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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/05/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 526 -2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.ta e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. Iolanda Santonicola.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: APE sociale – Requisiti di legge – Rapporto part time – Insufficienza contributiva.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto. Ai fini della richiesta A.P.E. sociale la ricorrente difetta del requisito contributivo. Essendo richiesto dalla legge la sussistenza di almeno 18 mesi di contributi nei 36 trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, deve tenersi presente che la ricorrente ha sì lavorato per complessivi 18 mesi, ma con contratto part time, con riferimento al quale sono stati versati contributi parametrati alla percentuale delle ore di lavoro svolte. Dall'estratto contributivo si evince, infatti, che la contribuzione versata dal datore di lavoro non è stata integrale, bensì proporzionale alla percentuale di part-time svolta dalla lavoratrice, donde i contributi utili alla prestazione richiesta (APE sociale) risultano inferiori ai limiti imposti dalla legge.
Il ricorso non può dunque essere accolto.
Le spese sono compensate tenuto conto della natura assistenziale della controversia e delle condizioni reddituali dell'attrice.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Nocera Inferiore, 21.5.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.ta e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. Iolanda Santonicola.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: APE sociale – Requisiti di legge – Rapporto part time – Insufficienza contributiva.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto. Ai fini della richiesta A.P.E. sociale la ricorrente difetta del requisito contributivo. Essendo richiesto dalla legge la sussistenza di almeno 18 mesi di contributi nei 36 trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, deve tenersi presente che la ricorrente ha sì lavorato per complessivi 18 mesi, ma con contratto part time, con riferimento al quale sono stati versati contributi parametrati alla percentuale delle ore di lavoro svolte. Dall'estratto contributivo si evince, infatti, che la contribuzione versata dal datore di lavoro non è stata integrale, bensì proporzionale alla percentuale di part-time svolta dalla lavoratrice, donde i contributi utili alla prestazione richiesta (APE sociale) risultano inferiori ai limiti imposti dalla legge.
Il ricorso non può dunque essere accolto.
Le spese sono compensate tenuto conto della natura assistenziale della controversia e delle condizioni reddituali dell'attrice.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Nocera Inferiore, 21.5.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)