TRIB
Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/10/2025, n. 3482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3482 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 4890 – 2023 V.G.
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice
Unico Dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4850/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto:
Occupazione senza titolo di immobile. -
TRA
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliata in Qualiano (NA) alla via G. C.F._1
Mameli n. 47 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Porcelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, (C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04.10.1975, res.te in Marano di Napoli alla via San Rocco, 52, elett.te dom.to in
Frattamaggiore alla via Regina Margherita n . 6, presso lo studio legale dell'avv.
AE IL, c. f. che lo rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_3 procura in atti;
E
, nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla via Parte_2
Bologna n.74, cod. fisc. , elett.te dom.ta in Frattamaggiore CodiceFiscale_4 alla via Regina Margherita n. 6, presso lo studio legale dell'avv. AE IL, c.
f. che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI All'udienza del 27.06.2025, Il procuratore dei convenuti, si è riportato ai propri atti e conclusioni, cui si rinvia per relationem, ed ha chiesto che la causa sia riservata in decisione.
Il G.I., letti gli atti, ritenuta la causa matura per la decisione, senza lo svolgimento di attività processuale, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La ricorrente nata a [...] il [...], conveniva Parte_1 in giudizio i resistenti , nato a [...] il [...] e Controparte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...], con ricorso ritualmente notificato,
[...] deducendo di essere proprietaria dell'unità immobiliare sito in Villaricca (Na) alla via Bologna n. 74, costituita da un villino sviluppato su tre piani, piano terra, primo e secondo più accessori, identificata nel catasto urbano al foglio 5, p.lla n. 491, sub
139 categoria A7.
A sostegno del ricorso la ricorrente deduceva, altresì che:
-in data 20.12.2019, aveva concesso in locazione ad uso abitativo il predetto immobile al sig. ; Controparte_1
-in data 21.09.2020, la ricorrente aveva notificato al sig. Controparte_1 intimazione si sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, in quanto quest'ultimo si era reso moroso per l'importo di € 4.500,00 corrispondente a n. 9 canoni di locazione;
-il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice Dott. Pasquale Ucci, in data 19.11.2020 aveva emesso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, fissando per il rilascio dell'immobile la data del 11.01.2021;
-in data 29.09.2022 veniva effettuata esecuzione coatta per il rilascio del detto immobile, riottenendo così il possesso dello stesso;
- in data 29.09.2022, ella dava la possibilità agli odierni resistenti, di prelevare le masserizie, indumenti e quant'altro di loro proprietà rimasti all'interno dell'immobile di via Bologna n. 74 – Villaricca (Na), da loro già condotto in locazione;
- al momento dello sfratto esecutivo, ella provvedeva a cambiare la serratura dell'ingresso e installare catene all'ingresso del cancello pedonale, ma in data
04.11.2022 si accorgeva che il sig. e la sig.ra , Controparte_1 Parte_2 senza nessuna autorizzazione e senza nessun titolo, avevano occupato l'immobile di de qua;
- in data 05.11.2022, aveva sporto denuncia querela nei confronti del sig.
e sig.ra , presso la Stazione dei Carabinieri di Controparte_1 Parte_2
Villaricca.
L'attrice, quindi, così concludeva:
“Ordinare ai sigg.ri e di rilasciare l'immobile Controparte_1 Parte_2 occupato senza titolo nella piena disponibilità della sig.ra ; Parte_1
- Condannare i sigg.ri e a risarcire la sig.ra Controparte_1 Parte_2
per la somma di € 500,00 al mese dal momento dell'occupazione, e Parte_1 cioè dal mese di novembre dell'anno 2022, sino al rilascio, oltre interessi.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e
CPA e come per legge”.
§§§ §§ §§§
Con separate comparse si costituivano in giudizio i resistenti Controparte_1
(07.11.2023) e (07.05.2024) i quali impugnavano e Parte_2 contestavano quanto ex adverso dedotto;
eccepivano, i resistenti che, dal momento in cui si era verificata l'immissione in possesso, a favore della nell'immobile di sua proprietà, già da loro Pt_1 abitato, avevano rilasciato l'immobile nella sua disponibilità;
Dichiaravano, quindi, di non occupare l'immobile per averlo rilasciato in data 29/9/22.
I resistenti quindi, in maniera conforme, così, concludevano:
“affinché l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis e sulla base della documentazione depositata, voglia così provvedere:
a) Rigettare la domanda per la sua assoluta inammissibilità ed infondatezza;
Con vittoria di spese e di onorario di causa;
§§§ §§§ §§§
Incardinato ritualmente il giudizio, dopo il regolare integrazione del contradditorio nei confronti di entrambi i resistenti, i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti;
Il giudice, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta riteneva disporre il mutamento del rito da speciale in ordinario;
ciò in quanto, verificava che non sussistevano i presupposti applicativi del rito semplificato in considerazione delle deduzioni, eccezioni e richieste, articolate dalle parti, implicando l'esame e la soluzione di questioni tecniche o giuridiche sollevate l'esigenza delle parti di svolgere e puntualizzare le proprie difese al fine di far chiarire i rispettivi assunti nello svolgimento successivo delle udienze, cosicché il giudice potesse formare in maniera graduale il proprio convincimento.
Sul punto la giurisprudenza e la dottrina hanno chiarito che non è tanto la singola assunzione di un mezzo a venire in rilievo quanto l'insieme di tutte le attività istruttorie che dovessero rendersi necessarie.
Ciò è stato chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al rito sommario. Cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 6563 del 14/03/2017:
“La verifica della compatibilità tra istruzione sommaria propria del procedimento di cui 281 bis, già agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. e fattispecie concretamente portata in giudizio va effettuata con riferimento non alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti, bensì all'intero complesso delle difese ed argomentazioni che vengono svolte in quel dato giudizio, tenendo conto, tra l'altro, della complessità della controversia, del numero e della natura delle questioni in discussione”.
Nelle more del giudizio, gli avv.ti Porcelli e Caragallo, procuratori della parte ricorrente venivano sostituiti dall'avv. Giovanni Petrillo;
Venivano concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.; parte attrice, nei modi e termini di legge, depositava le memorie istruttorie, e ne chiedeva l'ammissione;
Di contra parte resistente si limitava a chiedere, in caso di ammissione della prova, di essere abilitata alla prova del contrario;
Ammessi mezzi istrutti, giusta ordinanza del 04.02.2025, venivano escussi testi;
Il G.I., quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, senza svolgimento di attività istruttoria, ha rinviato la causa all'udienza del 16.04.2025, concedendo i termini di cui all'art. 189 c.p.c.;
All'udienza del 17.09.2025, il procuratore dei convenuti ha chiesto la decisione della causa.
§§§ §§ §§§ Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. a.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e diritto ai fini del decidere.
Osserva, preliminarmente il Tribunale che risulta soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda, in quanto il ricorrente ha depositato la domanda di mediazione presso l'Organismo B.S. Conciliazioni Sas in data 23.02.2023; veniva fissato il primo incontro tra le parti per dar seguito alla procedura il
20.03.2023, ma il tentativo di mediazione sortiva esito negativo, giusta verbale del mediatore del 20.03.2023.
Rileva il Tribunale, ad ogni buon fine, che corretta è la qualificazione della domanda giudiziale proposta.
Infatti, va evidenziato che la domanda con cui l'attrice chiedeva di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione del compendio immobiliare di sua proprietà, da parte dei convenuti, con conseguente condanna degli stessi al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il convenuto medesimo, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione;
né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di restituzione, in quanto tendente ad ottenere un risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attrice prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2958 c.c. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento , un azione di spoglio oramai impraticabile (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. II, 14 gennaio 2013, n. 705).
Invero, il proprietario che intenda conseguire il possesso della cosa sottrattagli contro la sua volontà (nella specie, per occupazione abusiva) deve esperire l'azione reale di rivendicazione e non già quella personale di restituzione, che, diversamente dalla prima, presuppone l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa.
È del resto noto che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione hanno natura distinta.
La prima ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquistare il possesso.
La seconda, ha, invece, natura personale, si fonda sulla decisione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuta dall'attore o dal suo dante causa, ed è rivolta, previo accertamento di quella insussistenza o di quel venir meno, ad ottenere consequenzialmente la consegna del bene.
Pertanto, l'attore in restituzione non ha onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, ma solo l'originaria insussistenza o del sopravvenuto venir meno – per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio dell'eventuale facoltà di recesso – del titolo che legittimava il convenuto alla detenzione del bene nei suoi confronti (cfr. Cass. Civ. Sez. III 10 dicembre 2004, n.
23086).
Tale qualificazione dell'odierna domanda, infine, ha trovato il definitivo avallo nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di legittimità che, a composizione del contrasto delineatosi nell'ambito delle Sezioni Semplici, hanno enunciato il principio per cui le difese di carattere petitorio opposte ad un'azione di rilascio o consegna non determinano la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale, la quale, peraltro, è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene già trasmesso alla controparte in forza di un negozio di comodato o la locazione e non può surrogare, eludendo il relativo rigoroso onere probatorio, l'azione di rivendicazione che deve essere proposta quando al domanda, come nel caso di specie , sia diretta ad ottenere la riconsegna da chi dispone del bene sine titulo (Cass. Civ., Sez. Unite 28 marzo 2014).
Ciò premesso in punto di qualificazione, rileva il Giudicante che la domanda proposta dall'attrice, , merita accoglimento per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
L'azione di rivendicazione esige che l'attrice provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, nel mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione “possideo quia possideo”, senza l'onere della prova. I principi in tema di prova nel giudizio di rivendica, tuttavia, non hanno carattere assoluto ma vanno adeguati alle concrete particolarità delle singole situazioni in relazione alla linea difensiva adottata dal convenuto.
Pertanto, l'onere della cosiddetta probatio diabolica, incombente sull'attore, si attenua allorquando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato dall'attore e/o dai suoi danti causa.
§§§§ §§§ §§§§
Ciò posto, passando alla disamina della res controversa “la domanda di rilascio”, osserva il Tribunale che tutte le allegazioni e deduzioni dell'attrice consentono di ritenere la domanda meritevole di accoglimento.
Infatti, la signora ha dimostrato documentalmente di essere Parte_1 legittima proprietaria dell'unità immobiliare de qua, avendo prodotto il “decreto di trasferimento” emesso dal Tribunale di Napoli Sezione XIV – giudice Roberto Peluso
– in data 07.04.2018 – nella procedura esecutiva R.G.E. 771/2013 -, con il quale ha disposto la piena ed esclusiva proprietà per intero dell'immobile di seguito descritto in favore di , nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Qualiano alla via Silvio Pellico, 24”.
IMMOBILE TRASFERITO
“ immobile ubicato in Villaricca alla via Bologna, 74, 800100, costituito da un villino sviluppantesi su tre livelli, piano terra, primo piano,
e secondo piano, per una superficie totale interna ed esterna pari a mq. 208 riportato nel NCEU del Comune di Villaricca (NA) al foglio 5, p.lla n. 491, sub 139 categoria A7, cl. 1, vani 8, rendita euro 743, 70, come da costituzione del 01.12.1995, n. 20158.2/1995 del fabbricato risultante da tipo mappale n 14915.1/del 16.10.1995, identificato in catasto terreni al foglio 5 p.lla 491, qualità di ente urbano”.
Invero, rileva il Tribunale che le asserzioni di parte attorea trovano riscontro, in maniera chiara ed incontrovertibile nella documentazione versata in atti dalla quale emerge che i convenuti, già nel possesso dell'immobile, giusta contratto di locazione, lasciarono l'immobile de qua a seguito di procedura di sfratto, giusta verbale di rilascio di immobile – redatto dall'Ufficiale Giudiziario – presso il Tribunale di Napoli Nord – in data 29.09.2022, ore 9,30, sottoscritto dai resistenti e dal funzionario Controparte_2
Successivamente, essi resistenti, rientrati nell'immobile, al sol fine di ritirare e masserizie e quant'altro di loro proprietà rimasto nell'immobile, si reintroducevano nell'immobile occupandolo, senza averne alcun titolo, tant'è che la ricorrente in data 05.11.2022 proponeva una querela nei confronti di essi medesimi, per l'occupazione dell'immobile di sua proprietà, presso i carabinieri della Stazione di Villaricca, certificando, così, che l'immobile de quo, successivamente al rilascio era stato oggetto di occupazione da parte dei convenuti.
Posto ciò, è di tutta evidenza da un lato che in questa sede non può mettersi in discussione inter partes la questione della proprietà dell'unità immobiliare in capo dell'attrice , e la sua legittimazione attiva, dall'altro che i Parte_1 convenuti, e non hanno ritenuto dover opporre Controparte_1 Parte_2 alla pretesa attorea alcun titolo (né reale né contrattuale) che giustificasse l'incontestata occupazione del bene oggetto di causa che, pertanto, non può che qualificarsi come abusiva.
Entrami, si sono difesi asserendo di aver rilasciato l'immobile a seguito dell'avvenuto sfatto per morosità in data 29.09.2022, null'altro hanno dedotto e/o prodotto.
Circostanza, smentita per tabulas dalla documentazione versata in atti da parte attrice e a mezzo dei testi escussi;
In vero, i testi escussi hanno confermato le circostanze di cui ai capi di prova ammessi, senza alcuna esitazione, riferendo sugli stessi capi con dovizia di particolari, che solo chi ha vissuto la vicenda poteva riferire;
Il teste, indicato da parte attrice, , nato a [...] il Testimone_1
20.11.1972, ha riferito “Conosco i luoghi di causa … io ho accompagnato il padre allorquando questi appose i catenacci e le catene alla porte ed al cancello;
sono a conoscenza che le chiavi d'ingresso dell'immobile erano nel possesso della signora
; l'abitazione della signora , ad oggi mi risulta che si abitata, dalle Pt_1 Pt_1 persone che la abitavano prima dello sfratto, perché vedo parcheggiate le macchine che c'erano in precedenza;
La signora mi ha confermato che la casa è stata Pt_1 occupata dalle persone che la abitavano prima, ma io non li ho mai conosciuti, sebbene posso affermare di averli visti, sia prima dell'avvenuto sfratto sia dopo;
la signora mi ha detto che, attualmente, non pagano” Anche il teste , nato a [...], il [...], residente in Tes_2
Villaricca alla via Bologna, 13, ha confermato i capi di prova, riferendo:
“Si è vero, ho chiesto e voci di corridoio mi hanno riferito la circostanza che Lei mi ha appena letto. Si è vero, lo so per averli visti;
Che sappia la signora Pt_1 non ha percepito nulla per l'occupazione dell'immobile.
A domanda del Giudice, il teste risponde: Attualmente, l'immobile della signora ancora abitato dalla signora ”. Pt_2
Ne consegue che, in accoglimento della prima delle domande svolte dalla parte attrice, i convenuti e , vadano condannati Controparte_1 Parte_2
a rilasciare in favore dell'attrice il compendio immobiliare Parte_1 composto da:
a) sito in Villaricca (Na) alla via Bologna n. 74, costituita da un villino sviluppato su tre piani, piano terra, primo e secondo più accessori, identificata nel catasto urbano al foglio 5, p.lla n. 491, sub 139 categoria A7, meglio descritto nel
“decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Napoli, sopra richiamato;
Posto ciò, in ragione della pervicace ed annosa condotta di occupazione, il rilascio del detto immobile va fissato in trenta giorni dalla notifica della presente sentenza.
Quanto alla domanda di indennità per l'occupazione ed a quella per il risarcimento danni, il Tribunale nulla ritiene dover disporre, nonostante l'illegittima occupazione, dimostrata, ne abbia incontestabilmente limitato le facoltà di godimento e di disposizione del bene, che costituiscono specifico contenuto del diritto di proprietà.
Ciò in quanto, l'indirizzo oggi prevalente, confermato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 12879 del 14 maggio 2025, il danno da occupazione sine titulo non è più automaticamente risarcibile (“in re ipsa”), ma è da ritenersi un danno presunto.
Ciò significa che il danneggiato deve allegare la perdita della concreta possibilità di godimento dell'immobile, sia esso diretto (uso personale) o indiretto
(es. locazione a terzi).
Va rilevato, peraltro che parte attrice non ha prodotto né versato alcun parametro ( OMI) per determinare l'ammontare del canone locativo ai fini di una liquidazione, limitandosi a chiedere un canone mensile di € 500,00.
Domanda, quindi, non accoglibile, in quanto non provata. Ogni altra domanda si intende assorbita dalla presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri medi previste nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia nonché del comportamento processuale di parte soccombente.
Per la voce spese, in quanto già sostenute, si è tenuto conto di quanto documentato da parte attrice come oneri già sostenuti, non essendo previsto alcun parametro che le possa surrogare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
n. 4890 – 2023 proposta da nata a [...] il [...], Parte_1 nei confronti di , nato a [...] il [...] e , Controparte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], respinta ogni altra istanza, difesa ed eccezione, cosi provvede:
1) Accoglie la domanda nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto:
a) dichiara che i convenuti , nato a [...] il [...] e Controparte_1
, nata a [...] il [...], occupano sine titulo il Parte_2 compendio immobiliare di proprietà della signora sito in Villaricca Parte_1
(Na) alla via Bologna n. 74, costituita da un villino sviluppato su tre piani, piano terra, primo e secondo più accessori, identificata nel catasto urbano al foglio 5,
p.lla n. 491, sub 139 categoria A7, meglio descritto nel decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Napoli in data , in atti;
2) ordina ai convenuti , nato a [...] il [...] e Controparte_1
, nata a [...] il [...], di rilasciare, entro trenta giorni Parte_2 dalla notifica della presente sentenza, in favore dell'attrice , Parte_1 legittima proprietaria, del compendio immobiliare, sito in Villaricca (Na) alla via
Bologna n. 74, costituita da un villino sviluppato su tre piani, piano terra, primo e secondo più accessori, identificata nel catasto urbano al foglio 5, p.lla n. 491, sub
139 categoria A7, sopra catastalmente meglio identificato e descritto;
3) Condanna, in solido, i convenuti , nato a [...] il Controparte_1
04.10.1975 e , nata a [...] il [...], al pagamento Parte_2 delle spese processuali in favore della attrice , che liquida in € Parte_1
125,00 per spese ed € 2.252,00, per compensi, oltre rimborso spese generali 15%,
c.p.a. ed iva, come per legge, se dovuti.
Assorbita ovvero rigettata ogni altra domanda
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda in cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa il 11.10.2025
Il Giudice Unico
Dott. Giuseppe C. Lombardo