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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 6693/2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentate e difese dagli avv.ti Pasquale Napolitano, Rita Napolitano e Antonio
Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Resistente contumace
OGGETTO: pagamento somme
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.05.2023, il ricorrente in epigrafe ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 01.10.2018 al
05.01.2021;
- di essere stato regolarmente inquadrato solo a decorrere dal 18.01.2019, con mansioni di autista ascrivibili al livello 4 del CCNL Autotrasporto Merci e
Logistica;
1 - di aver lavorato dal lunedì al venerdì con orario di lavoro dalle 06:00 alle
10:00 e dalle 14:00 alle 18:00;
- di aver percepito per il mese di ottobre 2018 la somma di € 950,00 netti
(pari ad € 1.168,50 lordi), per il mese di novembre 2018 la somma di €
1.050,00 netti (pari ad € 1.291,50 lordi) e per il mese di dicembre 2018 la somma di € 1.050,00 netti (pari ad € 1.291,50 lordi);
- di non aver percepito gli assegni familiari riconosciuti dall' dal mese di CP_2
luglio al mese di luglio 2020 al mese di gennaio 2021.
Tanto premesso, hanno chiesto la condanna della al pagamento Controparte_1 della somma di € 2.120,42 netti, di cui € 942,11 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria ed € 1.178,31 a titolo di assegni familiari, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
La ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_1
Espletata l'istruttoria orale, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 09.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum ha ad oggetto il diritto del ricorrente alla percezione delle differenze sulla retribuzione ordinaria e degli assegni familiari.
Come noto, l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697
c.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui non vi sia sul punto contestazione.
Nel rito del lavoro, invero, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800).
2 Nel caso di specie, la sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo di regolare inquadramento è provata per tabulas (cfr. busta paga di gennaio 2021 allegata al ricorso).
Quanto al periodo lavorativo svolto in assenza di formale inquadramento,
l'istruttoria orale svolta ha confermato lo svolgimento della prestazione secondo l'orario e le modalità descritte in ricorso.
Il teste escusso all'udienza del 03.10.2024, premesso di non avere Testimone_1
rapporti di parentela con il e di aver avuto una causa nei confronti della Pt_1
resistente conclusasi favorevolmente, ha dichiarato: “ho lavorato per la resistente dal 2011 fino al 2021; il ricorrente ha iniziato nell'ottobre 2018 e ha finito all'inizio del 2021 mentre io sono andato via dopo;
io sono andato via dopo una lite nata perché mi sono lamentato con il figlio del legale rappresentante,
, perché il lavoro era troppo stressante e mi è stato risposto che Persona_1 il lavoro era questo e se volevo me ne potevo andare;
io facevo l'autista e anche il ricorrente;
io portavo l'autobus, generalmente il 404, ma dipendeva da quello che si doveva fare;
preciso che noi guidavamo i mezzi a seconda di dove dovevamo andare, si tratta di mezzi di trasporto privato, ad esempio autobus per le gite o scuolabus, in generale di mezzi di noleggio con conducente;
il ricorrente generalmente guidava l'euroclass Iveco;
ADR: io e il ricorrente ci siamo occupati del trasporto scolastico, in tal caso alle 6.00 di mattina andavamo al garage a prendere il mezzo a Via delle Concordie n. 4 a Frignano, poi andavamo a prendere i ragazzi da portare a scuola, alla base Nato a Gricignano e a Napoli e li portavamo tutti alla scuola;
rientravamo alle 9.30-10.00 di mattina al Pt_2
garage e ci trattenevamo per la pulizia dei mezzi e manutenzione, sempre nel garage;
ogni autista si occupava di pulire il suo mezzo;
poi alle 14.00 ci occupavamo del rientro dei ragazzi, li prendevamo a scuola e li portavamo a destinazione, dove i genitori venivano a riprenderli;
il giro finiva verso le 18.00-
18.30 a seconda del traffico;
tornavamo al garage e aspettavamo che tutti tornassero per andare via;
il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì, mentre io anche il sabato;
ADR: il nostro capo era , era lui che ci pagava;
Persona_2
ADR: non so perché il ricorrente è andato via”.
Ebbene, nel caso di specie la deposizione resa dal teste verte su fatti circostanziati e precisi apparendo genuina.
3 Deve tenersi conto, inoltre, quale elemento di riscontro alla deposizione offerta, della mancata presentazione del legale rappresentante della società resistente a rendere interrogatorio formale, posto che, seppur il comportamento della parte di cui all'art. 232 c.p.c. non si risolve in una “ficta confessio”, così come era previsto dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito, essa integra in ogni caso una presunzione semplice, che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (Cassazione civile , sez. VI , 01/03/2018 , n. 4837).
Analogamente, possono valorizzarsi le risultanze documentali relative all'avvenuta parziale regolarizzazione del rapporto quali elementi idonei a supportare le risultanze istruttorie raccolte. Non sono emersi, inoltre, elementi tali da indurre a dubitare della credibilità e attendibilità del teste stesso, stante anche l'assenza attuale di rapporti di alcun tipo con le parti.
Al ricorrente spettano, pertanto, le differenze maturate sulla retribuzione ordinaria per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018.
Quanto agli assegni familiari, inoltre, si rileva che il riconoscimento degli stessi da parte dell' risulta dalla documentazione in atti (cfr. provvedimento CP_2 CP_2 dell'8.11.2021) e che la stessa società datrice ha riconosciuto il relativo debito
(cfr. pec in atti).
La domanda va, pertanto, accolta.
Ed infatti, si evidenzia che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, inoltre, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza stessa, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, parte resistente, restando contumace, non ha fornito idonea prova circa il pagamento delle predette voci.
4 Circa il quantum, per le differenze retributive può farsi riferimento ai conteggi allegati al ricorso in quanto rispettosi della normativa di riferimento, formulati per poste omogenee (lordo/lordo) e non contestati. Per gli assegni familiari, si tiene conto della somma indicata nella documentazione in atti.
La società va, pertanto, condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.120,42 netti.
Sulla somma così individuata, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Rosa
Pacelli, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.120,42 netti, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo;
b) Condanna la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in € 1.314,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 10.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 6693/2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentate e difese dagli avv.ti Pasquale Napolitano, Rita Napolitano e Antonio
Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Resistente contumace
OGGETTO: pagamento somme
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.05.2023, il ricorrente in epigrafe ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 01.10.2018 al
05.01.2021;
- di essere stato regolarmente inquadrato solo a decorrere dal 18.01.2019, con mansioni di autista ascrivibili al livello 4 del CCNL Autotrasporto Merci e
Logistica;
1 - di aver lavorato dal lunedì al venerdì con orario di lavoro dalle 06:00 alle
10:00 e dalle 14:00 alle 18:00;
- di aver percepito per il mese di ottobre 2018 la somma di € 950,00 netti
(pari ad € 1.168,50 lordi), per il mese di novembre 2018 la somma di €
1.050,00 netti (pari ad € 1.291,50 lordi) e per il mese di dicembre 2018 la somma di € 1.050,00 netti (pari ad € 1.291,50 lordi);
- di non aver percepito gli assegni familiari riconosciuti dall' dal mese di CP_2
luglio al mese di luglio 2020 al mese di gennaio 2021.
Tanto premesso, hanno chiesto la condanna della al pagamento Controparte_1 della somma di € 2.120,42 netti, di cui € 942,11 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria ed € 1.178,31 a titolo di assegni familiari, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
La ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_1
Espletata l'istruttoria orale, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 09.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum ha ad oggetto il diritto del ricorrente alla percezione delle differenze sulla retribuzione ordinaria e degli assegni familiari.
Come noto, l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697
c.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui non vi sia sul punto contestazione.
Nel rito del lavoro, invero, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800).
2 Nel caso di specie, la sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo di regolare inquadramento è provata per tabulas (cfr. busta paga di gennaio 2021 allegata al ricorso).
Quanto al periodo lavorativo svolto in assenza di formale inquadramento,
l'istruttoria orale svolta ha confermato lo svolgimento della prestazione secondo l'orario e le modalità descritte in ricorso.
Il teste escusso all'udienza del 03.10.2024, premesso di non avere Testimone_1
rapporti di parentela con il e di aver avuto una causa nei confronti della Pt_1
resistente conclusasi favorevolmente, ha dichiarato: “ho lavorato per la resistente dal 2011 fino al 2021; il ricorrente ha iniziato nell'ottobre 2018 e ha finito all'inizio del 2021 mentre io sono andato via dopo;
io sono andato via dopo una lite nata perché mi sono lamentato con il figlio del legale rappresentante,
, perché il lavoro era troppo stressante e mi è stato risposto che Persona_1 il lavoro era questo e se volevo me ne potevo andare;
io facevo l'autista e anche il ricorrente;
io portavo l'autobus, generalmente il 404, ma dipendeva da quello che si doveva fare;
preciso che noi guidavamo i mezzi a seconda di dove dovevamo andare, si tratta di mezzi di trasporto privato, ad esempio autobus per le gite o scuolabus, in generale di mezzi di noleggio con conducente;
il ricorrente generalmente guidava l'euroclass Iveco;
ADR: io e il ricorrente ci siamo occupati del trasporto scolastico, in tal caso alle 6.00 di mattina andavamo al garage a prendere il mezzo a Via delle Concordie n. 4 a Frignano, poi andavamo a prendere i ragazzi da portare a scuola, alla base Nato a Gricignano e a Napoli e li portavamo tutti alla scuola;
rientravamo alle 9.30-10.00 di mattina al Pt_2
garage e ci trattenevamo per la pulizia dei mezzi e manutenzione, sempre nel garage;
ogni autista si occupava di pulire il suo mezzo;
poi alle 14.00 ci occupavamo del rientro dei ragazzi, li prendevamo a scuola e li portavamo a destinazione, dove i genitori venivano a riprenderli;
il giro finiva verso le 18.00-
18.30 a seconda del traffico;
tornavamo al garage e aspettavamo che tutti tornassero per andare via;
il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì, mentre io anche il sabato;
ADR: il nostro capo era , era lui che ci pagava;
Persona_2
ADR: non so perché il ricorrente è andato via”.
Ebbene, nel caso di specie la deposizione resa dal teste verte su fatti circostanziati e precisi apparendo genuina.
3 Deve tenersi conto, inoltre, quale elemento di riscontro alla deposizione offerta, della mancata presentazione del legale rappresentante della società resistente a rendere interrogatorio formale, posto che, seppur il comportamento della parte di cui all'art. 232 c.p.c. non si risolve in una “ficta confessio”, così come era previsto dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito, essa integra in ogni caso una presunzione semplice, che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (Cassazione civile , sez. VI , 01/03/2018 , n. 4837).
Analogamente, possono valorizzarsi le risultanze documentali relative all'avvenuta parziale regolarizzazione del rapporto quali elementi idonei a supportare le risultanze istruttorie raccolte. Non sono emersi, inoltre, elementi tali da indurre a dubitare della credibilità e attendibilità del teste stesso, stante anche l'assenza attuale di rapporti di alcun tipo con le parti.
Al ricorrente spettano, pertanto, le differenze maturate sulla retribuzione ordinaria per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018.
Quanto agli assegni familiari, inoltre, si rileva che il riconoscimento degli stessi da parte dell' risulta dalla documentazione in atti (cfr. provvedimento CP_2 CP_2 dell'8.11.2021) e che la stessa società datrice ha riconosciuto il relativo debito
(cfr. pec in atti).
La domanda va, pertanto, accolta.
Ed infatti, si evidenzia che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, inoltre, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza stessa, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, parte resistente, restando contumace, non ha fornito idonea prova circa il pagamento delle predette voci.
4 Circa il quantum, per le differenze retributive può farsi riferimento ai conteggi allegati al ricorso in quanto rispettosi della normativa di riferimento, formulati per poste omogenee (lordo/lordo) e non contestati. Per gli assegni familiari, si tiene conto della somma indicata nella documentazione in atti.
La società va, pertanto, condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.120,42 netti.
Sulla somma così individuata, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Rosa
Pacelli, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.120,42 netti, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo;
b) Condanna la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in € 1.314,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 10.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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