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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/10/2025, n. 7886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7886 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 40228/ 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 15/11/2023 promossa da 1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 31/10/1972 a MILANO (MI) cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]8 20125 MILANO ITALIA con l'Avv. MORELLI MARIA CRISTINA elettivamente domiciliato VIA FONTANA, 11 20122 MILANO Ricorrente nei confronti di 2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 26/07/1973 a TERMOLI (CB) cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]8 20125 MILANO ITALIA con l'Avv. ZANONI PAOLA elettivamente domiciliato VIALE BIANCA MARIA 33 20122 MILANO Resistente
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25.9.2023
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1 1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
2) affidare il figlio minore a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e facoltà per il padre Per_1 di vederlo e tenerlo con sé sulla base di accordi diretti;
3) assegnare la casa coniugale, completa di mobili e arredi, e il posto auto alla stessa pertinenziale, siti in Milano, via Belgirate, 8 e via Melchiorre Gioia, 125, (di proprietà dei coniugi - 50% ciascuno), alla madre che la abita con tre dei figli;
4) porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole attraverso il Parte_1 versamento di un assegno mensile dell'importo di €. 1.200,00, da versarsi in via anticipata, entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario a valuta fissa, su conto corrente indicato dalla madre e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat del costo della vita, oltre al 60% delle spese di cui al Protocollo di Milano. In via istruttoria: ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze: (omissis)
Si indicano come testi, con riserva di integrazione della lista: (omissis)
* All'esito del passaggio in giudicato della sentenza anche parziale, che abbia pronunciato la separazione, e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui sopra. Con il favore delle spese di giudizio..
Per : Controparte_1
“preso atto che la secondogenita, , ha nelle more raggiunto la Per_2 maggiore età, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di merito e istruttoria, NEL MERITO:
1. pronunciare, anche con sentenza non definitiva sullo status, la separazione personale dei coniugi, con addebito della responsabilità della frattura coniugale al marito, per grave e reiterata violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
3. conseguentemente, assegnare la casa familiare, sita a Milano, in Via Belgirate n. 8, con tutti gli arredi e i corredi ivi esistenti, alla madre prevalentemente collocataria;
4. disporre che, salvo migliori accordi tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il seguente calendario:
− a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio al termine dell'orario scolastico, con prelievo all'uscita da scuola, al lunedì mattina, con riaccompagnamento direttamente a scuola;
− infrasettimanalmente, nel giorno di martedì, con prelievo all'uscita da scuola e riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 21:30, nelle settimane che terminano con weekend di spettanza paterna, mentre, nelle settimane che terminano con weekend di competenza della madre, il giorno di mercoledì, con prelievo all'uscita da scuola e riaccompagnamento direttamente a scuola la mattina successiva;
− durante le vacanze scolastiche estive, per due settimane consecutive, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
− durante le vacanze scolastiche natalizie, per metà dell'intero periodo di sospensione scolastica, alternando di anno in anno con la madre la settimana comprensiva del Natale (dalla fine delle lezioni al 30 dicembre), con quella comprensiva del Capodanno (dal 30 dicembre alla ripresa delle lezioni);
− durante le vacanze pasquali o in occasione del Carnevale, ad anni alterni con la madre;
− in occasione dei c.d. “ponti” previsti dal calendario scolastico, nel rispetto dell'ordinaria alternanza dei fine settimana;
5. porre a carico del Signor con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di corrispondere Parte_1 alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore e delle figlie e Per_1 Per_2
(maggiorenni, ma non economicamente indipendenti), entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico Per_3 bancario a valuta fissa, l'importo mensile complessivo non inferiore ad € 1.800,00 (vale a dire € 600,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente ex indici Istat costo-vita;
6. porre a carico del Signor a titolo di integrazione al mantenimento dei figli, il 100% delle loro Parte_1 spese straordinarie, come da Linee Guida del Tribunale di Milano, secondo il seguente schema: (Omissis)
7. disporre che l'Assegno Unico in favore dei figli sia percepito integralmente dalla madre;
8. porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, con decorrenza dalla data della domanda, l'assegno di mantenimento (e poi divorzile) nella misura non inferiore a € 700,00 mensili;
9. disporre che, ad integrazione del complessivo contributo posto a carico dello stesso, il Signor Parte_1 versi alla Signora entro il giorno 5 di ogni mese, l'ulteriore importo pari alla metà di sua CP_1 competenza della rata mensile del mutuo gravante sull'ex casa familiare (attualmente di complessivi € 1.047,14, vale a dire € 523,57 per ciascun coniuge), affinché la stessa possa provvedere al pagamento dell'intera rata mensile;
10. ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c., ammonire il Signor al rispetto dei provvedimenti Parte_1 attualmente vigenti e assumere ex officio quelli, ulteriori, ritenuti più opportuni a fronte del grave inadempimento paterno, ictu oculi pregiudizievole per il minore, incluso il risarcimento del danno a favore dei figli e della moglie;
11. decorso il termine previsto ex lege, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi a CC (CB), in data 27 ottobre 1993, alle medesime condizioni di cui ai punti che precedono;
12. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. e 15% di rimborso spese forfettario come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA:
1. rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente nei propri atti difensivi, ivi comprese quelle svolte in sede di memoria ex art. 473- bis.17 co. 1 c.p.c. per i motivi esposti dalla resistente nella propria memoria ex art. 473-bis.17 co. 2 c.p.c.;
2. dichiarare inammissibile il capitolo di prova n. 4 articolato nella memoria ex art. 473-bis.17 co. 1 c.p.c. di parte ricorrente, per i motivi esposti dalla resistente nella propria memoria ex art. 473-bis.17 co. 2 c.p.c.;
3. ammettere la Signora a prova contraria sui capitoli di prova avversari, ove ammessi, con i testi CP_1 indicati;
4. ammettere i capitoli di prova, per interpello e per testi, articolati dalla resistente nella propria memoria ex art. 473-bis.17 co. 2 c.p.c. dal n. 1 al n. 134, di seguito integralmente trascritti, con i testi indicati: (omissis)
5. ordinare al ricorrente, ex art. 210 c.p.c., ad eventuale integrazione di quanto già depositato, la produzione in giudizio:
- delle proprie dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni presentate in Italia e/o all'estero, corredate dalla ricevuta di invio all'Agenzia delle Entrate;
- di tutte le buste paga del Signor dalla data di assunzione presso ED ad oggi;
Parte_1 CP_2
- del contratto di lavoro del ricorrente con nonché delle successive comunicazioni di Controparte_3 variazione dei termini contrattuali;
- degli estratti conto integrali di tutti i conti correnti (e, in particolare, di quelli intestati/cointestati al Signor presso CheBanca, Fineco e Mediobanca Premier) e deposito titoli (in particolare, del deposito Parte_1 titoli detenuto dal ricorrente presso Fineco) di cui sia (o sia stato) intestatario, cointestatario o che siano (o siano stati) comunque a lui riferibili in qualunque modo, presso qualsiasi Istituto di Credito o altro Intermediario finanziario con sede in Italia e/o all'estero, quantomeno dal 2021 ad oggi;
- degli estratti conto integrali delle carte di credito a lui intestate, cointestate o comunque in uso, presso qualsiasi Istituto di Credito o altro Intermediario finanziario con sede in Italia e/o all'estero, quantomeno dal 2021 ad oggi;
- del dettaglio di tutti gli acquisti e spese effettuati dal ricorrente mediante la piattaforma Paypal, quantomeno dal 2021 ad oggi;
- di ogni altro documento bancario, fiscale e societario relativo alla propria situazione economica, patrimoniale e reddituale, comunque riferibile al Signor Parte_1 Nel caso di opposizione del ricorrente, disporre indagini fiscali e tributarie sulle complessive e concrete disponibilità economiche e patrimoniali del Signor nonché sul suo tenore di vita. Parte_1 Con ogni più ampia riserva di merito e istruttoria.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in CC (CB) trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto
Comune - anno 1993 n.45 parte II serie A, dall'unione coniugale nascevano l 14 maggio 1994, il 22 marzo 2000, Per_4 Per_3 Per_2
l'8 giugno 2006, il 23 giugno 2011; Per_1 con ricorso depositato il 14.11.2023, chiedeva cumulativamente la Parte_1 separazione giudiziale, anche con sentenza parziale, e decorsi i termini di legge la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la in via principale l'affidamento condiviso CP_1 dei due figli allora minori e con collocazione presso la madre e conseguente Per_2 Per_1 assegnazione a lei della casa coniugale, tempi di permanenza dei minori presso di sé dettagliatamente indicati, la previsione di un assegno di mantenimento per i due figli minori e per - non ancora Per_3 economicamente autosufficiente al contrario del fratello oltre al 100% delle spese Per_4 straordinarie, nessuna previsione di mantenimento per la moglie;
in subordine la collocazione dei minori presso di se con conseguenziale determinazione dei provvedimenti connessi in misura uguale e contraria rispetto a quanto proposto in via principale, fatta eccezione per il mantenimento dei figli che si offriva di assumersi in maniera diretta ed esclusiva fino al reperimento di una attività lavorativa da parte della moglie;
proponeva istanze istruttorie,
a sostegno della domanda narrava di una unione coniugale entrata in crisi a causa dei crescenti comportamenti “intemperanti “ della moglie, che si era anche mostrata insensibile ai suoi problemi professionali – lavoratore autonomo- rispetto ai quali si era anche fermamente rifiutata di dargli una mano nonostante non avesse alcuna occupazione né intenzione di lavorare, motivazioni queste che fin dall'aprile del 2023 lo avevano spinto ad andar via di casa, senza tuttavia nulla far mancare alla famiglia, provvedendo al mantenimento con il versamento di € 1.300,00 mensili oltre 100% spese extra per i figli, fissata con decreto la comparizione personale delle parti, con comparsa del 22.3.2024 si costituiva aderendo alle domanda di separazione - tuttavia da addebitarsi al Controparte_1 marito- e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidamento condiviso dei minori, chiedendone il collocamento presso di sé con assegnazione della casa coniugali ed indicando i tempi di permanenza con il padre;
istava per un assegno di mantenimento in favore dei tre figli non economicamente autosufficienti in misura di € 1.800,00 oltre alla totalità della rata di mutuo acceso per la casa coniugale o, in subordine, € 2.100,00 in totale, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché un assegno per il suo mantenimento (da trasformarsi poi in divorzile ) pari ad € 900,00, contestando analiticamente ogni assunto del marito, nel contempo evidenziava una narrazione della vita familiare e dei motivi della crisi coniugale totalmente distorta e lacunosa da parte del che aveva un interesse preciso a sorvolare sui comportamenti omissivi nella cura dei figli, Parte_1 di cui si era dovuta occupare personalmente e senza pressoché alcun aiuto nonostante le molteplici difficoltà incontrate dettagliatamente indicate, ma soprattutto a tentare di addossare a lei la responsabilità per la fine del matrimonio dallo stesso invece causata per aver intrapreso una relazione extraconiugale con una collega, poi interrotta dopo appena un mese dall'allontanamento dalla casa coniugale per iniziarne altra con una donna molto più giovane, oggi sua compagna;
sotto il profilo economico preliminarmente esponeva il cambiamento di modalità di mantenimento da parte del marito successivamente al deposito del ricorso, avendo egli drasticamente ridotto il contributo che inizialmente versava, ed avendo anche smesso di pagare la propria quota di mutuo, con gli evidenti risvolti negativi e di rischio per l'immobile; contestava poi la ricostruzione dei redditi e dei patrimonio effettuata che, a suo dire, durante gli anni del matrimonio, nel Parte_1 tempo libero (soprattutto durante i weekend) avrebbe sempre svolto vari lavori extra, che gli permettevano di accumulare significativi importi sommersi (pari ad almeno ulteriori € 3.000,00 mensili), sistematicamente messi a disposizione della moglie in contanti per la gestione del ménage familiare, in modo che la stessa potesse contare, per le spese familiari, su un importo mensile NETTO non inferiore a 6.000,00/7.000,00 €, non coerente con il reddito “ufficiale” del ricorrente sulla base delle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio, le parti nelle memorie integrative contestavano i reciproci assunti e le produzioni documentali effettuate, articolavano mezzi istruttori – anche ad integrazione degli atti introduttivi - ed insistevano nelle domande già formulate, all'udienza di prima comparizione del 23.4.2024 venivano diffusamente sentite le parti, sia in relazione agli aspetti economici sia con riferimento ai rapporti padre – figli, praticamente interrotti da mesi fatta eccezione per quindi fallito il tentativo di conciliazione, le parti chiedevano un Per_4 breve rinvio, accordato, per trattative di bonario componimento all'udienza del 15.5.2024, all'uopo fissata, non essendo riuscite le parti a raggiungere alcun accordo nonostante ulteriore ampia discussione, il G.I. si riservava sui provvedimenti provvisori ed urgenti e le istanze istruttorie e con ordinanza del 30.5.2024 così provvedeva:
1. Affida in via condivisa i figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 Per_1 prevalente presso la madre cui è assegnata la casa coniugale in via Belgiraten.8 Milano con mobili ed arredi ,oltre al posto auto, immobile in cui abitano anche i figli maggiorenni e;
Per_4 Per_3
2. Dispone che il ricorrente frequenti il figlio come segue: salvo diversi e migliori accordi tra Per_1 le parti: a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio al termine dell'orario scolastico, con prelievo all'uscita da scuola, al lunedì mattina, con riaccompagnamento direttamente a scuola- infrasettimanale , nel giorno di martedì con prelievo all'uscita di scuola e riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 21:30 nelle settimane che terminano con we di spettanza paterna, mentre nelle settimane che terminano con we di spettanza della madre, il giorno di mercoledì con prelievo all'uscita di scuola e riaccompagnamento direttamente a scuola la mattina successiva;
durante le vacanze scolastiche natalizie , per metà dell'intero periodo di sospensione scolastica , alternando di ano in anno con la madre la settimana comprensiva del Natale ( dalla fine delle lezioni al 30 dicembre) con quella comprensiva del Capodanno ( dal 30 dicembre alla ripresa delle lezioni); durante le vacanze pasquali o in occasione del Carnevale ad anni alterni;
in occasione del cd
“ponti” previsti nel calendario scolastico , nel rispetto dell'ordinaria alternanza dei fine settimana;
Le frequentazioni tra e il padre saranno libere;
Per_2 3. Pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli , e Per_3 Per_2
mediante il pagamento alla resistente della somma complessiva di euro 1200 entro il giorno Per_1 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT( prima rivalutazione novembre 2024), oltre al 60% delle spese extrassegno secondo le linee guida indicate dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Milano;
L'assegno unico per la famiglia sarà percepito in via esclusiva dalla resistente;
4. Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 400 a decorrere dalla data di deposito del ricorso, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT( prima rivalutazione novembre 2024);
5. Ammette le prove testimoniali e l'interrogatorio formale articolati dalla resistente come precisato in parte motiva, ammettendo parte ricorrente a prova contraria, rinviando a tal fine l'udienza al 27 giugno 2024 ore 9:30 avanti al GOT Dottoressa Marina Bruni;
6. Ordina al ricorrente ex art 210 cpc di depositare entro il 15.6.2024 estratti della carta di credito di cui è titolare;
7. Respinge le altre richieste istruttorie;
8. Fissa per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 20 marzo 2025 ex art 473 bis n28 cpc, nelle forme di cui all'art 127 ter cpc, con termine per note scritte fino alla udienza, concedendo termini per il deposito del foglio contenente la precisazione delle conclusioni fino al 17 gennaio 2025, per il deposito delle comparse conclusionali fino al 18.2.2025, delle memorie di replica fino al 5 3 2025”, l'ordinanza veniva reclamata alla Corte d'Appello in data 10.6.2024 dalla ed il CP_1 reclamo, parzialmente accolto con decreto del 15.7.2024, rideterminava il contributo economico a carico del stabilendo l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli , e Parte_1 Per_3 Per_2
con la corresponsione di un assegno di complessivi € 1.350,00 ( € 450,00 per figlio ) oltre Per_1 all'80 % delle spese straordinarie ed a quello della moglie corrispondendole la somma mensile di €
650,00, espletata l'istruttoria , rinviata con decreto del 15.1.2025 per esigenze d'ufficio l'udienza di rimessione della causa al collegio al 18.9.2025 – con conseguente proroga dei termini ex art.473 n.
28 -versati in atti dalle parti i fogli di pc e gli atti conclusivi del giudizio, all'udienza del 18.9.2025 la causa veniva rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 24.9.2025 per gli aspetti legati alla fase separativa, con previsione di successiva rimessione della causa sul ruolo per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI nelle dettagliata ed articolata ordinanza del 30.5.2024.
Il materiale probatorio è infatti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, fondamentalmente incentrata sulla domanda di addebito, adeguatamente istruita e sulle questioni economiche , rispetto alle quali è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n.
23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016
n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare, quanto meno per la fase separativa e salvo maggiori approfondimenti in quella divorzile, sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate e dei concordanti elementi desumibili dagli atti di causa.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, la conclamata convivenza del ricorrente con altra donna, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'addebito della separazione
La resistente ha chiesto ai sensi dell'arti 151 cc II c. che la separazione venga addebitata al il quale, nonostante la sua assoluta dedizione alla famiglia ed in particolare proprio al Parte_1 marito, ha intrattenuto una lunga relazione extraconiugale con una Collega che è stata la causa del suo allontanamento da casa e delle fine del matrimonio.
In merito è opportuno richiamare preliminarmente il pacifico orientamento della Suprema
Corte secondo la quale l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Invero, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
Sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova ai fini della pronuncia di addebito della separazione, secondo la Corte di Cassazione, deve essere provata la condotta violativa dei doveri nascenti dal matrimonio e la sua rilevanza causale rispetto la crisi coniugale, prova che deve essere fornita dalla parte che avanza la domanda, mentre è onere di chi eventualmente eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle condotte addebitate quale causa della separazione (Cass. Sez. VI- I 19.2.2018 n. 3923; Cass. Sez. VI- I 14.8.2015 n. 16859; Cass. Sez. VI-
I 15.12.2016 n. 25966).
Inoltre, secondo il Supremo Collegio, ha una valenza determinante quanto al nesso di causalità
l'elemento temporale, atteso che l'evento dissolutivo può rivelarsi già prima facie- e cioè, sulla base della stessa prospettazione della parte - non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta anti-doverosa di un coniuge. Va da sé, infatti, che occorre l'elemento della prossimità: la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza lunga cesura temporale, all'accertata violazione del dovere coniugale.
Applicando i principi di diritto sopra enunciati al caso di specie, la domanda della CP_1 risulta fondata e merita accoglimento.
Risulta con certezza provata la relazione extraconiugale del poi divenuta relazione Parte_1 stabile seppur per un breve lasso di tempo, con la Sig.ra Parte_2
Invero i fatti posti a fondamento della domanda di addebito indicati e circostanziati nei numerosi capitoli articolati dalla difesa e ammessi, sono stati tutti confermati con valenza CP_1 confessoria dal prima ancora che dai testimoni indicati, alla cui audizione ovviamente la Parte_1 parte istante ha rinunziato.
Il quindi ha confessato di aver per un lungo periodo di tempo tradito ripetutamente Parte_1 la moglie, ignara, con la propria collega di lavoro;
che ogni qual volta la moglie avesse manifestato dei sospetti egli stesso avesse provveduto a rassicurarla sottolineando come lei fosse l'unica donna della sua vita, l'unica che avesse mai amato e l'unica che avesse mai desiderato, arrivando persino a minacciare il suicidio se non creduto o lasciato;
che in concomitanza con queste rassicurazioni e manifestazioni di amore si incontrava clandestinamente in hotel o comunque luoghi chiusi con la
Sig.ra con cui si intratteneva a lungo. Egli ha pure confermato di aver molto parlato con la Pt_2 propria madre del suo comportamento contrario al dovere di fedeltà ed ha altresì confermato, per averlo appreso dalla madre stessa, che questa all'esito delle loro discussioni abbia detto alla Per
“l'ho fatto riflettere ed è a pezzi “ è finalmente consapevole del disastro che ha fatto” CP_1 mi ha detto che ha scritto a che suo figlio ha letto il messaggio è venuto fuori un casino e di Pt_2 non scrivergli più..che dire non ho parole” e che abbia quindi esortato la nuora a “non crollare ti prego”
A questo incisivo quadro probatorio si aggiungono poi i numerosi messaggi scambiati tra le parti depositati dalla difesa che corroborano ancor di più lo stretto nesso di causalità tra CP_1 il tradimento e la fine del matrimonio. Né possono assumere alcuna rilevanza gli scarni messaggi inviati dal padre della al isolati, insufficienti a provare l'esistenza di una crisi CP_1 Parte_1 irreversibile del matrimonio e, tra l'altro molto risalenti nel tempo, a piena prova, al contrario di accettazione da parte del ricorrente dei blandi aspetti negativi del carattere della moglie, cui facevano da contraltare sovrabbondanti lati positivi – fra tutti presenza abnegazione per la famiglia ed in primis per il marito - che lo portavano ripetutamente ad affermare che fosse il suo unico e grande amore.
In conclusione risulta inequivocabilmente provato che la separazione è da imputarsi alla violazione da parte del marito del dovere di fedeltà ossia alla relazione extraconiugale tra lo stesso e a seguito della scoperta della quale si è allontanato dalla casa coniugale, non essendo Parte_2 stato provato da parte del sul quale gravava il relativo onere, che la crisi del matrimonio Parte_1 fosse già in atto al momento dei fatti, ma anzi avendo provato la come il matrimonio CP_1 fosse ancora solido e comunque non certamente ridotto ad un mero simulacro.
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza dei minori con i genitori
Il raggiungimento della maggiore età della figlia circoscrive la decisione del Collegio Per_2 ai provvedimenti nell'interesse del solo , che oggi ha 14 anni. Per_1
Attualmente con i provvedimenti provvisori ed urgenti il G.D. ha disposto l'affido condiviso del minore e stabilito tempi di permanenza presso il padre dettagliatamente indicati che, tuttavia, parte resistente afferma non essere mai stati rispettati dal Parte_1
Anzia vi è di più: la madre descrive una relazione padre figlio praticamente inesistente, al pari di quanto era già accaduto con le figlie che da tempo immemore hanno interrotto ogni contatto con il padre. Fino alla comparsa conclusionale lo stato dell'arte rilevava incontri tra ed il papà Per_1 risalenti ad un anno prima, nessun interessamento di questo per la vita del ragazzo, per la sua quotidianità o il suo andamento scolastico e, anzi, una crescente aggressività nei suoi confronti direttamente proporzionale all'inasprirsi dei rapporti con la moglie. Il tutto ancor più acutizzato dalla convivenza con la nuova compagna di oltre venti anni più giovane, donna diversa da quella per la quale aveva abbandonato la famiglia e madre di un amico di . Un'unica novità nei rapporti è Per_1 stata portata dalla resistente all'attenzione del Collegio con le memorie di replica, soprattutto per sottolineare che il aveva contattato direttamente il figlio per vederlo, stabilendo Parte_1 unilateralmente luogo e tempo, incurante di dover rendere partecipe dei programmi anche la madre e considerare i dei di lei impegni e/o esigenze: di fatto, dunque, già applicando il meccanismo degli incontri liberi previ accordi diretti, chiesto al Tribunale ma non ancora concesso ed anzi osteggiato dalla madre.
Nonostante un quadro così complesso e teso, la difesa insiste per una salvaguardia CP_1 del diritto di alla bigenitorialità piena, istando per la conferma dell'affidamento condiviso – Per_1 nella speranza che ciò possa determinare nel padre un rigurgito di amore genitoriale oggi sopito e di interesse per il figlio – seppur con tempi di frequentazione dettagliatamente indicati onde evitare arbitrio del marito nella individuazione dei modi delle stesse.
Dal canto suo la difesa del è stata sul punto molto altalenante e vaga, quasi a voler Parte_1 lasciare ogni determinazione al Tribunale: non è certamente questo il punto più a cuore del resistente.
Ciò posto e debitamente premesso, ritiene al Collegio che allo stato, e salvo verificare gli accadimenti nell'immediato futuro, complice la pendenza del giudizio per la fase divorzile, possa essere confermato l'affidamento condiviso ai genitori, essendo di fondo le domande convergenti e non essendo emersi negli atti di causa dei conflitti insanabili su decisioni da prendere per lui. Del resto il ragazzo ha ormai quasi 15 anni e, seppur con le sue fragilità ed i suoi problemi di salute, è certamente in grado di esprimere i suoi desideri e le sue opinioni sulle questioni di maggior interesse che lo riguardano. resterà prevalentemente collocato presso la madre e con lei manterrà Per_1
l'attuale residenza anagrafica nella casa di Via Belgirate, 8 a Milano.
Quanto alle frequentazioni è fuor di dubbio che in una situazione così magmatica tra le parti queste non possano essere lasciate agli accordi diretti padre figlio, che si tradurrebbero di fatto in dei dictat del Occorre pertanto, a prevenzione di un aggravarsi della già evidente Parte_1 conflittualità, che vengano dal Collegio poste delle regole ben precise che lasciano il minor agio possibile al padre di usare il diritto di visita come strumento a suo solo uso e consumo, senza tenere conto del fatto che ogni sua violazione del provvedimento, al di la della valenza giuridica e dall'esporlo alle sanzioni del 473 bis n. 39, ha come effetto immediato quello di creare delusione nel figlio oltre che grosse difficoltà organizzative nella moglie.
Per questa ragione il Collegio, nel prevedere dei tempi ben dettagliati, inserisce quale ulteriore salvaguardia il meccanismo della conferma da parte del dell'esercizio del diritto di visita Parte_1 entro termini definiti, decorsi i quali non potrà più pretendere di stare con il figlio se la CP_1 oppongano rifiuto. Va da sé, inoltre, che se tale rifiuto invece provenga da , anche in caso di Per_1 pieno rispetto dei tempi da parte del padre, lo stato d'animo del ragazzo vada assecondato, tenuto conto della relazione certamente problematica comunque esistente.
Pertanto, allo stato e salvo modifiche nella successiva fase divorzile, il minore trascorrerà con il padre il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 21.30 previa conferma del padre alla madre con almeno tre giorni di anticipo e tenuto conto dei desideri del minore;
a weekend alterni da venerdì sera a domenica sera, previa conferma del padre alla madre entro il mercoledì della relativa settimana e tenuto conto dei desideri del minore;
durante le vacanze estive una settimana nel mese di Luglio ed una nel mese di Agosto da concordarsi tra i genitori entro il 30 marzo di ciascun anno;
durante le festività natalizie ad anni alternati il primo o il secondo periodo di vacanze, da intendersi dal giorno successivo alla chiusura della scuola sino al giorno antecedente la sua riapertura previa conferma alla madre da parte del padre entro il 1.12 di ciascun anno e tenuto conto dei desideri del minore;
durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con le medesime modalità di conferma entro il gg 1 del mese in cui la festività ricade
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Milano Via Belgirate n. 8, viene assegnata a in virtù della collocazione del figlio minore e della coabitazione con Controparte_1 le figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Le condizioni economiche
La conflittualità sul punto tra le parti è evidente ed ha senza dubbio condizionato l'andamento del giudizio che, con ogni probabilità, avrebbe potuto avere esiti congiunti con un diverso approccio del alla problematica. Parte_1
La situazione lavorativa e patrimoniale delle parti è stata diffusamente esaminata tanto dal
G.D in fase di provvedimenti provvisori ed urgenti, tanto dalla Corte di Appello che ha riformato, in melius per la il provvedimento del Tribunale. CP_1
Nello specifico si osserva: il matrimonio tra le parti è stato molto lugo, oltre trent'anni, durante il quale è pacifico che l'unico a svolgere un'attività lavorativa sia stato il essendosi la in via Parte_1 CP_1 prevalente e soltanto con una marginale collaborazione del marito, occupata dei quattro figli, ciascuno problematico per differenti ma importanti motivazioni.
I ruoli all'interno della famiglia erano quindi ben definiti e non è sufficiente che oggi il ricorrente tenti di affermare che è stata la moglie a rifiutarsi sempre di lavorare - senza il benché minimo principio di prova ed anzi con molteplici indizi e conferme della scelta concertata - per escludere il di lei pieno diritto a vedersi riconoscere un assegno di mantenimento. La resistente oggi ha 53 anni, nessun titolo di studio specifico né specializzazione da poter fare valere, ha una situazione dei figli ancora altamente difficile da affrontare e la pressoché totale gestione di , adolescente Per_1
e con problematiche di salute. E' pertanto di tutta evidenza che non possa fare altro che degli sporadici e residuali lavoretti, ad esempio baby sitter a chiamata, come da lei ammesso, che non le possono garantire che limitatissimi introiti per arrotondare ciò che riceve oggi dal marito e per tamponare in parte la situazione incresciosa con il mutuo in cui si è ritrovata a causa del comportamento del ricorrente.
Altrettanto pacifico, quindi, che la madre possa contribuire al benessere dei figli esclusivamente mediante i suoi compiti casalinghi e di accudimento, ma non certo con esborsi di denaro, se non in misura altamente residuale.
Dal canto suo il che non ha prodotto la sua documentazione reddituale aggiornata Parte_1
– l'ultima disponibile in atti risale all'anno di imposta 2022 – gode già, per ciò che fiscalmente emerge, di redditi mensili medi negli ultimi tre anni a disposizione del Collegio di circa € 3.400,00 cui certamente vanno ad aggiungersi proventi da lavoro sommerso, sempre e per sua stessa ammissione svolto durante i lunghi anni di matrimonio e che non è assolutamente credibile abbia interrotto al momento della crisi coniugale.
Egli, invero, non è per nulla convincente quando afferma di non aver più tempo per dedicarsi nel week end a quella che era stata la sua attività lavorativa collaterale, perché assorbito da lavoro organizzativo, gratis, per l'azienda in cui oggi è impiegato;
con certezza, quindi, può contare su altri emolumenti non contabilizzati, la cui entità ed il cui impatto sul suo benessere saranno ancora oggetto di ulteriore disamina nella successiva fase divorzile, anche sulla scorta della documentazione di aggiornamento che verrà richiesta con l'ordinanza di remissione sul ruolo.
Pertanto, allo stato, ritiene il Collegio che possano essere interamente confermati gli assegni già disposti dalla Corte di Appello, non sussistendo allo stato motivi per l'elisione del diritto a percepire un assegno di mantenimento da parte della né della figlia , ancora CP_1 Per_3 giovane studentessa e che encomiabilmente ha svolto piccoli lavoretti solo per aiutare la madre ad affrontare le spese dei suoi corsi di studio, né per la diminuzione degli importi cui il è Parte_1 stato obbligato: tale non può essere la coabitazione con il figlio e la necessità di affittare una Per_4 casa più grande, prelevando già il padre – con discutibile scelta – somme dal di lui conto corrente, ed essendo lampante che l'allontanamento del ragazzo dalla casa della madre che se ne era sempre presa cura, non sia spiegabile in altro modo se non con una “induzione” in tal senso da parte del padre.
Contemporaneamente tuttavia non emergono, sempre allo stato, elementi ulteriori rispetto a quelli già esaminati tanto dal G.D. quanto dalla Corte di Appello per procedere, in questa fase, ad un loro aumento, dal momento che i redditi reali e supposti del ed il suo patrimonio in titoli Parte_1
e immobiliare già scrutinati, non sono sostanzialmente diversi da quelli oggi a disposizione del
Collegio.
In conclusione, pertanto, il Collegio visti gli art. 156 e 337 c.c ed i principi in essi contenuti, ritiene congruo porre definitivamente a carico del l'obbligo di versare alla Parte_1 CP_1 entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di €
650,00 ed a quello per i figli , e la somma di € 1.350,00 rivalutabile Per_3 Per_2 Per_1 annualmente secondo indici Istat con decorrenza dal provvedimento della Corte di Appello del
10.6.2024, oltre che per i figli al 80% delle spese extra come da linee guida del Tribunale di Milano del giugno 2025, dettagliatamente indicate in dispositivo.
Inoltre, l'assegno unico per il nucleo familiare verrà interamente percepito da CP_1
.
[...]
Di contro, nulla il Collegio può disporre in ordine alla rata di mutuo, che certamente grava in capo al ricorrente, ma in relazione alla quale le parti dovranno fare riferimento ai principi civilistici relativi, dovendo la utilizzare gli strumenti per agire in rivalsa o esecutivi che la legge CP_1 mette a sua disposizione. La domanda, pertanto, va rigettata.
Sulla domanda ex art 473 cc n. 39
Le richieste della in ordine all'affidamento ed ai tempi di permanenza di CP_1 Per_1 con il padre, che ha insistito venissero integralmente confermati, contrastano con la sua, contemporanea, richiesta di ammonimento e risarcimento dei danni che peraltro il Collegio ritiene, allo stato, infondata, essendo il comportamento paterno comunque espressione di una più ampia conflittualità oggi esistente tra le parti e che sembra in via di remissione, come appare dal suo riavvicinamento al figlio nel periodo estivo.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio e la decisione sulle ulteriori domande
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.40228 /2023 R.G, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Controparte_1
CC -CB- il 27/10/1993(anno 1993 atto n. 45 reg. II parte serie A);
2) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di CC -CB-, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3) Addebita la separazione ai sensi dell'art. 151 II comma c.c. a Parte_1
4) , nato il [...] ad [...] i genitori con prevalente permanenza e Persona_6 residenza anagrafica presso la madre in Milano Via Belgirate n. 8,
5) Assegna la casa coniugale di via Belgirate n. 8, Milano a in virtù della Controparte_1 collocazione prevalente presso di sé del figlio minore e delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti,
6) Dispone che il minore trascorra con il padre il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore
21.30 previa conferma del alla madre con almeno tre giorni di anticipo e tenuto Parte_1 conto dei desideri del minore;
a weekend alterni da venerdì sera a domenica sera, previa conferma del lla madre Parte_1 entro il mercoledì della relativa settimana e tenuto conto dei desideri del minore;
durante le vacanze estive una settimana nel mese di Luglio ed una nel mese di Agosto da concordarsi tra i genitori entro il 30 marzo di ciascun anno;
durante le festività natalizie ad anni alternati il primo o il secondo periodo di vacanze, da intendersi dal giorno successivo alla chiusura della scuola sino al giorno antecedente la sua riapertura, previa conferma alla madre da parte del padre entro il 1.12 di ciascun anno e tenuto conto dei desideri del minore;
durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con le medesime modalità di conferma entro il gg 1 del mese in cui la festività ricade
7) Pone definitivamente a carico del l'obbligo di versare alla entro il 5 di Parte_1 CP_1 ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento delle moglie la somma di
€ 650,00 ed a quello dei figli , e la somma di € 1.350,00 rivalutabile Per_3 Per_2 Per_1 annualmente secondo indici Istat con decorrenza dal provvedimento della Corte di Appello del 10.6.2024, oltre per i figli al 80% delle spese extra come da linee guida del Tribunale di
Milano del giugno 2025 di seguito indicate :- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà interamente percepito da Controparte_1
8) Rigetta la domanda di porre a carico del l'obbligo di versare alla la Parte_1 CP_1 quota di sua spettanza del 50% del mutuo contratto dalle parti per l'acquisto della casa coniugale
9) Rigetta le domande ex art. 473 cc n. 39 avanzate dalla resistente
10) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
11) Spese di lite al definitivo;
Così deciso in Milano, li 24.9.2025
Il Presidente
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 15/11/2023 promossa da 1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 31/10/1972 a MILANO (MI) cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]8 20125 MILANO ITALIA con l'Avv. MORELLI MARIA CRISTINA elettivamente domiciliato VIA FONTANA, 11 20122 MILANO Ricorrente nei confronti di 2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 26/07/1973 a TERMOLI (CB) cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]8 20125 MILANO ITALIA con l'Avv. ZANONI PAOLA elettivamente domiciliato VIALE BIANCA MARIA 33 20122 MILANO Resistente
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25.9.2023
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1 1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
2) affidare il figlio minore a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e facoltà per il padre Per_1 di vederlo e tenerlo con sé sulla base di accordi diretti;
3) assegnare la casa coniugale, completa di mobili e arredi, e il posto auto alla stessa pertinenziale, siti in Milano, via Belgirate, 8 e via Melchiorre Gioia, 125, (di proprietà dei coniugi - 50% ciascuno), alla madre che la abita con tre dei figli;
4) porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole attraverso il Parte_1 versamento di un assegno mensile dell'importo di €. 1.200,00, da versarsi in via anticipata, entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario a valuta fissa, su conto corrente indicato dalla madre e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat del costo della vita, oltre al 60% delle spese di cui al Protocollo di Milano. In via istruttoria: ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze: (omissis)
Si indicano come testi, con riserva di integrazione della lista: (omissis)
* All'esito del passaggio in giudicato della sentenza anche parziale, che abbia pronunciato la separazione, e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui sopra. Con il favore delle spese di giudizio..
Per : Controparte_1
“preso atto che la secondogenita, , ha nelle more raggiunto la Per_2 maggiore età, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di merito e istruttoria, NEL MERITO:
1. pronunciare, anche con sentenza non definitiva sullo status, la separazione personale dei coniugi, con addebito della responsabilità della frattura coniugale al marito, per grave e reiterata violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
3. conseguentemente, assegnare la casa familiare, sita a Milano, in Via Belgirate n. 8, con tutti gli arredi e i corredi ivi esistenti, alla madre prevalentemente collocataria;
4. disporre che, salvo migliori accordi tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il seguente calendario:
− a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio al termine dell'orario scolastico, con prelievo all'uscita da scuola, al lunedì mattina, con riaccompagnamento direttamente a scuola;
− infrasettimanalmente, nel giorno di martedì, con prelievo all'uscita da scuola e riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 21:30, nelle settimane che terminano con weekend di spettanza paterna, mentre, nelle settimane che terminano con weekend di competenza della madre, il giorno di mercoledì, con prelievo all'uscita da scuola e riaccompagnamento direttamente a scuola la mattina successiva;
− durante le vacanze scolastiche estive, per due settimane consecutive, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
− durante le vacanze scolastiche natalizie, per metà dell'intero periodo di sospensione scolastica, alternando di anno in anno con la madre la settimana comprensiva del Natale (dalla fine delle lezioni al 30 dicembre), con quella comprensiva del Capodanno (dal 30 dicembre alla ripresa delle lezioni);
− durante le vacanze pasquali o in occasione del Carnevale, ad anni alterni con la madre;
− in occasione dei c.d. “ponti” previsti dal calendario scolastico, nel rispetto dell'ordinaria alternanza dei fine settimana;
5. porre a carico del Signor con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di corrispondere Parte_1 alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore e delle figlie e Per_1 Per_2
(maggiorenni, ma non economicamente indipendenti), entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico Per_3 bancario a valuta fissa, l'importo mensile complessivo non inferiore ad € 1.800,00 (vale a dire € 600,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente ex indici Istat costo-vita;
6. porre a carico del Signor a titolo di integrazione al mantenimento dei figli, il 100% delle loro Parte_1 spese straordinarie, come da Linee Guida del Tribunale di Milano, secondo il seguente schema: (Omissis)
7. disporre che l'Assegno Unico in favore dei figli sia percepito integralmente dalla madre;
8. porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, con decorrenza dalla data della domanda, l'assegno di mantenimento (e poi divorzile) nella misura non inferiore a € 700,00 mensili;
9. disporre che, ad integrazione del complessivo contributo posto a carico dello stesso, il Signor Parte_1 versi alla Signora entro il giorno 5 di ogni mese, l'ulteriore importo pari alla metà di sua CP_1 competenza della rata mensile del mutuo gravante sull'ex casa familiare (attualmente di complessivi € 1.047,14, vale a dire € 523,57 per ciascun coniuge), affinché la stessa possa provvedere al pagamento dell'intera rata mensile;
10. ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c., ammonire il Signor al rispetto dei provvedimenti Parte_1 attualmente vigenti e assumere ex officio quelli, ulteriori, ritenuti più opportuni a fronte del grave inadempimento paterno, ictu oculi pregiudizievole per il minore, incluso il risarcimento del danno a favore dei figli e della moglie;
11. decorso il termine previsto ex lege, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi a CC (CB), in data 27 ottobre 1993, alle medesime condizioni di cui ai punti che precedono;
12. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. e 15% di rimborso spese forfettario come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA:
1. rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente nei propri atti difensivi, ivi comprese quelle svolte in sede di memoria ex art. 473- bis.17 co. 1 c.p.c. per i motivi esposti dalla resistente nella propria memoria ex art. 473-bis.17 co. 2 c.p.c.;
2. dichiarare inammissibile il capitolo di prova n. 4 articolato nella memoria ex art. 473-bis.17 co. 1 c.p.c. di parte ricorrente, per i motivi esposti dalla resistente nella propria memoria ex art. 473-bis.17 co. 2 c.p.c.;
3. ammettere la Signora a prova contraria sui capitoli di prova avversari, ove ammessi, con i testi CP_1 indicati;
4. ammettere i capitoli di prova, per interpello e per testi, articolati dalla resistente nella propria memoria ex art. 473-bis.17 co. 2 c.p.c. dal n. 1 al n. 134, di seguito integralmente trascritti, con i testi indicati: (omissis)
5. ordinare al ricorrente, ex art. 210 c.p.c., ad eventuale integrazione di quanto già depositato, la produzione in giudizio:
- delle proprie dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni presentate in Italia e/o all'estero, corredate dalla ricevuta di invio all'Agenzia delle Entrate;
- di tutte le buste paga del Signor dalla data di assunzione presso ED ad oggi;
Parte_1 CP_2
- del contratto di lavoro del ricorrente con nonché delle successive comunicazioni di Controparte_3 variazione dei termini contrattuali;
- degli estratti conto integrali di tutti i conti correnti (e, in particolare, di quelli intestati/cointestati al Signor presso CheBanca, Fineco e Mediobanca Premier) e deposito titoli (in particolare, del deposito Parte_1 titoli detenuto dal ricorrente presso Fineco) di cui sia (o sia stato) intestatario, cointestatario o che siano (o siano stati) comunque a lui riferibili in qualunque modo, presso qualsiasi Istituto di Credito o altro Intermediario finanziario con sede in Italia e/o all'estero, quantomeno dal 2021 ad oggi;
- degli estratti conto integrali delle carte di credito a lui intestate, cointestate o comunque in uso, presso qualsiasi Istituto di Credito o altro Intermediario finanziario con sede in Italia e/o all'estero, quantomeno dal 2021 ad oggi;
- del dettaglio di tutti gli acquisti e spese effettuati dal ricorrente mediante la piattaforma Paypal, quantomeno dal 2021 ad oggi;
- di ogni altro documento bancario, fiscale e societario relativo alla propria situazione economica, patrimoniale e reddituale, comunque riferibile al Signor Parte_1 Nel caso di opposizione del ricorrente, disporre indagini fiscali e tributarie sulle complessive e concrete disponibilità economiche e patrimoniali del Signor nonché sul suo tenore di vita. Parte_1 Con ogni più ampia riserva di merito e istruttoria.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in CC (CB) trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto
Comune - anno 1993 n.45 parte II serie A, dall'unione coniugale nascevano l 14 maggio 1994, il 22 marzo 2000, Per_4 Per_3 Per_2
l'8 giugno 2006, il 23 giugno 2011; Per_1 con ricorso depositato il 14.11.2023, chiedeva cumulativamente la Parte_1 separazione giudiziale, anche con sentenza parziale, e decorsi i termini di legge la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la in via principale l'affidamento condiviso CP_1 dei due figli allora minori e con collocazione presso la madre e conseguente Per_2 Per_1 assegnazione a lei della casa coniugale, tempi di permanenza dei minori presso di sé dettagliatamente indicati, la previsione di un assegno di mantenimento per i due figli minori e per - non ancora Per_3 economicamente autosufficiente al contrario del fratello oltre al 100% delle spese Per_4 straordinarie, nessuna previsione di mantenimento per la moglie;
in subordine la collocazione dei minori presso di se con conseguenziale determinazione dei provvedimenti connessi in misura uguale e contraria rispetto a quanto proposto in via principale, fatta eccezione per il mantenimento dei figli che si offriva di assumersi in maniera diretta ed esclusiva fino al reperimento di una attività lavorativa da parte della moglie;
proponeva istanze istruttorie,
a sostegno della domanda narrava di una unione coniugale entrata in crisi a causa dei crescenti comportamenti “intemperanti “ della moglie, che si era anche mostrata insensibile ai suoi problemi professionali – lavoratore autonomo- rispetto ai quali si era anche fermamente rifiutata di dargli una mano nonostante non avesse alcuna occupazione né intenzione di lavorare, motivazioni queste che fin dall'aprile del 2023 lo avevano spinto ad andar via di casa, senza tuttavia nulla far mancare alla famiglia, provvedendo al mantenimento con il versamento di € 1.300,00 mensili oltre 100% spese extra per i figli, fissata con decreto la comparizione personale delle parti, con comparsa del 22.3.2024 si costituiva aderendo alle domanda di separazione - tuttavia da addebitarsi al Controparte_1 marito- e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidamento condiviso dei minori, chiedendone il collocamento presso di sé con assegnazione della casa coniugali ed indicando i tempi di permanenza con il padre;
istava per un assegno di mantenimento in favore dei tre figli non economicamente autosufficienti in misura di € 1.800,00 oltre alla totalità della rata di mutuo acceso per la casa coniugale o, in subordine, € 2.100,00 in totale, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché un assegno per il suo mantenimento (da trasformarsi poi in divorzile ) pari ad € 900,00, contestando analiticamente ogni assunto del marito, nel contempo evidenziava una narrazione della vita familiare e dei motivi della crisi coniugale totalmente distorta e lacunosa da parte del che aveva un interesse preciso a sorvolare sui comportamenti omissivi nella cura dei figli, Parte_1 di cui si era dovuta occupare personalmente e senza pressoché alcun aiuto nonostante le molteplici difficoltà incontrate dettagliatamente indicate, ma soprattutto a tentare di addossare a lei la responsabilità per la fine del matrimonio dallo stesso invece causata per aver intrapreso una relazione extraconiugale con una collega, poi interrotta dopo appena un mese dall'allontanamento dalla casa coniugale per iniziarne altra con una donna molto più giovane, oggi sua compagna;
sotto il profilo economico preliminarmente esponeva il cambiamento di modalità di mantenimento da parte del marito successivamente al deposito del ricorso, avendo egli drasticamente ridotto il contributo che inizialmente versava, ed avendo anche smesso di pagare la propria quota di mutuo, con gli evidenti risvolti negativi e di rischio per l'immobile; contestava poi la ricostruzione dei redditi e dei patrimonio effettuata che, a suo dire, durante gli anni del matrimonio, nel Parte_1 tempo libero (soprattutto durante i weekend) avrebbe sempre svolto vari lavori extra, che gli permettevano di accumulare significativi importi sommersi (pari ad almeno ulteriori € 3.000,00 mensili), sistematicamente messi a disposizione della moglie in contanti per la gestione del ménage familiare, in modo che la stessa potesse contare, per le spese familiari, su un importo mensile NETTO non inferiore a 6.000,00/7.000,00 €, non coerente con il reddito “ufficiale” del ricorrente sulla base delle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio, le parti nelle memorie integrative contestavano i reciproci assunti e le produzioni documentali effettuate, articolavano mezzi istruttori – anche ad integrazione degli atti introduttivi - ed insistevano nelle domande già formulate, all'udienza di prima comparizione del 23.4.2024 venivano diffusamente sentite le parti, sia in relazione agli aspetti economici sia con riferimento ai rapporti padre – figli, praticamente interrotti da mesi fatta eccezione per quindi fallito il tentativo di conciliazione, le parti chiedevano un Per_4 breve rinvio, accordato, per trattative di bonario componimento all'udienza del 15.5.2024, all'uopo fissata, non essendo riuscite le parti a raggiungere alcun accordo nonostante ulteriore ampia discussione, il G.I. si riservava sui provvedimenti provvisori ed urgenti e le istanze istruttorie e con ordinanza del 30.5.2024 così provvedeva:
1. Affida in via condivisa i figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 Per_1 prevalente presso la madre cui è assegnata la casa coniugale in via Belgiraten.8 Milano con mobili ed arredi ,oltre al posto auto, immobile in cui abitano anche i figli maggiorenni e;
Per_4 Per_3
2. Dispone che il ricorrente frequenti il figlio come segue: salvo diversi e migliori accordi tra Per_1 le parti: a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio al termine dell'orario scolastico, con prelievo all'uscita da scuola, al lunedì mattina, con riaccompagnamento direttamente a scuola- infrasettimanale , nel giorno di martedì con prelievo all'uscita di scuola e riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 21:30 nelle settimane che terminano con we di spettanza paterna, mentre nelle settimane che terminano con we di spettanza della madre, il giorno di mercoledì con prelievo all'uscita di scuola e riaccompagnamento direttamente a scuola la mattina successiva;
durante le vacanze scolastiche natalizie , per metà dell'intero periodo di sospensione scolastica , alternando di ano in anno con la madre la settimana comprensiva del Natale ( dalla fine delle lezioni al 30 dicembre) con quella comprensiva del Capodanno ( dal 30 dicembre alla ripresa delle lezioni); durante le vacanze pasquali o in occasione del Carnevale ad anni alterni;
in occasione del cd
“ponti” previsti nel calendario scolastico , nel rispetto dell'ordinaria alternanza dei fine settimana;
Le frequentazioni tra e il padre saranno libere;
Per_2 3. Pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli , e Per_3 Per_2
mediante il pagamento alla resistente della somma complessiva di euro 1200 entro il giorno Per_1 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT( prima rivalutazione novembre 2024), oltre al 60% delle spese extrassegno secondo le linee guida indicate dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Milano;
L'assegno unico per la famiglia sarà percepito in via esclusiva dalla resistente;
4. Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 400 a decorrere dalla data di deposito del ricorso, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT( prima rivalutazione novembre 2024);
5. Ammette le prove testimoniali e l'interrogatorio formale articolati dalla resistente come precisato in parte motiva, ammettendo parte ricorrente a prova contraria, rinviando a tal fine l'udienza al 27 giugno 2024 ore 9:30 avanti al GOT Dottoressa Marina Bruni;
6. Ordina al ricorrente ex art 210 cpc di depositare entro il 15.6.2024 estratti della carta di credito di cui è titolare;
7. Respinge le altre richieste istruttorie;
8. Fissa per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 20 marzo 2025 ex art 473 bis n28 cpc, nelle forme di cui all'art 127 ter cpc, con termine per note scritte fino alla udienza, concedendo termini per il deposito del foglio contenente la precisazione delle conclusioni fino al 17 gennaio 2025, per il deposito delle comparse conclusionali fino al 18.2.2025, delle memorie di replica fino al 5 3 2025”, l'ordinanza veniva reclamata alla Corte d'Appello in data 10.6.2024 dalla ed il CP_1 reclamo, parzialmente accolto con decreto del 15.7.2024, rideterminava il contributo economico a carico del stabilendo l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli , e Parte_1 Per_3 Per_2
con la corresponsione di un assegno di complessivi € 1.350,00 ( € 450,00 per figlio ) oltre Per_1 all'80 % delle spese straordinarie ed a quello della moglie corrispondendole la somma mensile di €
650,00, espletata l'istruttoria , rinviata con decreto del 15.1.2025 per esigenze d'ufficio l'udienza di rimessione della causa al collegio al 18.9.2025 – con conseguente proroga dei termini ex art.473 n.
28 -versati in atti dalle parti i fogli di pc e gli atti conclusivi del giudizio, all'udienza del 18.9.2025 la causa veniva rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 24.9.2025 per gli aspetti legati alla fase separativa, con previsione di successiva rimessione della causa sul ruolo per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI nelle dettagliata ed articolata ordinanza del 30.5.2024.
Il materiale probatorio è infatti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, fondamentalmente incentrata sulla domanda di addebito, adeguatamente istruita e sulle questioni economiche , rispetto alle quali è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n.
23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016
n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare, quanto meno per la fase separativa e salvo maggiori approfondimenti in quella divorzile, sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate e dei concordanti elementi desumibili dagli atti di causa.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, la conclamata convivenza del ricorrente con altra donna, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'addebito della separazione
La resistente ha chiesto ai sensi dell'arti 151 cc II c. che la separazione venga addebitata al il quale, nonostante la sua assoluta dedizione alla famiglia ed in particolare proprio al Parte_1 marito, ha intrattenuto una lunga relazione extraconiugale con una Collega che è stata la causa del suo allontanamento da casa e delle fine del matrimonio.
In merito è opportuno richiamare preliminarmente il pacifico orientamento della Suprema
Corte secondo la quale l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Invero, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
Sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova ai fini della pronuncia di addebito della separazione, secondo la Corte di Cassazione, deve essere provata la condotta violativa dei doveri nascenti dal matrimonio e la sua rilevanza causale rispetto la crisi coniugale, prova che deve essere fornita dalla parte che avanza la domanda, mentre è onere di chi eventualmente eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle condotte addebitate quale causa della separazione (Cass. Sez. VI- I 19.2.2018 n. 3923; Cass. Sez. VI- I 14.8.2015 n. 16859; Cass. Sez. VI-
I 15.12.2016 n. 25966).
Inoltre, secondo il Supremo Collegio, ha una valenza determinante quanto al nesso di causalità
l'elemento temporale, atteso che l'evento dissolutivo può rivelarsi già prima facie- e cioè, sulla base della stessa prospettazione della parte - non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta anti-doverosa di un coniuge. Va da sé, infatti, che occorre l'elemento della prossimità: la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza lunga cesura temporale, all'accertata violazione del dovere coniugale.
Applicando i principi di diritto sopra enunciati al caso di specie, la domanda della CP_1 risulta fondata e merita accoglimento.
Risulta con certezza provata la relazione extraconiugale del poi divenuta relazione Parte_1 stabile seppur per un breve lasso di tempo, con la Sig.ra Parte_2
Invero i fatti posti a fondamento della domanda di addebito indicati e circostanziati nei numerosi capitoli articolati dalla difesa e ammessi, sono stati tutti confermati con valenza CP_1 confessoria dal prima ancora che dai testimoni indicati, alla cui audizione ovviamente la Parte_1 parte istante ha rinunziato.
Il quindi ha confessato di aver per un lungo periodo di tempo tradito ripetutamente Parte_1 la moglie, ignara, con la propria collega di lavoro;
che ogni qual volta la moglie avesse manifestato dei sospetti egli stesso avesse provveduto a rassicurarla sottolineando come lei fosse l'unica donna della sua vita, l'unica che avesse mai amato e l'unica che avesse mai desiderato, arrivando persino a minacciare il suicidio se non creduto o lasciato;
che in concomitanza con queste rassicurazioni e manifestazioni di amore si incontrava clandestinamente in hotel o comunque luoghi chiusi con la
Sig.ra con cui si intratteneva a lungo. Egli ha pure confermato di aver molto parlato con la Pt_2 propria madre del suo comportamento contrario al dovere di fedeltà ed ha altresì confermato, per averlo appreso dalla madre stessa, che questa all'esito delle loro discussioni abbia detto alla Per
“l'ho fatto riflettere ed è a pezzi “ è finalmente consapevole del disastro che ha fatto” CP_1 mi ha detto che ha scritto a che suo figlio ha letto il messaggio è venuto fuori un casino e di Pt_2 non scrivergli più..che dire non ho parole” e che abbia quindi esortato la nuora a “non crollare ti prego”
A questo incisivo quadro probatorio si aggiungono poi i numerosi messaggi scambiati tra le parti depositati dalla difesa che corroborano ancor di più lo stretto nesso di causalità tra CP_1 il tradimento e la fine del matrimonio. Né possono assumere alcuna rilevanza gli scarni messaggi inviati dal padre della al isolati, insufficienti a provare l'esistenza di una crisi CP_1 Parte_1 irreversibile del matrimonio e, tra l'altro molto risalenti nel tempo, a piena prova, al contrario di accettazione da parte del ricorrente dei blandi aspetti negativi del carattere della moglie, cui facevano da contraltare sovrabbondanti lati positivi – fra tutti presenza abnegazione per la famiglia ed in primis per il marito - che lo portavano ripetutamente ad affermare che fosse il suo unico e grande amore.
In conclusione risulta inequivocabilmente provato che la separazione è da imputarsi alla violazione da parte del marito del dovere di fedeltà ossia alla relazione extraconiugale tra lo stesso e a seguito della scoperta della quale si è allontanato dalla casa coniugale, non essendo Parte_2 stato provato da parte del sul quale gravava il relativo onere, che la crisi del matrimonio Parte_1 fosse già in atto al momento dei fatti, ma anzi avendo provato la come il matrimonio CP_1 fosse ancora solido e comunque non certamente ridotto ad un mero simulacro.
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza dei minori con i genitori
Il raggiungimento della maggiore età della figlia circoscrive la decisione del Collegio Per_2 ai provvedimenti nell'interesse del solo , che oggi ha 14 anni. Per_1
Attualmente con i provvedimenti provvisori ed urgenti il G.D. ha disposto l'affido condiviso del minore e stabilito tempi di permanenza presso il padre dettagliatamente indicati che, tuttavia, parte resistente afferma non essere mai stati rispettati dal Parte_1
Anzia vi è di più: la madre descrive una relazione padre figlio praticamente inesistente, al pari di quanto era già accaduto con le figlie che da tempo immemore hanno interrotto ogni contatto con il padre. Fino alla comparsa conclusionale lo stato dell'arte rilevava incontri tra ed il papà Per_1 risalenti ad un anno prima, nessun interessamento di questo per la vita del ragazzo, per la sua quotidianità o il suo andamento scolastico e, anzi, una crescente aggressività nei suoi confronti direttamente proporzionale all'inasprirsi dei rapporti con la moglie. Il tutto ancor più acutizzato dalla convivenza con la nuova compagna di oltre venti anni più giovane, donna diversa da quella per la quale aveva abbandonato la famiglia e madre di un amico di . Un'unica novità nei rapporti è Per_1 stata portata dalla resistente all'attenzione del Collegio con le memorie di replica, soprattutto per sottolineare che il aveva contattato direttamente il figlio per vederlo, stabilendo Parte_1 unilateralmente luogo e tempo, incurante di dover rendere partecipe dei programmi anche la madre e considerare i dei di lei impegni e/o esigenze: di fatto, dunque, già applicando il meccanismo degli incontri liberi previ accordi diretti, chiesto al Tribunale ma non ancora concesso ed anzi osteggiato dalla madre.
Nonostante un quadro così complesso e teso, la difesa insiste per una salvaguardia CP_1 del diritto di alla bigenitorialità piena, istando per la conferma dell'affidamento condiviso – Per_1 nella speranza che ciò possa determinare nel padre un rigurgito di amore genitoriale oggi sopito e di interesse per il figlio – seppur con tempi di frequentazione dettagliatamente indicati onde evitare arbitrio del marito nella individuazione dei modi delle stesse.
Dal canto suo la difesa del è stata sul punto molto altalenante e vaga, quasi a voler Parte_1 lasciare ogni determinazione al Tribunale: non è certamente questo il punto più a cuore del resistente.
Ciò posto e debitamente premesso, ritiene al Collegio che allo stato, e salvo verificare gli accadimenti nell'immediato futuro, complice la pendenza del giudizio per la fase divorzile, possa essere confermato l'affidamento condiviso ai genitori, essendo di fondo le domande convergenti e non essendo emersi negli atti di causa dei conflitti insanabili su decisioni da prendere per lui. Del resto il ragazzo ha ormai quasi 15 anni e, seppur con le sue fragilità ed i suoi problemi di salute, è certamente in grado di esprimere i suoi desideri e le sue opinioni sulle questioni di maggior interesse che lo riguardano. resterà prevalentemente collocato presso la madre e con lei manterrà Per_1
l'attuale residenza anagrafica nella casa di Via Belgirate, 8 a Milano.
Quanto alle frequentazioni è fuor di dubbio che in una situazione così magmatica tra le parti queste non possano essere lasciate agli accordi diretti padre figlio, che si tradurrebbero di fatto in dei dictat del Occorre pertanto, a prevenzione di un aggravarsi della già evidente Parte_1 conflittualità, che vengano dal Collegio poste delle regole ben precise che lasciano il minor agio possibile al padre di usare il diritto di visita come strumento a suo solo uso e consumo, senza tenere conto del fatto che ogni sua violazione del provvedimento, al di la della valenza giuridica e dall'esporlo alle sanzioni del 473 bis n. 39, ha come effetto immediato quello di creare delusione nel figlio oltre che grosse difficoltà organizzative nella moglie.
Per questa ragione il Collegio, nel prevedere dei tempi ben dettagliati, inserisce quale ulteriore salvaguardia il meccanismo della conferma da parte del dell'esercizio del diritto di visita Parte_1 entro termini definiti, decorsi i quali non potrà più pretendere di stare con il figlio se la CP_1 oppongano rifiuto. Va da sé, inoltre, che se tale rifiuto invece provenga da , anche in caso di Per_1 pieno rispetto dei tempi da parte del padre, lo stato d'animo del ragazzo vada assecondato, tenuto conto della relazione certamente problematica comunque esistente.
Pertanto, allo stato e salvo modifiche nella successiva fase divorzile, il minore trascorrerà con il padre il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 21.30 previa conferma del padre alla madre con almeno tre giorni di anticipo e tenuto conto dei desideri del minore;
a weekend alterni da venerdì sera a domenica sera, previa conferma del padre alla madre entro il mercoledì della relativa settimana e tenuto conto dei desideri del minore;
durante le vacanze estive una settimana nel mese di Luglio ed una nel mese di Agosto da concordarsi tra i genitori entro il 30 marzo di ciascun anno;
durante le festività natalizie ad anni alternati il primo o il secondo periodo di vacanze, da intendersi dal giorno successivo alla chiusura della scuola sino al giorno antecedente la sua riapertura previa conferma alla madre da parte del padre entro il 1.12 di ciascun anno e tenuto conto dei desideri del minore;
durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con le medesime modalità di conferma entro il gg 1 del mese in cui la festività ricade
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Milano Via Belgirate n. 8, viene assegnata a in virtù della collocazione del figlio minore e della coabitazione con Controparte_1 le figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Le condizioni economiche
La conflittualità sul punto tra le parti è evidente ed ha senza dubbio condizionato l'andamento del giudizio che, con ogni probabilità, avrebbe potuto avere esiti congiunti con un diverso approccio del alla problematica. Parte_1
La situazione lavorativa e patrimoniale delle parti è stata diffusamente esaminata tanto dal
G.D in fase di provvedimenti provvisori ed urgenti, tanto dalla Corte di Appello che ha riformato, in melius per la il provvedimento del Tribunale. CP_1
Nello specifico si osserva: il matrimonio tra le parti è stato molto lugo, oltre trent'anni, durante il quale è pacifico che l'unico a svolgere un'attività lavorativa sia stato il essendosi la in via Parte_1 CP_1 prevalente e soltanto con una marginale collaborazione del marito, occupata dei quattro figli, ciascuno problematico per differenti ma importanti motivazioni.
I ruoli all'interno della famiglia erano quindi ben definiti e non è sufficiente che oggi il ricorrente tenti di affermare che è stata la moglie a rifiutarsi sempre di lavorare - senza il benché minimo principio di prova ed anzi con molteplici indizi e conferme della scelta concertata - per escludere il di lei pieno diritto a vedersi riconoscere un assegno di mantenimento. La resistente oggi ha 53 anni, nessun titolo di studio specifico né specializzazione da poter fare valere, ha una situazione dei figli ancora altamente difficile da affrontare e la pressoché totale gestione di , adolescente Per_1
e con problematiche di salute. E' pertanto di tutta evidenza che non possa fare altro che degli sporadici e residuali lavoretti, ad esempio baby sitter a chiamata, come da lei ammesso, che non le possono garantire che limitatissimi introiti per arrotondare ciò che riceve oggi dal marito e per tamponare in parte la situazione incresciosa con il mutuo in cui si è ritrovata a causa del comportamento del ricorrente.
Altrettanto pacifico, quindi, che la madre possa contribuire al benessere dei figli esclusivamente mediante i suoi compiti casalinghi e di accudimento, ma non certo con esborsi di denaro, se non in misura altamente residuale.
Dal canto suo il che non ha prodotto la sua documentazione reddituale aggiornata Parte_1
– l'ultima disponibile in atti risale all'anno di imposta 2022 – gode già, per ciò che fiscalmente emerge, di redditi mensili medi negli ultimi tre anni a disposizione del Collegio di circa € 3.400,00 cui certamente vanno ad aggiungersi proventi da lavoro sommerso, sempre e per sua stessa ammissione svolto durante i lunghi anni di matrimonio e che non è assolutamente credibile abbia interrotto al momento della crisi coniugale.
Egli, invero, non è per nulla convincente quando afferma di non aver più tempo per dedicarsi nel week end a quella che era stata la sua attività lavorativa collaterale, perché assorbito da lavoro organizzativo, gratis, per l'azienda in cui oggi è impiegato;
con certezza, quindi, può contare su altri emolumenti non contabilizzati, la cui entità ed il cui impatto sul suo benessere saranno ancora oggetto di ulteriore disamina nella successiva fase divorzile, anche sulla scorta della documentazione di aggiornamento che verrà richiesta con l'ordinanza di remissione sul ruolo.
Pertanto, allo stato, ritiene il Collegio che possano essere interamente confermati gli assegni già disposti dalla Corte di Appello, non sussistendo allo stato motivi per l'elisione del diritto a percepire un assegno di mantenimento da parte della né della figlia , ancora CP_1 Per_3 giovane studentessa e che encomiabilmente ha svolto piccoli lavoretti solo per aiutare la madre ad affrontare le spese dei suoi corsi di studio, né per la diminuzione degli importi cui il è Parte_1 stato obbligato: tale non può essere la coabitazione con il figlio e la necessità di affittare una Per_4 casa più grande, prelevando già il padre – con discutibile scelta – somme dal di lui conto corrente, ed essendo lampante che l'allontanamento del ragazzo dalla casa della madre che se ne era sempre presa cura, non sia spiegabile in altro modo se non con una “induzione” in tal senso da parte del padre.
Contemporaneamente tuttavia non emergono, sempre allo stato, elementi ulteriori rispetto a quelli già esaminati tanto dal G.D. quanto dalla Corte di Appello per procedere, in questa fase, ad un loro aumento, dal momento che i redditi reali e supposti del ed il suo patrimonio in titoli Parte_1
e immobiliare già scrutinati, non sono sostanzialmente diversi da quelli oggi a disposizione del
Collegio.
In conclusione, pertanto, il Collegio visti gli art. 156 e 337 c.c ed i principi in essi contenuti, ritiene congruo porre definitivamente a carico del l'obbligo di versare alla Parte_1 CP_1 entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di €
650,00 ed a quello per i figli , e la somma di € 1.350,00 rivalutabile Per_3 Per_2 Per_1 annualmente secondo indici Istat con decorrenza dal provvedimento della Corte di Appello del
10.6.2024, oltre che per i figli al 80% delle spese extra come da linee guida del Tribunale di Milano del giugno 2025, dettagliatamente indicate in dispositivo.
Inoltre, l'assegno unico per il nucleo familiare verrà interamente percepito da CP_1
.
[...]
Di contro, nulla il Collegio può disporre in ordine alla rata di mutuo, che certamente grava in capo al ricorrente, ma in relazione alla quale le parti dovranno fare riferimento ai principi civilistici relativi, dovendo la utilizzare gli strumenti per agire in rivalsa o esecutivi che la legge CP_1 mette a sua disposizione. La domanda, pertanto, va rigettata.
Sulla domanda ex art 473 cc n. 39
Le richieste della in ordine all'affidamento ed ai tempi di permanenza di CP_1 Per_1 con il padre, che ha insistito venissero integralmente confermati, contrastano con la sua, contemporanea, richiesta di ammonimento e risarcimento dei danni che peraltro il Collegio ritiene, allo stato, infondata, essendo il comportamento paterno comunque espressione di una più ampia conflittualità oggi esistente tra le parti e che sembra in via di remissione, come appare dal suo riavvicinamento al figlio nel periodo estivo.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio e la decisione sulle ulteriori domande
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.40228 /2023 R.G, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Controparte_1
CC -CB- il 27/10/1993(anno 1993 atto n. 45 reg. II parte serie A);
2) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di CC -CB-, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3) Addebita la separazione ai sensi dell'art. 151 II comma c.c. a Parte_1
4) , nato il [...] ad [...] i genitori con prevalente permanenza e Persona_6 residenza anagrafica presso la madre in Milano Via Belgirate n. 8,
5) Assegna la casa coniugale di via Belgirate n. 8, Milano a in virtù della Controparte_1 collocazione prevalente presso di sé del figlio minore e delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti,
6) Dispone che il minore trascorra con il padre il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore
21.30 previa conferma del alla madre con almeno tre giorni di anticipo e tenuto Parte_1 conto dei desideri del minore;
a weekend alterni da venerdì sera a domenica sera, previa conferma del lla madre Parte_1 entro il mercoledì della relativa settimana e tenuto conto dei desideri del minore;
durante le vacanze estive una settimana nel mese di Luglio ed una nel mese di Agosto da concordarsi tra i genitori entro il 30 marzo di ciascun anno;
durante le festività natalizie ad anni alternati il primo o il secondo periodo di vacanze, da intendersi dal giorno successivo alla chiusura della scuola sino al giorno antecedente la sua riapertura, previa conferma alla madre da parte del padre entro il 1.12 di ciascun anno e tenuto conto dei desideri del minore;
durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con le medesime modalità di conferma entro il gg 1 del mese in cui la festività ricade
7) Pone definitivamente a carico del l'obbligo di versare alla entro il 5 di Parte_1 CP_1 ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento delle moglie la somma di
€ 650,00 ed a quello dei figli , e la somma di € 1.350,00 rivalutabile Per_3 Per_2 Per_1 annualmente secondo indici Istat con decorrenza dal provvedimento della Corte di Appello del 10.6.2024, oltre per i figli al 80% delle spese extra come da linee guida del Tribunale di
Milano del giugno 2025 di seguito indicate :- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà interamente percepito da Controparte_1
8) Rigetta la domanda di porre a carico del l'obbligo di versare alla la Parte_1 CP_1 quota di sua spettanza del 50% del mutuo contratto dalle parti per l'acquisto della casa coniugale
9) Rigetta le domande ex art. 473 cc n. 39 avanzate dalla resistente
10) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
11) Spese di lite al definitivo;
Così deciso in Milano, li 24.9.2025
Il Presidente
Dott. Laura Maria Cosmai