricato.
La dichiarava di volersi avvalere dei documenti in questione, precisando Controparte_1
che i citati ordini di lavoro non recavano la firma del sig. , ossia del legale PE
rappresentante della opponente, bensì la firma del responsabile del servizio.
L'opposta chiedeva, comunque, che venisse dichiarata l'inammissibilità della querela, dato che non aveva ad oggetto atti suscettibili di essere impugnati con tale mezzo;
nel merito, chiedeva di rigettare la domanda per difetto di prova e di accertare e dichiarare la veridicità dei documenti prodotti.
Autorizzata la proposizione della querela, apertosi, quindi, il subprocedimento incidentale per querela di falso, venivano rese le formalità di cui agli artt. 222 e ss. c.p.c. ed era espletata la successiva attività istruttoria.
Il subprocedimento era quindi definito con sentenza n. 147/2023, con la quale il Tribunale di
Campobasso, in composizione collegiale, dichiarava che i documenti denominati “ordini di lavoro” prodotti da sub Controparte_1
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 recavano sottoscrizioni non provenienti da dipendenti della Parte_1
Il presente giudizio proseguiva con la concessione dei termini ex art. 183 cpc e con espletamento di prova testi.
All'esito, la causa era riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
____
pagina 2 di 9 L'opposizione va accolta in quanto, all'esito della istruttoria espletata, non è emersa una prova certa ed univoca circa le lavorazioni e forniture effettuate da in favore e CP_1
per conto di . Parte_1
Si segnala che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n.
12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Se l'opponente solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate e, in caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, essa sarà soggetta al canone dell'onere della prova ex art. 2697 c.c..
Va rimarcato, inoltre, che, in tema di valenza probatoria delle fatture commerciali,
l'insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione è nel senso che “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull' an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. Cass. n. 9685/2000).
Tanto chiarito in via di inquadramento generale per quanto attiene agli oneri probatori ricadenti sulle parti, occorre precisare che, nel presente giudizio, parte opposta CP_1
pagina 3 di 9 attrice in senso sostanziale, ha dedotto di essere creditrice nei confronti CP_1
dell'opponente-convenuta in senso sostanziale, della somma di Parte_1 euro 481.092,54 in ragione delle fatture n.1 del 31.01.2018, dell'importo di euro 194.991,94,
n. 2 del 31.01.2018, dell'importo di euro 132.895,41, n. 3 del 31.01.2018, dell'importo di euro
47.609,16, e n. 4 del 31.01.2018, dell'importo di euro 106.586,03 a titolo di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavori di fornitura di pannelli e strutture in acciaio zincato da installare in alcune concessionarie . CP_2
Parte opponente ha contestato la debenza della somma richiesta, contemplata nel provvedimento monitorio impugnato, come già fatto anche prima del giudizio, immediatamente dopo aver ricevuto le fatture, sostenendo di non aver commissionato le lavorazioni in esame e di non aver mai ordinato il materiale alla Controparte_1
Come accennato, all'esito della istruttoria espletata, valutato il complessivo materiale probatorio in atti, non risulta adeguatamente comprovato da parte di CP_1
l'esistenza del titolo oggetto della propria pretesa.
Invero, in atti vi sono le fatture:
n.1 del 31.01.2028 dell'importo di euro 194.991,94;
n.2 del 31.01.2018 dell'importo di euro 132.895,41;
n.3 del 31.01.2018 dell'importo di euro 47.609,16;
n.4 del 31.01.2028 dell'importo di euro 106.586,03;
emesse da , già poste a fondamento del ricorso monitorio, trasmesse alla CP_1
opponente il 12.04.2018 (doc. 2) e tempestivamente contestate via pec dalla destinataria,
(doc. 3, risalente al 14.04.2018), da cui risulterebbe la fornitura da parte di Parte_1
in favore di di lamiere grezze, pannelli di rivestimento, CP_1 Parte_1
telai in acciaio zincato, barre e montanti in acciaio zincato, materiale vario per lavorazioni CP_ eseguite dalla opposta presso plurimi concessionari
Le menzionate fatture - di formazione unilaterale, ciascuna delle quali contenente una analitica elencazione del materiale e dei rivestimenti forniti, con specificazione delle singole
Concessionarie presso cui il materiale doveva essere montato/installato- contestate dalla opponente, non hanno valenza probatoria nella presente fase di cognizione, come sopra già spiegato.
pagina 4 di 9 La documentazione posta a sostegno del rivendicato credito consiste, inoltre, negli “ordini di lavoro”, asseritamente sottoscritti da personale appartenente alla , la cui CP valenza probatoria è tuttavia inficiata dall'esito del giudizio di querela di falso.
Agli atti sono altresì presenti schede tecniche, fotografie, grafici, lettere e-mail, da cui, tuttavia, non può evincersi con certezza quali e quante siano state le commissioni di lavoro affidate dalla alla . CP CP_1
Più in particolare, in atti vi sono (oltre agli ordini di lavoro che, quanto alle sottoscrizioni, sono stati oggetto del giudizio incidentale di querela di falso):
-varie comunicazioni via e-mail intervenute tra dipendenti e dipendenti di CP
, da cui si desume che tra le due società vi fossero rapporti di lavoro o, quanto Parte_2
meno, di collaborazione e che, in particolare, nel periodo di datazione delle e-mail vi fossero in atto lavorazioni che stava eseguendo su indicazione della opponente (che CP_1
forniva misure, indicazioni tecniche, ecc.);
-stampa di fotografie di concessionarie;
-planimetrie, disegni, anche “a mano libera”, appunti manoscritti contenenti misurazioni, calcoli, rilievi di locali, con indicazioni e specifiche tecniche su pareti/prospetti da rivestire o su cui effettuare lavorazioni;
tali documenti non sono sottoscritti;
-alcuni documenti di trasporto di materiale su carta intestata (con l'indicazione, Parte_2
quanto al materiale trasportato, di barre in ferro, pannelli in alluminio composito), con indicazione del destinatario IA NS RL e, in calce, il timbro di quest'ultima società (non firmati dal destinatario, tranne DDT del 12.03.2015, del 4.12.2015);
-documentazione su carta intestata , indirizzata alla Parte_2 Parte_1 contenente quello che parte opposta qualifica come “rapporto di lavoro” o “consuntivo”, che contiene un elenco di lavorazioni asseritamente eseguite ed il materiale fornito, sottoscritte solo da;
tali consuntivi si riferiscono, in base alle date ivi riportate, agli anni Parte_2
2015 e 2016.
E' agevole osservare che tale documentazione non è dirimente o univocamente convergente o, in ogni caso, sufficiente per comprovare il titolo su cui si fonderebbe il credito della opposta, dato che, seppur -a parere del giudicante- emerge (cfr. lettere e mail) che tra le due società vi fossero rapporti commerciali o di collaborazione o di lavoro, il complessivo pagina 5 di 9 compendio documentale non è idoneo a dimostrare cosa e quanto la abbia CP_1
fornito alla o quali e quante lavorazioni abbia per essa eseguito. Parte_1
La complessiva situazione di incertezza probatoria è confermata anche dall'esito della prova testi.
Infatti, per ciò che attiene ai testi indicati da Controparte_4
, teste per , ma già dipendente della , ha Testimone_1 CP_1 Parte_1
riferito di essere stato lui stesso a commissionare le lavorazioni alla , riferendo CP_1 che l'opponente aveva avuto un subappalto da e, non avendo una Controparte_5
officina adeguata per effettuare le lavorazioni, le aveva affidate alla , che si CP_1
occupava delle lavorazioni, della produzione e fornitura dei materiali occorrenti;
il teste ha specificato di essere al corrente di tali informazioni anche perché sua moglie,
[...]
è socia al 50% della;
Parte_3 CP_1
il teste ha confermato i vari “consuntivi” allegati in atti, visionati durante l'escussione (che, ha avuto modo di precisare, rappresentavano le somme che la avrebbe dovuto Parte_1
pagare alla ) e la documentazione allegata, nonché le lavorazioni elencate CP_1
nelle fatture;
ha confermato le sue mail del 23.04.2015 e 17.06.2015, con cui ordinava al dipendente di , , la fornitura e la sostituzione di alcuni CP_1 Persona_2
pannelli;
, già dipendente della ha riferito all'allegato 5 Testimone_2 CP_6 Tes_3
relativo alla fattura n.1 (consuntivo del 29.01.2016), alle altre fatture nn. 2,3,4, e ai relativi allegati (“consuntivi”)- che si trattava di materiale che la , tramite la propria CP_1 officina, unica esistente, forniva alla (il teste non ha potuto riferire sull'allegato Parte_1
2, relativo alla fattura n. 1, e sugli allegati nn.18,19,22 relativi alla fattura n.4 perché non lavorava per la società in quel periodo); pur non potendo indicare o riferire sulle specifiche lavorazioni o sui materiali ivi elencati, il teste ha riferito che lui, all'epoca come all'attualità, lavorava nello stesso complesso industriale, motivo per cui aveva modo di vedere ciò che “si caricava” e “si scaricava” e ha detto che i materiali venivano caricati su furgoni della Pt_1
;
[...]
, già dipendente ha confermato: la fornitura Testimone_4 Parte_1
indicata nella fattura n. 1 relativa a materiali e rivestimenti in alluminio per la concessionaria
; la fattura n. 2 per fornitura di materiali e rivestimenti per la concessionaria CP_7
pagina 6 di 9 L'AUTOMOBILE di Terni;
la fattura n. 3 per fornitura di materiali e rivestimenti per la concessionaria AUTO SI di Lucca e AUTO4 di Grottammare;
la fattura n. 4 per fornitura di materiali e rivestimenti per la concessionaria di Siracusa, precisando, per tutte le CP_8
specifiche fatture indicate, che egli aveva partecipato direttamente ai lavori e che i materiali venivano forniti dalla , che era “il loro punto di riferimento al riguardo”; CP_1
già dipendente , il quale, nella qualità di operaio addetto Testimone_5 Parte_2 all'officina e al magazzino, riguardo alle fatture ha riferito di non ricordare specificamente i singoli lavori elencati, sui quali non poteva dire nulla in dettaglio, ma confermava che si trattava di materiale fornito da alla . CP_1 Parte_1
Quanto ai testi della : Parte_1
, dipendente della da novembre 2015 a dicembre 2018, che Testimone_6 Parte_1
lavorava in ufficio e seguiva la contabilità della società, ha precisato, in ordine agli allegati
4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 20,21,22, che la non aveva mai Parte_1 ricevuto i “consuntivi” lavori dalla , sostenendo che CP_1 CP_9
commissionava direttamente le lavorazioni necessarie alla , lavorazioni che Parte_1
venivano eseguite dalla;
Parte_1
, dipendente della dall'ottobre 2011 all'agosto 2016, Testimone_7 CP_1
che si occupava di seguire progetti relativi ad alcuni marchi e che intratteneva rapporti commerciali con i fornitori di insegne, sulle fatture in contestazione ha riferito di non conoscere i lavori o i clienti indicati, aggiungendo che “consuntivi” di quel tipo venivano di solito firmati dal cliente, non dalla;
CP_1
che all'epoca dei fatti (dal 2011 al 2016) era dipendente della Testimone_8
, inserita nell'ufficio amministrativo, ove si occupava di progetti di installazione CP_1
insegne, in particolare per concessionarie di auto, sentita sulle fatture in contestazione, ha detto di non conoscere i lavori o i clienti ivi indicati, rilevando che la non CP_1
CP_ produceva materiali strutturali di quella tipologia per il gruppo ha riferito di non aver mai
CP_ visto “consuntivi” per materiali marchio e che le firme ivi apposte non erano né la sua, né quella dei suoi colleghi , ; ha osservato che nel Tes_7 Per_3 Per_2
materiale visionato mancavano gli ordini di acquisto del materiale di cui alle lavorazioni indicate nei “consuntivi” e i relativi acconti di versamento per l'acquisto delle lavorazioni;
pagina 7 di 9 , per un periodo dipendente della , ha riferito, Testimone_9 CP_1
quanto alla fattura n.1, che forniva i materiali, quali pannelli e strutture, CP_5
direttamente alla;
ha rilevato di non aver mai fatto disegni per progetti e Parte_1 strutture e che le pannellature fornite da erano già pronte per l'installazione; CP_9
quanto alle fatture n. 2, 3 e 4, ha rilevato di non aver curato lavorazioni per i concessionari ivi indicati;
ha ribadito che i materiali venivano inviati direttamente dalla alla CP_9 Pt_1
;
[...]
, già dipendente della quale installatore, ha Testimone_10 Parte_1
riferito di non aver lavorato personalmente presso le concessionarie indicate nelle fatture, aggiungendo che il materiale era fornito dalla alla ed arrivava CP_9 Parte_1
dalla Spagna.
Deve dunque osservarsi che pure le richiamate dichiarazioni testimoniali si palesano insufficienti alla dimostrazione del titolo su cui si fonderebbe il diritto credito rivendicato dall'opposta, atteso che vi è una sostanziale contraddittorietà tra i testi escussi per l'una e per l'altra parte.
Infatti, se i testi escussi per (soprattutto, a ben vedere, quelli che nel Controparte_1
periodo rilevante ai fini di causa lavoravano per la ) hanno confermato, Parte_1
in larga parte, le commissioni che la avrebbe affidato alla Parte_1 CP_1
, riferendo che l'opposta aveva una officina che poteva far fronte a quelle specifiche
[...] lavorazioni, al contrario, i testi escussi per l'opponente (anche in questo caso, pure alcuni “ex dipendenti” della hanno dichiarato che era a fornire il Controparte_1 CP_9
materiale per le lavorazioni alla , di non conoscere i clienti, le Parte_1 concessionarie o le lavorazioni indicate nelle fatture ed hanno negato che l'opposta avesse eseguito lavorazioni o forniture in favore di Parte_1
In altri termini, la prova è estremamente contraddittoria e non consente, in ogni caso, pur volendo ritenere che vi siano state lavorazioni, forniture o commesse svolte da CP_1
[... su ordine della opponente, di giungere ad alcuna attendibile ricostruzione delle esatte quantità delle lavorazioni o dei materiali forniti, con conseguente impossibilità di delineare con sufficienti margini di attendibilità e, perciò, di quantificare, l'oggetto della prestazione.
Peraltro, appare anche anomalo che:
pagina 8 di 9 -a fronte di forniture o commissioni di lavoro aventi un valore di quasi mezzo milione di euro, tra le parti non fosse stato siglato un contratto;
-trattandosi di prestazioni che, sulla base di quanto analiticamente specificato nelle stesse fatture nn.1,2,3,4 (tutte emesse il 31.01.2018), risalirebbero al 2015 e 2016 (fino al luglio
2016), non fossero state emesse fatture di volta in volta che maturavano gli importi da pagare e/o non fossero stati previsti e corrisposti acconti, che nel presente giudizio (ove opportunamente documentati, ad esempio con deposito di copia di bonifici, di quietanze di pagamento) avrebbero consentito di avallare con margine di maggiore verosimiglianza la prova, allo stato frammentaria, non univoca e contraddittoria, fornita dalla opposta.
Per le ragioni innanzi esposte, l'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata;
parte opposta va quindi reputata soccombente, dato che su di essa, attrice in senso sostanziale, ricadono le conseguenze del mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il D.I. n. 313/2018;
2) Condanna al pagamento in favore di elle Controparte_1 Parte_1
spese processuali, liquidate in euro 634,00 per esborsi e in euro 7.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Campobasso, 7 marzo 2025
Il Giudice
Barbara Previati
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