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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2437/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla via E. Vittorini, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Piazza Maddalena (PEC: , Email_1 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC:
t.) dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle liti in Email_2 atti
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 16/11/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di vedersi riconoscere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 21.102022.) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ 1. accertare e dichiarare che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare i presupposti per il diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
2. si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, con riserva di nominare un consulente tecnico di parte.
3. il tutto con condanna dell' in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese e competenze di causa oltre CP_1 spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che, all'uopo dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, e delle spese e competenze liquidate al CTU.
4. Si chiede che il Giudice acquisisca fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo NRG 562/2021.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3.Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4.Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5.Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli
"errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
2 7.Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «.Le patologie in questione, con riferimento ai codici delle tabelle di Legge del 5.2.1992, sono da inquadrarsi nei seguenti:
• IRC: codice 6482, invalidità compresa tra 31 e 40 %;
• ipertrofia prostatica: codice 6204, invalidità compresa tra 11 e 20 %;
• epatopatia cronica: codice 6424 analogico e proporzionale (invalidità del codice pari al 51
% fisso).
Come detto, inoltre, la cardiopatia si trova oggi in una classe NYHA II-III; la sua valutazione, pertanto, deve essere fatta con riferimento ai codici 6442-6443, cui corrispondono, rispettivamente, percentuali d'invalidità del 41-50 e del 71-80. Sulla base delle patologie diagnosticate, e dei rispettivi codici e percentuali riconosciuti dalla tabella di cui al D.M. 5.2.1992, si ritiene pertanto che il sig. , dal mese di gennaio 2022, sia da Parte_1 ritenersi invalido nella misura del 100 %.
La percentuale riconosciuta ha i connotati della permanenza, poiché le patologie che ne sono presupposto sono croniche, e il loro andamento non tende a un miglioramento nel corso del tempo;
va inoltre rilevato come, considerata l'età anagrafica del Periziando, vi siano tutti i presupposti per un progressivo aggravamento delle sue condizioni generali nel corso del tempo, e comunque già nell'immediato futuro. I fattori clinici e prognostici sono pertanto assolutamente negativi, e ciò costituisce un ulteriore conferma della percentuale riconosciuta.
Da parte della Legale del sig. , sono state espresse le osservazioni allegate;
in merito alle Parte_1 quali, si precisa che la classe NYHA II-III decorre, da certificato, dal mese di gennaio u.s., mentre in precedenza vi era solo una lieve riduzione degli indici di funzionalità cardiaca: Ciò premesso, sulla base delle indicazioni tabellari, non è possibile far risalire la percentuale riconosciuta oggi
(100 %) alla domanda amministrativa, poiché le percentuali di valutazione dei codici relativi alle cardiopatie sono assai diverse (nel caso di classe NYHA I, codice 6441, non superano il 30 %).
Lo stato invalidante riconosciuto nelle operazioni peritali, pertanto, non può essere ricondotto alla domanda amministrativa, non sussistendone, all'epoca, i requisiti clinici di base.»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
3 12. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrete le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 23/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla via E. Vittorini, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Piazza Maddalena (PEC: , Email_1 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC:
t.) dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle liti in Email_2 atti
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 16/11/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di vedersi riconoscere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 21.102022.) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ 1. accertare e dichiarare che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare i presupposti per il diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
2. si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, con riserva di nominare un consulente tecnico di parte.
3. il tutto con condanna dell' in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese e competenze di causa oltre CP_1 spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che, all'uopo dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, e delle spese e competenze liquidate al CTU.
4. Si chiede che il Giudice acquisisca fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo NRG 562/2021.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3.Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4.Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5.Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli
"errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
2 7.Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «.Le patologie in questione, con riferimento ai codici delle tabelle di Legge del 5.2.1992, sono da inquadrarsi nei seguenti:
• IRC: codice 6482, invalidità compresa tra 31 e 40 %;
• ipertrofia prostatica: codice 6204, invalidità compresa tra 11 e 20 %;
• epatopatia cronica: codice 6424 analogico e proporzionale (invalidità del codice pari al 51
% fisso).
Come detto, inoltre, la cardiopatia si trova oggi in una classe NYHA II-III; la sua valutazione, pertanto, deve essere fatta con riferimento ai codici 6442-6443, cui corrispondono, rispettivamente, percentuali d'invalidità del 41-50 e del 71-80. Sulla base delle patologie diagnosticate, e dei rispettivi codici e percentuali riconosciuti dalla tabella di cui al D.M. 5.2.1992, si ritiene pertanto che il sig. , dal mese di gennaio 2022, sia da Parte_1 ritenersi invalido nella misura del 100 %.
La percentuale riconosciuta ha i connotati della permanenza, poiché le patologie che ne sono presupposto sono croniche, e il loro andamento non tende a un miglioramento nel corso del tempo;
va inoltre rilevato come, considerata l'età anagrafica del Periziando, vi siano tutti i presupposti per un progressivo aggravamento delle sue condizioni generali nel corso del tempo, e comunque già nell'immediato futuro. I fattori clinici e prognostici sono pertanto assolutamente negativi, e ciò costituisce un ulteriore conferma della percentuale riconosciuta.
Da parte della Legale del sig. , sono state espresse le osservazioni allegate;
in merito alle Parte_1 quali, si precisa che la classe NYHA II-III decorre, da certificato, dal mese di gennaio u.s., mentre in precedenza vi era solo una lieve riduzione degli indici di funzionalità cardiaca: Ciò premesso, sulla base delle indicazioni tabellari, non è possibile far risalire la percentuale riconosciuta oggi
(100 %) alla domanda amministrativa, poiché le percentuali di valutazione dei codici relativi alle cardiopatie sono assai diverse (nel caso di classe NYHA I, codice 6441, non superano il 30 %).
Lo stato invalidante riconosciuto nelle operazioni peritali, pertanto, non può essere ricondotto alla domanda amministrativa, non sussistendone, all'epoca, i requisiti clinici di base.»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
3 12. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrete le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 23/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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